TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/12/2024, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106/21 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maria A. Giorgio che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione del 05.10.2023.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 12.07.2021 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Potenza il 29.04.2000 e che con sentenza n. 926/2020 del
02.12.2020 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(10.11.2001) e (08.02.2007), entrambe studentesse;
Per_2 che le statuizioni della separazione pongono a suo carico 370 euro mensili per le spese di locazione dell'immobile abitato dalla resistente e dalle figlie, 600 euro mensili a titolo di contributo di mantenimento per la prole, oltre alla metà delle spese straordinarie, e 150 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge.
Ha dedotto che la sua capacità reddituale si è ridotta giacché la sua unica fonte di reddito attualmente è riconducibile all'attività di cui è titolare, avente ad oggetto la rivendita di frutta e verdura con ditta “Non solo frutta by E. Lizzadro”, avviata nel marzo 2020 e produttiva di un modesto reddito;
che la resistente lavora alle dipendenze della “RE ER Life sas” e ha instaurato una relazione sentimentale con altra persona che frequenta quotidianamente e con la quale ha avuto
“lunghi periodi di convivenza”.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione abitativa presso di lui;
l'imposizione alla resistente del contributo di mantenimento per le figlie di 100 euro ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie;
l'esclusione dell'assegno divorzile e di qualsiasi contributo di locazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente allegando che il commercio di alimentari non ha subito alcuna riduzione per effetto dell'epidemia da D- e che il ha anche ripreso l'attività di rivendita di Pt_1 macchinari per falegnameria, svolta in costanza di matrimonio;
che ella ha lavorato solo per un breve periodo come promoter per la RE ER, sicché la sua situazione economico reddituale non è mutata rispetto all'accordo di separazione;
che il ricorrente attualmente non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie, disinteressandosi moralmente ed economicamente alle stesse ed inoltre, omettendo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Potenza ove abitavano la coniuge e le figlie, le ha costrette a rientrare presso la casa familiare di
Baragiano; che la figlia , a seguito di detto trasferimento, Per_2 ha subìto un crollo psicologico per la perdita delle sue abitudini e frequentazioni in Potenza e si rifiuta di uscire di casa, se non per recarsi a scuola;
che il trasferimento in Baragiano ha determinato a suo carico un ulteriore aggravio di spese per raggiungere Potenza, ove la figlia frequenta la scuola, mentre il si è liberato dall'onere del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione di madre e figlie in Potenza;
che ella ha avuto solo una semplice frequentazione con altra persona, poi interrotta.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_2 prevalente presso di lei;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Baragiano;
il contributo di mantenimento per le figlie a carico del ricorrente di 400 euro mensili ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore di assegno di 150 euro mensili;
l'ordine al di Pt_1 lasciare il garage di pertinenza della casa familiare;
in via subordinata, per l'ipotesi di prevalente collocazione della minore presso la casa paterna, ha chiesto che il contributo di mantenimento a suo carico sia quantificato in 50 euro mensili per ciascuna figlia.
All'udienza presidenziale del 14.12.2021, svoltasi a trattazione scritta, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e la prova testimoniale chiesta da ambo le parti, come ammessa.
Si è proceduto, inoltre, all'ascolto della figlia minorenne.
La causa, riservata in decisione all'udienza del 20.03.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata rimessa in istruttoria per il deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
All'udienza del 06.11.2024 - sostituita con il deposito di note scritte – entrambe le parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa ed ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 926/2020 del 03.12.2020, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la maggiore età della figlia esclude qualsiasi provvedimento in punto di affidamento, Per_3 collocazione abitativa e frequentazione col genitore non collocatario.
La figlia di diciassette anni va affidata ad entrambi i Per_2 genitori – come peraltro dagli stessi richiesto -, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della prole.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso.
Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della ragazza.
A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute della figlia: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità della minore. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita della stessa, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
La collocazione abitativa prevalente va stabilita presso la madre, in conformità delle abitudini domestiche e di vita ormai acquisite dalla figlia e della volontà manifestata dalla stessa durante l'ascolto (v. verbale di udienza del 25.01.2023: “mi trovo bene da quando mi sono trasferita a Potenza perché qui ho la scuola e frequento gli amici con cui esco il sabato sera (…) con mamma ho un buon rapporto, meno invece con PÀ che vedo tutte le mattine perché viene a prendermi a casa per accompagnarmi a scuola (…) solo qualche volta vado a casa sua
a passare qualche giorno di ferie però come ho detto a
Baragiano non mi trovo bene. Con PÀ andavo d'accordo quando ero più piccola. PÀ mi chiede qualche volta di passare del tempo con lui ma io gli rispondo sempre di no”).
È pacifico e risulta dall'interrogatorio formale della resistente, dall'ascolto della minore e dalla prodotta documentazione che la signora , dopo un primo rientro nella casa familiare CP_1 di Baragiano, si è nuovamente trasferita a Potenza in via
Palmanova 19 con la figlia minore.
Non ricorrono pertanto le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, la quale rientra nell'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o di godimento.
Quanto al mantenimento, è pacifico tra le parti che la figlia
, iscritta all'università di Reggio Emilia, non è Per_3 economicamente autosufficiente e risulta che la giovane, in occasione dei suoi rientri dalla sede universitaria, conviva con la madre e la sorella (v. deposizione testimoniale di Tes_1
, ud. 10.05.2023), sicché i genitori sono tenuti a
[...] provvedere al mantenimento di entrambe le figlie, in misura proporzionale alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali,
e il ricorrente, genitore non convivente, è tenuto al versamento del proprio contributo alla resistente.
Dalla prodotta documentazione risultano per il ricorrente:
- Visura camerale “ ”, impresa Controparte_2 individuale con sede in Potenza, iscritta alla Camera di
Commercio il 04.03.2020;
- Visura camerale della costituita il 04.07.2018 con CP_3 oggetto “commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante di prodotti alimentari e non…”; capitale sociale 2500 euro;
scioglimento e liquidazione in data 11.02.2020; cancellata dal registro delle imprese in data 26.02.2021;
- Dichiarazione fiscale della “Wood working group srls”, in liquidazione, da cui emerge, quale valore dei crediti risultanti in bilancio, il complessivo ammontare di 49.437 euro;
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al
19.04.2021 pari a 3.293,84 euro;
- Unico 2019 della da cui emergono ricavi pari a 5.057 CP_3 euro, costi 4.740 euro, per un reddito complessivo di 538 euro;
- Unico 2020 da cui emergono ricavi positivi pari a 10.447 euro e componenti negativi pari a 4.815 euro per un reddito complessivo di 5.972 euro.
- Percezione di reddito di emergenza (REM) ex art. 12 d.l.
41/2021 co.1 da parte del ricorrente pari a 800 euro, percepito sette volte dal luglio al novembre 2021, per totali
5.600 euro (estratto dal cassetto previdenziale del CP_4 ricorrente, documentazione in produzione resistente).
- Percezione da parte del ricorrente di assegno temporaneo per figli minori di 83,75 (cinque accrediti).
- dichiarazione redditi 2017 di parte ricorrente da cui emerge reddito complessivo di 5.445 euro, in produzione resistente.
Per la resistente redditi da lavoro come di seguito riportati:
- C.U.D. 2020: 4.807,87 euro;
- Comunicazione alla di recesso dal contratto di CP_1 collaborazione da parte del datore di lavoro RE
ER Life sas per D- (rapporto di lavoro in essere dal 16.01.2020 fino al 31.05.2020).
Entrambe le parti non hanno versato in atti ulteriore documentazione e in tale sede va rilevata l'inammissibilità della richiesta di indagini di polizia tributaria sulla situazione economico-reddituale della resistente, come formulata dal ricorrente.
Ed invero, secondo il condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, “l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre –
d'ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche né può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (v. Cass.
4551/2012 in motivazione).
Tanto premesso, a giudizio del Tribunale il comportamento processuale di entrambe le parti, che si sono limitate a produrre atti e documenti risalenti nel tempo e insufficienti a dar conto della rispettiva capacità economica;
la mancanza di prova in merito alla riduzione di reddito allegata dal ricorrente;
gli ulteriori elementi indiziari derivanti dalla scelta di entrambi i coniugi di sostenere le spese di mantenimento della figlia in una città universitaria dell'Emilia (notoriamente più Per_1 elevate rispetto alla frequentazione dell'università nel luogo di residenza) e dalla disponibilità economica, da parte della resistente, per il pagamento del canone di locazione dell'attuale abitazione di Potenza;
il notorio incremento delle esigenze di vita delle figlie con il crescere dell'età, il contributo a carico del padre va determinato in 350,00 euro mensili per ciascuna figlia, così per complessivi 700,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese.
La frequentazione tra il padre e la figlia va rimessa ai Per_2 liberi accordi tra i due, considerato che la giovane compirà diciotto anni nel febbraio 2025.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda riconvenzionale di “assegno alimentare” proposta dalla resistente deve essere qualificata come domanda di assegno divorzile.
Tanto sulla scorta delle stesse deduzioni della che - CP_1 oltre a non avere neppure allegato di versare nello “stato di bisogno” previsto dall'art. 438 c.c. il quale, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, consiste nella “impossibilità, per il soggetto, di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari quali il vitto,
l'abitazione, il vestiario, le cure mediche e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto …” (Cass. 8 novembre 2013 n.25248)
– ha evidenziato la funzione di mantenimento del chiesto assegno, correlandola a quella dell'assegno concordato in sede di separazione dei coniugi.
La domanda non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287). In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare". La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Sull'onere della prova le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante").
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile sul duplice presupposto del suo stato di disoccupazione e del divario reddituale rispetto al ricorrente, ma, come sopra detto, da un lato ha omesso di dimostrare compiutamente la propria complessiva condizione reddituale e patrimoniale, dall'altro ha scelto di affrontare le spese derivanti dalla frequentazione dell'università in Reggio Emilia da parte della figlia e di Per_1 trasferirsi dalla casa coniugale di Baragiano in un'abitazione in locazione a Potenza, così dimostrando di essere munita della relativa capacità economica.
In ogni caso, poi, la domanda risulta carente sotto il profilo della funzione perequativo/compensativa propria dell'assegno divorzile, in quanto la resistente non ha dato prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, del nesso causale tra il divario reddituale e le scelte fatte in costanza di convivenza, cioè la prova che detto divario discenda dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia, a discapito della propria posizione professionale.
La domanda è pertanto rigettata. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 12.07.2021 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il Parte_1 Controparte_1
29.04.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'anno 2000, Parte II, Serie A, n. 25;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato
- a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
d) dispone che la frequentazione tra padre e figlia avvenga secondo i tempi e le modalità liberamente concordati tra loro;
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 25.11.2024
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2106/21 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Giovanni Colangelo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maria A. Giorgio che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione del 05.10.2023.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 06.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 12.07.2021 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
Potenza il 29.04.2000 e che con sentenza n. 926/2020 del
02.12.2020 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_1
(10.11.2001) e (08.02.2007), entrambe studentesse;
Per_2 che le statuizioni della separazione pongono a suo carico 370 euro mensili per le spese di locazione dell'immobile abitato dalla resistente e dalle figlie, 600 euro mensili a titolo di contributo di mantenimento per la prole, oltre alla metà delle spese straordinarie, e 150 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la coniuge.
Ha dedotto che la sua capacità reddituale si è ridotta giacché la sua unica fonte di reddito attualmente è riconducibile all'attività di cui è titolare, avente ad oggetto la rivendita di frutta e verdura con ditta “Non solo frutta by E. Lizzadro”, avviata nel marzo 2020 e produttiva di un modesto reddito;
che la resistente lavora alle dipendenze della “RE ER Life sas” e ha instaurato una relazione sentimentale con altra persona che frequenta quotidianamente e con la quale ha avuto
“lunghi periodi di convivenza”.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'affidamento condiviso delle figlie e loro prevalente collocazione abitativa presso di lui;
l'imposizione alla resistente del contributo di mantenimento per le figlie di 100 euro ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie;
l'esclusione dell'assegno divorzile e di qualsiasi contributo di locazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente allegando che il commercio di alimentari non ha subito alcuna riduzione per effetto dell'epidemia da D- e che il ha anche ripreso l'attività di rivendita di Pt_1 macchinari per falegnameria, svolta in costanza di matrimonio;
che ella ha lavorato solo per un breve periodo come promoter per la RE ER, sicché la sua situazione economico reddituale non è mutata rispetto all'accordo di separazione;
che il ricorrente attualmente non versa alcun contributo per il mantenimento delle figlie, disinteressandosi moralmente ed economicamente alle stesse ed inoltre, omettendo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'appartamento di Potenza ove abitavano la coniuge e le figlie, le ha costrette a rientrare presso la casa familiare di
Baragiano; che la figlia , a seguito di detto trasferimento, Per_2 ha subìto un crollo psicologico per la perdita delle sue abitudini e frequentazioni in Potenza e si rifiuta di uscire di casa, se non per recarsi a scuola;
che il trasferimento in Baragiano ha determinato a suo carico un ulteriore aggravio di spese per raggiungere Potenza, ove la figlia frequenta la scuola, mentre il si è liberato dall'onere del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione di madre e figlie in Potenza;
che ella ha avuto solo una semplice frequentazione con altra persona, poi interrotta.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa Per_2 prevalente presso di lei;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Baragiano;
il contributo di mantenimento per le figlie a carico del ricorrente di 400 euro mensili ciascuna, oltre alla metà delle spese straordinarie;
il riconoscimento in suo favore di assegno di 150 euro mensili;
l'ordine al di Pt_1 lasciare il garage di pertinenza della casa familiare;
in via subordinata, per l'ipotesi di prevalente collocazione della minore presso la casa paterna, ha chiesto che il contributo di mantenimento a suo carico sia quantificato in 50 euro mensili per ciascuna figlia.
All'udienza presidenziale del 14.12.2021, svoltasi a trattazione scritta, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'interrogatorio formale deferito dal ricorrente alla resistente e la prova testimoniale chiesta da ambo le parti, come ammessa.
Si è proceduto, inoltre, all'ascolto della figlia minorenne.
La causa, riservata in decisione all'udienza del 20.03.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata rimessa in istruttoria per il deposito della sentenza di separazione munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
All'udienza del 06.11.2024 - sostituita con il deposito di note scritte – entrambe le parti hanno concluso riportandosi agli atti di causa ed ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 926/2020 del 03.12.2020, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, la maggiore età della figlia esclude qualsiasi provvedimento in punto di affidamento, Per_3 collocazione abitativa e frequentazione col genitore non collocatario.
La figlia di diciassette anni va affidata ad entrambi i Per_2 genitori – come peraltro dagli stessi richiesto -, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della prole.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso.
Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della ragazza.
A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute della figlia: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità della minore. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita della stessa, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
La collocazione abitativa prevalente va stabilita presso la madre, in conformità delle abitudini domestiche e di vita ormai acquisite dalla figlia e della volontà manifestata dalla stessa durante l'ascolto (v. verbale di udienza del 25.01.2023: “mi trovo bene da quando mi sono trasferita a Potenza perché qui ho la scuola e frequento gli amici con cui esco il sabato sera (…) con mamma ho un buon rapporto, meno invece con PÀ che vedo tutte le mattine perché viene a prendermi a casa per accompagnarmi a scuola (…) solo qualche volta vado a casa sua
a passare qualche giorno di ferie però come ho detto a
Baragiano non mi trovo bene. Con PÀ andavo d'accordo quando ero più piccola. PÀ mi chiede qualche volta di passare del tempo con lui ma io gli rispondo sempre di no”).
