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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8829/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8829/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 01/04/2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. RAIMONDI SONIA e l'avv. CAMPANA MASSIMO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. PASQUALE GIORGIO
Per e Controparte_1 Controparte_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, in persona del Procuratore Controparte_3
[...]
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive note conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta alla note del 25.03.2025
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 12:45 si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Ad ore 18:30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8829/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI SONIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAMPANA MASSIMO ( ) VIA DEI MILLE 3 RICCIONE;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA SICILIA 2 presso il difensore avv. RAIMONDI SONIA CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CP_2 P.IVA_2
DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugna il decreto protocollo M-IT PR_RNSPC 00034614 del 07/05/2024 con cui la Parte_1
Prefettura di ha revocato con effetto immediato la patente di guida cat. B n. a lui CP_1 NumeroD_1 intestata, a seguito di sentenza n. 2076/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data
29/11/2022, divenuta irrevocabile in data 29/09/2023, con la quale lo stesso è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. (…) nonché dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.
Secondo il ricorrente la revoca del titolo di guida è tardiva, in violazione dell'art. 224 C.d.S., illogica pagina 2 di 5 nonché irragionevole per difetto di istruttoria, non essendo stata svolta alcuna motivazione in merito alla condizione personale, lavorativa e familiare del ricorrente.
Pertanto, ha chiesto l'annullamento del decreto per cui è causa. Parte_1
La e il si è costituita, contestando ogni fondatezza del Controparte_4 Controparte_2
ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
Secondo la convenuta, il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato correttamente nei termini di legge, nel merito evidenzia che la decisione adottata non è stata frutto di automatismo, ma trova giustificazione nella ponderata analisi comparativa dei contrapposti interessi che sono stati presi in considerazione.
Premesso che l'opposizione è stata proposta tempestivamente entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio (notificato a presso la Stazione di Parte_1 CP_1
Carabinieri mediante consegna a mani in data 18/05/2024), nel merito il ricorso non è fondato per i motivi che seguono.
In ordine alla censura di parte ricorrente circa la tardività dell'adozione del provvedimento sia rispetto al momento del fatto sia rispetto all'emissione della sentenza, va rilevato che il procedimento descritto dall'art. 224 C.d.S. cui fa riferimento parte ricorrente, si applica quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria;
nel caso di specie, invece, la revoca è stata disposta tempestivamente in data
07/05/2024 ai sensi dell'art. 120, secondo comma, C.d.S. entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna n. 2076/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 29.11.2022, divenuta irrevocabile in data 29.09.2023, per reati previsti e punti dagli artt. 56, 81, 110, 629 c.p. nonché dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.
Entrando nel merito, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento di revoca della patente adottato dalla Prefettura di il 7/05/2024 ai sensi dell'art. CP_1
120, comma secondo, C.d.S.
Ciò significa che la valutazione da parte del Tribunale deve essere compiuta “ora per allora”, non venendo in gioco possibilità di revisione dell'assetto degli interessi confliggenti, così come definito dal provvedimento, alla luce di fatti sopravvenuti.
Dalla disamina del decreto emerge che il Prefetto abbia esaminato dapprima gli scritti difensivi presentati a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e che, successivamente, avendo preso visione del casellario giudiziale, abbia ritenuto sussistente, con congrua ancorchè sintetica motivazione, un elevato grado di pericolosità sociale del soggetto tale da rendere opportuno e/o necessario il provvedimento di revoca.
La difesa di parte ricorrente è fondata prevalentemente, al fine di escludere la pericolosità sociale del pagina 3 di 5 soggetto, sul provvedimento di sospensione della esecuzione della pena emesso dalla Procura generale di Ancona nonché sull'istanza di messa in prova ai servizi sociali, successivamente accolta dal
Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
In ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena disposta il 25/10/2023 il ricorrente si limita a dedurre tale circostanza senza allegare in sede di scritti difensivi (a seguito dell'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo) il provvedimento.
In ordine all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con la quale è stata accolta l'istanza di di affidamento in prova ai servizi sociali deve rilevarsi innanzitutto la tardività della Parte_1
produzione del documento, in quanto depositato in data 25/03/2025, oltre il termine di 10 giorni concessi dal giudice all'udienza del 26/11/2024. In ogni caso, si evidenzia che l'ordinanza è stata emessa in data 8-13/05/2024, un giorno dopo l'emissione del decreto di revoca della patente di guida
(emesso il 7/05/2024); dunque, il Prefetto non ne ha potuto tenere conto.
Peraltro, nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza si legge in effetti che il soggetto “si è detto disponibile a svolgere attività riparatoria sebbene non abbia avviato alcuna revisione critica in merito ai delitti commessi”.
Non si può infatti ritenere che la pericolosità del soggetto venga meno automaticamente con la messa in prova ai servizi sociali, soprattutto considerando il fatto che l'istanza di messa in prova può anche essere il frutto di mere ragioni di convenienza;
inoltre, la messa in prova è ancora in corso e nulla è stato allegato da parte ricorrente circa il suo andamento sino ad oggi.
Circa l'attività lavorativa deve rilevarsi che il ricorrente, da quanto deduce, è amministratore unico della società BB HOTELS SRLS e, inoltre, svolge la mansione di cuoco nell'albergo “Globus” unitamente ai figli e alla moglie. Deve ritenersi che tale attività possa essere espletata senz'altro anche senza la patente di guida.
In relazione invece alla situazione familiare dedotta dal ricorrente basti evidenziare che per l'assistenza e la cura del figlio (accertato disabile) l'auto non è di per sé indispensabile, anche in considerazione della presenza di altri familiari presumibilmente automuniti.
Ne consegue che la revoca non risulta ostativa alla rieducazione del condannato né costituisce pregiudizio per la famiglia del ricorrente, il quale comunque non ha chiarito nello specifico le esigenze rappresentate.
Infine, si aggiunga che il ricorrente potrà, in virtù dell'art. 120 C.d.S., decorsi tre anni dalla notifica della revoca a seguito del procedimento di riabilitazione, richiedere il titolo di guida, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente.
Dunque, alla luce delle predette considerazioni nonché della ratio della revoca (“selezione di ipotesi in pagina 4 di 5 presenza delle quali tale affidabilità viene meno” cfr. sent. Corte Costituzionale n. 22/2018) si deve ritenere che il provvedimento adottato dal Prefetto di sia stato legittimamente adottato a seguito CP_1 di un'analisi ponderata del caso concreto, che ha evidenziato un elevato grado di pericolosità sociale del ricorrente in considerazione della gravità dei plurimi reati -per i quali lo stesso è stato condannato in via definitiva.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna il ricorrente a rifondere in favore delle parti convenute, le spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
BOLOGNA, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8829/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
RESISTENTE
Oggi 1 aprile 2025 ad ore 01/04/2025 innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. RAIMONDI SONIA e l'avv. CAMPANA MASSIMO, oggi sostituito Parte_1
dall'avv. PASQUALE GIORGIO
Per e Controparte_1 Controparte_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, in persona del Procuratore Controparte_3
[...]
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi alle rispettive note conclusioni.
Il difensore di parte ricorrente si riporta alla note del 25.03.2025
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Il Giudice
Dato atto, ad ore 12:45 si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Ad ore 18:30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8829/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAIMONDI SONIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CAMPANA MASSIMO ( ) VIA DEI MILLE 3 RICCIONE;
C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA SICILIA 2 presso il difensore avv. RAIMONDI SONIA CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CP_2 P.IVA_2
DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e da odierno verbale di discussione della causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
impugna il decreto protocollo M-IT PR_RNSPC 00034614 del 07/05/2024 con cui la Parte_1
Prefettura di ha revocato con effetto immediato la patente di guida cat. B n. a lui CP_1 NumeroD_1 intestata, a seguito di sentenza n. 2076/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data
29/11/2022, divenuta irrevocabile in data 29/09/2023, con la quale lo stesso è stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. (…) nonché dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.
Secondo il ricorrente la revoca del titolo di guida è tardiva, in violazione dell'art. 224 C.d.S., illogica pagina 2 di 5 nonché irragionevole per difetto di istruttoria, non essendo stata svolta alcuna motivazione in merito alla condizione personale, lavorativa e familiare del ricorrente.
Pertanto, ha chiesto l'annullamento del decreto per cui è causa. Parte_1
La e il si è costituita, contestando ogni fondatezza del Controparte_4 Controparte_2
ricorso, chiedendone l'integrale rigetto.
Secondo la convenuta, il provvedimento di revoca impugnato è stato adottato correttamente nei termini di legge, nel merito evidenzia che la decisione adottata non è stata frutto di automatismo, ma trova giustificazione nella ponderata analisi comparativa dei contrapposti interessi che sono stati presi in considerazione.
Premesso che l'opposizione è stata proposta tempestivamente entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio (notificato a presso la Stazione di Parte_1 CP_1
Carabinieri mediante consegna a mani in data 18/05/2024), nel merito il ricorso non è fondato per i motivi che seguono.
