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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3971/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006214115000 TARSU/TIA 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006214115000 TARSU/TIA 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006214115000 TARSU/TIA 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110027646835000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120001263021000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130014750832000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via preliminare, stante il palese fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000, in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio economico che rischia di subire il ricorrente in conseguenza dell'esecuzione forzata;
nel merito, per tutti i motivi già indicati: accertare e dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000, per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alla tassa smaltimento rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012 in ordine alle cartelle di pagamento n. 02820110027646835000, n. 02820120001263021000 e n. 02820130014750832000; annullare l'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000 e le cartelle di pagamento ivi richiamate;
condannare i resistenti al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato: Comune: dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso nei confronti del
Comune di Casal di Principe, disponendone altresì l'estromissione dal presente giudizio ed, in subordine, rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1 in quanto del tutto inammissibile, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente costituito.
A.d.E.R.: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92; rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 settembre 2025 al Comune di Casale di Principe e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000 notificata in data 5 luglio 2025 e relativa alle cartelle di pagamento n. 02820110027646835000, n.
02820120002363021000 e n. 028201314750832000, notificate dall'A.d.E.R. presuntivamente in data 19 aprile 2011, 5 marzo 2012 e 2 maggio 2013 riguardanti la TARI – TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un importo complessivo di € 3.400,94.
Tra le sue ragioni l'istante ha eccepito la prescrizione e la decadenza quinquennale dei tributi, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali quale atto prodromico alla procedura coattiva.
Il Comune di Casal di Principe si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso a suo parere inammissibile e infondato e riferendo di non essere passivamente legittimato quanto ai vizi di notifica delle cartelle prodromiche, curata da A.d.E.R.. In ogni caso ha osservato che le attività della riscossione hanno subito un arresto per l'emergenza epidemiologica da Sars – Cov e che le pretese non sono affatto prescritte. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiunto alle difese in termini sulle conseguenze della sospensione legale per l'emergenza epidemiologica considerazioni sulla sua attività interruttiva del corso della prescrizione per avere notificato non soltanto le cartelle, ma anche atti successivi: il fermo amministrativo fascicolo
2014/25998 nonché l'intimazione di pagamento n. 02820189012364976000. Ha anche precisato che la cartella di pagamento n. 02820110027646835000 risulta dall'applicativo aziendale in parte pagata nell'importo di € 770.66 in data 2 maggio 2011. Ne ha evinto che qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali sottese all' atto impugnato sarebbe tardiva e inammissibile.
La causa è stata decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n.602/1973, la notifica dell'intimazione di pagamento, ossia dell'atto qui impugnato, si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del comma 3 del citato art. 50, ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis. L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Nella specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito del quale ha negato d'avere avuto mai conoscenza, disconoscendo che siano state a lui recapitate le cartelle menzionate dall'atto successivo.
L'eccezione come proposta impone alla Corte la valutazione dell'esatto termine di prescrizione e dell'eventuale sussistenza di atti interruttivi, tra i quali è annoverabile anche l'intimazione di pagamento regolarmente notificata in precedenza.
Non senza dire però che la questione coinvolge l'ulteriore profilo dei motivi che possono prospettarsi con l'impugnazione dell'atto successivo ove sia documentata quella dell'atto presupposto (che è esattamente il caso specifico del giudizio).
Invero la Corte regolatrice ha chiarito come essa non novella affatto la pretesa tributaria precedentemente sorta e partecipata al contribuente ma ha piuttosto lo scopo di indicare la volontà dell'Ufficio di agire per il recupero in mancanza di spontaneo pagamento quante volte, come nella fattispecie, sia decorso l'anno dalla notifica della cartella entro cui l'adempimento in parola non è necessario. Si vuol significare che dalla notifica dell'intimazione parte ricorrente non ha affatto recuperato l'impugnazione delle cartelle al tempo utilmente partecipata.
Ebbene, con tale premessa va esaminata la documentazione allegata da parte resistente.
Dall'estratto di ruolo delle cartelle di pagamento e dalla documentazione che ne riproduce le relate tutte queste constano notificate nelle date indicate: la cartella n. 02820110027646835000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 19 aprile 2011; la cartella n. 02820120001263021000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 5 marzo 2012 e la cartella n. 02820130014750832000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 2 maggio 2013.
Della cartella di pagamento n. 02820110027646835000 la videata estrapolata dall'Agenzia della Riscossione ne attesta il parziale pagamento effettuato in data 2 maggio 2011. L'eccezione di decadenza non è quindi né fondata né ammissibile in quanto per proporla il Nominativo_1 avrebbe dovuto insorgere contro le cartelle stesse entro il termine decadenziale per farlo di sesanta giorni dalla loro notifica.
Tutte le prefate cartelle sono richiamate dal fermo amministrativo fascicolo 2014/25998 di cui ugualmente consta la notifica a mani del destinatario in una data non perfettamente leggibile ma certamente del secondo semestre dell'anno 2014.
Esse poi, ed è ciò che è utile a ritenere attuale e non prescritta la pretesa, sono riportate anche nelle due successive intimazioni di pagamento: n. 02820189012364976000 la cui relata di notifica ne attesta il compimento nella data del 5 febbraio 2020 e quella odiernamente impugnata che, al netto dei giorni di sospensione Covid, è stata notificata nei tempi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La rilevanza della legislazione emergenziale - tuttavia - consiglia di compensare tra le parti le spese del giudizio in quanto si ravvisano nella straordinarietà della situazione i ragionevoli motivi per farlo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3971/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Piazza Municipio 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006214115000 TARSU/TIA 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006214115000 TARSU/TIA 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006214115000 TARSU/TIA 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110027646835000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120001263021000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130014750832000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in via preliminare, stante il palese fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000, in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del notevole pregiudizio economico che rischia di subire il ricorrente in conseguenza dell'esecuzione forzata;
nel merito, per tutti i motivi già indicati: accertare e dichiarare la nullità
e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000, per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi alla tassa smaltimento rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012 in ordine alle cartelle di pagamento n. 02820110027646835000, n. 02820120001263021000 e n. 02820130014750832000; annullare l'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000 e le cartelle di pagamento ivi richiamate;
condannare i resistenti al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Resistente/Appellato: Comune: dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso nei confronti del
Comune di Casal di Principe, disponendone altresì l'estromissione dal presente giudizio ed, in subordine, rigettare il ricorso proposto da Ricorrente_1 in quanto del tutto inammissibile, nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente costituito.
A.d.E.R.: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e
21 del d.lgs. 546/92; rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 5 settembre 2025 al Comune di Casale di Principe e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 02820259006214115000 notificata in data 5 luglio 2025 e relativa alle cartelle di pagamento n. 02820110027646835000, n.
02820120002363021000 e n. 028201314750832000, notificate dall'A.d.E.R. presuntivamente in data 19 aprile 2011, 5 marzo 2012 e 2 maggio 2013 riguardanti la TARI – TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012 per un importo complessivo di € 3.400,94.
Tra le sue ragioni l'istante ha eccepito la prescrizione e la decadenza quinquennale dei tributi, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali quale atto prodromico alla procedura coattiva.
Il Comune di Casal di Principe si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso a suo parere inammissibile e infondato e riferendo di non essere passivamente legittimato quanto ai vizi di notifica delle cartelle prodromiche, curata da A.d.E.R.. In ogni caso ha osservato che le attività della riscossione hanno subito un arresto per l'emergenza epidemiologica da Sars – Cov e che le pretese non sono affatto prescritte. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha aggiunto alle difese in termini sulle conseguenze della sospensione legale per l'emergenza epidemiologica considerazioni sulla sua attività interruttiva del corso della prescrizione per avere notificato non soltanto le cartelle, ma anche atti successivi: il fermo amministrativo fascicolo
2014/25998 nonché l'intimazione di pagamento n. 02820189012364976000. Ha anche precisato che la cartella di pagamento n. 02820110027646835000 risulta dall'applicativo aziendale in parte pagata nell'importo di € 770.66 in data 2 maggio 2011. Ne ha evinto che qualsiasi eccezione e/o vizio sollevato dal ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali sottese all' atto impugnato sarebbe tardiva e inammissibile.
La causa è stata decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n.602/1973, la notifica dell'intimazione di pagamento, ossia dell'atto qui impugnato, si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del comma 3 del citato art. 50, ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis. L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Nella specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito del quale ha negato d'avere avuto mai conoscenza, disconoscendo che siano state a lui recapitate le cartelle menzionate dall'atto successivo.
L'eccezione come proposta impone alla Corte la valutazione dell'esatto termine di prescrizione e dell'eventuale sussistenza di atti interruttivi, tra i quali è annoverabile anche l'intimazione di pagamento regolarmente notificata in precedenza.
Non senza dire però che la questione coinvolge l'ulteriore profilo dei motivi che possono prospettarsi con l'impugnazione dell'atto successivo ove sia documentata quella dell'atto presupposto (che è esattamente il caso specifico del giudizio).
Invero la Corte regolatrice ha chiarito come essa non novella affatto la pretesa tributaria precedentemente sorta e partecipata al contribuente ma ha piuttosto lo scopo di indicare la volontà dell'Ufficio di agire per il recupero in mancanza di spontaneo pagamento quante volte, come nella fattispecie, sia decorso l'anno dalla notifica della cartella entro cui l'adempimento in parola non è necessario. Si vuol significare che dalla notifica dell'intimazione parte ricorrente non ha affatto recuperato l'impugnazione delle cartelle al tempo utilmente partecipata.
Ebbene, con tale premessa va esaminata la documentazione allegata da parte resistente.
Dall'estratto di ruolo delle cartelle di pagamento e dalla documentazione che ne riproduce le relate tutte queste constano notificate nelle date indicate: la cartella n. 02820110027646835000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 19 aprile 2011; la cartella n. 02820120001263021000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 5 marzo 2012 e la cartella n. 02820130014750832000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 2 maggio 2013.
Della cartella di pagamento n. 02820110027646835000 la videata estrapolata dall'Agenzia della Riscossione ne attesta il parziale pagamento effettuato in data 2 maggio 2011. L'eccezione di decadenza non è quindi né fondata né ammissibile in quanto per proporla il Nominativo_1 avrebbe dovuto insorgere contro le cartelle stesse entro il termine decadenziale per farlo di sesanta giorni dalla loro notifica.
Tutte le prefate cartelle sono richiamate dal fermo amministrativo fascicolo 2014/25998 di cui ugualmente consta la notifica a mani del destinatario in una data non perfettamente leggibile ma certamente del secondo semestre dell'anno 2014.
Esse poi, ed è ciò che è utile a ritenere attuale e non prescritta la pretesa, sono riportate anche nelle due successive intimazioni di pagamento: n. 02820189012364976000 la cui relata di notifica ne attesta il compimento nella data del 5 febbraio 2020 e quella odiernamente impugnata che, al netto dei giorni di sospensione Covid, è stata notificata nei tempi.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La rilevanza della legislazione emergenziale - tuttavia - consiglia di compensare tra le parti le spese del giudizio in quanto si ravvisano nella straordinarietà della situazione i ragionevoli motivi per farlo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio