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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/10/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.3273/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
ER AR;
e
, con l'assistenza CP_1 Controparte_2 e difesa della dott.ssa Giuseppina Lotito ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita. Occorre premettere che le Sezioni Unite della S.C. con ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 hanno affermato che: “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”. Anche il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale ove si controverta in ordine all'inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi.
1 Tuttavia, laddove l'impossibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento)o comunque il rifiuto di inserimento derivi non dalla negazione di un requisito ritenuto insussistente in concreto, ma dalla mancata previsione, in via generale ed astratta, della stessa possibilità di inserimento, occorre rilevare che le censure riguardano i criteri generali di formazione delle graduatorie e la causa appartiene alla giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. in materia analoga, Cons. Stato, sezione sesta sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015). Occorre ricordare quanto affermato dalle S.U. con ord. n. 27991 del 24.09.2013 in tema di riparto di giurisdizione con riferimento alle graduatorie permanenti(ora GAE). Orbene, la Suprema Corte parte dal principio basilare per cui le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) non si configurano come procedure concorsuali appartenendo, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto vengono in considerazione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 d. lgs n. 165/2001, e specifica che, a fronte di tali atti della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro privato, vi sono i diritti soggettivi dei privati la cui pretesa si sostanzia nella conformità a legge degli atti inerenti alla gestione della graduatoria stessa. Tuttavia, qualora l'oggetto del giudizio sia la contestazione della legittimità della regolamentazione alla base delle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza l'annullamento della normativa sub-primaria che impedisce l'inserimento nelle graduatorie, la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo. In altre parole, se la doglianza del ricorrente è la singola collocazione nella graduatoria rispetto agli altri docenti, ovvero la gestione stessa della graduatoria, la giurisdizione è del giudice ordinario. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo se l'oggetto del giudizio è l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub-primaria, proposta da chi ne sia legittimato poiché in situazione di interesse legittimo. Peraltro, deve darsi atto che le Sezioni Unite -investite recentemente di risolvere il conflitto di giurisdizione sorto tra i giudici amministrativi ed i giudici ordinari, in tema di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrale- hanno ribadito i principi su indicati. Le S.U. hanno specificato che “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.
2 Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. S.U. 25840/2016; 25846/2016). Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea non è finalizzata all'annullamento dell'atto bensì al riconoscimento dell'asserito diritto della parte ricorrente di essere collocata in GAE ovvero nella II^ fascia delle Graduatorie d'Istituto, sulla base del titolo di studio posseduto (diploma magistrale conseguito ante anno 2001/02). Per tale ragione sussiste la giurisdizione dell'A.G. adita. Poste tali necessarie premesse, tenuto conto della rinuncia alla domanda finalizzata al riconoscimento del diritto e all'inserimento in GAE, ci si deve limitare alla delibazione della domanda volta al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto (fascia II) (cfr. memorie difensive di parte ricorrente del 26.07.2021). Occorre premettere che, in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono un'evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione", contenuta nella citata l. n. 296 del 2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all'insegnamento, non era sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie, considerata la "ratio" della predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già affrontato un percorso di studi per
3 munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 01). Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto la natura abilitante del titolo considerato che il decreto interministeriale n. 175/97 costituisce un mero decreto ministeriale anteriore al regolamento approvato con il d.PR n. 323/98, per cui, sia in base ai principi in materia gerarchia delle fonti (il regolamento del 1998 prevale sul mero decreto del 1997), che a quelli di successione delle leggi nel tempo (il DPR. n. 323/98 essendo posteriore abroga implicitamente il dm. n. 175/97), prevale la disposizione contenuta nell'art. 15 del DPR. n. 323/98, che, nella parte in cui riconosce espressamente al diploma in discorso “valore … abilitante all'insegnamento”, ha chiaramente introdotto una nuova disciplina incompatibile con quella introdotta dal decreto interministeriale 10.3.97. La riconosciuta natura abilitante del titolo risulta del resto confermata anche dal fatto che il decreto interministeriale n. 175/97 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della L. n. 341/90 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), il quale aveva demandato al la sola definizione dei “tempi e delle CP_1 modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento”. Viceversa l'articolo 15, comma 7, del regolamento approvato con D.P.R. 23 LUGLIO 1998, n. 323, è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 425 del 1997, che ha espressamente delegato il Governo a dettare
“disposizioni transitorie … con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”. Giova inoltre ricordare come la natura abilitante del titolo risulta chiaramente confermata anche dall'art. 4 del d.l. n. 87/2018, con cui lo stesso legislatore, nel definire i requisiti d'accesso al concorso riservato agli insegnanti abilitati per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, ha riconosciuto in via autentica la natura abilitante del citato diploma ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea (abilitante) in scienze della formazione primaria. L'art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/2018 ha, infatti, riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso di un titolo abilitante, individuato nel: «a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
… b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002». È opportuno ricostruire la normativa in questione. L'art. 1, comma 110, L. n. 107 del 2015 dispone che: “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di
4 cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”. Successivamente, l'art. 5, D. Lgs. n. 59 del 2017 (rubricato
“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della L. 13 luglio 2015, n. 107”) nel testo in vigore dall'01.01.2019 statuisce:
“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)” – ovvero dei posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline
5 antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del Controparte_3
sono, altresì, individuati i settori
[...] scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Alla luce delle disposizioni richiamate, si ricava che, onde accedere al concorso per docente, il candidato deve possedere contemporaneamente il necessario titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche. L'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017 è invece volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o
6 d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G.n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del Controparte_4 n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la
[...] frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137 del 2007) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'
[...] 6 agosto 1999 n. 20l; 5) diploma Controparte_3 di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli 7 di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal
Controparte_4 ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo”. Infine, il Regolamento (D.M. n. 131 del 2007) richiamato dal primo comma dell'art. 2 sopra riportato, all'art. 5 rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti 8 forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”. Orbene, mentre l'art. 1 comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D. Lgs. n. 59 del 2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che - nel genere più ampio dei titoli abilitanti - sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso. Da ultimo, va evidenziato che con O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei relativi requisiti di accesso in relazione al personale inserito. Allo stesso modo, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: “Le G. relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”. Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60 del 2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole: “a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile Controparte_3
9 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in G. di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G. ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in G. di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G. ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in G. solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti”. In tal senso, peraltro, si è pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018 e TAR Roma n. 10918 del 2019), la quale ha affermato che, per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie (come anche per le GPS), è necessario il conseguimento del titolo abilitativo. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono, per quanto già asserito, finalità diverse (in tal senso, anche la prevalente giurisprudenza di merito, tra cui: Corte di Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 1039; Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sent., 14.06.2022, n. 36; Corte di Appello di Firenze, Sez. lavoro, Sent., 08.03.2022, n. 818 ). Deve, dunque, ritenersi ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità ed amministrativa l'ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, ed il "titolo di studio", necessario per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze;
così come deve ritenersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale sulla diversità ontologica tra il “titolo di abilitazione” ed i “requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali”, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento (Cfr. Cass. n. 7084/2024, Cass. n. 12416/2024, Cass. n. 15838/2024 e Cass. n. 27482/2024).
10 A ben vedere, infatti, appare insuperabile la portata letterale dell'art. 2 ter del d.lgs. n. 59/2017 che si riporta nell'attuale versione vigente: <<
1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1. 4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
11 … (omissis)…>>. In concreto, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 2 ter appena cit., per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non basta il solo servizio prestato per almeno tre anni anche non continuativi ma occorre, in ogni caso, l'acquisizione di 30 CFU o CFA, che pacificamente difettano nel caso in esame. In fattispecie analoga si espressa anche la Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 12210/2025 affermando i seguenti princìpi di diritto cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Questa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024 (confermata da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024, entrambe non massimate), il principio di diritto così massimato: "In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie". Questo Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. Il principio di diritto sopra riportato si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. n. 12424 dell'11 maggio 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che, nella specie, trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, erroneamente valorizzato dalla corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato
12 dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59 del 2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito dalla menzionata Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che, nel corso degli anni, hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha, nella sostanza, equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria e aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), ma non il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali. Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo. Con specifico riferimento a dette graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084 del 2024, va detto che
13 il D.M. n. 131 del 2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della "specifica" abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (e in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla "specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto"). In merito, invece, alle graduatorie provinciali, istituite dall'art. 1 quater del D.L. n. 126 del 2019, conv., dalla legge n. 159 del 2019, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 124 del 1999, va detto, come osservato da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 (non massimata), che il successivo D.L. n. 22 del 2020, conv., con modif., dalla legge n. 41 del 2020 (art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al in deroga al disposto di cui al CP_4 comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente, il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali, ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti "in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché "dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 59/17", ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali. … (omissis)…”. Alla luce di quanto sin qui richiamato, deve essere disattesa la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e Istituto (docenti abilitati all'insegnamento non inseriti in Gae) valide per il triennio 2014/17 prorogate al termine dell'anno scolastico 2018/19
14 valide per la Provincia di per l'insegnamento nelle CP_2 scuole dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE). L'art. 1, co. 79, della legge 107/2015 prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. La disposizione conferma con estrema chiarezza cose sulle quali sembra farsi spesso confusione, e cioè che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisce non solo lecito, ma doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, e presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo. L'art. 1, co. 110, conferma che per entrare nei ruoli, dopo la fase speciale regolata dalla cd. Buona Scuola, è ormai di regola imprescindibile il possesso del “titolo di abilitazione all'insegnamento”. Appare pertanto allo stato del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia). Appare quindi allo stato del tutto legittimo che il DM 374/2017, nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, abbia richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU. Si riporta quanto statuito in caso analogo dalla giurisprudenza di merito: “L'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è in realtà istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co. 5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato. Questa regola fondamentale ha subìto per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature
15 legate alla crescente domanda di scolarità ed all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi, ma va tenuta in linea di principio in debito conto. Sin dalla legge n. 477/73 il legislatore, per far fronte alla domanda ed assorbire a sanatoria il già formato precariato, formato sia da soggetti che avevano acquisito l'abilitazione mediante corsi speciali introdotti già nei primi anni 70, sia da soggetti che avevano insegnato nella scuola pubblica senza il prescritto titolo abilitativo, affiancò a sanatoria, per l'accesso ai ruoli del personale docente, al normale concorso per titoli ed esami, un concorso per soli titoli (art. 4, co. 2), al quale ammise gli abilitati che avevano già maturato una certa anzianità di servizio. Il d.l. n. 357/89 conv. in legge n. 417/89 andò oltre, posto che, confermato il cd. doppio canale (art. 2, co. 1) e pur confermando che solo quelli che avessero superato un concorso per esami e titoli conseguissero l'abilitazione ove non ne fossero già provvisti (art. 2, co. 6), confermò che per partecipare al concorso per soli titoli occorresse o aver superato un esame di concorso per titoli ed esami, o un esame previsto dalla legge come abilitativo, o anche aver insegnato nelle scuole statali per un certo tempo (co. 10); e stabilì che le relative graduatorie diventassero permanenti ed aperte a nuovi inserimenti, ciò che creò un bacino stabile e dinamico di soggetti che potevano accedere ai ruoli di docenza senza abilitazione. Tale situazione venne riprodotta negli art. 399 ss. del d.lgs n. 297/94. L'art. 400 previde che anche coloro che non avevano il titolo abilitativo potevano concorrere, ma conseguivano l'abilitazione superando l'esame, se non l'avevano già (co. 12). L'art. 401 confermò in sostanza le regole previgenti per il concorso per soli titoli ed il carattere permanente ed
“aperto” delle relative graduatorie, così lasciando il sistema “aperto” all'immissione nei ruoli di soggetti privi dei titoli di abilitazione. Restava il fatto che il titolo di abilitazione si conseguiva normalmente ottenendo l'idoneità in un concorso per l'assunzione (art. 400, co. 12, d.lgs n. 297/94); distinto dal titolo di studio quale requisito generale di ammissione (art. 402). Già all'epoca della stesura del T.U. l'art. 3 della legge n. 341/90 aveva previsto un corso di laurea specifico (laurea in scienze della formazione primaria) quale titolo necessario per essere ammessi ai concorsi per docenti nella scuola materna ed elementare, e l'art. 4 un particolare diploma di specializzazione (SSIS) per insegnare nelle scuole secondarie. Per questo l'art. 402 del d.lgs. n. 297/94 aveva previsto che la regola previgente, che consentiva di insegnare nella scuola materna ed elementare col diploma magistrale, e nella scuola secondaria con una laurea non
16 specificamente funzionale alla formazione, valesse fino al termine dell'ultimo anno dei nuovi necessari diplomi. La laurea prevista dall'art. 3 della legge n. 341/90 costituiva inizialmente titolo di studio necessario, ma non abilitativo. Fu solo con l'art. 6 del d.l. n. 137/2008 conv. in legge n. 169/2008, che quella laurea (in scienze della formazione primaria) acquisì anche valore abilitativo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria. Nel frattempo la legge n. 124/99, modificando l'art. 401 del T.U., abolì il concorso per soli titoli, le cui graduatorie permanenti rimasero però esistenti ed aperte a nuovi inserimenti di coloro che avessero superato il concorso per esami e titoli per la stessa classe e posto di concorso (comma 2), ma anche quelli che erano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni previgenti per partecipare ai concorsi per soli titoli (art. 2, co. 1, lett. a), legge n. 124 cit.) o avessero superato comunque un esame abilitativo, o anche fossero già inseriti in una graduatoria per il personale non di ruolo (lett. b). La legge 124 regolò infine le supplenze, stabilendo che per quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche si provvedesse in prima istanza mediante le graduatorie permanenti, e per le temporanee con le graduatorie di circolo e di istituto. La breve ricostruzione della “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che per accedere in ruolo occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, ed il resto sono state sempre eccezioni, anche se via via “allargate”. Nel frattempo i SSIS previsti dall'art. 4 della legge n. 341/90 non erano stati attivati. Lo furono solo nel 1999 perché solo con DM 26/5/98 se ne stabilirono i criteri generali. Il diploma aveva dall'origine valore di esame di Stato (art. 4, co. 2) e quindi costituiva titolo abilitante per l'insegnamento. Il modello SSIS rispondeva al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso “post lauream” seguito da esame finale. Ne furono istituiti fino all'a.s. 2008/2009. Il fatto che nelle more la legge n. 296/2006 avesse chiuso le graduatorie permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) pose il problema della sorte di coloro che avevano un ciclo formativo in corso, e che quindi avevano maturato una aspettativa ad esservi inseriti, problema che fu risolto con provvedimenti di postergazione della possibilità di accesso alle GAE, e quindi con misure “ad hoc”; e della sorte di quelli che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, per i quali venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art. 2, co. 416, legge n. 244/2007; DM n. 249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015.
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Anche il TFA si conformava al dato costituzionale consistendo in un corso annuale “post lauream”, peraltro fortemente selettivo, che culminava in un esame finale il cui superamento conferiva titolo abilitativo per la classe di concorso per la quale si partecipava (art. 10, co. 8 DM cit.) Anche i TFA sono stati poi soppressi, e sostituiti con i FIT, istituiti col d.lgs n. 59/2017 (artt. 8 e segg.). Peraltro i FIT costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione. Quanto ai PAS, essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art. 16, co. 1, DM n. 249/2010; art. 1 e 6, co. 5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale. Alla luce di tali succinti richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami,
o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato. Non si tratta dunque affatto di “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di
“programmare gli accessi”, ma di procedure che hanno/hanno avuto la specifica funzione di fornire, senza ricorrere ai concorsi, le abilitazioni di regola necessarie a creare docenti di ruolo nel rispetto di Cost. 33/5, nella prospettiva del definitivo superamento dell'uso anomalo del
“precariato stabile” non abilitato mediante le graduatorie permanenti. Le eccezioni ci sono bensì, e sono sostanzialmente rappresentate da tutti coloro che, in forza di disposizioni di almeno dubbia legittimità costituzionale, mediante il cd.
“secondo canale”, sono stati immessi per decenni in ruolo senza aver mai sostenuto esami abilitativi, e per certi versi continuano ad esserlo. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, che, se sono costituzionalmente giustificate, lo sono o lo sono state per aver dovuto fronteggiare una strutturale incapacità del sistema scolastico italiano di far fronte al fabbisogno di docenza nella scuola pubblica mediante i normali concorsi per esami, o mediante efficaci alternativi strumenti di abilitazione coerenti con la regola costituzionale, e/o per far fronte alle per certi versi legittime aspettative di docenti che, spesso per numerosi anni, avevano concorso in modo decisivo a far fronte alle esigenze stabili della scuola pubblica in condizione di precariato.
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Il carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni, non pare legittimare operazioni ermeneutiche sostanzialmente volte alla totale neutralizzazione, come tale fatalmente destinata ad operare al di là dell'ambito della ripartizione in fasce delle graduatorie di istituto, del requisito generale di possesso di titolo abilitativo specifico conseguito mediante un esame finale, in favore di un criterio (laurea “generica” e CFU senza esame abilitativo) che, semmai, nel sistema del d.lgs. n. 59/2017, “arricchisce” i requisiti di accesso al concorso, senza per questo affatto pretendere di sostituirsi al titolo abilitante. Deve poi escludersi che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e 24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in considerazione della sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella seconda fascia, che è preferita alla terza e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU. Allo stesso modo non si ravvisa alcun contrasto con i principi comunitari in tema di accesso alle professioni (di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55 citate dalla ricorrente) in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate, e a maggior ragione per l'accesso all'impiego pubblico. Come riconosciuto infatti anche dalla giurisprudenza amministrativa (in merito v. Consiglio di Stato, sez. VI, 03/04/2017, n. 1516) la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, in quanto la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”. (Trib. Roma n. 8318/23). Deve riconoscersi dunque legittima l'esclusione dall'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la parte ricorrente, non titolare di abilitazione specifica ma soltanto del diploma di laurea magistrale, e, di conseguenza, il ricorso dev'essere rigettato. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate e considerati gli intervenuti orientamenti giurisprudenziali e normativi.
P.Q.M.
19 -rigetta la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella Fascia II delle graduatorie di circolo e di istituto;
-compensa tra le parti le spese processuali. Bari, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
ER AR;
e
, con l'assistenza CP_1 Controparte_2 e difesa della dott.ssa Giuseppina Lotito ex art. 417 bis cpc;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita. Occorre premettere che le Sezioni Unite della S.C. con ordinanza n. 16756 del 23.07.2014 hanno affermato che: “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”. Anche il Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale ove si controverta in ordine all'inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi.
1 Tuttavia, laddove l'impossibilità di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento)o comunque il rifiuto di inserimento derivi non dalla negazione di un requisito ritenuto insussistente in concreto, ma dalla mancata previsione, in via generale ed astratta, della stessa possibilità di inserimento, occorre rilevare che le censure riguardano i criteri generali di formazione delle graduatorie e la causa appartiene alla giurisdizione al giudice amministrativo (cfr. in materia analoga, Cons. Stato, sezione sesta sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015). Occorre ricordare quanto affermato dalle S.U. con ord. n. 27991 del 24.09.2013 in tema di riparto di giurisdizione con riferimento alle graduatorie permanenti(ora GAE). Orbene, la Suprema Corte parte dal principio basilare per cui le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) non si configurano come procedure concorsuali appartenendo, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto vengono in considerazione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 comma 2 d. lgs n. 165/2001, e specifica che, a fronte di tali atti della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro privato, vi sono i diritti soggettivi dei privati la cui pretesa si sostanzia nella conformità a legge degli atti inerenti alla gestione della graduatoria stessa. Tuttavia, qualora l'oggetto del giudizio sia la contestazione della legittimità della regolamentazione alla base delle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza l'annullamento della normativa sub-primaria che impedisce l'inserimento nelle graduatorie, la giurisdizione non può che essere del giudice amministrativo. In altre parole, se la doglianza del ricorrente è la singola collocazione nella graduatoria rispetto agli altri docenti, ovvero la gestione stessa della graduatoria, la giurisdizione è del giudice ordinario. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo se l'oggetto del giudizio è l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub-primaria, proposta da chi ne sia legittimato poiché in situazione di interesse legittimo. Peraltro, deve darsi atto che le Sezioni Unite -investite recentemente di risolvere il conflitto di giurisdizione sorto tra i giudici amministrativi ed i giudici ordinari, in tema di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrale- hanno ribadito i principi su indicati. Le S.U. hanno specificato che “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.
2 Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. S.U. 25840/2016; 25846/2016). Orbene, nel caso di specie, la domanda attorea non è finalizzata all'annullamento dell'atto bensì al riconoscimento dell'asserito diritto della parte ricorrente di essere collocata in GAE ovvero nella II^ fascia delle Graduatorie d'Istituto, sulla base del titolo di studio posseduto (diploma magistrale conseguito ante anno 2001/02). Per tale ragione sussiste la giurisdizione dell'A.G. adita. Poste tali necessarie premesse, tenuto conto della rinuncia alla domanda finalizzata al riconoscimento del diritto e all'inserimento in GAE, ci si deve limitare alla delibazione della domanda volta al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie d'istituto (fascia II) (cfr. memorie difensive di parte ricorrente del 26.07.2021). Occorre premettere che, in tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall'art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006, atteso che il solo possesso del predetto diploma non era mai stato requisito sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, e, di conseguenza, neppure per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, che costituiscono un'evoluzione di quelle per titoli, dovendosi in tal modo escludere che la clausola che consente l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione", contenuta nella citata l. n. 296 del 2006, possa essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all'insegnamento, non era sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie, considerata la "ratio" della predetta clausola, intesa non già ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all'iscrizione, bensì a preservare le aspettative di chi, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avesse già affrontato un percorso di studi per
3 munirsi del titolo necessario all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021 (Rv. 660533 - 01). Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto la natura abilitante del titolo considerato che il decreto interministeriale n. 175/97 costituisce un mero decreto ministeriale anteriore al regolamento approvato con il d.PR n. 323/98, per cui, sia in base ai principi in materia gerarchia delle fonti (il regolamento del 1998 prevale sul mero decreto del 1997), che a quelli di successione delle leggi nel tempo (il DPR. n. 323/98 essendo posteriore abroga implicitamente il dm. n. 175/97), prevale la disposizione contenuta nell'art. 15 del DPR. n. 323/98, che, nella parte in cui riconosce espressamente al diploma in discorso “valore … abilitante all'insegnamento”, ha chiaramente introdotto una nuova disciplina incompatibile con quella introdotta dal decreto interministeriale 10.3.97. La riconosciuta natura abilitante del titolo risulta del resto confermata anche dal fatto che il decreto interministeriale n. 175/97 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della L. n. 341/90 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), il quale aveva demandato al la sola definizione dei “tempi e delle CP_1 modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento”. Viceversa l'articolo 15, comma 7, del regolamento approvato con D.P.R. 23 LUGLIO 1998, n. 323, è stato emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 425 del 1997, che ha espressamente delegato il Governo a dettare
“disposizioni transitorie … con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”. Giova inoltre ricordare come la natura abilitante del titolo risulta chiaramente confermata anche dall'art. 4 del d.l. n. 87/2018, con cui lo stesso legislatore, nel definire i requisiti d'accesso al concorso riservato agli insegnanti abilitati per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, ha riconosciuto in via autentica la natura abilitante del citato diploma ponendolo su un terreno di piena equivalenza con la laurea (abilitante) in scienze della formazione primaria. L'art. 4, commi 1-quinquies e ss., del d.l. n. 87/2018 ha, infatti, riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso di un titolo abilitante, individuato nel: «a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
… b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002». È opportuno ricostruire la normativa in questione. L'art. 1, comma 110, L. n. 107 del 2015 dispone che: “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di
4 cui all'articolo 400 del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”. Successivamente, l'art. 5, D. Lgs. n. 59 del 2017 (rubricato
“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi 180 e 181 lettera b della L. 13 luglio 2015, n. 107”) nel testo in vigore dall'01.01.2019 statuisce:
“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)” – ovvero dei posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado
- “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline
5 antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado.
4. Con decreto del Controparte_3
sono, altresì, individuati i settori
[...] scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Alla luce delle disposizioni richiamate, si ricava che, onde accedere al concorso per docente, il candidato deve possedere contemporaneamente il necessario titolo di studio e i 24 crediti formativi nelle discipline antro-psico-pedagogiche. L'art. 2 del D.M. n. 374 del 2017 è invece volto ad indicare i titoli necessari per l'accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto: “1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o
6 d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G.n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;
3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del Controparte_4 n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la
[...] frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137 del 2007) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'
[...] 6 agosto 1999 n. 20l; 5) diploma Controparte_3 di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla L. 21 dicembre 1999, n. 508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni;
7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria;
8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli 7 di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;
10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal
Controparte_4 ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni;
11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19 del 2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo”. Infine, il Regolamento (D.M. n. 131 del 2007) richiamato dal primo comma dell'art. 2 sopra riportato, all'art. 5 rubricato “Graduatorie di circolo e di istituto”, stabilisce che “1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti 8 forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”. Orbene, mentre l'art. 1 comma 110 della legge delega si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, l'art. 5 D. Lgs. n. 59 del 2017 nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che - nel genere più ampio dei titoli abilitanti - sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso. Da ultimo, va evidenziato che con O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei relativi requisiti di accesso in relazione al personale inserito. Allo stesso modo, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: “Le G. relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 59 del 2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”. Quanto alle graduatorie di istituto, l'art. 11 dell'O.M. n. 60 del 2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole: “a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile Controparte_3
9 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in G. di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G. ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in G. di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle G. ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in G. solo in virtu' del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti”. In tal senso, peraltro, si è pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018 e TAR Roma n. 10918 del 2019), la quale ha affermato che, per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie (come anche per le GPS), è necessario il conseguimento del titolo abilitativo. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono, per quanto già asserito, finalità diverse (in tal senso, anche la prevalente giurisprudenza di merito, tra cui: Corte di Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 1039; Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sent., 14.06.2022, n. 36; Corte di Appello di Firenze, Sez. lavoro, Sent., 08.03.2022, n. 818 ). Deve, dunque, ritenersi ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità ed amministrativa l'ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, ed il "titolo di studio", necessario per l'inserimento nelle graduatorie per le supplenze;
così come deve ritenersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale sulla diversità ontologica tra il “titolo di abilitazione” ed i “requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali”, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento (Cfr. Cass. n. 7084/2024, Cass. n. 12416/2024, Cass. n. 15838/2024 e Cass. n. 27482/2024).
10 A ben vedere, infatti, appare insuperabile la portata letterale dell'art. 2 ter del d.lgs. n. 59/2017 che si riporta nell'attuale versione vigente: <<
1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1. 4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
11 … (omissis)…>>. In concreto, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 2 ter appena cit., per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non basta il solo servizio prestato per almeno tre anni anche non continuativi ma occorre, in ogni caso, l'acquisizione di 30 CFU o CFA, che pacificamente difettano nel caso in esame. In fattispecie analoga si espressa anche la Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 12210/2025 affermando i seguenti princìpi di diritto cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Questa sezione della Suprema Corte ha affermato, con sentenza n. 7084 del 15 marzo 2024 (confermata da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 e da Cass., Sez. L, n. 15838 del 6 giugno 2024, entrambe non massimate), il principio di diritto così massimato: "In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con D.L. n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie". Questo Collegio non rinviene ragioni per discostarsi da tale precedente, la cui motivazione richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. Il principio di diritto sopra riportato si fonda sulla ontologica diversità fra "titolo di abilitazione", che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e "titolo di studio", nonché fra il primo e i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. n. 12424 dell'11 maggio 2021) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che, nella specie, trova specifico riscontro nell'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017, erroneamente valorizzato dalla corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145 del 2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato
12 dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 59 del 2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche), perché, come chiarisce e precisa il comma 4 ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito dalla menzionata Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che, nel corso degli anni, hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso e ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha, nella sostanza, equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria e aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di "idoneo non vincitore"), ma non il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali. Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS, a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo. Con specifico riferimento a dette graduatorie di istituto, nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084 del 2024, va detto che
13 il D.M. n. 131 del 2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l'iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, della "specifica" abilitazione o di quella che all'epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l'idoneità conseguita all'esito di procedure concorsuali (e in tal senso va interpretato l'art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla "specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto"). In merito, invece, alle graduatorie provinciali, istituite dall'art. 1 quater del D.L. n. 126 del 2019, conv., dalla legge n. 159 del 2019, che ha modificato l'art. 4 della legge n. 124 del 1999, va detto, come osservato da Cass., Sez. L, n. 12416 del 7 maggio 2024 (non massimata), che il successivo D.L. n. 22 del 2020, conv., con modif., dalla legge n. 41 del 2020 (art. 2, comma 4 ter, più volte modificato) ha consentito al in deroga al disposto di cui al CP_4 comma 5 del richiamato art. 4 (che rinvia al decreto ministeriale, di natura regolamentare, da adottare ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988), di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (successivamente, il regime temporaneo è stato esteso anche ai successivi aggiornamenti e rinnovi, ricomprendendo gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026) i tempi e le modalità di formazione delle graduatorie. L'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, di sostanziale natura regolamentare perché sostitutiva, in forza di espressa previsione di legge, del regolamento previsto dal citato art. 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, nell'individuare i requisiti di accesso alle graduatorie provinciali, ha, all'art. 3, comma 6, riservato l'inserimento nella prima fascia ai soli soggetti "in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e ha previsto la collocazione nella seconda fascia degli aspiranti all'assunzione in possesso del titolo di studio nonché "dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 59/17", ossia dei 24 crediti formativi della cui rilevanza qui si discute. Anche rispetto a dette graduatorie, quindi, è stata esclusa l'equiparabilità all'abilitazione del solo possesso dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alle operazioni concorsuali. … (omissis)…”. Alla luce di quanto sin qui richiamato, deve essere disattesa la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e Istituto (docenti abilitati all'insegnamento non inseriti in Gae) valide per il triennio 2014/17 prorogate al termine dell'anno scolastico 2018/19
14 valide per la Provincia di per l'insegnamento nelle CP_2 scuole dell'infanzia (AAAA) e primaria (EEEE). L'art. 1, co. 79, della legge 107/2015 prevede che i dirigenti scolastici possono “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”. La disposizione conferma con estrema chiarezza cose sulle quali sembra farsi spesso confusione, e cioè che il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il prerequisito per qualunque forma di docenza nella scuola pubblica, ma è cosa diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso, e che questa costituisce non solo lecito, ma doveroso criterio prioritario nelle procedure di scelta, e presupposto di regola necessario per la nomina in ruolo. L'art. 1, co. 110, conferma che per entrare nei ruoli, dopo la fase speciale regolata dalla cd. Buona Scuola, è ormai di regola imprescindibile il possesso del “titolo di abilitazione all'insegnamento”. Appare pertanto allo stato del tutto legittima e valida la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia). Appare quindi allo stato del tutto legittimo che il DM 374/2017, nello stabilire le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2^ fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, abbia richiesto il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU. Si riporta quanto statuito in caso analogo dalla giurisprudenza di merito: “L'istituto della abilitazione per classi di insegnamento è in realtà istituto di valenza generale, che trova titolo fondamentale e primario nell'art. 33, co. 5, della Costituzione, che prevede che per essere abilitati alla professione di docente occorre superare un esame di Stato. Questa regola fondamentale ha subìto per decenni e da sempre prima sistematiche violazioni, e poi numerose forzature
15 legate alla crescente domanda di scolarità ed all'inefficienza nella programmazione dei necessari concorsi, ma va tenuta in linea di principio in debito conto. Sin dalla legge n. 477/73 il legislatore, per far fronte alla domanda ed assorbire a sanatoria il già formato precariato, formato sia da soggetti che avevano acquisito l'abilitazione mediante corsi speciali introdotti già nei primi anni 70, sia da soggetti che avevano insegnato nella scuola pubblica senza il prescritto titolo abilitativo, affiancò a sanatoria, per l'accesso ai ruoli del personale docente, al normale concorso per titoli ed esami, un concorso per soli titoli (art. 4, co. 2), al quale ammise gli abilitati che avevano già maturato una certa anzianità di servizio. Il d.l. n. 357/89 conv. in legge n. 417/89 andò oltre, posto che, confermato il cd. doppio canale (art. 2, co. 1) e pur confermando che solo quelli che avessero superato un concorso per esami e titoli conseguissero l'abilitazione ove non ne fossero già provvisti (art. 2, co. 6), confermò che per partecipare al concorso per soli titoli occorresse o aver superato un esame di concorso per titoli ed esami, o un esame previsto dalla legge come abilitativo, o anche aver insegnato nelle scuole statali per un certo tempo (co. 10); e stabilì che le relative graduatorie diventassero permanenti ed aperte a nuovi inserimenti, ciò che creò un bacino stabile e dinamico di soggetti che potevano accedere ai ruoli di docenza senza abilitazione. Tale situazione venne riprodotta negli art. 399 ss. del d.lgs n. 297/94. L'art. 400 previde che anche coloro che non avevano il titolo abilitativo potevano concorrere, ma conseguivano l'abilitazione superando l'esame, se non l'avevano già (co. 12). L'art. 401 confermò in sostanza le regole previgenti per il concorso per soli titoli ed il carattere permanente ed
“aperto” delle relative graduatorie, così lasciando il sistema “aperto” all'immissione nei ruoli di soggetti privi dei titoli di abilitazione. Restava il fatto che il titolo di abilitazione si conseguiva normalmente ottenendo l'idoneità in un concorso per l'assunzione (art. 400, co. 12, d.lgs n. 297/94); distinto dal titolo di studio quale requisito generale di ammissione (art. 402). Già all'epoca della stesura del T.U. l'art. 3 della legge n. 341/90 aveva previsto un corso di laurea specifico (laurea in scienze della formazione primaria) quale titolo necessario per essere ammessi ai concorsi per docenti nella scuola materna ed elementare, e l'art. 4 un particolare diploma di specializzazione (SSIS) per insegnare nelle scuole secondarie. Per questo l'art. 402 del d.lgs. n. 297/94 aveva previsto che la regola previgente, che consentiva di insegnare nella scuola materna ed elementare col diploma magistrale, e nella scuola secondaria con una laurea non
16 specificamente funzionale alla formazione, valesse fino al termine dell'ultimo anno dei nuovi necessari diplomi. La laurea prevista dall'art. 3 della legge n. 341/90 costituiva inizialmente titolo di studio necessario, ma non abilitativo. Fu solo con l'art. 6 del d.l. n. 137/2008 conv. in legge n. 169/2008, che quella laurea (in scienze della formazione primaria) acquisì anche valore abilitativo all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria. Nel frattempo la legge n. 124/99, modificando l'art. 401 del T.U., abolì il concorso per soli titoli, le cui graduatorie permanenti rimasero però esistenti ed aperte a nuovi inserimenti di coloro che avessero superato il concorso per esami e titoli per la stessa classe e posto di concorso (comma 2), ma anche quelli che erano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni previgenti per partecipare ai concorsi per soli titoli (art. 2, co. 1, lett. a), legge n. 124 cit.) o avessero superato comunque un esame abilitativo, o anche fossero già inseriti in una graduatoria per il personale non di ruolo (lett. b). La legge 124 regolò infine le supplenze, stabilendo che per quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche si provvedesse in prima istanza mediante le graduatorie permanenti, e per le temporanee con le graduatorie di circolo e di istituto. La breve ricostruzione della “storia” del precariato italiano mostra chiaramente come la regola sia sempre stata che per accedere in ruolo occorre un titolo abilitativo specifico per una determinata classe di concorso, ed il resto sono state sempre eccezioni, anche se via via “allargate”. Nel frattempo i SSIS previsti dall'art. 4 della legge n. 341/90 non erano stati attivati. Lo furono solo nel 1999 perché solo con DM 26/5/98 se ne stabilirono i criteri generali. Il diploma aveva dall'origine valore di esame di Stato (art. 4, co. 2) e quindi costituiva titolo abilitante per l'insegnamento. Il modello SSIS rispondeva al modello costituzionale, perché il diploma di specializzazione si conseguiva a seguito di un corso “post lauream” seguito da esame finale. Ne furono istituiti fino all'a.s. 2008/2009. Il fatto che nelle more la legge n. 296/2006 avesse chiuso le graduatorie permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) pose il problema della sorte di coloro che avevano un ciclo formativo in corso, e che quindi avevano maturato una aspettativa ad esservi inseriti, problema che fu risolto con provvedimenti di postergazione della possibilità di accesso alle GAE, e quindi con misure “ad hoc”; e della sorte di quelli che avevano sospeso per giustificati motivi la frequenza delle SSIS, per i quali venne istituito un percorso formativo ad hoc (TFA: art. 2, co. 416, legge n. 244/2007; DM n. 249/2010), che ha operato anche, in via generale quale strumento per conseguire il titolo abilitativo dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2014/2015.
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Anche il TFA si conformava al dato costituzionale consistendo in un corso annuale “post lauream”, peraltro fortemente selettivo, che culminava in un esame finale il cui superamento conferiva titolo abilitativo per la classe di concorso per la quale si partecipava (art. 10, co. 8 DM cit.) Anche i TFA sono stati poi soppressi, e sostituiti con i FIT, istituiti col d.lgs n. 59/2017 (artt. 8 e segg.). Peraltro i FIT costituivano un percorso formativo successivo alla vittoria del concorso, di per sé implicante il conseguimento dell'abilitazione. Quanto ai PAS, essi costituiscono un altro tipo di percorso abilitativo destinato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica, comunque corroborato da esame finale (art. 16, co. 1, DM n. 249/2010; art. 1 e 6, co. 5, ddg 58/2013), in coerenza col dato costituzionale. Alla luce di tali succinti richiami, appare evidente che nell'ordinamento scolastico persiste una chiara differenza tra titolo di studio richiesto per prestare servizio nella scuola pubblica, e per partecipare ai concorsi, e titolo abilitativo all'insegnamento, che costituisce di norma titolo per la nomina in ruolo, e di legittima precedenza nelle supplenze, per ottenere il quale occorre di regola il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dal superamento di un concorso per esami,
o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato. Non si tratta dunque affatto di “mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di
“programmare gli accessi”, ma di procedure che hanno/hanno avuto la specifica funzione di fornire, senza ricorrere ai concorsi, le abilitazioni di regola necessarie a creare docenti di ruolo nel rispetto di Cost. 33/5, nella prospettiva del definitivo superamento dell'uso anomalo del
“precariato stabile” non abilitato mediante le graduatorie permanenti. Le eccezioni ci sono bensì, e sono sostanzialmente rappresentate da tutti coloro che, in forza di disposizioni di almeno dubbia legittimità costituzionale, mediante il cd.
“secondo canale”, sono stati immessi per decenni in ruolo senza aver mai sostenuto esami abilitativi, e per certi versi continuano ad esserlo. Ma si tratta, appunto, di eccezioni, che, se sono costituzionalmente giustificate, lo sono o lo sono state per aver dovuto fronteggiare una strutturale incapacità del sistema scolastico italiano di far fronte al fabbisogno di docenza nella scuola pubblica mediante i normali concorsi per esami, o mediante efficaci alternativi strumenti di abilitazione coerenti con la regola costituzionale, e/o per far fronte alle per certi versi legittime aspettative di docenti che, spesso per numerosi anni, avevano concorso in modo decisivo a far fronte alle esigenze stabili della scuola pubblica in condizione di precariato.
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Il carattere strutturale assunto nel nostro ordinamento scolastico da tali eccezioni, non pare legittimare operazioni ermeneutiche sostanzialmente volte alla totale neutralizzazione, come tale fatalmente destinata ad operare al di là dell'ambito della ripartizione in fasce delle graduatorie di istituto, del requisito generale di possesso di titolo abilitativo specifico conseguito mediante un esame finale, in favore di un criterio (laurea “generica” e CFU senza esame abilitativo) che, semmai, nel sistema del d.lgs. n. 59/2017, “arricchisce” i requisiti di accesso al concorso, senza per questo affatto pretendere di sostituirsi al titolo abilitante. Deve poi escludersi che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e 24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in considerazione della sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella seconda fascia, che è preferita alla terza e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU. Allo stesso modo non si ravvisa alcun contrasto con i principi comunitari in tema di accesso alle professioni (di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55 citate dalla ricorrente) in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate, e a maggior ragione per l'accesso all'impiego pubblico. Come riconosciuto infatti anche dalla giurisprudenza amministrativa (in merito v. Consiglio di Stato, sez. VI, 03/04/2017, n. 1516) la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, in quanto la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”. (Trib. Roma n. 8318/23). Deve riconoscersi dunque legittima l'esclusione dall'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la parte ricorrente, non titolare di abilitazione specifica ma soltanto del diploma di laurea magistrale, e, di conseguenza, il ricorso dev'essere rigettato. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate e considerati gli intervenuti orientamenti giurisprudenziali e normativi.
P.Q.M.
19 -rigetta la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella Fascia II delle graduatorie di circolo e di istituto;
-compensa tra le parti le spese processuali. Bari, 20.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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