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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/09/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3951/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3951/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUNARI Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA A. PLESSI 25/2ANT 41058 VIGNOLA presso il difensore avv. MUNARI ELEONORA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
QUATTRINI ENZO, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 105 MODENA presso il difensore avv. QUATTRINI ENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo per disconoscimento di firma su assegno bancario e contestazione dell'esistenza e validità del rapporto causale sottostante.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale, accertata la nullità del titolo bancario odiernamente contestato per i motivi di cui agli atti di causa, come sintetizzati nella presente memoria conclusiva, per l'effetto dichiarare l'infondatezza e conseguentemente dichiarare nullo o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, respingendo le domande tutte di parte odierna opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra meglio esplicitati.
❖ con vittoria di spese e onorari di causa con distrazione delle spese a favore del presente procuratore”. Parte convenuta:
1 di 8 “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione Nel merito ed in via principale
- rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.969/2022 del 26/04/2022, R.G. n.2015/2022 in ogni sua parte;
In via subordinata
- in caso di accoglimento, anche solo parziale dell'opposizione avversa, accertare e dichiarare comunque, il credito vantato dall'esponente per i titoli di cui in atti e, per l'effetto, condannare la sig. , c.f. , al pagamento della somma dovuta per capitale Parte_1 C.F._3 euro 400.000,00 (quattrocentomila//00 euro) o del diverso importo che dovesse eventualmente risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo ex art. 1283 cc, oltre successive occorrende. In ogni caso con condanna alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, ovvero delle anticipazioni e del compenso, con riconoscimento del 15% per rimborso spese generali ex art.14 L.Prof., nonché oneri, come per legge. Con riserva di ripetere il danno da inadempimento anche ex art. 1224 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso R.G. n. 2015/2022, la sig.ra otteneva dal Tribunale di Modena, Controparte_1 nella persona del Giudice Evelina Ticchi, decreto ingiuntivo n. 969/2022 del 27 aprile 2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a di pagare Parte_1 immediatamente la somma di euro 400.000,00, oltre interessi e spese processuali, sulla base di un assegno bancario BPER n. 0224208049-00 del valore di euro 400.000,00, datato 8 marzo 2021 e sottoscritto dal defunto Persona_1
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2022, la sig.ra in qualità di erede Parte_1 universale del padre proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando Persona_1 integralmente la pretesa creditoria avversaria, disconoscendo l'autenticità della firma apposta sull'assegno ed eccependo in via subordinata l'invalidità della liberalità donativa ad essa sottesa, chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto per gravi motivi.
Con decreto del 18 luglio 2022, veniva sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissata udienza per la comparizione delle parti.
Con ordinanza del 5 agosto 2023, il giudice confermava la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nominando il dott. con l'incarico di accertare se la firma di apposta Persona_2 Persona_1 sull'assegno fosse autentica od apocrifa. Le operazioni peritali avevano inizio il 13 settembre 2023.
All'udienza del 19 gennaio 2024, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
2 di 8 Con ordinanza del 10 aprile 2025, il giudice subentrato, ritenuto che non fosse necessario svolgere ulteriore istruttoria, fissava l'udienza del 3 luglio 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
All'udienza del 3 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e memorie.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
1. Ricostruzione dei fatti.
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 969/2022 emesso dal Tribunale di
Modena su ricorso della sig.ra con il quale veniva ingiunto alla sig.ra Controparte_1
in qualità di erede universale del padre il pagamento della somma Parte_1 Persona_1 di euro 400.000,00, sulla base di un assegno bancario BPER n. 0224208049-00 datato 8 marzo
2021.
Secondo la ricostruzione operata dalla convenuta opposta, l'assegno sarebbe stato compilato e sottoscritto dal de cuius l'8 marzo 2021, poco prima di accedere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vignola, dove era giunto accompagnato dalla sig.ra in quanto entrambi affetti da Covid- CP_1
19. Il sig. è deceduto il 31 marzo 2021 per complicazioni dovute alla positività al SARS- Per_1
CoV-2.
La sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria, Per_1 disconoscendo l'autenticità della firma apposta sull'assegno ed eccependo, comunque, l'invalidità della donazione sottesa all'emissione del titolo per i motivi meglio indicati in atti.
Nel corso del giudizio è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio grafologica che ha concluso per l'autenticità della sottoscrizione del de cuius, pur rilevando alcune criticità giustificate dalle condizioni psico-fisiche del sottoscrittore.
2. L'assegno bancario come promessa di pagamento.
Prima di affrontare le specifiche eccezioni sollevate dall'opponente, appare necessario inquadrare la natura giuridica dell'assegno bancario nei rapporti diretti tra traente e prenditore e le conseguenze che ne derivano sul piano probatorio.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (e loro successori), anche quando sia privo di valore cartolare, costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante.
3 di 8 Come chiarito dalla Suprema Corte, la promessa di pagamento, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, operandosi un'astrazione meramente processuale della causa debendi cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi.
Tale qualificazione implica che il destinatario della promessa di pagamento risulta dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile (cfr., ad es., Trib. Isernia
n. 46/2025 che richiama Cass. civ, sez. lav., 14/04/2010, n. 8891), il promissario che agisca in giudizio è comunque tenuto ad allegare l'esistenza del rapporto sottostante, pur restando dispensato dal relativo onere probatorio.
Il debitore che intenda resistere all'azione di adempimento deve provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, gravando su di esso l'onere di dimostrare che il debito sotteso al titolo sia inesistente ovvero estinto.
Sul punto giova ricordare che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, anche valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass. 21098/2013; Cass.
10755/2016).
3. L'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente: la nullità della liberalità donativa per difetto di forma.
3.1 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'opponente ha assolto all'onere probatorio che su di essa gravava, eccependo e dimostrando l'invalidità del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno.
Dalle stesse ammissioni della convenuta opposta emerge che l'assegno non trovava giustificazione in un preesistente rapporto di natura obbligatoria, ma era stato emesso dal de cuius per finalità di natura essenzialmente liberale.
Come dichiarato dalla difesa della sig.ra l'emissione del titolo rispondeva alla "volontà del CP_1 sig. di regolarizzare i rapporti economici intercorsi negli anni con la compagna di Persona_1 vita" e ad "una esigenza previdenziale" volta a "regolarizzare una vicenda successoria in cui l'unica figlia, , sarebbe stata comunque legittimaria, mentre le ragioni della compagna Parte_1 sarebbero state escluse in mancanza del vincolo matrimoniale".
4 di 8 La dichiarazione resa dalla convenuta impone un'interpretazione rigorosa della stessa al fine di individuare la natura dell'attribuzione patrimoniale.
Da un lato, la creditrice richiama la "regolarizzazione dei rapporti economici intercorsi negli anni" con il de cuius, prospettando l'assegno quale adempimento di obbligazioni pregresse non meglio indicate;
dall'altro, afferma espressamente una "esigenza previdenziale" finalizzata a
"regolarizzare una vicenda successoria" nella quale "le ragioni della compagna sarebbero state escluse in mancanza del vincolo matrimoniale".
Nel caso concreto, il riferimento puntuale alla "situazione di estrema urgenza" dell'8 marzo 2021
e al matrimonio programmato per l'11 giugno 2021, unitamente all'espresso riconoscimento che
"l'unica figlia sarebbe stata comunque legittimaria, mentre le ragioni della compagna sarebbero state escluse", evidenziano senza ambiguità l'intento di attribuire alla convivente somme a titolo liberale e/o diritti successori che l'ordinamento non le riconosce. Tale finalità integra, senza dubbio, una liberalità donativa volta ad anticipare attribuzioni di natura successoria.
L'analisi sistematica dell'intera dichiarazione evidenzia, infatti, come la causa dell'accordo fra traente e prenditore fosse caratterizzata da gratuità e animata da spirito di liberalità, mentre il generico richiamo alla regolarizzazione di rapporti economici (che non individua alcuna obbligazione specifica) assume un ruolo meramente giustificativo rispetto a un'operazione che, nella sostanza, si configura come una donazione.
Ne consegue l'assoggettamento dell'accordo donativo alla forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c.
3.2. La rilevante entità della somma oggetto della donazione - euro 400.000,00 - impone infatti di verificare la sussistenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge per la validità delle donazioni.
Come emerge dalla dichiarazione di successione depositata agli atti, il patrimonio del de cuius al momento della morte ammontava complessivamente a poco più di euro 400.000,00, di cui euro
26.978,00 in liquidità ed euro 370.422,00 in titoli e obbligazioni.