In ordine alla censura di parte ricorrente circa la tardività dell'adozione del provvedimento sia rispetto al momento del fatto sia rispetto all'emissione della sentenza, va rilevato che il procedimento descritto dall'art. 224 C.d.S. cui fa riferimento parte ricorrente, si applica quando la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria;
nel caso di specie, invece, la revoca è stata disposta tempestivamente in data
07/05/2024 ai sensi dell'art. 120, secondo comma, C.d.S. entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna n. 2076/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 29.11.2022, divenuta irrevocabile in data 29.09.2023, per reati previsti e punti dagli artt. 56, 81, 110, 629 c.p. nonché dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990.
Entrando nel merito, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento di revoca della patente adottato dalla Prefettura di il 7/05/2024 ai sensi dell'art. CP_1
120, comma secondo, C.d.S.
Ciò significa che la valutazione da parte del Tribunale deve essere compiuta “ora per allora”, non venendo in gioco possibilità di revisione dell'assetto degli interessi confliggenti, così come definito dal provvedimento, alla luce di fatti sopravvenuti.
Dalla disamina del decreto emerge che il Prefetto abbia esaminato dapprima gli scritti difensivi presentati a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e che, successivamente, avendo preso visione del casellario giudiziale, abbia ritenuto sussistente, con congrua ancorchè sintetica motivazione, un elevato grado di pericolosità sociale del soggetto tale da rendere opportuno e/o necessario il provvedimento di revoca.
La difesa di parte ricorrente è fondata prevalentemente, al fine di escludere la pericolosità sociale del pagina 3 di 5 soggetto, sul provvedimento di sospensione della esecuzione della pena emesso dalla Procura generale di Ancona nonché sull'istanza di messa in prova ai servizi sociali, successivamente accolta dal
Tribunale di Sorveglianza di Ancona.
In ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena disposta il 25/10/2023 il ricorrente si limita a dedurre tale circostanza senza allegare in sede di scritti difensivi (a seguito dell'avviso dell'avvio del procedimento amministrativo) il provvedimento.
In ordine all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, con la quale è stata accolta l'istanza di di affidamento in prova ai servizi sociali deve rilevarsi innanzitutto la tardività della Parte_1
produzione del documento, in quanto depositato in data 25/03/2025, oltre il termine di 10 giorni concessi dal giudice all'udienza del 26/11/2024. In ogni caso, si evidenzia che l'ordinanza è stata emessa in data 8-13/05/2024, un giorno dopo l'emissione del decreto di revoca della patente di guida
(emesso il 7/05/2024); dunque, il Prefetto non ne ha potuto tenere conto.
Peraltro, nella motivazione del Tribunale di Sorveglianza si legge in effetti che il soggetto “si è detto disponibile a svolgere attività riparatoria sebbene non abbia avviato alcuna revisione critica in merito ai delitti commessi”.
Non si può infatti ritenere che la pericolosità del soggetto venga meno automaticamente con la messa in prova ai servizi sociali, soprattutto considerando il fatto che l'istanza di messa in prova può anche essere il frutto di mere ragioni di convenienza;
inoltre, la messa in prova è ancora in corso e nulla è stato allegato da parte ricorrente circa il suo andamento sino ad oggi.
Circa l'attività lavorativa deve rilevarsi che il ricorrente, da quanto deduce, è amministratore unico della società BB HOTELS SRLS e, inoltre, svolge la mansione di cuoco nell'albergo “Globus” unitamente ai figli e alla moglie. Deve ritenersi che tale attività possa essere espletata senz'altro anche senza la patente di guida.
In relazione invece alla situazione familiare dedotta dal ricorrente basti evidenziare che per l'assistenza e la cura del figlio (accertato disabile) l'auto non è di per sé indispensabile, anche in considerazione della presenza di altri familiari presumibilmente automuniti.
Ne consegue che la revoca non risulta ostativa alla rieducazione del condannato né costituisce pregiudizio per la famiglia del ricorrente, il quale comunque non ha chiarito nello specifico le esigenze rappresentate.
Infine, si aggiunga che il ricorrente potrà, in virtù dell'art. 120 C.d.S., decorsi tre anni dalla notifica della revoca a seguito del procedimento di riabilitazione, richiedere il titolo di guida, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente.
Dunque, alla luce delle predette considerazioni nonché della ratio della revoca (“selezione di ipotesi in pagina 4 di 5 presenza delle quali tale affidabilità viene meno” cfr. sent. Corte Costituzionale n. 22/2018) si deve ritenere che il provvedimento adottato dal Prefetto di sia stato legittimamente adottato a seguito CP_1 di un'analisi ponderata del caso concreto, che ha evidenziato un elevato grado di pericolosità sociale del ricorrente in considerazione della gravità dei plurimi reati -per i quali lo stesso è stato condannato in via definitiva.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- condanna il ricorrente a rifondere in favore delle parti convenute, le spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
BOLOGNA, 1 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 5 di 5