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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 29.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 2297/2023
R.G. tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Luca Iero e Marcella Mattia Ricorrente
e
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Controparte_2
Giusy Marrocco Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 22.06.2023, l' ricorrente, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, Pt_1 fosse accertata la insussistenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in fase di accertamento tecnico preventivo che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinaria a decorrere dal giugno 2022.
, costituendosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti, Controparte_2 insistendo per il rigetto del ricorso. Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione non risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ribadito che il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui
“la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se il quadro patologico da cui è affetto l'odierno resistente sia tale da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa ai sensi della L.222/84.
Ancora preliminarmente merita di essere rigettata l'eccezione di nullità della perizia come formulata nella memoria del 22.05.2025 depositata da parte ricorrente: risulta, infatti, depositata in atti e a corredo della perizia definitiva del CTU nominato, Dott. , pervenuta a questi uffici il 25.03.2025, Persona_1 la “Ricevuta di trasmissione Bozza Relazione Peritale CTU in attesa di
Osservazioni di Parte , ritualmente inserita nel Portale dei Servizi per i CP_1
Medici CTU. Tanto comprova che, allorquando l'Ausiliario avesse omesso di convocare il CTP, in sede di osservazioni l' avrebbe potuto eccepire la CP_1 omessa convocazione rituale e chiedere la riconvocazione della parte per consentire la presenza del CTP di parte resistente. MA la produzione documentale del CTU comprova che la bozza sia stata effettivamente comunicata all' che alcuna osservazione ha sollevato. Pertanto l'eceizone sollevata non CP_1 può esse re accolta.
Ciò precisato, l'ausiliario nominato, nella sua relazione definitiva, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:” Ernie addominali plurime;
Bronchite asmatiforme;
Spondilosi cervico-lombare con EDD multiple e radicolopatia L5-S1 bilaterale, gonartrosi sinistra e disfunzione cuffia rotatori bilaterale, Disturbo depressivo dell'umore; Sindrome dolorosa ingravescente in poliartrite della mano dx con lesioni osteostrutturali multiple ed algodistrofia reflessa”.
Il consulente, sulla base della documentazione in atti, dei dati anamnestici e alla luce della visita diretta effettuata, ha rilevato che “ Tali alterazioni, ed il relativo quadro clinico riscontrato da ritenere postumi ormai stabilizzati nel tempo, e comportano stante l'attività lavorativa svolta (operaio verniciatore) la riduzione parziale a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della L 222/842” ed ha retrodatato la condizione al Giugno
2022.
Ha dunque ribadito, con esaustiva motivazione medico legale, le conclusioni rese nell'elaborato del Dott. durante la fase di ATP. Per_2
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici, esame obiettivo e documentazione), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”
(così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n.9929/94). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono e sulla scorta dell'accertamento compiuto dal ctu
(peraltro in linea con quello espletato nella fase di ATP), il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 2297/2023 depositato da in data CP_1
22.06.2023 nei confronti di , così provvede: Controparte_2 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in data 25.03.2025; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2600,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 29.05.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 29.05.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 2297/2023
R.G. tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Luca Iero e Marcella Mattia Ricorrente
e
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Controparte_2
Giusy Marrocco Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 22.06.2023, l' ricorrente, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, Pt_1 fosse accertata la insussistenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato in fase di accertamento tecnico preventivo che aveva ritenuto sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinaria a decorrere dal giugno 2022.
, costituendosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti, Controparte_2 insistendo per il rigetto del ricorso. Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione non risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ribadito che il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui
“la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
Ebbene, nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU al fine di accertare se il quadro patologico da cui è affetto l'odierno resistente sia tale da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa ai sensi della L.222/84.
Ancora preliminarmente merita di essere rigettata l'eccezione di nullità della perizia come formulata nella memoria del 22.05.2025 depositata da parte ricorrente: risulta, infatti, depositata in atti e a corredo della perizia definitiva del CTU nominato, Dott. , pervenuta a questi uffici il 25.03.2025, Persona_1 la “Ricevuta di trasmissione Bozza Relazione Peritale CTU in attesa di
Osservazioni di Parte , ritualmente inserita nel Portale dei Servizi per i CP_1
Medici CTU. Tanto comprova che, allorquando l'Ausiliario avesse omesso di convocare il CTP, in sede di osservazioni l' avrebbe potuto eccepire la CP_1 omessa convocazione rituale e chiedere la riconvocazione della parte per consentire la presenza del CTP di parte resistente. MA la produzione documentale del CTU comprova che la bozza sia stata effettivamente comunicata all' che alcuna osservazione ha sollevato. Pertanto l'eceizone sollevata non CP_1 può esse re accolta.
Ciò precisato, l'ausiliario nominato, nella sua relazione definitiva, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:” Ernie addominali plurime;
Bronchite asmatiforme;
Spondilosi cervico-lombare con EDD multiple e radicolopatia L5-S1 bilaterale, gonartrosi sinistra e disfunzione cuffia rotatori bilaterale, Disturbo depressivo dell'umore; Sindrome dolorosa ingravescente in poliartrite della mano dx con lesioni osteostrutturali multiple ed algodistrofia reflessa”.
Il consulente, sulla base della documentazione in atti, dei dati anamnestici e alla luce della visita diretta effettuata, ha rilevato che “ Tali alterazioni, ed il relativo quadro clinico riscontrato da ritenere postumi ormai stabilizzati nel tempo, e comportano stante l'attività lavorativa svolta (operaio verniciatore) la riduzione parziale a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini ai sensi della L 222/842” ed ha retrodatato la condizione al Giugno
2022.
Ha dunque ribadito, con esaustiva motivazione medico legale, le conclusioni rese nell'elaborato del Dott. durante la fase di ATP. Per_2
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici, esame obiettivo e documentazione), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”
(così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n.9929/94). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono e sulla scorta dell'accertamento compiuto dal ctu
(peraltro in linea con quello espletato nella fase di ATP), il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 2297/2023 depositato da in data CP_1
22.06.2023 nei confronti di , così provvede: Controparte_2 rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le conclusioni di cui alla CTU depositata in data 25.03.2025; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2600,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 29.05.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola