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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1222/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1222/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] l'[...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Genova in Via Walter Fillak n. 26/6, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria n.
14/18, presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace, la quale lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso depositato in via telematica (PEC:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l (codice fiscale: Controparte_1
) - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel Persona_1
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele
D'Annunzio n. 76 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1 “I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, previa CP_1 ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 12% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art. 13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al pagamento della CP_1 rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al
29%, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge”.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata. Con spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il sig. premesso di essere Parte_1 affetto da malattia professionale “gonartrosi bilaterale” con un danno del 12%, danno che, considerato unitamente a quello già riconosciuto per altre patologie/infortuni (tendinopatia della cuffia dei rotatori e postumi di infortunio alla caviglia - v. docc. 2 e 3 ric.), determina un grado complessivo di menomazione del 29%, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare CP_1 all'erogazione delle conseguenti prestazioni di legge, previa “unificazione” con le menomazioni già riconosciute e liquidate.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle domande CP_1
avversarie ed eccependo la prescrizione del diritto. Ha chiesto quindi la reiezione del ricorso.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, mediante l'espletamento di CTU medico legale.
2 Infatti, deve ritenersi pacifico e non contestato quanto dedotto da parte attrice in merito alle attività lavorative (dapprima di apprendista carrozziere/carrozziere, fino al 1984, quindi di manovale e muratore edile) svolte nel corso degli anni e alle connesse mansioni (comprese quelle di piastrellista); mentre controversa è l'origine lavorativa della patologia.
All'udienza di discussione, le parti non hanno contestato la CTU e si sono quindi riportate alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra riportate.
Il difensore dell' , per quanto concerne le spese, ne ha chiesta la compensazione CP_1
integrale o, in subordine, “una liquidazione in misura tale che tenga conto del minimo vantaggio economico per il ricorrente”.
Il difensore del ricorrente ha insistito per le spese.
3. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente nominato, dott. , con Persona_2
ampia e convincente motivazione, ha così concluso:
< sia affetto da gonartrosi Parte_1
bilaterale, solo molto parzialmente di origine lavorativa (2%).
Il grado di menomazione complessiva, tenuto conto delle preesistenze, è quantificabile nella misura del 18%, con decorrenza dal 09/02/2022, epoca della domanda amministrativa.
Può essere affermato che la patologia si sia manifestata fin dal 2002 e che il pz. ne abbia avuto, fin da allora, consapevolezza.
Premesso che risulta estremamente complicato indicare quando il lavoratore abbia potuto conoscere il nesso eziologico, con l'attività lavorativa, si presume che possa essere indicata l'epoca della domanda amministrativa (inizio dell'anno 2022)>>.
4. Il dott. ha anche replicato, in modo convincente e motivato, alle osservazioni Per_2
critiche del CTP di parte ricorrente, secondo le quali si tratta, nella specie, di <<… patologia insorta dopo 20 aa dall'inizio dell'attività lavorativa a rischio e pertanto non si condividono le conclusioni del ctu laddove indic[a] “una gonartrosi bilaterale solo molto parzialmente di origine professionale”, pur non potendo escludere in senso assoluto una genesi di possibile natura concausale correlata con la patologia metabolica (iperuricemia) che in realtà colpisce soprattutto le piccole articolazioni (N.B.: la concausalità dell'evento non ridimensiona il grado di invalidità da
3 riconoscere). Si segnala peraltro come nelle indagini strumentali prodotte non risultino fatti di natura post-traumatica che spesso concorrono ad aggravare la patologia degenerativa.
Quanto alla data in cui il p. è venuto a conoscenza della patologia si concorda con il CTU laddove ritenga che il p. abbia assunto consapevolezza della patologia a decorrere dalla data di diagnosi
(consapevolezza di malattia). La correlazione della stessa con l'attività lavorativa può invece essere fatta decorrere dal momento in cui il p. ha presentata domanda di riconoscimento di malattia professionale, epoca in cui si è sottoposto ad approfondito colloquio specialistico con il sottoscritto consulente>>.
Ebbene, a fronte di tali osservazioni, il CTU ha condivisibilmente e motivatamente replicato: < molto parzialmente di origine professionale, in quanto lo stesso è affetto da una sindrome metabolica, caratterizzata da diabete mellito tipo 2 e, soprattutto, iperuricemia, entrambi, in particolare la seconda, in grado di determinare recidivanti episodi flogistici articolari, che, nel tempo, evolvono verso una degenerazione cartilaginea, che sfocia nella patologia degenerativa artrosica.
Si sottolinea, altresì, come non sia affatto corretta l'affermazione del CTP, circa un interessamento principale, da parte dell'iperuricemia, a carico delle piccole articolazioni.
L'iperuricemia, infatti, determina, spesso, la cosiddetta artrite gottosa che, sì, di solito colpisce l'articolazione grande dell'alluce, ma può interessare anche altre articolazioni quali caviglie, ginocchia, gomiti, polsi e dita.
A questo proposito, va ricordato che il periziando, affetto da gotta dall'età di 30aa, con plurimi episodi flogistici a carico delle ginocchia e dei piedi, era stato sottoposto a rimozione di calcificazioni alle ginocchia, nei lontani anni 2002 e 2003.
La concausa non professionale, artritica-metabolica, quindi, è assolutamente preponderante nella genesi dell'evoluzione degenerativa artrosica delle ginocchia.
Si è perfettamente a conoscenza della problematica, circa la concausalità di un evento, che non ridimensiona il grado di invalidità da riconoscere.
Ma questo principio deve essere applicato correttamente, distinguendo da caso a caso.
In particolare, risulta evidente che, anche considerando il principio di equivalenza causale, nel caso in esame non può essere posto in essere, sic et simpliciter, un riconoscimento, per intero, della
4 patologia a carico delle ginocchia, essendo presenti sia una concausa professionale, sia quella non professionale.
Tale principio, infatti, ha significato, solo quando non sia possibile una piena distinzione tra cause professionali e cause non professionali, nei casi in cui entrambe abbiano la medesima dignità concausale, mentre, nel caso in esame, tale distinzione può essere posta in essere, in quanto sussiste una chiara e netta distinzione tra esse.
Mi spiego meglio. Si ritiene, infatti, corretta una valutazione globale della patologia “gonartrosi bilaterale”, nella misura del 12%, di cui il 10% è di origine extraprofessionale e solo il 2% di origine professionale.
Applicando, come si ritiene del tutto corretto, la risulta, quindi, del tutto Parte_2
evidente e palese, che vengano confermati postumi permanenti, da patologia lavorativa, in misura del 2%, con assoluta conferma del giudizio espresso precedentemente.
Per inciso, si conferma, quindi, altresì, il grado di menomazione complessiva del 18%, tenuto conto delle preesistenze.
Per quanto riguarda, infine, la data in cui il pz è venuto a conoscenza della patologia e della correlazione della stessa con l'attività lavorativa, si prende atto che il CTP si dichiara d'accordo circa le conclusioni precedentemente esposte>>.
5. Dunque, le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In particolare, quanto al nesso di causalità, “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr. Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004,
11149/2004, 13928/2004)” (Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del
2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la
5 dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr.
Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi, e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità;
a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009)” (Cass.,12 ottobre 2012,
n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
Nel caso in questione, sulla base delle corrette conclusioni del CTU, che hanno tenuto conto anche della tipologia delle lavorazioni svolte, può ritenersi dimostrata la probabilità qualificata che
(solo) una parte (menomazione del 2%) degli effetti patologici che caratterizzano il ricorrente, sia di origine professionale, risultando l'altra (e più significativa: menomazione del 10%) riconducibile alla sindrome metabolica (caratterizzata da diabete mellito tipo 2 e, soprattutto, da iperuricemia) che da lungo tempo affligge il sig. con il manifestarsi, tra l'altro, di plurimi Pt_1
6 episodi flogistici (proprio) a carico delle ginocchia.
Ne consegue l'indennizzabilità della lesione de qua nei limiti del 2%.
6. Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss., d.lgs.
n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto delle preesistenze, nella misura del 18%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ne consegue l'incremento dell'1% del grado di menomazione (complessivo) precedentemente riconosciuto.
7. Pertanto, l' deve essere condannato a costituire e corrispondere al ricorrente la CP_1
rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito (di origine professionale), corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 18%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.2.2022, detratto quanto già percepito.
Al ricorrente spetta, inoltre, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello della predetta domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 16 legge n. 412/91.
8. Infatti, appare infondata l'eccezione dell' , di prescrizione (triennale) del diritto, CP_1
ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, a fronte di domanda di riconoscimento della prestazione proposta il 9.2.2022.
Il CTU, con motivazione convincente, fondata tra l'altro sull'esame della documentazione medica a disposizione, ha ritenuto - come accennato - che la patologia in questione si sia manifestata fin dal 2002 e che il sig. ne abbia avuta, fin da allora, consapevolezza, Pt_1
riconducendo, però, la consapevolezza dell'origine professionale dei postumi, al momento della presentazione della domanda amministrativa stessa.
In effetti, il dato, relativo alla sussistenza della patologia (indennizzabile) già nel 2002, non
è di per sé sufficiente onde decidere sull'eccezione, perché <a seguito della sentenza della Corte
Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale
“dies a quo”per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R.
n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del
7 giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa>> (Cass. n. 2842/2018).
In particolare, detto dies a quo “… va ricercato con riferimento al momento in cui
l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino
l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti;
… pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del
d.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia” (Cass. n. 2842/2018 cit.).
Occorrono, dunque, la consapevolezza o “l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato” (Cass. n. 1661/2020).
Nel caso di specie non sussiste alcun elemento obiettivo significativo, da cui possa desumersi la conoscenza o conoscibilità, da parte del sig. della natura professionale e Pt_1
(quindi) dell'indennizzabilità dei postumi della patologia, (già tre anni) prima della presentazione, in data 9.2.2022, della domanda amministrativa.
Infatti, l'origine lavorativa (invero tutt'altro che scontata, come del resto dimostrato dalle valutazioni effettuate dall' in sede amministrativa e dalle conclusioni dello stesso CTU CP_1
nell'odierna vertenza, che hanno evidenziato gli importanti esiti della causa extralavorativa) non aveva trovato alcun riconoscimento nella documentazione medica precedente (v. anche docc. 3 e
4 ric., 1 conv.).
Comunque, dirimenti appaiono, anche in questo caso, le corrette e motivate valutazioni del
CTU, fondate tra l'altro sulla ricognizione della detta documentazione.
8 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i minimi dello scaglione inferiore (a fronte del valore di causa, da ritenersi “indeterminabile” in relazione a vertenza di bassa complessità), tenuto conto della ridotta incidenza della patologia de qua sulla menomazione complessiva del ricorrente e, quindi, del contenuto incremento della rendita già riconosciuta, nonché delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale (v. art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, nonché, circa la possibilità di derogare con apposita motivazione sia al massimo che al minimo delle tariffe, Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017, Cass. n. 19989/2021, Cass. ord. n. 11037/2022),
a carico dell' ; con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario. CP_1
Del pari e per la medesima ragione, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado complessivo pari al 18%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.2.2022, dedotto il percepito;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida nella CP_1
somma di euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, il 30 gennaio 2025
Il Giudice
Stefano GRILLO
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1222/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] l'[...], C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Genova in Via Walter Fillak n. 26/6, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria n.
14/18, presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace, la quale lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso depositato in via telematica (PEC:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l (codice fiscale: Controparte_1
) - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. iscritto nel Persona_1
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n. 93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele
D'Annunzio n. 76 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
1 “I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, previa CP_1 ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 12% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione con altre tecnopatie ex art. 13 comma 5 D.M. 38/2000, condannare l' alla costituzione ed al pagamento della CP_1 rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al
29%, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge”.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata. Con spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il sig. premesso di essere Parte_1 affetto da malattia professionale “gonartrosi bilaterale” con un danno del 12%, danno che, considerato unitamente a quello già riconosciuto per altre patologie/infortuni (tendinopatia della cuffia dei rotatori e postumi di infortunio alla caviglia - v. docc. 2 e 3 ric.), determina un grado complessivo di menomazione del 29%, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare CP_1 all'erogazione delle conseguenti prestazioni di legge, previa “unificazione” con le menomazioni già riconosciute e liquidate.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, contestando la fondatezza delle domande CP_1
avversarie ed eccependo la prescrizione del diritto. Ha chiesto quindi la reiezione del ricorso.
2. La causa è stata istruita documentalmente e, quindi, mediante l'espletamento di CTU medico legale.
2 Infatti, deve ritenersi pacifico e non contestato quanto dedotto da parte attrice in merito alle attività lavorative (dapprima di apprendista carrozziere/carrozziere, fino al 1984, quindi di manovale e muratore edile) svolte nel corso degli anni e alle connesse mansioni (comprese quelle di piastrellista); mentre controversa è l'origine lavorativa della patologia.
All'udienza di discussione, le parti non hanno contestato la CTU e si sono quindi riportate alle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra riportate.
Il difensore dell' , per quanto concerne le spese, ne ha chiesta la compensazione CP_1
integrale o, in subordine, “una liquidazione in misura tale che tenga conto del minimo vantaggio economico per il ricorrente”.
Il difensore del ricorrente ha insistito per le spese.
3. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Espletata CTU medico legale, il consulente nominato, dott. , con Persona_2
ampia e convincente motivazione, ha così concluso:
< sia affetto da gonartrosi Parte_1
bilaterale, solo molto parzialmente di origine lavorativa (2%).
Il grado di menomazione complessiva, tenuto conto delle preesistenze, è quantificabile nella misura del 18%, con decorrenza dal 09/02/2022, epoca della domanda amministrativa.
Può essere affermato che la patologia si sia manifestata fin dal 2002 e che il pz. ne abbia avuto, fin da allora, consapevolezza.
Premesso che risulta estremamente complicato indicare quando il lavoratore abbia potuto conoscere il nesso eziologico, con l'attività lavorativa, si presume che possa essere indicata l'epoca della domanda amministrativa (inizio dell'anno 2022)>>.
4. Il dott. ha anche replicato, in modo convincente e motivato, alle osservazioni Per_2
critiche del CTP di parte ricorrente, secondo le quali si tratta, nella specie, di <<… patologia insorta dopo 20 aa dall'inizio dell'attività lavorativa a rischio e pertanto non si condividono le conclusioni del ctu laddove indic[a] “una gonartrosi bilaterale solo molto parzialmente di origine professionale”, pur non potendo escludere in senso assoluto una genesi di possibile natura concausale correlata con la patologia metabolica (iperuricemia) che in realtà colpisce soprattutto le piccole articolazioni (N.B.: la concausalità dell'evento non ridimensiona il grado di invalidità da
3 riconoscere). Si segnala peraltro come nelle indagini strumentali prodotte non risultino fatti di natura post-traumatica che spesso concorrono ad aggravare la patologia degenerativa.
Quanto alla data in cui il p. è venuto a conoscenza della patologia si concorda con il CTU laddove ritenga che il p. abbia assunto consapevolezza della patologia a decorrere dalla data di diagnosi
(consapevolezza di malattia). La correlazione della stessa con l'attività lavorativa può invece essere fatta decorrere dal momento in cui il p. ha presentata domanda di riconoscimento di malattia professionale, epoca in cui si è sottoposto ad approfondito colloquio specialistico con il sottoscritto consulente>>.
Ebbene, a fronte di tali osservazioni, il CTU ha condivisibilmente e motivatamente replicato: < molto parzialmente di origine professionale, in quanto lo stesso è affetto da una sindrome metabolica, caratterizzata da diabete mellito tipo 2 e, soprattutto, iperuricemia, entrambi, in particolare la seconda, in grado di determinare recidivanti episodi flogistici articolari, che, nel tempo, evolvono verso una degenerazione cartilaginea, che sfocia nella patologia degenerativa artrosica.
Si sottolinea, altresì, come non sia affatto corretta l'affermazione del CTP, circa un interessamento principale, da parte dell'iperuricemia, a carico delle piccole articolazioni.
L'iperuricemia, infatti, determina, spesso, la cosiddetta artrite gottosa che, sì, di solito colpisce l'articolazione grande dell'alluce, ma può interessare anche altre articolazioni quali caviglie, ginocchia, gomiti, polsi e dita.
A questo proposito, va ricordato che il periziando, affetto da gotta dall'età di 30aa, con plurimi episodi flogistici a carico delle ginocchia e dei piedi, era stato sottoposto a rimozione di calcificazioni alle ginocchia, nei lontani anni 2002 e 2003.
La concausa non professionale, artritica-metabolica, quindi, è assolutamente preponderante nella genesi dell'evoluzione degenerativa artrosica delle ginocchia.
Si è perfettamente a conoscenza della problematica, circa la concausalità di un evento, che non ridimensiona il grado di invalidità da riconoscere.
Ma questo principio deve essere applicato correttamente, distinguendo da caso a caso.
In particolare, risulta evidente che, anche considerando il principio di equivalenza causale, nel caso in esame non può essere posto in essere, sic et simpliciter, un riconoscimento, per intero, della
4 patologia a carico delle ginocchia, essendo presenti sia una concausa professionale, sia quella non professionale.
Tale principio, infatti, ha significato, solo quando non sia possibile una piena distinzione tra cause professionali e cause non professionali, nei casi in cui entrambe abbiano la medesima dignità concausale, mentre, nel caso in esame, tale distinzione può essere posta in essere, in quanto sussiste una chiara e netta distinzione tra esse.
Mi spiego meglio. Si ritiene, infatti, corretta una valutazione globale della patologia “gonartrosi bilaterale”, nella misura del 12%, di cui il 10% è di origine extraprofessionale e solo il 2% di origine professionale.
Applicando, come si ritiene del tutto corretto, la risulta, quindi, del tutto Parte_2
evidente e palese, che vengano confermati postumi permanenti, da patologia lavorativa, in misura del 2%, con assoluta conferma del giudizio espresso precedentemente.
Per inciso, si conferma, quindi, altresì, il grado di menomazione complessiva del 18%, tenuto conto delle preesistenze.
Per quanto riguarda, infine, la data in cui il pz è venuto a conoscenza della patologia e della correlazione della stessa con l'attività lavorativa, si prende atto che il CTP si dichiara d'accordo circa le conclusioni precedentemente esposte>>.
5. Dunque, le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In particolare, quanto al nesso di causalità, “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr. Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004,
11149/2004, 13928/2004)” (Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del
2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la
5 dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr.
Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi, e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità;
a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009)” (Cass.,12 ottobre 2012,
n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
Nel caso in questione, sulla base delle corrette conclusioni del CTU, che hanno tenuto conto anche della tipologia delle lavorazioni svolte, può ritenersi dimostrata la probabilità qualificata che
(solo) una parte (menomazione del 2%) degli effetti patologici che caratterizzano il ricorrente, sia di origine professionale, risultando l'altra (e più significativa: menomazione del 10%) riconducibile alla sindrome metabolica (caratterizzata da diabete mellito tipo 2 e, soprattutto, da iperuricemia) che da lungo tempo affligge il sig. con il manifestarsi, tra l'altro, di plurimi Pt_1
6 episodi flogistici (proprio) a carico delle ginocchia.
