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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPV
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 7.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 2555/2025 del ruolo generale vertente tra
Parte 1 , rapp.ta e difesa dall' avv. FERRARA PIERO, con cui è
domiciliata telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 4.2.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavora dal 01/09/2007 per conto e alle dipendenze della Controparte 1 ; che risulta inquadrata nel livello D (fino ad aprile 2019), D1 (da maggio 2019 ad ottobre 2023)
e D2 (da novembre 2023) del CCNL del personale delle Aziende Sanitarie del
07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiera presso l'Ospedale Capilupi di Capri;
che svolge un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalle 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle
20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. "Cartellino Sanitario" in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la "indennità giornaliera di turno" disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3" nella misura giornaliera di € 4,49; che, tuttavia, la retribuzione corrisposta convenuta, per le giornate in cui godeva dall'amministrazione delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base e della indennità professionale specifica (IPS); che, pertanto, come si nota dalle buste paga (doc. 1), in detta retribuzione per il periodo feriale non è stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera (IND. PRES. 8000 ART. 44 C.6).
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la "nozione europea di retribuzione"
e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio
2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL del 1° settembre 1995; dell'art. 23, comma 4,
CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto, Condannare la Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro
,
tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 12/12/2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
... con vittoria di spese..". Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la convenuta, preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. ex multis sent. n. sent. n. 5405/2025 dott.ssa Per_2 sent.6930/2025 dott.ssa Per 1
6493/2025 dott.ssa
,che hanno vagliato la identica questione oggetto Per 2
del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n.
69 del 2009.
Ed invero, in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
In particolare la Suprema Corte, con diverse sentenze (Cassazione civile sez. lav.
- 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401), ha statuito la sussistenza di una “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003" per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, secondo cui "Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, Persona 3 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Persona 4 e altri, punto 58) e che "Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per 5 e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè "
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per 5 e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali O accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM
e altri cit., punto 28) e che "Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, ne deriva che “l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)".
Sicchè "In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione".
Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 5 e a.,C 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
In particolare. l'indennità turno, percepita dalla ricorrente, è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: "[...] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.".
Dal momento poi che tale emolumento è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10-
AM), secondo cui: “[...] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro".
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie ("[...] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.").
Nel caso in esame, l'indennità di turno, in quanto erogata in ragione della costante modalità della prestazione in turni, è certamente caratterizzata da una stretta connessione (rectius: "nesso intrinseco" C155/10-AM) con le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
In conclusione, dunque, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale nelle diverse sentenze allegate nonché indicate in ricorso, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità di turno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018;
B) condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 12.12.2019 fino alla data di deposito del presente ricorso (04.02.2025), oltre interessi legali;
C) condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 07/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 7.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 2555/2025 del ruolo generale vertente tra
Parte 1 , rapp.ta e difesa dall' avv. FERRARA PIERO, con cui è
domiciliata telematicamente ricorrente
e
Controparte_1
contumace Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 4.2.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavora dal 01/09/2007 per conto e alle dipendenze della Controparte 1 ; che risulta inquadrata nel livello D (fino ad aprile 2019), D1 (da maggio 2019 ad ottobre 2023)
e D2 (da novembre 2023) del CCNL del personale delle Aziende Sanitarie del
07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiera presso l'Ospedale Capilupi di Capri;
che svolge un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalle 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle
20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. "Cartellino Sanitario" in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
che, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, ha sempre percepito la "indennità giornaliera di turno" disciplinata dall'art. 86, comma 3, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 ed indicata in busta paga con il codice 601 e la descrizione “IND. PRES. 8700 ART. 44 C.3" nella misura giornaliera di € 4,49; che, tuttavia, la retribuzione corrisposta convenuta, per le giornate in cui godeva dall'amministrazione delle ferie, è pari alla somma dello stipendio base e della indennità professionale specifica (IPS); che, pertanto, come si nota dalle buste paga (doc. 1), in detta retribuzione per il periodo feriale non è stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta la indennità giornaliera (IND. PRES. 8000 ART. 44 C.6).
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3,
CCNL 2016-2018, previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva confliggenti con la "nozione europea di retribuzione"
e, più precisamente, degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3, del CCNL del 21 maggio
2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL del 1° settembre 1995; dell'art. 23, comma 4,
CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, e per l'effetto, Condannare la Controparte_1 in persona del Direttore Generale pro
,
tempore, ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della “indennità giornaliera di turno” pari ad € 4,49, e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 12/12/2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
... con vittoria di spese..". Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la convenuta, preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. ex multis sent. n. sent. n. 5405/2025 dott.ssa Per_2 sent.6930/2025 dott.ssa Per 1
6493/2025 dott.ssa
,che hanno vagliato la identica questione oggetto Per 2
del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n.
69 del 2009.
Ed invero, in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie.
In particolare la Suprema Corte, con diverse sentenze (Cassazione civile sez. lav.
- 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. -
15/10/2020, n. 22401), ha statuito la sussistenza di una “nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003" per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, secondo cui "Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, Persona 3 e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, Persona 4 e altri, punto 58) e che "Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Per 5 e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè "
ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per 5 e altri cit., punto 23); pertanto
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali
"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali O accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione
"correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM
e altri cit., punto 28) e che "Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, ne deriva che “l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)".
Sicchè "In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione".
Tanto premesso, deve essere valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per 5 e a.,C 155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
In particolare. l'indennità turno, percepita dalla ricorrente, è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: "[...] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.".
Dal momento poi che tale emolumento è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10-
AM), secondo cui: “[...] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro".
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie ("[...] malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.").
Nel caso in esame, l'indennità di turno, in quanto erogata in ragione della costante modalità della prestazione in turni, è certamente caratterizzata da una stretta connessione (rectius: "nesso intrinseco" C155/10-AM) con le mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
In conclusione, dunque, in conformità all'orientamento giurisprudenziale espresso da codesto Tribunale nelle diverse sentenze allegate nonché indicate in ricorso, deve affermarsi il diritto della ricorrente a percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva dell'indennità di turno.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità giornaliera” di cui all'art. 86, comma 3, CCNL
2016-2018;
B) condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 12.12.2019 fino alla data di deposito del presente ricorso (04.02.2025), oltre interessi legali;
C) condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 07/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo