TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2442/2023
Udienza del 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2442/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Lugarà e Antonio Baldiserra
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1 CP_2
l' Controparte_3
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE - Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/10/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00.
Il ricorrente è stato infatti escluso dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' , il quale ha aderito alla Controparte_3 richiesta del ricorrente limitatamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
Il ha, invece, chiesto il rigetto della domanda con CP_1 riferimento agli anni scolastici 2022/2023 (in quanto il ricorrente ha svolto in tale anno solo supplenze brevi e saltuarie) e 2018/2019 (per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto).
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione del bonus è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC /
[...]
), ha ritenuto che: Controparte_1
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della
Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Ciò premesso in punto di diritto, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione resistente limitatamente all'anno scolastico 2018/2019.
Come sopra riportato, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa sul regime di prescrizione cui è assoggettato il diritto oggetto di causa, stabilendone la durata quinquennale e la
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
decorrenza “dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (Cass. n. 29961/2023 cit., principio di diritto n. 4).
7.1. Orbene, “a partire” dall'anno scolastico 2017/2018 (e, quindi, anche per l'anno scolastico 2018/2019), l'art. 5, comma 3, del DPCM del 28/11/2016 (disciplinante le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) stabilisce testualmente che:
”A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ne discende che per l'anno scolastico in esame (2018/2019) il termine quinquennale di prescrizione era iniziato a decorrere non già dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto in data
13/09/2018 (come si evince dai cedolini paga prodotti dal ricorrente e dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti), bensì dal
30/10/2018 (dies a quo), ovvero l'ultimo giorno che avrebbe consentito la “registrazione” del beneficiario sull'applicazione web dedicata, in quanto - come chiarito dalla S.C. - tale data è posteriore
a quella di conferimento della supplenza.
Il quinquennio si sarebbe, quindi, compiuto in data 30/10/2023.
Conseguentemente, si rileva che la lettera di diffida e messa in mora, tramessa a mezzo p.e.c. in data 15/10/2023 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa della diffida allegata al ricorso), ha utilmente interrotto il termine prescrizionale per la richiesta annualità, atteso che la prescrizione non era ancora maturata alla predetta data.
8. Con riferimento, invece, all'anno scolastico 2022/2023 (per il quale il ha pure chiesto il rigetto della domanda), si deve CP_5
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità (come si evince dallo stato matricolare in atti). Il ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la
“copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
Conseguentemente, al ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per l'anno scolastico in esame.
9. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i cedolini paga e lo stato matricolare) risulta provato che il ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare della Carta elettronica negli anni scolastici oggetto della domanda, atteso che:
- nell'anno scolastico 2018/2019 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 13/09/2018 fino al 31/08/2019 (supplenza annuale);
- nell'anno scolastico 2019/2020 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 16/09/2019 fino al 31/08/2020 (supplenza annuale);
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 24/09/2020 fino al 30/06/2021 (ovvero fino al termine delle attività di didattiche);
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 13/09/2021 fino al 30/06/2022 (ovvero fino al termine delle attività di didattiche);
- nell'anno scolastico 2022/2023 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 14/09/2022 fino al 26/06/2023 (in forza di plurimi contratti di supplenze brevi e saltuarie che - come detto - si susseguiti senza sostanziale soluzione di continuità).
9.1. Si deve poi ritenere che il ricorrente sia ancora interno al sistema delle docenze scolastiche atteso che non è stato dedotto alcunché in senso contrario da parte del (e, d'altronde, dallo CP_1 stato matricolare si evince che l'ultima supplenza è terminata il
07/06/2025), sicché egli ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione del ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di
€ 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti
Rossella Lugarà e Antonio Baldiserra.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9
Udienza del 01/07/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2442/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Lugarà e Antonio Baldiserra
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
r esso, P.IVA_1 CP_2
l' Controparte_3
[...] P.IVA_2
Dirigente pro tempore
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE - Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 25/10/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui da usufruire tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo” (istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 e, così, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00.
Il ricorrente è stato infatti escluso dalla platea degli aventi diritto all'erogazione del bonus in quanto docente non di ruolo, avendo espletato, nei suddetti anni scolastici, attività di supplenza in forza di contratti a tempo determinato.
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' , il quale ha aderito alla Controparte_3 richiesta del ricorrente limitatamente agli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
Il ha, invece, chiesto il rigetto della domanda con CP_1 riferimento agli anni scolastici 2022/2023 (in quanto il ricorrente ha svolto in tale anno solo supplenze brevi e saltuarie) e 2018/2019 (per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto).
3. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
4. La c.d. “Carta elettronica del docente” è stata istituita dal comma
121 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali».
La disposizione precisa che «La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La fruizione del bonus è stata, tuttavia, limitata dalla citata disposizione legislativa al solo personale «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», così escludendo il personale non di ruolo.
5. Al riguardo, la Corte di Giustizia dell'UE, con ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21 (UC /
[...]
), ha ritenuto che: Controparte_1
«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea …».
6. Recependo la decisione europea, la Sezione Lavoro della
Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione in sede di rinvio pregiudiziale operato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Taranto ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 149/2022), si è recentemente espressa con la sentenza n. 29961/2023 (cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la quale, compiendo un articolato excursus sulla ratio istitutiva del bonus e collocandolo sistematicamente all'interno dell'intera struttura normativa prevista per la formazione del personale docente generalmente inteso, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 29961/2023).
7. Ciò premesso in punto di diritto, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione resistente limitatamente all'anno scolastico 2018/2019.
Come sopra riportato, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa sul regime di prescrizione cui è assoggettato il diritto oggetto di causa, stabilendone la durata quinquennale e la
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
decorrenza “dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (Cass. n. 29961/2023 cit., principio di diritto n. 4).
7.1. Orbene, “a partire” dall'anno scolastico 2017/2018 (e, quindi, anche per l'anno scolastico 2018/2019), l'art. 5, comma 3, del DPCM del 28/11/2016 (disciplinante le “modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) stabilisce testualmente che:
”A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ne discende che per l'anno scolastico in esame (2018/2019) il termine quinquennale di prescrizione era iniziato a decorrere non già dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza, avvenuto in data
13/09/2018 (come si evince dai cedolini paga prodotti dal ricorrente e dallo stato matricolare prodotto da entrambe le parti), bensì dal
30/10/2018 (dies a quo), ovvero l'ultimo giorno che avrebbe consentito la “registrazione” del beneficiario sull'applicazione web dedicata, in quanto - come chiarito dalla S.C. - tale data è posteriore
a quella di conferimento della supplenza.
Il quinquennio si sarebbe, quindi, compiuto in data 30/10/2023.
Conseguentemente, si rileva che la lettera di diffida e messa in mora, tramessa a mezzo p.e.c. in data 15/10/2023 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa della diffida allegata al ricorso), ha utilmente interrotto il termine prescrizionale per la richiesta annualità, atteso che la prescrizione non era ancora maturata alla predetta data.
8. Con riferimento, invece, all'anno scolastico 2022/2023 (per il quale il ha pure chiesto il rigetto della domanda), si deve CP_5
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
osservare che, seppur l'attività di supplenza sia stata svolta non in forza di un unico contratto, ma di una pluralità di contratti a tempo determinato (ovvero con il conferimento di supplenze brevi e temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999), tali contratti si sono susseguiti sostanzialmente senza soluzione di continuità (come si evince dallo stato matricolare in atti). Il ricorrente ha quindi svolto un servizio del tutto equiparabile, quanto a durata minima (sei mesi), a quello prestato dai docenti incaricati per la
“copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”, in relazione ai quali “si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche” ovvero sino al 30 giugno (art. 4, comma 2, della legge n. 124/1999), per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al bonus per cui è causa.
Conseguentemente, al ricorrente non può essere negato, a pena di una discriminazione irragionevole, il beneficio richiesto per l'anno scolastico in esame.
9. Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio (si vedano i cedolini paga e lo stato matricolare) risulta provato che il ricorrente sia in possesso dei requisiti enucleati dalla Suprema Corte e necessari per beneficiare della Carta elettronica negli anni scolastici oggetto della domanda, atteso che:
- nell'anno scolastico 2018/2019 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 13/09/2018 fino al 31/08/2019 (supplenza annuale);
- nell'anno scolastico 2019/2020 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 16/09/2019 fino al 31/08/2020 (supplenza annuale);
- nell'anno scolastico 2020/2021 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 24/09/2020 fino al 30/06/2021 (ovvero fino al termine delle attività di didattiche);
Pagina 7 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
- nell'anno scolastico 2021/2022 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 13/09/2021 fino al 30/06/2022 (ovvero fino al termine delle attività di didattiche);
- nell'anno scolastico 2022/2023 ha svolto attività di docenza, quale supplente, dal 14/09/2022 fino al 26/06/2023 (in forza di plurimi contratti di supplenze brevi e saltuarie che - come detto - si susseguiti senza sostanziale soluzione di continuità).
9.1. Si deve poi ritenere che il ricorrente sia ancora interno al sistema delle docenze scolastiche atteso che non è stato dedotto alcunché in senso contrario da parte del (e, d'altronde, dallo CP_1 stato matricolare si evince che l'ultima supplenza è terminata il
07/06/2025), sicché egli ha diritto all'adempimento in forma specifica, come statuito dalla Suprema Corte (principio di diritto n. 2).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 e, quindi, per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data del diritto all'accredito e fino alla concreta attribuzione;
- condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione del ricorrente la c.d. “Carta elettronica del docente” e ad accreditarvi l'importo sopra specificato;
Pagina 8 di 9 R.G. LAV. N. 2442/2023
- condanna il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di
€ 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore degli Avv.ti
Rossella Lugarà e Antonio Baldiserra.
Così deciso in Catanzaro, in data 1° luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 9 di 9