Articolo 69 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 68Articolo 66 septies
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10 marzo 2010
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30 giugno 2015
Art. 69. Obblighi di comunicazione 1. Chiunque intende divenire titolare ((di partecipazioni indicate)) dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all' ((IVASS)) . Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall' ((IVASS)) .
2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all' ((IVASS)) le generalita' dei fiducianti.
3. L' ((IVASS)) , al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L' ((IVASS)) , con regolamento, determina presupposti, modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare ((delle partecipazioni)) .
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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