Alla luce di tali elementi, la donazione in questione non può certamente qualificarsi come di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c.
La modicità della donazione deve infatti essere valutata secondo un duplice parametro: quello oggettivo, relativo al valore assoluto del bene donato, e quello soggettivo, concernente la consistenza del patrimonio del donante.
5 di 8 Nel caso di specie, entrambi i criteri convergono nel senso di escludere la modicità della donazione, atteso che l'importo di euro 400.000,00 rappresenta pressoché l'intero patrimonio del donante.
3.3 Conseguentemente, l'accordo donativo doveva essere perfezionato nelle forme solenni prescritte dall'art. 782 c.c., che richiede l'atto pubblico sotto pena di nullità.
Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18725/2017), il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens" (così,
Sez. 2, Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021). Naturalmente la figlia, in quanto erede, subentra nella stessa posizione giuridica del padre-traente.
Pertanto, la donazione in questione, effettuata senza atto pubblico, è nulla per difetto di forma, non potendo trovare applicazione il regime di favore previsto per le donazioni di modico valore.
La nullità della donazione giustifica l'opposizione dell'erede alla pretesa del donatario.
3.4 Oltre al già accertato difetto di forma, la donazione in questione risulta altresì affetta da nullità per impossibilità originaria dell'oggetto e/o comunque per impossibilità di realizzazione del programma negoziale agognato. Come emerge dalla documentazione bancaria acquisita agli atti
(doc. 15) alla data del 31 marzo 2021 il conto corrente del sig. presentava una Persona_1 disponibilità di liquidità pari ad euro 25.890,47, importo manifestamente insufficiente a garantire la copertura dell'assegno di euro 400.000,00 emesso in data 8 marzo 2021.
Tale circostanza determina l'impossibilità originaria della prestazione oggetto della donazione, configurando una fattispecie di nullità che si aggiunge e si cumula con quella derivante dal difetto di forma.
Come noto, la definizione di donazione contenuta nel Codice civile richiede che il donante
"disponga a favore del donatario di un suo diritto", presupponendo necessariamente l'effettiva disponibilità del bene oggetto di liberalità. Nel caso di specie, il donante non disponeva concretamente delle somme liquide necessarie per dare esecuzione alla donazione, rendendo impossibile la realizzazione della causa tipica del contratto.
6 di 8 La sproporzione tra l'importo dell'assegno e la disponibilità effettiva sul conto corrente non può essere considerata meramente accidentale, ma integra una vera e propria impossibilità dell'oggetto che inficia ab origine la validità del negozio.
La nullità per impossibilità dell'oggetto opera con effetti ex tunc, determinando l'inefficacia ab origine del negozio e confermando che le somme oggetto della pretesa liberalità non sono mai uscite dalla sfera giuridica del donante, rimanendo pertanto nella piena disponibilità dell'asse ereditario.
3.5 In definitiva, non essendo mai avvenuta la materiale consegna della somma alla sig.ra CP_1 la nullità della donazione determina l'invalidità del rapporto causale sottostante alla promessa di pagamento, con conseguente impossibilità per la convenuta opposta di ottenere il pagamento della somma ingiunta.
4. Conclusioni.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. L'opponente ha infatti assolto all'onere probatorio su di essa gravante, eccependo e dimostrando che il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno era costituito da una donazione di non modico valore affetta da nullità.
5. Sulle spese processuali.
Le peculiarità della presente vicenda — connotata dal particolare contesto in cui è stato emesso l'assegno e dalla relativa semplicità delle questioni giuridiche sottese — inducono a ritenere equo procedere alla liquidazione delle spese di lite in misura pari ai parametri minimi previsti, ponendole a carico della parte soccombente.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a suo carico in applicazione del principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 969/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 27 aprile 2022,
- CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 634,00 per anticipazioni, € 11.229,00 per compensi
7 di 8 professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Eleonora Munari,
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio liquidate in € 1.595,78, oltre accessori di legge, al lordo dell'acconto concesso e versato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3951/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUNARI Parte_1 C.F._1
ELEONORA, elettivamente domiciliato in VIA A. PLESSI 25/2ANT 41058 VIGNOLA presso il difensore avv. MUNARI ELEONORA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
QUATTRINI ENZO, elettivamente domiciliato in VIALE REITER 105 MODENA presso il difensore avv. QUATTRINI ENZO
CONVENUTO/I
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo per disconoscimento di firma su assegno bancario e contestazione dell'esistenza e validità del rapporto causale sottostante.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“In via principale, accertata la nullità del titolo bancario odiernamente contestato per i motivi di cui agli atti di causa, come sintetizzati nella presente memoria conclusiva, per l'effetto dichiarare l'infondatezza e conseguentemente dichiarare nullo o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, respingendo le domande tutte di parte odierna opposta in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra meglio esplicitati.
❖ con vittoria di spese e onorari di causa con distrazione delle spese a favore del presente procuratore”. Parte convenuta:
1 di 8 “Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione Nel merito ed in via principale
- rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.969/2022 del 26/04/2022, R.G. n.2015/2022 in ogni sua parte;
In via subordinata
- in caso di accoglimento, anche solo parziale dell'opposizione avversa, accertare e dichiarare comunque, il credito vantato dall'esponente per i titoli di cui in atti e, per l'effetto, condannare la sig. , c.f. , al pagamento della somma dovuta per capitale Parte_1 C.F._3 euro 400.000,00 (quattrocentomila//00 euro) o del diverso importo che dovesse eventualmente risultare in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione, dalla domanda al saldo ex art. 1283 cc, oltre successive occorrende. In ogni caso con condanna alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, ovvero delle anticipazioni e del compenso, con riconoscimento del 15% per rimborso spese generali ex art.14 L.Prof., nonché oneri, come per legge. Con riserva di ripetere il danno da inadempimento anche ex art. 1224 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso R.G. n. 2015/2022, la sig.ra otteneva dal Tribunale di Modena, Controparte_1 nella persona del Giudice Evelina Ticchi, decreto ingiuntivo n. 969/2022 del 27 aprile 2022, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto a di pagare Parte_1 immediatamente la somma di euro 400.000,00, oltre interessi e spese processuali, sulla base di un assegno bancario BPER n. 0224208049-00 del valore di euro 400.000,00, datato 8 marzo 2021 e sottoscritto dal defunto Persona_1
Con atto di citazione notificato il 26 giugno 2022, la sig.ra in qualità di erede Parte_1 universale del padre proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando Persona_1 integralmente la pretesa creditoria avversaria, disconoscendo l'autenticità della firma apposta sull'assegno ed eccependo in via subordinata l'invalidità della liberalità donativa ad essa sottesa, chiedendo altresì la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto per gravi motivi.
Con decreto del 18 luglio 2022, veniva sospesa inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissata udienza per la comparizione delle parti.
Con ordinanza del 5 agosto 2023, il giudice confermava la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nominando il dott. con l'incarico di accertare se la firma di apposta Persona_2 Persona_1 sull'assegno fosse autentica od apocrifa. Le operazioni peritali avevano inizio il 13 settembre 2023.
All'udienza del 19 gennaio 2024, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
2 di 8 Con ordinanza del 10 aprile 2025, il giudice subentrato, ritenuto che non fosse necessario svolgere ulteriore istruttoria, fissava l'udienza del 3 luglio 2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
All'udienza del 3 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e memorie.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
1. Ricostruzione dei fatti.
La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 969/2022 emesso dal Tribunale di
Modena su ricorso della sig.ra con il quale veniva ingiunto alla sig.ra Controparte_1
in qualità di erede universale del padre il pagamento della somma Parte_1 Persona_1 di euro 400.000,00, sulla base di un assegno bancario BPER n. 0224208049-00 datato 8 marzo
2021.
Secondo la ricostruzione operata dalla convenuta opposta, l'assegno sarebbe stato compilato e sottoscritto dal de cuius l'8 marzo 2021, poco prima di accedere al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vignola, dove era giunto accompagnato dalla sig.ra in quanto entrambi affetti da Covid- CP_1
19. Il sig. è deceduto il 31 marzo 2021 per complicazioni dovute alla positività al SARS- Per_1
CoV-2.
La sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria, Per_1 disconoscendo l'autenticità della firma apposta sull'assegno ed eccependo, comunque, l'invalidità della donazione sottesa all'emissione del titolo per i motivi meglio indicati in atti.
Nel corso del giudizio è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio grafologica che ha concluso per l'autenticità della sottoscrizione del de cuius, pur rilevando alcune criticità giustificate dalle condizioni psico-fisiche del sottoscrittore.
2. L'assegno bancario come promessa di pagamento.
Prima di affrontare le specifiche eccezioni sollevate dall'opponente, appare necessario inquadrare la natura giuridica dell'assegno bancario nei rapporti diretti tra traente e prenditore e le conseguenze che ne derivano sul piano probatorio.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (e loro successori), anche quando sia privo di valore cartolare, costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. e comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante.
3 di 8 Come chiarito dalla Suprema Corte, la promessa di pagamento, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, operandosi un'astrazione meramente processuale della causa debendi cui consegue una semplice relevatio ab onere probandi.
Tale qualificazione implica che il destinatario della promessa di pagamento risulta dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile (cfr., ad es., Trib. Isernia
n. 46/2025 che richiama Cass. civ, sez. lav., 14/04/2010, n. 8891), il promissario che agisca in giudizio è comunque tenuto ad allegare l'esistenza del rapporto sottostante, pur restando dispensato dal relativo onere probatorio.
Il debitore che intenda resistere all'azione di adempimento deve provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, gravando su di esso l'onere di dimostrare che il debito sotteso al titolo sia inesistente ovvero estinto.
Sul punto giova ricordare che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, anche valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cass. 21098/2013; Cass.
10755/2016).
3. L'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente: la nullità della liberalità donativa per difetto di forma.
3.1 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l'opponente ha assolto all'onere probatorio che su di essa gravava, eccependo e dimostrando l'invalidità del rapporto sottostante all'emissione dell'assegno.
Dalle stesse ammissioni della convenuta opposta emerge che l'assegno non trovava giustificazione in un preesistente rapporto di natura obbligatoria, ma era stato emesso dal de cuius per finalità di natura essenzialmente liberale.
Come dichiarato dalla difesa della sig.ra l'emissione del titolo rispondeva alla "volontà del CP_1 sig. di regolarizzare i rapporti economici intercorsi negli anni con la compagna di Persona_1 vita" e ad "una esigenza previdenziale" volta a "regolarizzare una vicenda successoria in cui l'unica figlia, , sarebbe stata comunque legittimaria, mentre le ragioni della compagna Parte_1 sarebbero state escluse in mancanza del vincolo matrimoniale".
4 di 8 La dichiarazione resa dalla convenuta impone un'interpretazione rigorosa della stessa al fine di individuare la natura dell'attribuzione patrimoniale.
Da un lato, la creditrice richiama la "regolarizzazione dei rapporti economici intercorsi negli anni" con il de cuius, prospettando l'assegno quale adempimento di obbligazioni pregresse non meglio indicate;
dall'altro, afferma espressamente una "esigenza previdenziale" finalizzata a
"regolarizzare una vicenda successoria" nella quale "le ragioni della compagna sarebbero state escluse in mancanza del vincolo matrimoniale".
Nel caso concreto, il riferimento puntuale alla "situazione di estrema urgenza" dell'8 marzo 2021
e al matrimonio programmato per l'11 giugno 2021, unitamente all'espresso riconoscimento che
"l'unica figlia sarebbe stata comunque legittimaria, mentre le ragioni della compagna sarebbero state escluse", evidenziano senza ambiguità l'intento di attribuire alla convivente somme a titolo liberale e/o diritti successori che l'ordinamento non le riconosce. Tale finalità integra, senza dubbio, una liberalità donativa volta ad anticipare attribuzioni di natura successoria.
L'analisi sistematica dell'intera dichiarazione evidenzia, infatti, come la causa dell'accordo fra traente e prenditore fosse caratterizzata da gratuità e animata da spirito di liberalità, mentre il generico richiamo alla regolarizzazione di rapporti economici (che non individua alcuna obbligazione specifica) assume un ruolo meramente giustificativo rispetto a un'operazione che, nella sostanza, si configura come una donazione.
Ne consegue l'assoggettamento dell'accordo donativo alla forma dell'atto pubblico, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c.
3.2. La rilevante entità della somma oggetto della donazione - euro 400.000,00 - impone infatti di verificare la sussistenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge per la validità delle donazioni.
Come emerge dalla dichiarazione di successione depositata agli atti, il patrimonio del de cuius al momento della morte ammontava complessivamente a poco più di euro 400.000,00, di cui euro
26.978,00 in liquidità ed euro 370.422,00 in titoli e obbligazioni.
Alla luce di tali elementi, la donazione in questione non può certamente qualificarsi come di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c.
La modicità della donazione deve infatti essere valutata secondo un duplice parametro: quello oggettivo, relativo al valore assoluto del bene donato, e quello soggettivo, concernente la consistenza del patrimonio del donante.
5 di 8 Nel caso di specie, entrambi i criteri convergono nel senso di escludere la modicità della donazione, atteso che l'importo di euro 400.000,00 rappresenta pressoché l'intero patrimonio del donante.
3.3 Conseguentemente, l'accordo donativo doveva essere perfezionato nelle forme solenni prescritte dall'art. 782 c.c., che richiede l'atto pubblico sotto pena di nullità.
Come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 18725/2017), il trasferimento "donationis causa" di titoli di credito astratti non dà luogo ad una donazione indiretta, intesa come mezzo per conseguire, attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questo divergente, essendo detti titoli suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti, sicché integra una donazione diretta, soggetta in quanto tale al requisito di forma nel rapporto base tra il "tradens" e l'"accipiens" (così,
Sez. 2, Ordinanza n. 23127 del 19/08/2021). Naturalmente la figlia, in quanto erede, subentra nella stessa posizione giuridica del padre-traente.
Pertanto, la donazione in questione, effettuata senza atto pubblico, è nulla per difetto di forma, non potendo trovare applicazione il regime di favore previsto per le donazioni di modico valore.
La nullità della donazione giustifica l'opposizione dell'erede alla pretesa del donatario.
3.4 Oltre al già accertato difetto di forma, la donazione in questione risulta altresì affetta da nullità per impossibilità originaria dell'oggetto e/o comunque per impossibilità di realizzazione del programma negoziale agognato. Come emerge dalla documentazione bancaria acquisita agli atti
(doc. 15) alla data del 31 marzo 2021 il conto corrente del sig. presentava una Persona_1 disponibilità di liquidità pari ad euro 25.890,47, importo manifestamente insufficiente a garantire la copertura dell'assegno di euro 400.000,00 emesso in data 8 marzo 2021.
Tale circostanza determina l'impossibilità originaria della prestazione oggetto della donazione, configurando una fattispecie di nullità che si aggiunge e si cumula con quella derivante dal difetto di forma.
Come noto, la definizione di donazione contenuta nel Codice civile richiede che il donante
"disponga a favore del donatario di un suo diritto", presupponendo necessariamente l'effettiva disponibilità del bene oggetto di liberalità. Nel caso di specie, il donante non disponeva concretamente delle somme liquide necessarie per dare esecuzione alla donazione, rendendo impossibile la realizzazione della causa tipica del contratto.
6 di 8 La sproporzione tra l'importo dell'assegno e la disponibilità effettiva sul conto corrente non può essere considerata meramente accidentale, ma integra una vera e propria impossibilità dell'oggetto che inficia ab origine la validità del negozio.
La nullità per impossibilità dell'oggetto opera con effetti ex tunc, determinando l'inefficacia ab origine del negozio e confermando che le somme oggetto della pretesa liberalità non sono mai uscite dalla sfera giuridica del donante, rimanendo pertanto nella piena disponibilità dell'asse ereditario.
3.5 In definitiva, non essendo mai avvenuta la materiale consegna della somma alla sig.ra CP_1 la nullità della donazione determina l'invalidità del rapporto causale sottostante alla promessa di pagamento, con conseguente impossibilità per la convenuta opposta di ottenere il pagamento della somma ingiunta.
4. Conclusioni.
Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato. L'opponente ha infatti assolto all'onere probatorio su di essa gravante, eccependo e dimostrando che il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno era costituito da una donazione di non modico valore affetta da nullità.
5. Sulle spese processuali.
Le peculiarità della presente vicenda — connotata dal particolare contesto in cui è stato emesso l'assegno e dalla relativa semplicità delle questioni giuridiche sottese — inducono a ritenere equo procedere alla liquidazione delle spese di lite in misura pari ai parametri minimi previsti, ponendole a carico della parte soccombente.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a suo carico in applicazione del principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 969/2022 emesso dal Tribunale di Modena in data 27 aprile 2022,
- CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 634,00 per anticipazioni, € 11.229,00 per compensi
7 di 8 professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Eleonora Munari,
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio liquidate in € 1.595,78, oltre accessori di legge, al lordo dell'acconto concesso e versato.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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