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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/04/2024, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1917 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1917/2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1 del Sole N. 38 98060 PIRAINO ITALIA presso lo studio dell'avv. CIPRIANO
SALVATORE , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
DELL'UNIONE EUROPEA 6/A 20097 SAN DONATO MILANESE presso lo studio dell'avv. BLANDINO LEONARDO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somme di denaro
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2020 (proc. 1266/2020
RG) emesso il 13.01.2020 e notificato in data 11.11.2020, col quale il
Tribunale di Patti gli aveva ingiunto di pagare a a somma CP_1 di € 8.350,43 (oltre interessi e le spese di procedura) nascente dal contratto di finanziamento n. 4151978 stipulato con la Org_1
(società che aveva ceduto il credito all'odierna opposta). A fondamento dell'opposizione l'attore adduceva preliminarmente l'inesistenza del rapporto contrattuale per non avere mai sottoscritto il contratto in parola né con né con la Org_1 CP_1 carenza di legittimazione attiva dell'opposta anche per carenza di notifica della cessione del credito, la nullità del d.i. opposto per carenza di prova scritta e violazione dell'art. 117 TUB, la nullità del d.i. opposto per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nonché per la natura usuraria degli interessi applicati, l'erronea quantificazione del credito e/o della somma residuata.
Pertanto, chiedeva la revoca di detto d.i. e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 1226; in via subordinata la riduzione del quantum dovuto nei limiti del giusto e provato;
il tutto con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.
Si costituiva l'opposta chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del d.i. opposto nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo de quo e, in subordine, domandava di accertare il diritto della alla CP_1 CP_1 corresponsione delle somme ingiunte, oltre interessi moratori. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nonché dell'esito negativo dell'instaurata mediazione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi intoitata a sentenza ex art. 190 c.p.c. in data
8.1.2024.
Tanto premesso, va rigettata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta in quanto dall'esame dei documenti agli atti essa risulta cessionaria -secondo le forme di legge- del credito ingiunto, nel merito -per il principio della ragione più liquida- si osserva quanto segue.
L'opponente, pur avendo disconosciuto genericamente la sottoscrizione del contratto di finanziamento (al quale sono peraltro allegati carta d'identità e codice fiscale dello già prodotto in uno Pt_1 al ricorso monitorio, non ha contestato né l'erogazione del credito né, tantomeno, l'intervenuto parziale rimborso dello stesso adducendo, anzi, l'erroneità della quantificazione delle somme ingiunte, a suo dire maggiori di quelle rimborsate.
Alla luce di ciò, il disconoscimento operato in questa sede è privo di effetto, in conformità al principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e
18748/2004). Ed ancora il “disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui sia stata data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”.
Va osservato poi che l'opposta ha dato prova del credito e allegato l'inadempimento spettando poi all'opponente la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
L'opponente, dal canto suo, si è limitato ad una generica contestazione circa l'usurarietà degli interessi senza specifica indicazione del tasso legale e del tasso pattuito in contratto.
Per quanto esposto l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 155/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo nel giudizio promosso da contro ed iscritto al numero 1917/2020 RG, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto numero 402/2020 emesso il 13.01.2020 dal Tribunale di Patti e notificato in data 11.11.2020 e lo dichiara definitivo;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
5.077,00 (ai medi valore fino ad euro 26.000) per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 26.4.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 1917/2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1 del Sole N. 38 98060 PIRAINO ITALIA presso lo studio dell'avv. CIPRIANO
SALVATORE , che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1
DELL'UNIONE EUROPEA 6/A 20097 SAN DONATO MILANESE presso lo studio dell'avv. BLANDINO LEONARDO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: pagamento somme di denaro
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 402/2020 (proc. 1266/2020
RG) emesso il 13.01.2020 e notificato in data 11.11.2020, col quale il
Tribunale di Patti gli aveva ingiunto di pagare a a somma CP_1 di € 8.350,43 (oltre interessi e le spese di procedura) nascente dal contratto di finanziamento n. 4151978 stipulato con la Org_1
(società che aveva ceduto il credito all'odierna opposta). A fondamento dell'opposizione l'attore adduceva preliminarmente l'inesistenza del rapporto contrattuale per non avere mai sottoscritto il contratto in parola né con né con la Org_1 CP_1 carenza di legittimazione attiva dell'opposta anche per carenza di notifica della cessione del credito, la nullità del d.i. opposto per carenza di prova scritta e violazione dell'art. 117 TUB, la nullità del d.i. opposto per omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine nonché per la natura usuraria degli interessi applicati, l'erronea quantificazione del credito e/o della somma residuata.
Pertanto, chiedeva la revoca di detto d.i. e la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 1226; in via subordinata la riduzione del quantum dovuto nei limiti del giusto e provato;
il tutto con vittoria di spese, onorari e diritti di causa.
Si costituiva l'opposta chiedendo in via preliminare la provvisoria esecuzione del d.i. opposto nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo de quo e, in subordine, domandava di accertare il diritto della alla CP_1 CP_1 corresponsione delle somme ingiunte, oltre interessi moratori. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. nonché dell'esito negativo dell'instaurata mediazione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi intoitata a sentenza ex art. 190 c.p.c. in data
8.1.2024.
Tanto premesso, va rigettata la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta in quanto dall'esame dei documenti agli atti essa risulta cessionaria -secondo le forme di legge- del credito ingiunto, nel merito -per il principio della ragione più liquida- si osserva quanto segue.
L'opponente, pur avendo disconosciuto genericamente la sottoscrizione del contratto di finanziamento (al quale sono peraltro allegati carta d'identità e codice fiscale dello già prodotto in uno Pt_1 al ricorso monitorio, non ha contestato né l'erogazione del credito né, tantomeno, l'intervenuto parziale rimborso dello stesso adducendo, anzi, l'erroneità della quantificazione delle somme ingiunte, a suo dire maggiori di quelle rimborsate.
Alla luce di ciò, il disconoscimento operato in questa sede è privo di effetto, in conformità al principio giurisprudenziale in base al quale “la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione”. (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 10849 del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e
18748/2004). Ed ancora il “disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui sia stata data precedentemente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente, logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto”.
Va osservato poi che l'opposta ha dato prova del credito e allegato l'inadempimento spettando poi all'opponente la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
L'opponente, dal canto suo, si è limitato ad una generica contestazione circa l'usurarietà degli interessi senza specifica indicazione del tasso legale e del tasso pattuito in contratto.
Per quanto esposto l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 155/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo nel giudizio promosso da contro ed iscritto al numero 1917/2020 RG, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto numero 402/2020 emesso il 13.01.2020 dal Tribunale di Patti e notificato in data 11.11.2020 e lo dichiara definitivo;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di €
5.077,00 (ai medi valore fino ad euro 26.000) per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Patti, 26.4.2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella