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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/10/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 3038/2023, promossa
DA
(C.F. ) e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) - in persona del procuratore Parte_2 P.IVA_2 speciale Dr. elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n. 16, Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Marcello Lazzati, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Milano, Via Angelo Filippetti n. CodiceFiscale_2
26, presso lo studio dell'Avv. Federica Spadoni, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: in via principale: accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia delle due fideiussioni specifiche rilasciate dai signori e in data 23.12.2014 e in data CP_2 Controparte_1
29.06.2016, in favore del e nell'interesse di fino alla Parte_1 Controparte_3 concorrenza di 500 mila euro ciascuna, e di ogni loro pattuizione;
dichiarata l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1957 c.c. dichiarato, in ogni caso, che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. è stato tempestivamente e validamente interrotto, respingere l'opposizione per la sua infondatezza e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti dei signori Parte_1 CP_2
e in forza delle due fideiussioni specifiche rilasciate
[...] Controparte_1 nell'interesse di e sopra meglio individuate, della somma di € Controparte_3
560.968,22 e, per l'effetto, condannare gli odierni opponenti a corrispondere alla , Parte_2 mandataria del la suddetta somma o quella diversa, maggiore o Parte_1 minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo. in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: per la remota ipotesi che l'Ecc.ma Corte voglia ravvisare nelle parole dei signori un disconoscimento ex art. 214 c.p.c., si chiede ammettersi CTU grafologica CP_2 delle firme ritenute impugnate ai fini della verificazione dei documenti;
per questa sola eventualità, si chiede di essere espressamente autorizzati al deposito in cancelleria degli originali cartacei delle fideiussioni. Si richiamano le produzioni documentali.
Per Controparte_1 CP_2
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- nel merito in via principale: respingere l'appello proposto da e le Parte_1 relative domande dalla medesima parte formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte nella comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con distrazione di onorari e spese a favore del sottoscritto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AR e – fideiussori di – convenivano in CP_1 CP_2 Controparte_3 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo (n. 3179/2022), con cui era stato ingiunto a e a loro stessi di Controparte_3 pagare a favore di - quale mandataria di Controparte_4 Parte_1
- la somma di Euro 560.968,22 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), relativa a prestiti artigiani concessi a e garantiti da fideiussioni rilasciate Controparte_3 dagli stessi opponenti in favore della banca in data 28.6.2016 e 23.12.2014. Il credito era stato successivamente ceduto in blocco da AN OL s.c. a Parte_1
Gli attori in opposizione eccepivano, in via principale, la nullità delle fideiussioni, in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale vietata;
in via subordinata, la nullità di singole clausole (segnatamente, le clausole nn. 2, 6.1. e 9), con conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e decadenza della convenuta dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957
pag. 2/8 c.c.; in via ulteriormente subordinata, l'illegittimità della doppia garanzia richiesta dalla banca, con revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio - quale mandataria di Parte_2
- contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, in via Parte_1 principale, la conferma integrale del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di Euro 560.968,22 o della diversa somma di giustizia.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 27.9.2023 (sentenza n. 7626/23, pubblicata in data 3.10.2023), accertava e dichiarava la nullità delle clausole nn. 2, 6.1. e 9 delle fideiussioni rilasciate dagli attori in opposizione in favore di AN OL e, per l'effetto, dichiarava la convenuta opposta decaduta dall'azione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava, infine, la convenuta opposta al rimborso in favore degli attori in opposizione delle spese di giudizio (liquidate in Euro 29.163,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA). Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 9 delle fideiussioni prestate da e in data 23.12.2014 e Controparte_1 CP_2
29.6.2016 (docc. 8 e 9 fasc. primo grado convenuta), per violazione della disciplina antitrust, alla luce della documentazione prodotta dagli attori in opposizione (doc. 5 b fasc. primo grado parte attrice), che, ad avviso del giudicante, provava l'utilizzo di uno schema contrattuale di fideiussione specifica (comprendente le clausole di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) da parte di banche di dimensioni diverse su tutto il territorio nazionale. Secondo il Tribunale, era fondata anche l'eccezione di decadenza della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., applicabile in conseguenza della nullità della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), in quanto il debito era scaduto in data 15.7.2020 (per effetto della risoluzione dei contratti, comunicata con lettera raccomandata del 15.7.2020) e la prima iniziativa contro il debitore principale (e i fideiussori) era costituita dal deposito del ricorso monitorio in data 24.3.2021, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. A tale riguardo, era infondata, ad avviso del primo giudice, la deduzione della banca convenuta di sufficienza, ai fini dell'art. 1957 c.c., della richiesta di pagamento stragiudiziale in presenza della previsione negoziale del pagamento “a prima richiesta”, in quanto, nel caso di specie, le fideiussioni contenevano una clausola formalmente diversa (“pagamento a semplice richiesta scritta”; art. 7) e, in ogni caso, la banca convenuta non aveva documentato di avere inoltrato al debitore principale una richiesta di pagamento in seguito alla risoluzione del contratto del 15.7.2020 e prima del deposito del ricorso monitorio.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma e formulando tre motivi di gravame:
-Inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla controparte ai fini della prova dell'intesa anticoncorrenziale;
pag. 3/8 - Erronea valutazione dei documenti prodotti dalla controparte ai fini della dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale;
- Decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
5. e si sono costituiti nel giudizio di appello, CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. All'udienza del 13.3.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato la causa al 10.7.2024 su concorde richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative per una definizione bonaria della controversia. L'udienza del 10.7.2024 è stata ulteriormente rinviata al 18.12.2024 su istanza delle parti e tale nuova udienza è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., al 12.2.2025. All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata rinviata al 17.9.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla controparte (doc. 5b fasc. opponente) valesse a dimostrare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale negli anni 2014-2016, avente ad oggetto il modulo contrattuale della fideiussione specifica e, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 9. Preliminarmente, l'appellante ha censurato l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'opposta non aveva “disconosciuto la conformità delle copie prodotte”, deducendo di avere ampiamente contestato i documenti prodotti (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e comparsa conclusionale, pagg. 5 e 6). L'appellante ha dedotto, poi, l'inutilizzabilità della produzione documentale avversaria, trattandosi di documenti provenienti da terzi estranei al giudizio e, dunque, valevoli come prova atipica, contestabili con ogni mezzo e muniti di un limitato valore indiziario, in assenza di contestazione delle parti e in presenza di altri riscontri. L'appellante ha evidenziato che, nel caso di specie:
-la produzione documentale in parola era stata contestata dalla convenuta opposta sotto ogni profilo e gli attori in opposizione, a fronte di tale contestazione della banca, non avevano chiesto ammettersi la prova testimoniale degli apparenti sottoscrittori;
-i nominativi degli apparenti fideiussori erano stati cancellati e, comunque, resi non leggibili, con conseguente oggettiva incertezza dei contraenti;
-la controparte non aveva in alcun modo tentato di dimostrare, in via istruttoria, l'utilizzo dei predetti moduli da parte delle banche indicate. L'appellante ha concluso, chiedendo la declaratoria di irrilevanza, sul piano probatorio della produzione documentale avversaria (doc. 5b), in quanto non riconducibile alle parti in causa, contestata da e rimasta priva di conferma in Parte_2 ordine alla provenienza e autenticità.
pag. 4/8 e hanno dedotto l'infondatezza del motivo di appello, Controparte_1 CP_2 evidenziando che, in materia di documentazione proveniente da terzi, il giudice è libero di formare il proprio convincimento sulla veridicità formale della scrittura, alla luce degli elementi acquisiti e del comportamento della parte contro la quale la scrittura è prodotta. A tale ultimo riguardo, hanno rilevato che non Parte_2 aveva proposto querela di falso al fine di introdurre un diverso convincimento a sostegno della propria tesi dell'inesistenza di tali documenti e che l'oscuramento dei dati relativi ai contraenti era irrilevante ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, essendo sufficiente l'indicazione dell'istituto bancario di riferimento.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alle risultanze della produzione documentale avversaria (doc. 5b fasc. primo grado attori in opposizione), deducendo che si trattava di moduli illeggibili - che non consentivano di leggere le condizioni generali e le clausole contestate – e che le fideiussioni specifiche rilevanti ai fini probatori erano solo in Contr numero di nove ( , Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
, e, pertanto, non valevano a rappresentare CP_10 CP_11 Controparte_12 la generalità del sistema bancario e l'adozione di un comportamento uniforme e standardizzato. Ha concluso nel senso del mancato raggiungimento della prova di un'intesa anticoncorrenziale sul testo delle fideiussioni specifiche negli anni 2014-2016.
KH AR e PA AR hanno resistito al motivo di appello, evidenziando di avere prodotto cento testi di fideiussioni specifiche nel periodo dal 2014 al 2018, laddove il Tribunale aveva citato solo alcuni testi a titolo esemplificativo. Ha ribadito che la documentazione prodotta provava l'uso uniforme, da parte delle banche, di uno schema di fideiussione specifica, comprendente le clausole nn. 2, 6 e 9;
3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. alle fideiussioni rilasciate da e in conseguenza della ritenuta nullità della clausola Controparte_1 CP_2 in deroga e ha dichiarato estinte le fideiussioni per l'inutile decorso del termine semestrale previsto da tale disposizione normativa. In primo luogo, ha contestato il dubbio espresso dal Tribunale sulla qualificazione della garanzia come garanzia a prima richiesta, rilevando che l'espressione “a semplice richiesta scritta” era del tutto equivalente alla previsione di garanzia a prima richiesta. In secondo luogo, ha censurato la valutazione del Tribunale di applicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso di specie, trattandosi, secondo l'appellante, di contratti autonomi di garanzia, che, come tali, non tolleravano l'applicazione del breve termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. In terzo luogo, ha censurato la statuizione del Tribunale di inesistenza di un atto stragiudiziale valevole a soddisfare l'onere di cui all'art. 1957 c.c. Ha richiamato la diffida datata 15.7.2020 (docc. 13 e 18 fasc. primo grado convenuti) inviata alla debitrice principale al e ai Controparte_3 Controparte_13
pag. 5/8 fideiussori, la cui prova dell'avvenuta ricezione da parte dei fideiussori era data dalla successiva missiva di riscontro del legale di e (doc. 2 Controparte_1 CP_2 fasc. primo grado attori in opposizione).
Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando, in primo luogo, che non si trattava di contratti autonomi di garanzia, ma di fideiussioni specifiche;
in secondo luogo, che non era sufficiente la mera comunicazione stragiudiziale di richiesta di pagamento ai fini dell'interruzione del termine di cui all'art. 1957 c.c. e che la comunicazione del 15.7.2020 era stata indirizzata alla debitrice principale (Connexum S.r.l.) e in copia al e ai garanti e Controparte_13 Controparte_1 CP_2
senza formulazione di alcuna richiesta nei confronti di questi ultimi, ai quali il
[...] pagamento era stato richiesto solo con la notifica del titolo monitorio, avvenuta in data 8.3.2022. Hanno dedotto, a tale riguardo, che la sufficienza della diffida stragiudiziale, ai fini dell'art. 1957 c.c., postula che il fideiussore sia reso edotto del mancato pagamento da parte del debitore principale e che la diffida, contenente la intimazione di pagamento, sia espressamente diretta al fideiussore.
4. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il terzo motivo di impugnazione. Le fideiussioni rilasciate da e in data 28.6.2016 e Controparte_1 CP_2
23.12.2014 sono a prima richiesta, come si evince chiaramente dalla clausola n. 7, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni Part altro accessorio” (doc. 8 e 9 fasc. primo grado ). Ciò posto, l'appellante ha depositato, nel giudizio di primo grado, le comunicazioni di revoca dei finanziamenti concessi a suo tempo alla debitrice principale ( CP_3 Part
con contestuale richiesta di pagamento (doc. 13 fasc. primo grado ).
[...]
In particolare, con comunicazioni del 15.7.2020, inviate alla debitrice principale, a e e al Mediocredito Centrale S.p.A., ha Controparte_1 CP_2 Parte_1 revocato i finanziamenti (finanziamenti n. 2968525 e n. 983609) concessi a suo tempo a e ha chiesto il pagamento del debito residuo, pari, rispettivamente, a Controparte_3
Euro 347.363,50 e Euro 221.788,18. Come è noto, l'invio della lettera di diffida al pagamento basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 22346/2017; nello stesso senso, anche, Cass. Civ., n. 13078/2008 e Cass. Civ., n. 7345/1995).
pag. 6/8 Nel caso di specie, anche in caso di ritenuta dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale e di conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., troverebbe applicazione l'art. 1957 c.c. e, ai sensi di tale disposizione, la banca non sarebbe decaduta, avendo inviato la diffida stragiudiziale alla debitrice principale ( CP_3
e ai fideiussori e
[...] Controparte_1 CP_2
Va, in proposito, rilevato che nelle citate diffide stragiudiziali non risulta – come sostiene la parte appellata - che i fideiussori siano indicati esclusivamente in copia conoscenza;
al contrario, gli stessi sono indicati fra i destinatari diretti delle comunicazioni e, nel corpo delle testo, si legge che “Inviamo copia della presente a tutti i garanti in indirizzo perché ne abbiano conoscenza a tutti gli effetti di legge” (doc. 13 Part fasc. primo grado ). Dal che ne discende l'accoglimento del terzo motivo di appello, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'appello e conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli appellati e Controparte_1 CP_2
6. Sotto il profilo delle spese di lite, gli appellati devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio nei confronti dell'appellante. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 27.9.2023 (sentenza n. 7526/23 pubblicata in data 3.10.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da Parte_1
2. rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Controparte_1 CP_2 decreto ingiuntivo n. 3179/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.2.2022;
3. condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, per il giudizio di primo grado, in Euro 28.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e, per il giudizio di appello, in Euro 21.067,00 (di cui Euro 18.511,00 per compensi ed Euro 2.556,00 per spese esenti), oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera MA Galioto
pag. 7/8 pag. 8/8
MA Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 3038/2023, promossa
DA
(C.F. ) e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) - in persona del procuratore Parte_2 P.IVA_2 speciale Dr. elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n. 16, Parte_3 presso lo studio dell'Avv. Marcello Lazzati, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati in Milano, Via Angelo Filippetti n. CodiceFiscale_2
26, presso lo studio dell'Avv. Federica Spadoni, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: in via principale: accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia delle due fideiussioni specifiche rilasciate dai signori e in data 23.12.2014 e in data CP_2 Controparte_1
29.06.2016, in favore del e nell'interesse di fino alla Parte_1 Controparte_3 concorrenza di 500 mila euro ciascuna, e di ogni loro pattuizione;
dichiarata l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1957 c.c. dichiarato, in ogni caso, che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. è stato tempestivamente e validamente interrotto, respingere l'opposizione per la sua infondatezza e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti dei signori Parte_1 CP_2
e in forza delle due fideiussioni specifiche rilasciate
[...] Controparte_1 nell'interesse di e sopra meglio individuate, della somma di € Controparte_3
560.968,22 e, per l'effetto, condannare gli odierni opponenti a corrispondere alla , Parte_2 mandataria del la suddetta somma o quella diversa, maggiore o Parte_1 minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal dovuto al saldo. in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria: per la remota ipotesi che l'Ecc.ma Corte voglia ravvisare nelle parole dei signori un disconoscimento ex art. 214 c.p.c., si chiede ammettersi CTU grafologica CP_2 delle firme ritenute impugnate ai fini della verificazione dei documenti;
per questa sola eventualità, si chiede di essere espressamente autorizzati al deposito in cancelleria degli originali cartacei delle fideiussioni. Si richiamano le produzioni documentali.
Per Controparte_1 CP_2
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- nel merito in via principale: respingere l'appello proposto da e le Parte_1 relative domande dalla medesima parte formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte nella comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e con distrazione di onorari e spese a favore del sottoscritto ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AR e – fideiussori di – convenivano in CP_1 CP_2 Controparte_3 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo (n. 3179/2022), con cui era stato ingiunto a e a loro stessi di Controparte_3 pagare a favore di - quale mandataria di Controparte_4 Parte_1
- la somma di Euro 560.968,22 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), relativa a prestiti artigiani concessi a e garantiti da fideiussioni rilasciate Controparte_3 dagli stessi opponenti in favore della banca in data 28.6.2016 e 23.12.2014. Il credito era stato successivamente ceduto in blocco da AN OL s.c. a Parte_1
Gli attori in opposizione eccepivano, in via principale, la nullità delle fideiussioni, in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale vietata;
in via subordinata, la nullità di singole clausole (segnatamente, le clausole nn. 2, 6.1. e 9), con conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e decadenza della convenuta dalla garanzia, ai sensi dell'art. 1957
pag. 2/8 c.c.; in via ulteriormente subordinata, l'illegittimità della doppia garanzia richiesta dalla banca, con revoca, in ogni caso, del decreto ingiuntivo opposto.
2. Si costituiva in giudizio - quale mandataria di Parte_2
- contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo, in via Parte_1 principale, la conferma integrale del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo di Euro 560.968,22 o della diversa somma di giustizia.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 27.9.2023 (sentenza n. 7626/23, pubblicata in data 3.10.2023), accertava e dichiarava la nullità delle clausole nn. 2, 6.1. e 9 delle fideiussioni rilasciate dagli attori in opposizione in favore di AN OL e, per l'effetto, dichiarava la convenuta opposta decaduta dall'azione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e revocava il decreto ingiuntivo;
condannava, infine, la convenuta opposta al rimborso in favore degli attori in opposizione delle spese di giudizio (liquidate in Euro 29.163,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA). Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di nullità parziale delle clausole nn. 2, 6 e 9 delle fideiussioni prestate da e in data 23.12.2014 e Controparte_1 CP_2
29.6.2016 (docc. 8 e 9 fasc. primo grado convenuta), per violazione della disciplina antitrust, alla luce della documentazione prodotta dagli attori in opposizione (doc. 5 b fasc. primo grado parte attrice), che, ad avviso del giudicante, provava l'utilizzo di uno schema contrattuale di fideiussione specifica (comprendente le clausole di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) da parte di banche di dimensioni diverse su tutto il territorio nazionale. Secondo il Tribunale, era fondata anche l'eccezione di decadenza della banca, ai sensi dell'art. 1957 c.c., applicabile in conseguenza della nullità della clausola n. 6 (deroga all'art. 1957 c.c.), in quanto il debito era scaduto in data 15.7.2020 (per effetto della risoluzione dei contratti, comunicata con lettera raccomandata del 15.7.2020) e la prima iniziativa contro il debitore principale (e i fideiussori) era costituita dal deposito del ricorso monitorio in data 24.3.2021, oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. A tale riguardo, era infondata, ad avviso del primo giudice, la deduzione della banca convenuta di sufficienza, ai fini dell'art. 1957 c.c., della richiesta di pagamento stragiudiziale in presenza della previsione negoziale del pagamento “a prima richiesta”, in quanto, nel caso di specie, le fideiussioni contenevano una clausola formalmente diversa (“pagamento a semplice richiesta scritta”; art. 7) e, in ogni caso, la banca convenuta non aveva documentato di avere inoltrato al debitore principale una richiesta di pagamento in seguito alla risoluzione del contratto del 15.7.2020 e prima del deposito del ricorso monitorio.
4. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma e formulando tre motivi di gravame:
-Inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla controparte ai fini della prova dell'intesa anticoncorrenziale;
pag. 3/8 - Erronea valutazione dei documenti prodotti dalla controparte ai fini della dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale;
- Decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.
5. e si sono costituiti nel giudizio di appello, CP_1 CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. All'udienza del 13.3.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato la causa al 10.7.2024 su concorde richiesta delle parti, stante la pendenza di trattative per una definizione bonaria della controversia. L'udienza del 10.7.2024 è stata ulteriormente rinviata al 18.12.2024 su istanza delle parti e tale nuova udienza è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., al 12.2.2025. All'udienza del 12.2.2025, la causa è stata rinviata al 17.9.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza del 17.9.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla controparte (doc. 5b fasc. opponente) valesse a dimostrare l'esistenza di un accordo anticoncorrenziale negli anni 2014-2016, avente ad oggetto il modulo contrattuale della fideiussione specifica e, in particolare, le clausole nn. 2, 6 e 9. Preliminarmente, l'appellante ha censurato l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'opposta non aveva “disconosciuto la conformità delle copie prodotte”, deducendo di avere ampiamente contestato i documenti prodotti (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e comparsa conclusionale, pagg. 5 e 6). L'appellante ha dedotto, poi, l'inutilizzabilità della produzione documentale avversaria, trattandosi di documenti provenienti da terzi estranei al giudizio e, dunque, valevoli come prova atipica, contestabili con ogni mezzo e muniti di un limitato valore indiziario, in assenza di contestazione delle parti e in presenza di altri riscontri. L'appellante ha evidenziato che, nel caso di specie:
-la produzione documentale in parola era stata contestata dalla convenuta opposta sotto ogni profilo e gli attori in opposizione, a fronte di tale contestazione della banca, non avevano chiesto ammettersi la prova testimoniale degli apparenti sottoscrittori;
-i nominativi degli apparenti fideiussori erano stati cancellati e, comunque, resi non leggibili, con conseguente oggettiva incertezza dei contraenti;
-la controparte non aveva in alcun modo tentato di dimostrare, in via istruttoria, l'utilizzo dei predetti moduli da parte delle banche indicate. L'appellante ha concluso, chiedendo la declaratoria di irrilevanza, sul piano probatorio della produzione documentale avversaria (doc. 5b), in quanto non riconducibile alle parti in causa, contestata da e rimasta priva di conferma in Parte_2 ordine alla provenienza e autenticità.
pag. 4/8 e hanno dedotto l'infondatezza del motivo di appello, Controparte_1 CP_2 evidenziando che, in materia di documentazione proveniente da terzi, il giudice è libero di formare il proprio convincimento sulla veridicità formale della scrittura, alla luce degli elementi acquisiti e del comportamento della parte contro la quale la scrittura è prodotta. A tale ultimo riguardo, hanno rilevato che non Parte_2 aveva proposto querela di falso al fine di introdurre un diverso convincimento a sostegno della propria tesi dell'inesistenza di tali documenti e che l'oscuramento dei dati relativi ai contraenti era irrilevante ai fini dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, essendo sufficiente l'indicazione dell'istituto bancario di riferimento.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alle risultanze della produzione documentale avversaria (doc. 5b fasc. primo grado attori in opposizione), deducendo che si trattava di moduli illeggibili - che non consentivano di leggere le condizioni generali e le clausole contestate – e che le fideiussioni specifiche rilevanti ai fini probatori erano solo in Contr numero di nove ( , Controparte_5 CP_7 CP_8 CP_9 [...]
, e, pertanto, non valevano a rappresentare CP_10 CP_11 Controparte_12 la generalità del sistema bancario e l'adozione di un comportamento uniforme e standardizzato. Ha concluso nel senso del mancato raggiungimento della prova di un'intesa anticoncorrenziale sul testo delle fideiussioni specifiche negli anni 2014-2016.
KH AR e PA AR hanno resistito al motivo di appello, evidenziando di avere prodotto cento testi di fideiussioni specifiche nel periodo dal 2014 al 2018, laddove il Tribunale aveva citato solo alcuni testi a titolo esemplificativo. Ha ribadito che la documentazione prodotta provava l'uso uniforme, da parte delle banche, di uno schema di fideiussione specifica, comprendente le clausole nn. 2, 6 e 9;
3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui ha ritenuto applicabile l'art. 1957 c.c. alle fideiussioni rilasciate da e in conseguenza della ritenuta nullità della clausola Controparte_1 CP_2 in deroga e ha dichiarato estinte le fideiussioni per l'inutile decorso del termine semestrale previsto da tale disposizione normativa. In primo luogo, ha contestato il dubbio espresso dal Tribunale sulla qualificazione della garanzia come garanzia a prima richiesta, rilevando che l'espressione “a semplice richiesta scritta” era del tutto equivalente alla previsione di garanzia a prima richiesta. In secondo luogo, ha censurato la valutazione del Tribunale di applicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso di specie, trattandosi, secondo l'appellante, di contratti autonomi di garanzia, che, come tali, non tolleravano l'applicazione del breve termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. In terzo luogo, ha censurato la statuizione del Tribunale di inesistenza di un atto stragiudiziale valevole a soddisfare l'onere di cui all'art. 1957 c.c. Ha richiamato la diffida datata 15.7.2020 (docc. 13 e 18 fasc. primo grado convenuti) inviata alla debitrice principale al e ai Controparte_3 Controparte_13
pag. 5/8 fideiussori, la cui prova dell'avvenuta ricezione da parte dei fideiussori era data dalla successiva missiva di riscontro del legale di e (doc. 2 Controparte_1 CP_2 fasc. primo grado attori in opposizione).
Gli appellati hanno dedotto l'infondatezza del motivo, rilevando, in primo luogo, che non si trattava di contratti autonomi di garanzia, ma di fideiussioni specifiche;
in secondo luogo, che non era sufficiente la mera comunicazione stragiudiziale di richiesta di pagamento ai fini dell'interruzione del termine di cui all'art. 1957 c.c. e che la comunicazione del 15.7.2020 era stata indirizzata alla debitrice principale (Connexum S.r.l.) e in copia al e ai garanti e Controparte_13 Controparte_1 CP_2
senza formulazione di alcuna richiesta nei confronti di questi ultimi, ai quali il
[...] pagamento era stato richiesto solo con la notifica del titolo monitorio, avvenuta in data 8.3.2022. Hanno dedotto, a tale riguardo, che la sufficienza della diffida stragiudiziale, ai fini dell'art. 1957 c.c., postula che il fideiussore sia reso edotto del mancato pagamento da parte del debitore principale e che la diffida, contenente la intimazione di pagamento, sia espressamente diretta al fideiussore.
4. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il terzo motivo di impugnazione. Le fideiussioni rilasciate da e in data 28.6.2016 e Controparte_1 CP_2
23.12.2014 sono a prima richiesta, come si evince chiaramente dalla clausola n. 7, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni Part altro accessorio” (doc. 8 e 9 fasc. primo grado ). Ciò posto, l'appellante ha depositato, nel giudizio di primo grado, le comunicazioni di revoca dei finanziamenti concessi a suo tempo alla debitrice principale ( CP_3 Part
con contestuale richiesta di pagamento (doc. 13 fasc. primo grado ).
[...]
In particolare, con comunicazioni del 15.7.2020, inviate alla debitrice principale, a e e al Mediocredito Centrale S.p.A., ha Controparte_1 CP_2 Parte_1 revocato i finanziamenti (finanziamenti n. 2968525 e n. 983609) concessi a suo tempo a e ha chiesto il pagamento del debito residuo, pari, rispettivamente, a Controparte_3
Euro 347.363,50 e Euro 221.788,18. Come è noto, l'invio della lettera di diffida al pagamento basta a soddisfare l'onere ai fini dell'escussione della garanzia a prima richiesta, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, nelle fideiussioni a prima richiesta, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatto dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che, diversamente opinando, sussisterebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Cass. Civ., n. 22346/2017; nello stesso senso, anche, Cass. Civ., n. 13078/2008 e Cass. Civ., n. 7345/1995).
pag. 6/8 Nel caso di specie, anche in caso di ritenuta dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale e di conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., troverebbe applicazione l'art. 1957 c.c. e, ai sensi di tale disposizione, la banca non sarebbe decaduta, avendo inviato la diffida stragiudiziale alla debitrice principale ( CP_3
e ai fideiussori e
[...] Controparte_1 CP_2
Va, in proposito, rilevato che nelle citate diffide stragiudiziali non risulta – come sostiene la parte appellata - che i fideiussori siano indicati esclusivamente in copia conoscenza;
al contrario, gli stessi sono indicati fra i destinatari diretti delle comunicazioni e, nel corpo delle testo, si legge che “Inviamo copia della presente a tutti i garanti in indirizzo perché ne abbiano conoscenza a tutti gli effetti di legge” (doc. 13 Part fasc. primo grado ). Dal che ne discende l'accoglimento del terzo motivo di appello, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'appello e conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli appellati e Controparte_1 CP_2
6. Sotto il profilo delle spese di lite, gli appellati devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio nei confronti dell'appellante. Tali spese sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 27.9.2023 (sentenza n. 7526/23 pubblicata in data 3.10.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da Parte_1
2. rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Controparte_1 CP_2 decreto ingiuntivo n. 3179/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.2.2022;
3. condanna gli appellati, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, per il giudizio di primo grado, in Euro 28.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e, per il giudizio di appello, in Euro 21.067,00 (di cui Euro 18.511,00 per compensi ed Euro 2.556,00 per spese esenti), oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera MA Galioto
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