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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 443/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Michele Massella;
appellante
contro
(P.IVA ), con sede in Milano, P.zza Nizza 3, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Maviglia;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1556/2022 pubblicata il 1.9.2022 dal Tribunale di
Verona
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n.
1556/2022 del 31.08.2022, pubblicata l'01.09.2022, r.g. n. 6401/2020, non notificata, nei modi esposti nell'atto di citazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE
- Previo accertamento che la proposta di acquisto di specie era sottoposta alla condizione sospensiva della concessione del mutuo specificato in narrativa;
previo accertamento della mancata concessione del mutuo medesimo;
previo accertamento che la condotta descritta in narrativa tenuta dall'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl integra violazione dell'art. 1757, I comma, cc;
condannare l'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl a restituire alla SI.ra a Pt_1
somma di € 7.500 a titolo di provvigione del tutto illegittimamente incassata, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi dalla presente domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, cpc. - Previo accertamento che la proposta di acquisto di specie era sottoposta alla condizione sospensiva della concessione del mutuo specificato in narrativa, e previo accertamento della mancata concessione del mutuo medesimo, condannare l'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl a restituire alla
SI.ra la somma di € 5.000 a titolo di eventuale caparra confirmatoria, come da relativo Pt_1 assegno consegnato del tutto illegittimamente dall'Agenzia medesima alla proprietaria dell'immobile e da quest'ultima incassato, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi dalla presente domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, cpc.
IN VIA ALTERNATIVA
2 - Previo accertamento della responsabilità dell'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl per tutti i fatti e le causali descritti in narrativa, condannare l'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl a pagare alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno subito, la complessiva somma di € Pt_1
12.300, di cui € 7.500 per provvigione illegittimamente incassata dall'Agenzia e di cui € 5.000 per eventuale caparra confirmatoria illegittimamente consegnata dall'Agenzia medesima alla proprietaria dell'immobile e da quest'ultima incassata, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi dalla presente domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, cpc”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla convenuta per tutti i motivi meglio esposti in atti.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.”;
Per parte appellata:
“Borgo Venezia Srl si riporta integralmente alla difesa già depositata in atti chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dalla signora n quanto PALESEMENTE infondate in fatto ed in diritto. Pt_1
Con condanna alle spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.7.2020, conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Verona, Borgo Venezia s.r.l., domandandone la condanna a restituirle o in alternativa a corrisponderle a titolo risarcitorio gli importi di € 7.300,00, indebitamente percepito dalla seconda a titolo di provvigione e di € 5.000,00 illegittimamente consegnato dalla stessa,
esercente attività di mediazione immobiliare, a titolo di caparra confirmatoria alla promittente venditrice, rappresentando che la proposta di acquisto di un appartamento sito a Verona, in via
Ridolfi n. 22, era stata espressa dalla in data 23.2.2019 sospensivamente condizionata Pt_1
3 all'ottenimento del finanziamento contestualmente richiesto e poi non concesso dalla società di mediazione creditizia appartenente allo stesso gruppo al quale era affiliata l'agenzia immobiliare.
Si costituiva Borgo Venezia S.r.l. osservando che la proposta sottoscritta dall'attrice non conteneva una tale condizione, e dunque negando la rilevanza, nella specie, della previsione di cui all'art. 1757 c.c., e concludendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate.
Con sentenza n. 1556/2022, il Tribunale di Verona rigettava le domande di parte attrice, che condannava a rimborsare a parte convenuta le spese di lite. Il giudice di prime cure evidenziava che nella proposta d'acquisto sottoscritta dall'attrice non era fatta menzione della volontà di subordinare l'efficacia della stessa alla concessione del mutuo e che non potevano essere prese in considerazione le dichiarazioni dei testi, pur assunti, ostandovi il divieto di cui all'art. 2722
c.c.; né, secondo il Tribunale, presentava fondamento la tesi dell'attrice secondo cui la subordinazione dell'efficacia della proposta contrattuale all'ottenimento del finanziamento poteva rilevare in termini di condizione implicita o presupposizione. Per tali ragioni l'affare era da ritenersi concluso e dunque si confermava dovuto il pagamento della provvigione di €
7.300,00 in favore di Borgo Venezia S.r.l.; era di conseguenza respinta la domanda sia con riguardo alle somme corrisposte alla società a titolo di provvigione sia con riguardo alla caparra confirmatoria consegnata dall'agenzia alla promittente venditrice e da questa definitivamente trattenuta, anche – quanto alla caparra – per esser stata svolta la domanda nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva.
Avverso la sentenza, proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata perché ingiusta e illegittima sulla base di cinque motivi – di seguito esaminati -
mediante i quali ella censurava la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, lamentando la violazione dell'art. 2722 c.c., dell'art. 1757 comma 1, c.c. e dell'art. 1218
c.c., nonché l'ingiusta regolamentazione delle spese di lite.
