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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi Presidente
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 674/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Parte_1
Garda (TN) Via Cattoni n. 18/A - c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Cecilia Venturini (C.F. ), del Foro di Rovereto, con C.F._2
studio in 38066 Riva del Garda (TN) Viale Prati n. 29, ed ivi elettivamente domiciliata in forza di giusta procura speciale agli atti. Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni da parte della Cancelleria all'indirizzo di posta PEC
Email_1
RICORRENTE/ATTRICE contro
, nato a [...] il [...], CP_1
, residente in [...], CodiceFiscale_3
cittadinanza: italiana, rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, della quale fa parte integrante, dall'avv. Daniela
1 TE (C.F. ; tel. 0461- C.F._4 Email_2
915474; fax 0461-396651) e dall'avv. Giulia Ancona (C.F. ; C.F._5
nel cui studio in Trento, Corso III Novembre Email_3
72/A è elettivamente domiciliato
RESISTENTE/CONVENUTO
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione e divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Le parti confermano di volere per il divorzio le stesse condizioni della separazione, con la seguente precisazione al punto relativo ai tempi di visita e permanenza della figlia minore presso il padre, da riscriversi nei seguenti termini: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo tempi e modalità che concorderà con la stessa e comunque almeno una volta in settimana. Le parti concordano, inoltre, che le somme dovute a titolo di mantenimento dei due figli maggiorenni verranno versate dal sig. direttamente agli stessi. Spese compensate. I difensori precisano le CP_1
conclusioni chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già concordate dalle parti in sede di separazione e come precisate.”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale voglia accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo di separazione e divorzio depositato in data 08.10.2024 la signora ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che fosse Parte_1
pronunciata la separazione giudiziale dal signor , con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 15.09.1996 in Arco (TN), rappresentando che: dall'unione sono nati tre figli: il 07.12.1999 Per_1
(maggiorenne ed economicamente non autosufficiente), il 02.10.2002 Per_2
(maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) e il 08.02.2010 Per_3
2 (minorenne); e che da alcuni anni sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'assegnazione della casa familiare (comprensiva di arredamento) alla signora Pt_1
- disporre l'affido condiviso della figlia minore con Per_3
collocamento prevalente presso la madre, e con diritto di visita del padre senza limiti di tempo ed orario, con congruo preavviso;
- prevedere l'obbligo del convenuto di versare all'attrice tramite bonifico bancario la somma mensile di € 600,00 per ogni figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- suddividere le spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura del 50% ciascuno, da concordarsi se superiori a € 300,00;
- gli assegni unici e le altre previdenze connesse al nucleo familiare saranno percepite integralmente dalla signora Pt_1
- al passaggio in giudicato della sentenza parziale nel capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23.12.2024 si è ritualmente costituito il signor , aderendo alla domanda congiunta di separazione CP_1
e divorzio proposta dalla ricorrente.
Il convenuto ha chiesto:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'assegnazione in uso del piano terra, della taverna, e della piscina della casa familiare alla signora con l'esclusione di metà Pt_1 del garage e del primo piano dell'abitazione, che rimarranno in uso al signor CP_1
- disporre l'affido condiviso della figlia minore con Per_3
collocamento prevalente presso la madre;
- prevedere l'obbligo dello stesso di versare all'attrice tramite bonifico
3 bancario la somma mensile di € 600,00 per ogni figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
- suddividere le spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura del 50% ciascuno;
- al passaggio in giudicato della sentenza parziale nel capo avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, rivalutare la situazione familiare al fine di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3. Con decreto del 11.10.2024 il Giudice ha fissato l'udienza del 22.01.2025 per la comparizione delle parti.
4. A tale udienza, con la mediazione del Giudice, le parti raggiungevano il seguente accordo, e i difensori concludevano come da accordo raggiunto:
1) affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo tempi e modalità che concorderà con stessa (a fine per rispettare e consentire alla minore di superare il suo attuale stato disagio e confusione);
3) la casa coniugale è assegnata alla signora la Via in quanto collocataria della figlia minore;
4) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
l'importo di euro 600,00 ciascuno;
detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT;
5) le spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee giuda CNF saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) Spese di giudizio compensate.
5. In data 03.02.2025, tenuto conto dell'accordo raggiunto, interveniva sentenza non definitiva n. 31/2025 di separazione giudiziale dei coniugi, passata in giudicato il
04.09.2025.
6. Con ordinanza di pari data veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo per l'udienza del 22.10.2025.
7. In data 26.09.2025 il Giudice disponeva il rinvio della predetta udienza al
29.10.2025.
4 Con atto dd. 30.09.2025, il difensore della ricorrente presentava istanza di differimento dell'udienza, cui aderiva il resistente.
7.1. Preso atto della richiesta, il Giudice rinviava tale udienza al
27.11.2025.
8. Alla suddetta udienza, le parti confermavano la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni dedotte per la separazione giudiziale, con la seguente modifica: gli incontri del padre con la figlia minore dovranno avvenire secondo tempi e modalità che concorderà con la Per_3
stessa e comunque almeno una volta in settimana. Le parti concordavano, inoltre, che le somme dovute a titolo di mantenimento dei due figli maggiorenni verranno versate dal sig. direttamente agli stessi. Spese di giudizio compensate. I CP_1
difensori precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe.
9. La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento, sussistendo i presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b della legge 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
È, infatti, incontestato che la separazione dei coniugi si sia protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al
Tribunale di Rovereto nella procedura cumulativa di separazione e divorzio, nella quale è intervenuta sentenza non definitiva di separazione dd. 03.02.2025
(passata in giudicato il 04.09.2025), e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
10. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della figlia minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
11. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
5 12. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento concordemente raggiunto e favorire le migliori condizioni di vita della figlia minore.
Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
e il 15.09.1996 in Arco (TN), alle seguenti Parte_1 CP_1
condizioni:
1) affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo tempi e modalità che concorderà con stessa, e comunque almeno una volta in settimana;
3) la casa coniugale è assegnata alla signora la Via in quanto collocataria della figlia minore;
4) il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
l'importo di euro 600,00 ciascuno;
detto importo dovrà essere versato direttamente ai figli maggiorenni entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT;
5) le spese straordinarie, da individuarsi secondo le linee giuda CNF saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) Spese di giudizio compensate.
DISPONE
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Arco per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
6 Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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