Ne consegue l'indennizzabilità della lesione de qua nei limiti del 2%.
6. Il CTU ha anche correttamente determinato, in applicazione dell'art. 13, co. 5 ss., d.lgs.
n. 38/2000, i postumi complessivi, tenuto conto delle preesistenze, nella misura del 18%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ne consegue l'incremento dell'1% del grado di menomazione (complessivo) precedentemente riconosciuto.
7. Pertanto, l' deve essere condannato a costituire e corrispondere al ricorrente la CP_1
rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito (di origine professionale), corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 18%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 9.2.2022, detratto quanto già percepito.
Al ricorrente spetta, inoltre, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello della predetta domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 16 legge n. 412/91.
8. Infatti, appare infondata l'eccezione dell' , di prescrizione (triennale) del diritto, CP_1
ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, a fronte di domanda di riconoscimento della prestazione proposta il 9.2.2022.
Il CTU, con motivazione convincente, fondata tra l'altro sull'esame della documentazione medica a disposizione, ha ritenuto - come accennato - che la patologia in questione si sia manifestata fin dal 2002 e che il sig. ne abbia avuta, fin da allora, consapevolezza, Pt_1
riconducendo, però, la consapevolezza dell'origine professionale dei postumi, al momento della presentazione della domanda amministrativa stessa.
In effetti, il dato, relativo alla sussistenza della patologia (indennizzabile) già nel 2002, non
è di per sé sufficiente onde decidere sull'eccezione, perché <a seguito della sentenza della Corte
Cost. del 25 febbraio 1988, n. 206, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale
“dies a quo”per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R.
n. 1124 del 1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi obiettivi esterni alla persona dell'assicurato, che debbono costituire oggetto di specifico accertamento da parte del
7 giudice di merito, senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con l'esistenza della stessa>> (Cass. n. 2842/2018).
In particolare, detto dies a quo “… va ricercato con riferimento al momento in cui
l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino
l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti;
… pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del
d.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia” (Cass. n. 2842/2018 cit.).
Occorrono, dunque, la consapevolezza o “l'oggettiva possibilità che l'esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato” (Cass. n. 1661/2020).
Nel caso di specie non sussiste alcun elemento obiettivo significativo, da cui possa desumersi la conoscenza o conoscibilità, da parte del sig. della natura professionale e Pt_1
(quindi) dell'indennizzabilità dei postumi della patologia, (già tre anni) prima della presentazione, in data 9.2.2022, della domanda amministrativa.
Infatti, l'origine lavorativa (invero tutt'altro che scontata, come del resto dimostrato dalle valutazioni effettuate dall' in sede amministrativa e dalle conclusioni dello stesso CTU CP_1
nell'odierna vertenza, che hanno evidenziato gli importanti esiti della causa extralavorativa) non aveva trovato alcun riconoscimento nella documentazione medica precedente (v. anche docc. 3 e
4 ric., 1 conv.).
Comunque, dirimenti appaiono, anche in questo caso, le corrette e motivate valutazioni del
CTU, fondate tra l'altro sulla ricognizione della detta documentazione.
8 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i minimi dello scaglione inferiore (a fronte del valore di causa, da ritenersi “indeterminabile” in relazione a vertenza di bassa complessità), tenuto conto della ridotta incidenza della patologia de qua sulla menomazione complessiva del ricorrente e, quindi, del contenuto incremento della rendita già riconosciuta, nonché delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale (v. art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, nonché, circa la possibilità di derogare con apposita motivazione sia al massimo che al minimo delle tariffe, Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017, Cass. n. 19989/2021, Cass. ord. n. 11037/2022),
a carico dell' ; con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, antistatario. CP_1
Del pari e per la medesima ragione, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado complessivo pari al 18%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 9.2.2022, dedotto il percepito;
oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida nella CP_1
somma di euro 2.700,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Iside B. Storace;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, il 30 gennaio 2025
Il Giudice
Stefano GRILLO
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