4 Si costituiva in giudizio Borgo Venezia S.r.l., difendendo la decisione di primo grado di cui chiedeva la conferma.
Nel termine del 19.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Tribunale si sia erroneamente limitato ad esaminare il modulo prestampato della proposta di acquisto senza considerare il contestuale e collegato incarico scritto di mediazione creditizia contenente la sua richiesta di ottenere un prestito per l'acquisto dell'abitazione sita in Verona, via Ridolfi n. 22. Secondo
l'appellante, l'incarico di mediazione costituiva quantomeno un principio di prova scritta dell'esistenza della condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento così che erroneamente il giudice aveva dichiarato inammissibile ex art. 2722 c.c. la prova testimoniale per il fatto che i capitoli di prova attorei n. 10, 11, 15, 17 e 18 vertevano sull'esistenza di un patto aggiunto: la prova testimoniale era invece ammissibile in quanto volta a fornire al giudice elementi idonei a chiarire il contenuto della proposta d'acquisto cui era collegato l'incarico di mediazione creditizia. Secondo l'appellante, il mancato espresso inserimento di detta clausola all'interno della proposta d'acquisto doveva essere imputato a imperizia e/o negligenza dell'agenzia immobiliare, che, pur a fronte della reiterata richiesta della mandante, non l'aveva inserita nel modulo della proposta, in parte prestampato ed in parte compilato proprio dal mediatore immobiliare, che l'aveva poi fatto sottoscrivere alla Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante, per le ragioni esposte nel primo motivo, sosteneva l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art 1757 comma 1, c.c., emergendo che la provvigione era
5 stata incassata dall'agenzia immobiliare illegittimamente, in quanto l'affare non si era concluso per la mancata concessione del mutuo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, ritenuta accertata l'omessa apposizione alla proposta d'acquisto della condizione sospensiva della concessione del mutuo, aveva rigettato la domanda di restituzione della caparra confirmatoria in quanto svolta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva (cioè
l'agenzia immobiliare): osservava l'appellante che, invece, era stato l'agente a prematuramente trasmettere alla promittente venditrice l'assegno di € 5.000,00 consegnato dalla che invece Pt_1
l'agente, quale custode, doveva conservare in attesa dell'esito della richiesta di mutuo, poi non concesso.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante sosteneva l'illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e per carente e/o illogica motivazione: era secondo l'appellante comunque meritevole di accoglimento l'alternativa domanda di risarcimento del danno patito dall'attrice, posto che il mancato inserimento nella proposta d'acquisto della condizione sospensiva doveva essere imputato esclusivamente al comportamento dell'agenzia immobiliare, la quale era venuta con il suo comportamento al generale dovere di correttezza, diligenza, professionalità e trasparenza cui un mediatore è tenuto,
suscitando nella n falso affidamento circa la propria posizione, essendone conseguito un Pt_1
danno a carico di costei pari alla perdita degli importi di cui sopra.
Con l'ultimo motivo di appello, la per tutti i motivi sopra esposti e per il fatto che la prova Pt_1
testimoniale era stata ammessa e pure assunta, e solo in sede di decisione non considerata ammissibile, chiedeva la riforma della sentenza in punto di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Priva di fondamento, specie nella presente fase, si rivela l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348
6 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé,
l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento: la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. 37272/21).
I primi quattro motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati,
sono fondati e devono essere accolti nei termini di seguito riportati, con assorbimento del quinto motivo.
Risultano pacifici e documentati in causa la proposta d'acquisto sottoscritta presso l'agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellata ed affiliata Tempo Casa il Parte_2
23.2.2019 (in effetti testualmente priva dell'invocata condizione sospensiva: doc. 2 att. primo grado), l'incarico di mediazione creditizia in favore di - società parte del Controparte_2
Gruppo Tempo Casa – sottoscritto nello stesso luogo e data dalla doc. 3 att. primo grado), Pt_1
il mancato ottenimento del finanziamento richiesto, l'incasso da parte di Borgo Venezia S.r.l. della provvigione per € 7.300,00 e da parte della promittente venditrice Parte_3
dell'assegno di € 5.000,00, trasmessole a quest'ultima dall'agenzia, cui era stato consegnato dalla
Pt_1
7 Con riguardo alla – decisiva – prova testimoniale pur ammessa ed assunta, il giudice di primo grado ha osservato quanto segue:
“Risulta, invero, dal tenore testuale del doc. 3 di parte attrice che nella proposta predetta non viene fatta alcuna menzione – neppure nell'apposito spazio dedicato all'apposizione di note o clausole aggiuntive di cui all'art.14 – della volontà di subordinare l'efficacia della proposta contrattuale all'avveramento dell'evento futuro ed incerto, dato dall'approvazione della richiesta di finanziamento.
Le dichiarazioni rese in proposito dai testi (in particolare dal sig. ), poi, non Testimone_1
possono essere prese in considerazione, ostandovi il divieto di cui all'art. 2722 c.c., norma che
stabilisce che i patti aggiunti o contrari a un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione
è stata anteriore o contemporanea, non possono essere provati per testimoni. “Documento” è
stato, infatti, ritenuto essere pure la proposta contrattuale redatta per iscritto, poi accettata dal destinatario (Cass. 12826/99), e “patto aggiunto” quello diretto ad ampliarne il contenuto, mediante l'introduzione di un quid originariamente non previsto, come l'apposizione di un termine o di una condizione (Cass. 3412/2000).
Alla luce di ciò, a parziale modifica dell'ordinanza del dott. del 25.8.2021, devono Per_1
considerarsi inammissibili i capitoli di prova nn. 10, 11, 15, 17, 18 formulati da parte attrice
nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto contrastanti con il limite sancito dall'art. 2722 c.c.”.
Il Tribunale ha tuttavia errato nella riportata statuizione, e ciò per un duplice motivo: la prova orale assunta non era volta a provare un patto aggiunto ad un accordo tra le odierne parti ma il contenuto della proposta contrattuale espressa per il tramite dell'agente immobiliare da Parte_1
(poi accettata, per come pervenuta, da ed in ogni caso a provare,
[...] Parte_3
quanto al rapporto tra la l'agente, che la prima aveva espressamente richiesto al mediatore Pt_1
- che ne predisponeva il testo - l'inserimento della condizione sospensiva riferita alla concessione
8 del finanziamento contestualmente richiesto, senza che, per quanto poi emerso, questi avesse dato leale e diligente seguito a tale manifestata esigenza, ciò che rilevava e rileva anche e quantomeno, se non ai fini di cui all'art. 1757 c.c., al fine di esaminare la questione del dedotto inadempimento del mediatore (cfr. Cass., n. 5417/2014 e n. 10743/2008); in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il divieto di cui all'art. 2722 c.c., la prova poteva e doveva essere utilizzata in quanto la convenuta aveva sì eccepito l'inammissibilità della relativa richiesta ma non aveva eccepito la nullità della prova comunque poi ammessa ed assunta, così che se era determinata la sanatoria ex art. 157 c.p.c. (v. Cass., n. 3956/2018 e n. 21443/2013).
Orbene, nella specie mediatore creditizio intervenuto nei locali dell'agenzia Persona_2
immobiliare al fine di acquisire la richiesta di finanziamento nella stessa occasione in cui fu sottoscritta la proposta di acquisto, soggetto privo di interesse in causa e di qualsivoglia relazione
Con personale con l'attrice, ha reso testimonianza assolutamente precisa, ricordando la chiara espressione da parte di della volontà di subordinare la propria proposta Parte_1
d'acquisto dell'immobile in Verona all'esito positivo della richiesta di finanziamento.
Egli ha ricordato che “la procedura ordinaria era la seguente: inizialmente mi veniva segnalato,
anche poche ore prima, se una cliente era interessata ad un immobile e (mi veniva comunicato) il giorno dell'appuntamento (credo il primo), in modo da confermarmi quel giorno se la cliente aveva necessità di un mutuo;
se la cliente era interessata al finanziamento e a fare due chiacchiere con il consulente creditizio di nell'ambito del servizio di Controparte_2
consulenza finanziaria e collaborazione con l' (affiliata Borgo Venezia Srl), Controparte_4
si fissava un appuntamento con me e con la cliente nella sede della filiale di Tempo Casa e si faceva l'incontro per definire se la cliente poteva ottenere un mutuo ...detti incombenti avvenivano sempre alla presenza della mia persona, della cliente richiedente il mutuo e del titolare dell'agenzia immobiliare;
fatta la consulenza, si relazionava il cliente e il titolare dell'agenzia sulla fattibilità del mutuo per procedere poi con la proposta d'acquisto per giungere
9 a formulare l'offerta alla proprietà; quale professionista iscritto ad un albo, è mia abitudine rappresentare sempre al cliente e al titolare dell'agenzia immobiliare le criticità del finanziamento suggerendo di incassare l'assegno che la cliente avrebbe dato in garanzia per la validità della proposta d'acquisto vincolando l'incasso ad una buona riuscita del mutuo, e in caso contrario l'assegno sarebbe stato restituito;
quando l'operazione va a buon fine io accompagno il cliente dal Notaio per la firma dell'atto di compravendita ed in quell'occasione ricevo il pagamento pattuito per la mia attività”.
Sentito sul capitolo di prova “Vero che, il 23 febbraio 2019, mentre il SI. Persona_3 compilava il modulo di proposta d'acquisto, la SI.ra ibadiva al medesimo che l'acquisto Pt_1 dell'immobile era subordinato alla concessione del prestito da parte di , il Controparte_2
ha risposto: “si, ero presente nel momento in cui la SI.ra ha Tes_1 Parte_1 specificato questa clausola al titolare dell'Agenzia SI. ..posso dire che Persona_3
dall'indagine economica finanziaria da me svolta, la cliente SI.ra poteva Parte_1
acquistare l'immobile solo ottenendo il mutuo richiesto ...detta circostanza l'ho rappresentata il giorno della sottoscrizione della proposta d'acquisto da parte della SI.ra . Parte_1
Sentito sul capitolo di prova “Vero che, quindi, il SI. confermava alla SI.ra Persona_3 Pt_1
che la proposta d'acquisto era subordinata alla concessione del mutuo, inoltre precisava alla stessa che il promittente venditore veniva informato dall'Agenzia stessa dell'esistenza della condizione del prestito”, il teste ha risposto: “confermo sia la prima parte che la Tes_1
seconda parte in quanto ero presente”.
Sentito sul capitolo di prova “Vero che, ricevuta detta conferma, all'incontro del 23 febbraio
2019 la SI.ra sottoscriveva la proposta d'acquisto dell'immobile di via Ridolfi che era Pt_1 stata compilata dall'Agente Immobiliare ”, il teste ha rammentato: “si Persona_3 Tes_1
…ricordo che prima della sottoscrizione il testo della proposta non è stato riletto e che il SI.
ha fatto un riassunto dei contenuti della proposta medesima nulla dicendo in Persona_3
10 relazione alla circostanza che la proposta fosse o meno sottoposta alla condizione dell'erogazione del mutuo;
preciso che a quel punto la SI.ra a ribadito la necessità che Pt_1
la proposta fosse subordinata alla concessione del mutuo ed io ho detto che la proposta poteva essere vincolata al buon esito del mutuo (nel senso che io con l'Agenzia già ne avevo parlato e la stessa non si era opposta) in quanto la cliente aveva richiesto questo tipo di Parte_1
clausola di cui avevamo parlato io e lei alla presenza del sig. e cioè di inserire Persona_3
questa clausola nella proposta di acquisto: poco dopo questa richiesta della SI.ra e in Pt_1
assenza di pareri contrari alla richiesta della SI.ra i apporre la clausola alla proposta, Pt_1 quest'ultima ha sottoscritto la proposta d'acquisto”.
Infine sentito sul capitolo di prova “Vero che la SI.ra onsegnava all'Agente Immobiliare Pt_1
il suddetto assegno (€ 5.000) da restituire in caso di mancata erogazione del prestito”, il Tes_1
ha risposto: “si è vero, posso dirlo in quanto la circostanza era già stata precisata in sede di sottoscrizione della proposta”.
Quanto riferito dal teste e non smentito in termini altrettanto puntuali da nessuna Tes_1
diversa acquisizione probatoria dimostra che la fu chiara nel pretendere che la proposta Pt_1
d'acquisto fosse sospensivamente condizionata all'ottenimento del mutuo, anche perché in tal senso si presentava una sua insuperabile esigenza, come conferma anche il fatto che, non appena pervenuta notizia dell'esito negativo della richiesta di finanziamento, la proposta di vendita di quell'immobile fu reinserita sul sito dell'agenzia (doc. 10 att. primo grado) e la proposta di acquisto già espressa dalla imase senza seguito positivo. È palesemente escluso che tra il Pt_1
momento nel quale la ibadì la propria volontà e quello immediatamente successivo in cui Pt_1
sottoscrisse la proposta non contenente la condizione sospensiva ella si sia determinata diversamente: la relativa assenza nel testo è pertanto conseguenza della condotta dell'agente
, che ne aveva curato la compilazione. Persona_3
11 Per certo una tale conclusione non è smentita dall'iniziale vaghezza delle dichiarazioni rese ex art. 117 c.p.c. davanti al giudice dalla stessa Mori all'udienza del 16 giugno 2021, in quanto, se
è vero che ella dichiarò “quanto al ricordo di avere informato ella necessità da parte mia Per_3
di subordinare il mutuo all'ottenimento del finanziamento credo di averlo informato ma in questo momento non ricordo con precisione”, subito dopo ebbe ad affermare: “ ADR: ripercorrendo gli avvenimenti, ho parlato ampiamente con della mia situazione lavorativa, familiare e Per_3
finanziaria, e credo proprio di avere informato della necessità di accedere ad un mutuo Per_3
per acquistare casa, cioè che l'acquisto della casa era subordinato all'ottenimento del mutuo”.
In conclusione, anche ritenendo che, in ragione della mancata formalizzazione della condizione sospensiva all'interno della proposta di acquisto sottoscritta dall'attrice, la proposta, ai sensi dell'art. 9, si sia in effetti perfezionata, non condizionata, in vincolo contrattuale (sub specie di contratto preliminare) al momento della conoscenza da parte della proponente dell'accettazione da parte della promittente venditrice emerge che l'agenzia mediatrice Borgo Venezia s.r.l. Pt_3
non ha diritto a trattenere la provvigione, pacificamente incassata nell'importo di € 7.300,00,
essendo il mediatore professionale risultato gravemente inadempiente nei confronti della mandante nella compilazione del testo della proposta contrattuale, redatto in termini Pt_1
difformi dalle basilari e chiare esigenze da questa manifestate;
per le stesse ragioni l'agenzia va considerata responsabile della perdita della caparra confirmatoria, avendo il mediatore consegnato alla il relativo assegno, che questa ha incassato, laddove era evidente Pt_3
quantomeno nel rapporto tra le odierne parti che l'assegno doveva essere trattenuto dall'agenzia fino alla notizia della concessione del finanziamento richiesto.
È noto, infatti, come siano configurabili la perdita del diritto del mediatore alla provvigione ed altresì la sua responsabilità civile in casi di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1759 c.c.:
nell'attuale sistema normativo, quale risulta delineato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 del codice, il mediatore è un operatore specializzato e,
12 come tale, è tenuto nello svolgimento della sua attività ad osservare la diligenza qualificata richiesta all'operatore professionale. Il grado di diligenza richiesto al mediatore professionale dev'essere commisurato alle caratteristiche dell'affare ed alla tipologia dell'intervento attuato,
specie quando, come nella specie, il mediatore professionale assuma un ruolo di attiva assistenza,
a partire dalla redazione della proposta d'acquisto, determinandosi in tale caso, secondo un criterio di buona fede, un ampliamento dell'ambito di affidamento del cliente sulla correttezza e diligenza del professionista, in particolare sul recepimento delle precise indicazioni del cliente in ordine ad un elemento nient'affatto secondario del contenuto della proposta (cfr. Cass., n.
4126/2001 e n. 20512/2020).
Deve pertanto riconoscersi il diritto dell'odierna appellante ad ottenere la restituzione della somma trattenuta dal mediatore, rivelatosi inadempiente, a titolo di provvigione e parimenti ad essere risarcita del danno patito per effetto della condotta dello stesso, connotata da colpa grave,
per effetto della perdita della caparra di € 5.000,00 incamerata dalla promittente venditrice.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con condanna della società appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 12.300,00, con gli interessi dalla data della costituzione in mora (doc. 4 primo grado) al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 (e successive modifiche) in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale quanto al secondo grado di giudizio, anche istruttoria quanto al primo); dev'esserne infine disposta la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 443/2023 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma della sentenza Parte_1
n. 1556/2022 del 31.8.2022 del Tribunale di Verona, condanna la convenuta-appellata Borgo
Venezia s.r.l. al pagamento all'attrice-appellante dell'importo di € 12.300,00 Parte_1
oltre interessi al tasso di legge dal 28.8.2019 al saldo;
2) condanna Borgo Venezia s.r.l. a rifondere a con distrazione in favore del suo Parte_1
procuratore avv. Michele Massella, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida:
quanto al giudizio di primo grado, in € 264,00 per spese anticipate e € 4.835,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese anticipate e € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 443/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 2.3.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Michele Massella;
appellante
contro
(P.IVA ), con sede in Milano, P.zza Nizza 3, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Maviglia;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1556/2022 pubblicata il 1.9.2022 dal Tribunale di
Verona
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n.
1556/2022 del 31.08.2022, pubblicata l'01.09.2022, r.g. n. 6401/2020, non notificata, nei modi esposti nell'atto di citazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
IN VIA PRINCIPALE
- Previo accertamento che la proposta di acquisto di specie era sottoposta alla condizione sospensiva della concessione del mutuo specificato in narrativa;
previo accertamento della mancata concessione del mutuo medesimo;
previo accertamento che la condotta descritta in narrativa tenuta dall'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl integra violazione dell'art. 1757, I comma, cc;
condannare l'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl a restituire alla SI.ra a Pt_1
somma di € 7.500 a titolo di provvigione del tutto illegittimamente incassata, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi dalla presente domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, cpc. - Previo accertamento che la proposta di acquisto di specie era sottoposta alla condizione sospensiva della concessione del mutuo specificato in narrativa, e previo accertamento della mancata concessione del mutuo medesimo, condannare l'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl a restituire alla
SI.ra la somma di € 5.000 a titolo di eventuale caparra confirmatoria, come da relativo Pt_1 assegno consegnato del tutto illegittimamente dall'Agenzia medesima alla proprietaria dell'immobile e da quest'ultima incassato, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi dalla presente domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, cpc.
IN VIA ALTERNATIVA
2 - Previo accertamento della responsabilità dell'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl per tutti i fatti e le causali descritti in narrativa, condannare l'Agenzia Immobiliare Borgo Venezia Srl a pagare alla SI.ra a titolo di risarcimento del danno subito, la complessiva somma di € Pt_1
12.300, di cui € 7.500 per provvigione illegittimamente incassata dall'Agenzia e di cui € 5.000 per eventuale caparra confirmatoria illegittimamente consegnata dall'Agenzia medesima alla proprietaria dell'immobile e da quest'ultima incassata, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e oltre interessi dalla presente domanda giudiziale al saldo effettivo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, cpc”.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla convenuta per tutti i motivi meglio esposti in atti.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente patrocinio chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.”;
Per parte appellata:
“Borgo Venezia Srl si riporta integralmente alla difesa già depositata in atti chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dalla signora n quanto PALESEMENTE infondate in fatto ed in diritto. Pt_1
Con condanna alle spese di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29.7.2020, conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Verona, Borgo Venezia s.r.l., domandandone la condanna a restituirle o in alternativa a corrisponderle a titolo risarcitorio gli importi di € 7.300,00, indebitamente percepito dalla seconda a titolo di provvigione e di € 5.000,00 illegittimamente consegnato dalla stessa,
esercente attività di mediazione immobiliare, a titolo di caparra confirmatoria alla promittente venditrice, rappresentando che la proposta di acquisto di un appartamento sito a Verona, in via
Ridolfi n. 22, era stata espressa dalla in data 23.2.2019 sospensivamente condizionata Pt_1
3 all'ottenimento del finanziamento contestualmente richiesto e poi non concesso dalla società di mediazione creditizia appartenente allo stesso gruppo al quale era affiliata l'agenzia immobiliare.
Si costituiva Borgo Venezia S.r.l. osservando che la proposta sottoscritta dall'attrice non conteneva una tale condizione, e dunque negando la rilevanza, nella specie, della previsione di cui all'art. 1757 c.c., e concludendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate.
Con sentenza n. 1556/2022, il Tribunale di Verona rigettava le domande di parte attrice, che condannava a rimborsare a parte convenuta le spese di lite. Il giudice di prime cure evidenziava che nella proposta d'acquisto sottoscritta dall'attrice non era fatta menzione della volontà di subordinare l'efficacia della stessa alla concessione del mutuo e che non potevano essere prese in considerazione le dichiarazioni dei testi, pur assunti, ostandovi il divieto di cui all'art. 2722
c.c.; né, secondo il Tribunale, presentava fondamento la tesi dell'attrice secondo cui la subordinazione dell'efficacia della proposta contrattuale all'ottenimento del finanziamento poteva rilevare in termini di condizione implicita o presupposizione. Per tali ragioni l'affare era da ritenersi concluso e dunque si confermava dovuto il pagamento della provvigione di €
7.300,00 in favore di Borgo Venezia S.r.l.; era di conseguenza respinta la domanda sia con riguardo alle somme corrisposte alla società a titolo di provvigione sia con riguardo alla caparra confirmatoria consegnata dall'agenzia alla promittente venditrice e da questa definitivamente trattenuta, anche – quanto alla caparra – per esser stata svolta la domanda nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva.
Avverso la sentenza, proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata perché ingiusta e illegittima sulla base di cinque motivi – di seguito esaminati -
mediante i quali ella censurava la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, lamentando la violazione dell'art. 2722 c.c., dell'art. 1757 comma 1, c.c. e dell'art. 1218
c.c., nonché l'ingiusta regolamentazione delle spese di lite.
4 Si costituiva in giudizio Borgo Venezia S.r.l., difendendo la decisione di primo grado di cui chiedeva la conferma.
Nel termine del 19.12.2024 assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
***
Con il primo motivo di gravame, l'appellante sostiene che il Tribunale si sia erroneamente limitato ad esaminare il modulo prestampato della proposta di acquisto senza considerare il contestuale e collegato incarico scritto di mediazione creditizia contenente la sua richiesta di ottenere un prestito per l'acquisto dell'abitazione sita in Verona, via Ridolfi n. 22. Secondo
l'appellante, l'incarico di mediazione costituiva quantomeno un principio di prova scritta dell'esistenza della condizione sospensiva dell'ottenimento del finanziamento così che erroneamente il giudice aveva dichiarato inammissibile ex art. 2722 c.c. la prova testimoniale per il fatto che i capitoli di prova attorei n. 10, 11, 15, 17 e 18 vertevano sull'esistenza di un patto aggiunto: la prova testimoniale era invece ammissibile in quanto volta a fornire al giudice elementi idonei a chiarire il contenuto della proposta d'acquisto cui era collegato l'incarico di mediazione creditizia. Secondo l'appellante, il mancato espresso inserimento di detta clausola all'interno della proposta d'acquisto doveva essere imputato a imperizia e/o negligenza dell'agenzia immobiliare, che, pur a fronte della reiterata richiesta della mandante, non l'aveva inserita nel modulo della proposta, in parte prestampato ed in parte compilato proprio dal mediatore immobiliare, che l'aveva poi fatto sottoscrivere alla Pt_1
Con il secondo motivo, l'appellante, per le ragioni esposte nel primo motivo, sosteneva l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art 1757 comma 1, c.c., emergendo che la provvigione era
5 stata incassata dall'agenzia immobiliare illegittimamente, in quanto l'affare non si era concluso per la mancata concessione del mutuo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice, ritenuta accertata l'omessa apposizione alla proposta d'acquisto della condizione sospensiva della concessione del mutuo, aveva rigettato la domanda di restituzione della caparra confirmatoria in quanto svolta nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva (cioè
l'agenzia immobiliare): osservava l'appellante che, invece, era stato l'agente a prematuramente trasmettere alla promittente venditrice l'assegno di € 5.000,00 consegnato dalla che invece Pt_1
l'agente, quale custode, doveva conservare in attesa dell'esito della richiesta di mutuo, poi non concesso.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante sosteneva l'illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e per carente e/o illogica motivazione: era secondo l'appellante comunque meritevole di accoglimento l'alternativa domanda di risarcimento del danno patito dall'attrice, posto che il mancato inserimento nella proposta d'acquisto della condizione sospensiva doveva essere imputato esclusivamente al comportamento dell'agenzia immobiliare, la quale era venuta con il suo comportamento al generale dovere di correttezza, diligenza, professionalità e trasparenza cui un mediatore è tenuto,
suscitando nella n falso affidamento circa la propria posizione, essendone conseguito un Pt_1
danno a carico di costei pari alla perdita degli importi di cui sopra.
Con l'ultimo motivo di appello, la per tutti i motivi sopra esposti e per il fatto che la prova Pt_1
testimoniale era stata ammessa e pure assunta, e solo in sede di decisione non considerata ammissibile, chiedeva la riforma della sentenza in punto di condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Priva di fondamento, specie nella presente fase, si rivela l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata, atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348
6 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé,
l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento: la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. 37272/21).
I primi quattro motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati,
sono fondati e devono essere accolti nei termini di seguito riportati, con assorbimento del quinto motivo.
Risultano pacifici e documentati in causa la proposta d'acquisto sottoscritta presso l'agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellata ed affiliata Tempo Casa il Parte_2
23.2.2019 (in effetti testualmente priva dell'invocata condizione sospensiva: doc. 2 att. primo grado), l'incarico di mediazione creditizia in favore di - società parte del Controparte_2
Gruppo Tempo Casa – sottoscritto nello stesso luogo e data dalla doc. 3 att. primo grado), Pt_1
il mancato ottenimento del finanziamento richiesto, l'incasso da parte di Borgo Venezia S.r.l. della provvigione per € 7.300,00 e da parte della promittente venditrice Parte_3
dell'assegno di € 5.000,00, trasmessole a quest'ultima dall'agenzia, cui era stato consegnato dalla
Pt_1
7 Con riguardo alla – decisiva – prova testimoniale pur ammessa ed assunta, il giudice di primo grado ha osservato quanto segue:
“Risulta, invero, dal tenore testuale del doc. 3 di parte attrice che nella proposta predetta non viene fatta alcuna menzione – neppure nell'apposito spazio dedicato all'apposizione di note o clausole aggiuntive di cui all'art.14 – della volontà di subordinare l'efficacia della proposta contrattuale all'avveramento dell'evento futuro ed incerto, dato dall'approvazione della richiesta di finanziamento.
Le dichiarazioni rese in proposito dai testi (in particolare dal sig. ), poi, non Testimone_1
possono essere prese in considerazione, ostandovi il divieto di cui all'art. 2722 c.c., norma che
stabilisce che i patti aggiunti o contrari a un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione
è stata anteriore o contemporanea, non possono essere provati per testimoni. “Documento” è
stato, infatti, ritenuto essere pure la proposta contrattuale redatta per iscritto, poi accettata dal destinatario (Cass. 12826/99), e “patto aggiunto” quello diretto ad ampliarne il contenuto, mediante l'introduzione di un quid originariamente non previsto, come l'apposizione di un termine o di una condizione (Cass. 3412/2000).
Alla luce di ciò, a parziale modifica dell'ordinanza del dott. del 25.8.2021, devono Per_1
considerarsi inammissibili i capitoli di prova nn. 10, 11, 15, 17, 18 formulati da parte attrice
nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto contrastanti con il limite sancito dall'art. 2722 c.c.”.
Il Tribunale ha tuttavia errato nella riportata statuizione, e ciò per un duplice motivo: la prova orale assunta non era volta a provare un patto aggiunto ad un accordo tra le odierne parti ma il contenuto della proposta contrattuale espressa per il tramite dell'agente immobiliare da Parte_1
(poi accettata, per come pervenuta, da ed in ogni caso a provare,
[...] Parte_3
quanto al rapporto tra la l'agente, che la prima aveva espressamente richiesto al mediatore Pt_1
- che ne predisponeva il testo - l'inserimento della condizione sospensiva riferita alla concessione
8 del finanziamento contestualmente richiesto, senza che, per quanto poi emerso, questi avesse dato leale e diligente seguito a tale manifestata esigenza, ciò che rilevava e rileva anche e quantomeno, se non ai fini di cui all'art. 1757 c.c., al fine di esaminare la questione del dedotto inadempimento del mediatore (cfr. Cass., n. 5417/2014 e n. 10743/2008); in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il divieto di cui all'art. 2722 c.c., la prova poteva e doveva essere utilizzata in quanto la convenuta aveva sì eccepito l'inammissibilità della relativa richiesta ma non aveva eccepito la nullità della prova comunque poi ammessa ed assunta, così che se era determinata la sanatoria ex art. 157 c.p.c. (v. Cass., n. 3956/2018 e n. 21443/2013).
Orbene, nella specie mediatore creditizio intervenuto nei locali dell'agenzia Persona_2
immobiliare al fine di acquisire la richiesta di finanziamento nella stessa occasione in cui fu sottoscritta la proposta di acquisto, soggetto privo di interesse in causa e di qualsivoglia relazione
Con personale con l'attrice, ha reso testimonianza assolutamente precisa, ricordando la chiara espressione da parte di della volontà di subordinare la propria proposta Parte_1
d'acquisto dell'immobile in Verona all'esito positivo della richiesta di finanziamento.
Egli ha ricordato che “la procedura ordinaria era la seguente: inizialmente mi veniva segnalato,
anche poche ore prima, se una cliente era interessata ad un immobile e (mi veniva comunicato) il giorno dell'appuntamento (credo il primo), in modo da confermarmi quel giorno se la cliente aveva necessità di un mutuo;
se la cliente era interessata al finanziamento e a fare due chiacchiere con il consulente creditizio di nell'ambito del servizio di Controparte_2
consulenza finanziaria e collaborazione con l' (affiliata Borgo Venezia Srl), Controparte_4
si fissava un appuntamento con me e con la cliente nella sede della filiale di Tempo Casa e si faceva l'incontro per definire se la cliente poteva ottenere un mutuo ...detti incombenti avvenivano sempre alla presenza della mia persona, della cliente richiedente il mutuo e del titolare dell'agenzia immobiliare;
fatta la consulenza, si relazionava il cliente e il titolare dell'agenzia sulla fattibilità del mutuo per procedere poi con la proposta d'acquisto per giungere
9 a formulare l'offerta alla proprietà; quale professionista iscritto ad un albo, è mia abitudine rappresentare sempre al cliente e al titolare dell'agenzia immobiliare le criticità del finanziamento suggerendo di incassare l'assegno che la cliente avrebbe dato in garanzia per la validità della proposta d'acquisto vincolando l'incasso ad una buona riuscita del mutuo, e in caso contrario l'assegno sarebbe stato restituito;
quando l'operazione va a buon fine io accompagno il cliente dal Notaio per la firma dell'atto di compravendita ed in quell'occasione ricevo il pagamento pattuito per la mia attività”.
Sentito sul capitolo di prova “Vero che, il 23 febbraio 2019, mentre il SI. Persona_3 compilava il modulo di proposta d'acquisto, la SI.ra ibadiva al medesimo che l'acquisto Pt_1 dell'immobile era subordinato alla concessione del prestito da parte di , il Controparte_2
ha risposto: “si, ero presente nel momento in cui la SI.ra ha Tes_1 Parte_1 specificato questa clausola al titolare dell'Agenzia SI. ..posso dire che Persona_3
dall'indagine economica finanziaria da me svolta, la cliente SI.ra poteva Parte_1
acquistare l'immobile solo ottenendo il mutuo richiesto ...detta circostanza l'ho rappresentata il giorno della sottoscrizione della proposta d'acquisto da parte della SI.ra . Parte_1
Sentito sul capitolo di prova “Vero che, quindi, il SI. confermava alla SI.ra Persona_3 Pt_1
che la proposta d'acquisto era subordinata alla concessione del mutuo, inoltre precisava alla stessa che il promittente venditore veniva informato dall'Agenzia stessa dell'esistenza della condizione del prestito”, il teste ha risposto: “confermo sia la prima parte che la Tes_1
seconda parte in quanto ero presente”.
Sentito sul capitolo di prova “Vero che, ricevuta detta conferma, all'incontro del 23 febbraio
2019 la SI.ra sottoscriveva la proposta d'acquisto dell'immobile di via Ridolfi che era Pt_1 stata compilata dall'Agente Immobiliare ”, il teste ha rammentato: “si Persona_3 Tes_1
…ricordo che prima della sottoscrizione il testo della proposta non è stato riletto e che il SI.
ha fatto un riassunto dei contenuti della proposta medesima nulla dicendo in Persona_3
10 relazione alla circostanza che la proposta fosse o meno sottoposta alla condizione dell'erogazione del mutuo;
preciso che a quel punto la SI.ra a ribadito la necessità che Pt_1
la proposta fosse subordinata alla concessione del mutuo ed io ho detto che la proposta poteva essere vincolata al buon esito del mutuo (nel senso che io con l'Agenzia già ne avevo parlato e la stessa non si era opposta) in quanto la cliente aveva richiesto questo tipo di Parte_1
clausola di cui avevamo parlato io e lei alla presenza del sig. e cioè di inserire Persona_3
questa clausola nella proposta di acquisto: poco dopo questa richiesta della SI.ra e in Pt_1
assenza di pareri contrari alla richiesta della SI.ra i apporre la clausola alla proposta, Pt_1 quest'ultima ha sottoscritto la proposta d'acquisto”.
Infine sentito sul capitolo di prova “Vero che la SI.ra onsegnava all'Agente Immobiliare Pt_1
il suddetto assegno (€ 5.000) da restituire in caso di mancata erogazione del prestito”, il Tes_1
ha risposto: “si è vero, posso dirlo in quanto la circostanza era già stata precisata in sede di sottoscrizione della proposta”.
Quanto riferito dal teste e non smentito in termini altrettanto puntuali da nessuna Tes_1
diversa acquisizione probatoria dimostra che la fu chiara nel pretendere che la proposta Pt_1
d'acquisto fosse sospensivamente condizionata all'ottenimento del mutuo, anche perché in tal senso si presentava una sua insuperabile esigenza, come conferma anche il fatto che, non appena pervenuta notizia dell'esito negativo della richiesta di finanziamento, la proposta di vendita di quell'immobile fu reinserita sul sito dell'agenzia (doc. 10 att. primo grado) e la proposta di acquisto già espressa dalla imase senza seguito positivo. È palesemente escluso che tra il Pt_1
momento nel quale la ibadì la propria volontà e quello immediatamente successivo in cui Pt_1
sottoscrisse la proposta non contenente la condizione sospensiva ella si sia determinata diversamente: la relativa assenza nel testo è pertanto conseguenza della condotta dell'agente
, che ne aveva curato la compilazione. Persona_3
11 Per certo una tale conclusione non è smentita dall'iniziale vaghezza delle dichiarazioni rese ex art. 117 c.p.c. davanti al giudice dalla stessa Mori all'udienza del 16 giugno 2021, in quanto, se
è vero che ella dichiarò “quanto al ricordo di avere informato ella necessità da parte mia Per_3
di subordinare il mutuo all'ottenimento del finanziamento credo di averlo informato ma in questo momento non ricordo con precisione”, subito dopo ebbe ad affermare: “ ADR: ripercorrendo gli avvenimenti, ho parlato ampiamente con della mia situazione lavorativa, familiare e Per_3
finanziaria, e credo proprio di avere informato della necessità di accedere ad un mutuo Per_3
per acquistare casa, cioè che l'acquisto della casa era subordinato all'ottenimento del mutuo”.
In conclusione, anche ritenendo che, in ragione della mancata formalizzazione della condizione sospensiva all'interno della proposta di acquisto sottoscritta dall'attrice, la proposta, ai sensi dell'art. 9, si sia in effetti perfezionata, non condizionata, in vincolo contrattuale (sub specie di contratto preliminare) al momento della conoscenza da parte della proponente dell'accettazione da parte della promittente venditrice emerge che l'agenzia mediatrice Borgo Venezia s.r.l. Pt_3
non ha diritto a trattenere la provvigione, pacificamente incassata nell'importo di € 7.300,00,
essendo il mediatore professionale risultato gravemente inadempiente nei confronti della mandante nella compilazione del testo della proposta contrattuale, redatto in termini Pt_1
difformi dalle basilari e chiare esigenze da questa manifestate;
per le stesse ragioni l'agenzia va considerata responsabile della perdita della caparra confirmatoria, avendo il mediatore consegnato alla il relativo assegno, che questa ha incassato, laddove era evidente Pt_3
quantomeno nel rapporto tra le odierne parti che l'assegno doveva essere trattenuto dall'agenzia fino alla notizia della concessione del finanziamento richiesto.
È noto, infatti, come siano configurabili la perdita del diritto del mediatore alla provvigione ed altresì la sua responsabilità civile in casi di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1759 c.c.:
nell'attuale sistema normativo, quale risulta delineato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 letto in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 del codice, il mediatore è un operatore specializzato e,
12 come tale, è tenuto nello svolgimento della sua attività ad osservare la diligenza qualificata richiesta all'operatore professionale. Il grado di diligenza richiesto al mediatore professionale dev'essere commisurato alle caratteristiche dell'affare ed alla tipologia dell'intervento attuato,
specie quando, come nella specie, il mediatore professionale assuma un ruolo di attiva assistenza,
a partire dalla redazione della proposta d'acquisto, determinandosi in tale caso, secondo un criterio di buona fede, un ampliamento dell'ambito di affidamento del cliente sulla correttezza e diligenza del professionista, in particolare sul recepimento delle precise indicazioni del cliente in ordine ad un elemento nient'affatto secondario del contenuto della proposta (cfr. Cass., n.
4126/2001 e n. 20512/2020).
Deve pertanto riconoscersi il diritto dell'odierna appellante ad ottenere la restituzione della somma trattenuta dal mediatore, rivelatosi inadempiente, a titolo di provvigione e parimenti ad essere risarcita del danno patito per effetto della condotta dello stesso, connotata da colpa grave,
per effetto della perdita della caparra di € 5.000,00 incamerata dalla promittente venditrice.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello, con condanna della società appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 12.300,00, con gli interessi dalla data della costituzione in mora (doc. 4 primo grado) al saldo.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/14 (e successive modifiche) in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle fasi effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale quanto al secondo grado di giudizio, anche istruttoria quanto al primo); dev'esserne infine disposta la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 443/2023 R.G., ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da ed in totale riforma della sentenza Parte_1
n. 1556/2022 del 31.8.2022 del Tribunale di Verona, condanna la convenuta-appellata Borgo
Venezia s.r.l. al pagamento all'attrice-appellante dell'importo di € 12.300,00 Parte_1
oltre interessi al tasso di legge dal 28.8.2019 al saldo;
2) condanna Borgo Venezia s.r.l. a rifondere a con distrazione in favore del suo Parte_1
procuratore avv. Michele Massella, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida:
quanto al giudizio di primo grado, in € 264,00 per spese anticipate e € 4.835,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali, Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese anticipate e € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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