È pacifico e risulta dall'interrogatorio formale della resistente, dall'ascolto della minore e dalla prodotta documentazione che la signora , dopo un primo rientro nella casa familiare CP_1 di Baragiano, si è nuovamente trasferita a Potenza in via
Palmanova 19 con la figlia minore.
Non ricorrono pertanto le condizioni per l'assegnazione della casa coniugale, la quale rientra nell'ordinario regime giuridico connesso al diritto di proprietà o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o di godimento.
Quanto al mantenimento, è pacifico tra le parti che la figlia
, iscritta all'università di Reggio Emilia, non è Per_3 economicamente autosufficiente e risulta che la giovane, in occasione dei suoi rientri dalla sede universitaria, conviva con la madre e la sorella (v. deposizione testimoniale di Tes_1
, ud. 10.05.2023), sicché i genitori sono tenuti a
[...] provvedere al mantenimento di entrambe le figlie, in misura proporzionale alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali,
e il ricorrente, genitore non convivente, è tenuto al versamento del proprio contributo alla resistente.
Dalla prodotta documentazione risultano per il ricorrente:
- Visura camerale “ ”, impresa Controparte_2 individuale con sede in Potenza, iscritta alla Camera di
Commercio il 04.03.2020;
- Visura camerale della costituita il 04.07.2018 con CP_3 oggetto “commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante di prodotti alimentari e non…”; capitale sociale 2500 euro;
scioglimento e liquidazione in data 11.02.2020; cancellata dal registro delle imprese in data 26.02.2021;
- Dichiarazione fiscale della “Wood working group srls”, in liquidazione, da cui emerge, quale valore dei crediti risultanti in bilancio, il complessivo ammontare di 49.437 euro;
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al
19.04.2021 pari a 3.293,84 euro;
- Unico 2019 della da cui emergono ricavi pari a 5.057 CP_3 euro, costi 4.740 euro, per un reddito complessivo di 538 euro;
- Unico 2020 da cui emergono ricavi positivi pari a 10.447 euro e componenti negativi pari a 4.815 euro per un reddito complessivo di 5.972 euro.
- Percezione di reddito di emergenza (REM) ex art. 12 d.l.
41/2021 co.1 da parte del ricorrente pari a 800 euro, percepito sette volte dal luglio al novembre 2021, per totali
5.600 euro (estratto dal cassetto previdenziale del CP_4 ricorrente, documentazione in produzione resistente).
- Percezione da parte del ricorrente di assegno temporaneo per figli minori di 83,75 (cinque accrediti).
- dichiarazione redditi 2017 di parte ricorrente da cui emerge reddito complessivo di 5.445 euro, in produzione resistente.
Per la resistente redditi da lavoro come di seguito riportati:
- C.U.D. 2020: 4.807,87 euro;
- Comunicazione alla di recesso dal contratto di CP_1 collaborazione da parte del datore di lavoro RE
ER Life sas per D- (rapporto di lavoro in essere dal 16.01.2020 fino al 31.05.2020).
Entrambe le parti non hanno versato in atti ulteriore documentazione e in tale sede va rilevata l'inammissibilità della richiesta di indagini di polizia tributaria sulla situazione economico-reddituale della resistente, come formulata dal ricorrente.
Ed invero, secondo il condivisibile insegnamento della
Suprema Corte, “l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre –
d'ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche né può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (v. Cass.
4551/2012 in motivazione).
Tanto premesso, a giudizio del Tribunale il comportamento processuale di entrambe le parti, che si sono limitate a produrre atti e documenti risalenti nel tempo e insufficienti a dar conto della rispettiva capacità economica;
la mancanza di prova in merito alla riduzione di reddito allegata dal ricorrente;
gli ulteriori elementi indiziari derivanti dalla scelta di entrambi i coniugi di sostenere le spese di mantenimento della figlia in una città universitaria dell'Emilia (notoriamente più Per_1 elevate rispetto alla frequentazione dell'università nel luogo di residenza) e dalla disponibilità economica, da parte della resistente, per il pagamento del canone di locazione dell'attuale abitazione di Potenza;
il notorio incremento delle esigenze di vita delle figlie con il crescere dell'età, il contributo a carico del padre va determinato in 350,00 euro mensili per ciascuna figlia, così per complessivi 700,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla resistente entro il giorno 5 del mese.
La frequentazione tra il padre e la figlia va rimessa ai Per_2 liberi accordi tra i due, considerato che la giovane compirà diciotto anni nel febbraio 2025.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda riconvenzionale di “assegno alimentare” proposta dalla resistente deve essere qualificata come domanda di assegno divorzile.
Tanto sulla scorta delle stesse deduzioni della che - CP_1 oltre a non avere neppure allegato di versare nello “stato di bisogno” previsto dall'art. 438 c.c. il quale, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, consiste nella “impossibilità, per il soggetto, di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni primari quali il vitto,
l'abitazione, il vestiario, le cure mediche e deve essere valutato tenendo conto di tutte le risorse economiche, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto …” (Cass. 8 novembre 2013 n.25248)
– ha evidenziato la funzione di mantenimento del chiesto assegno, correlandola a quella dell'assegno concordato in sede di separazione dei coniugi.
La domanda non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287). In particolare, secondo le Sezioni Unite, il Tribunale deve verificare "se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
La pronuncia ha altresì evidenziato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Secondo gli enunciati principi, dunque, il Giudice deve in primo luogo accertare l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi, tenendo conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio e, in generale, di qualunque utilità suscettibile di valutazione economica.
La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante", dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare". La preminenza della funzione equilibratrice e perequativa comporta l'esigenza di "accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari in relazione alla durata del matrimonio" - fattore di cruciale importanza - nonché all'età del richiedente.
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il Giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale;
per la Corte "il giudizio di adeguatezza ha pertanto un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso.
Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro".
Se dunque esiste uno squilibrio economico rilevante tra le posizioni dei coniugi, causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza e se questo divario non può essere autonomamente colmato, nel futuro, dal richiedente, il Giudice riconosce un assegno divorzile svincolato dal tenore di vita e non connesso all'autosufficienza economica, ma "adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Sull'onere della prova le Sezioni unite hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta alla parte richiedente provare sia l'esistenza di uno squilibrio economico, sia il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, il nesso causale tra il divario e le scelte fatte in costanza di convivenza (ovverosia la prova che il divario dipende dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia e in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare
"preponderante").
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile sul duplice presupposto del suo stato di disoccupazione e del divario reddituale rispetto al ricorrente, ma, come sopra detto, da un lato ha omesso di dimostrare compiutamente la propria complessiva condizione reddituale e patrimoniale, dall'altro ha scelto di affrontare le spese derivanti dalla frequentazione dell'università in Reggio Emilia da parte della figlia e di Per_1 trasferirsi dalla casa coniugale di Baragiano in un'abitazione in locazione a Potenza, così dimostrando di essere munita della relativa capacità economica.
In ogni caso, poi, la domanda risulta carente sotto il profilo della funzione perequativo/compensativa propria dell'assegno divorzile, in quanto la resistente non ha dato prova del contributo dato alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro coniuge e, di conseguenza, del nesso causale tra il divario reddituale e le scelte fatte in costanza di convivenza, cioè la prova che detto divario discenda dai sacrifici fatti da una parte nell'interesse della famiglia, a discapito della propria posizione professionale.
La domanda è pertanto rigettata. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con ricorso del 12.07.2021 e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il Parte_1 Controparte_1
29.04.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'anno 2000, Parte II, Serie A, n. 25;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato
- a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
d) dispone che la frequentazione tra padre e figlia avvenga secondo i tempi e le modalità liberamente concordati tra loro;
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 700,00 euro mensili (350 euro per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) rigetta la domanda riconvenzionale di assegno divorzile;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 25.11.2024
La Presidente est.