TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 392/2022
Successivamente alle ore 15.50, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 392/2022; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
in opposizione, dall'avv. Francesco Garofalo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Petilia Policastro alla via Adua n. 18;
ATTORE OPPONENTE contro con sede legale in Bergamo, Via Stoppani, n. 15, cod. fisc. n. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso per P.IVA_1
ingiunzione di pagamento, dall'avv. Dario Cusumano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Boncompagni n. 93.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 29.11.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - quale società cessionaria del credito azionato, era titolare di ogni diritto, ragione e/o azione derivante dal contratto di mutuo n.
10011384 anche n. 2300015562, rimborsabile mediante delegazione di pagamento di n. 120 quote consecutive della retribuzione di € 230,00 cadauna, concluso dalla Finanziaria M3
S.p.A., in qualità di mandataria di Banca 24-7 S.p.A., con il sig. , Parte_1
dipendente della -il sig. , quale netto ricavo del Parte_2 Parte_1 prestito de quo, otteneva l'importo complessivo di € 15.902,93;- l'operazione di finanziamento, così perfezionatasi, non era andata in regolare ammortamento, tant'è che numerose quote di rimborso del prestito erano rimaste insolute;
- a nulla erano valsi gli inviti bonari volti al ripianamento dell'esposizione debitoria maturata;
- l'istituto mutuante, in ragione della morosità maturata, a mezzo lettera raccomandata del 07.04.2021, aveva dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio della restituzione rateale, ai sensi dell'art. 1186 c.c., diffidandolo al versamento del residuo credito, pari a € 8.930,76; sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti Controparte_1
di decreto ingiuntivo n. 8/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data Parte_1
03.01.2022, per la somma di euro 8.930,76, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
deduceva la mancata produzione del contratto in originale nonché l'incertezza, l'illiquidità ed inesigibilità del credito azionato;
rilevava l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione ed evidenziava che l'estratto dei saldaconti prodotto non costituiva prova scritta idonea a documentare il titolo giustificativo del credito;
chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.06.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza Controparte_1
dell'eccezione avversaria di improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di mediazione;
osservava che la doglianza relativa alla mancata produzione del contratto in
2 originale doveva ritenersi tamquam non esset, non avendo l'opponente contestato la conformità della copia fotostatica del documento prodotto dalla rispetto al Controparte_1
documento originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., né disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione dello stesso documento, ex art. 214 cod. proc. civ.; evidenziava che parte convenuta opposta aveva ritualmente prodotto la documentazione contrattuale e contabile necessaria all'ottenimento del decreto ingiuntivo ed idonea a dimostrare la fondatezza del credito vantato nei confronti del debitore;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli
3 delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Giova preliminarmente osservare che la censura mossa da parte opponente, in ordine alla mancata produzione in giudizio del contratto di mutuo in originale, non può ritenersi quale disconoscimento validamente operato ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”
(cfr. ex plurimis Cass. 15790/2016).
Perché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che non richiede forme particolari ma evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia una copia.
Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto,
o, in alternativa, le parti aggiunte;
la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può, pertanto, avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisce dall'originale (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 12730/2016).
Nel caso di specie il diverso contenuto della copia del contratto rispetto all'originale non trova alcun riscontro, neppure indiziario, risolvendosi la censura di parte opponente in una generica ed astratta contestazione del documento.
4 7.
Parte opponente nulla osserva in ordine alla stipulazione contrattuale e alla corresponsione della somma, oggetto della pretesa creditoria, né contesta specificamente il saldo contabile del rapporto per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad una astratta contestazione dell'efficacia probatoria dell'estratto con certificazione di conformità alle scritture contabili (cfr. all. 7 fascicolo monitorio), senza formulare censure circostanziate specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
5 I fatti costitutivi della pretesa creditoria sono, pertanto, pacificamente acclarati mentre parte opponente, in applicazioni dei richiamati principi, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
8.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata ridotti del
30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 03.01.2022 nel procedimento n. 2173/2021 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in euro 2.377,90 per compensi, oltre spese
[...]
forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 24.01.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 15.50, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 392/2022; promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
in opposizione, dall'avv. Francesco Garofalo, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Petilia Policastro alla via Adua n. 18;
ATTORE OPPONENTE contro con sede legale in Bergamo, Via Stoppani, n. 15, cod. fisc. n. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso per P.IVA_1
ingiunzione di pagamento, dall'avv. Dario Cusumano, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, alla Via Boncompagni n. 93.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 29.11.2021, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - quale società cessionaria del credito azionato, era titolare di ogni diritto, ragione e/o azione derivante dal contratto di mutuo n.
10011384 anche n. 2300015562, rimborsabile mediante delegazione di pagamento di n. 120 quote consecutive della retribuzione di € 230,00 cadauna, concluso dalla Finanziaria M3
S.p.A., in qualità di mandataria di Banca 24-7 S.p.A., con il sig. , Parte_1
dipendente della -il sig. , quale netto ricavo del Parte_2 Parte_1 prestito de quo, otteneva l'importo complessivo di € 15.902,93;- l'operazione di finanziamento, così perfezionatasi, non era andata in regolare ammortamento, tant'è che numerose quote di rimborso del prestito erano rimaste insolute;
- a nulla erano valsi gli inviti bonari volti al ripianamento dell'esposizione debitoria maturata;
- l'istituto mutuante, in ragione della morosità maturata, a mezzo lettera raccomandata del 07.04.2021, aveva dichiarato il mutuatario decaduto dal beneficio della restituzione rateale, ai sensi dell'art. 1186 c.c., diffidandolo al versamento del residuo credito, pari a € 8.930,76; sulla base di tali premesse, in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti Controparte_1
di decreto ingiuntivo n. 8/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data Parte_1
03.01.2022, per la somma di euro 8.930,76, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo.
A fondamento della domanda l'opponente eccepiva improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
deduceva la mancata produzione del contratto in originale nonché l'incertezza, l'illiquidità ed inesigibilità del credito azionato;
rilevava l'insufficienza della documentazione allegata al ricorso per ingiunzione ed evidenziava che l'estratto dei saldaconti prodotto non costituiva prova scritta idonea a documentare il titolo giustificativo del credito;
chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 15.06.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava l'infondatezza Controparte_1
dell'eccezione avversaria di improcedibilità della domanda per il mancato tentativo di mediazione;
osservava che la doglianza relativa alla mancata produzione del contratto in
2 originale doveva ritenersi tamquam non esset, non avendo l'opponente contestato la conformità della copia fotostatica del documento prodotto dalla rispetto al Controparte_1
documento originale, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., né disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione dello stesso documento, ex art. 214 cod. proc. civ.; evidenziava che parte convenuta opposta aveva ritualmente prodotto la documentazione contrattuale e contabile necessaria all'ottenimento del decreto ingiuntivo ed idonea a dimostrare la fondatezza del credito vantato nei confronti del debitore;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
5.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli
3 delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” ( cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Giova preliminarmente osservare che la censura mossa da parte opponente, in ordine alla mancata produzione in giudizio del contratto di mutuo in originale, non può ritenersi quale disconoscimento validamente operato ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Supremo Collegio “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”
(cfr. ex plurimis Cass. 15790/2016).
Perché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che non richiede forme particolari ma evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia una copia.
Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale, oppure le parti mancanti e il loro contenuto,
o, in alternativa, le parti aggiunte;
la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può, pertanto, avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisce dall'originale (cfr. Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993/2017; Cass. n. 12730/2016).
Nel caso di specie il diverso contenuto della copia del contratto rispetto all'originale non trova alcun riscontro, neppure indiziario, risolvendosi la censura di parte opponente in una generica ed astratta contestazione del documento.
4 7.
Parte opponente nulla osserva in ordine alla stipulazione contrattuale e alla corresponsione della somma, oggetto della pretesa creditoria, né contesta specificamente il saldo contabile del rapporto per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “non contestazione”, cui è processualmente equiparabile la contestazione generica, è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. n. 10031/2004).
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea e non può, inoltre, limitarsi alla generica contestazione del credito, così come la parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta a specificamente contestare i fatti estintivi del diritto rivendicato.
Nel caso di specie, l'opponente si limita ad una astratta contestazione dell'efficacia probatoria dell'estratto con certificazione di conformità alle scritture contabili (cfr. all. 7 fascicolo monitorio), senza formulare censure circostanziate specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni.
L'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
5 I fatti costitutivi della pretesa creditoria sono, pertanto, pacificamente acclarati mentre parte opponente, in applicazioni dei richiamati principi, non ha fornito la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria.
8.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata ridotti del
30%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8/2022, emesso dal Tribunale di Crotone in data 03.01.2022 nel procedimento n. 2173/2021 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in euro 2.377,90 per compensi, oltre spese
[...]
forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 24.01.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6