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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24.03.2025 e ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3749/2023 R.G. Lavoro, avente ad oggetto: “prestazione: pensione – assegno ” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Francesco Piscitelli ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del suo difensore in Napoli (Na) al corso Vittorio Emanuele,112 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis, Davide Catalano, ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 14/06/2023, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 L. 222/84.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali
*********
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, in esito all'esame obiettivo ed analizzata la documentazione agli atti, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “esiti di paralisi ostretica dell'arto superiore sinistro con ipomobilità del cingolo scapolare;
OSAS in BPCO;
poliartrosi in soggetto obeso;
cardiopatia in soggetto sottoposto ad angioplastica ” e che il ricorrente “NON presenti una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta nei termini previsti dalla legge” (Cfr. relazione medica in atti).
Il Ctu ha chiarito che “Le risultanze degli accertamenti e della visita cui abbiamo sottoposto l'assicurato, convergono tutte nell'indicare che il quadro patologico verificato, nell'ottica di una definizione del caso nel rispetto dello spirito della normativa previdenziale vigente, è di entità non idonea ad orientare verso un parere di invalidità pensionabile” ed ancora
“Per quanto riguarda la patologia a carico dell'apparato neuromuscolare, difatti, essa determina una modica limitazione dell'articolarità dell'arto superiore sinistro da paralisi perinatale in grado di cagionare una invalidità non superiore al 20%. Alla BPCO in OSAS (non documentata strumentalmente, ma con un certificato che ne attesta un deficit restrittivo moderato) non sarebbe da riconoscere alcuna percentuale invalidante (in relazione al petitum) tuttavia essa, in assoluto, è in grado di cagionare un'invalidità di circa il 30%. Nulla è poi da riconoscere all'obesità in note di poliartrosi (non documentata strumentalmente ed in assenza di limitazione funzionale verificata di persona). Altro discorso valga per la patologia a carico dell'apparato cardiovascolare: essa può, potenzialmente, determinare patologia invalidante e, per tale motivo, in sede di visita peritale stante la scarna documentazione allegata agli atti, si è prescritto un approfondimento diagnostico (ecocardiogramma
+ visita cardiologica al fine di individuazione classe funzionale NYHA) che, alla stesura delle presenti bozze e nonostante un sollecito all'esibizione, non è stato fornito. A tale patologia (a meno di smentite future documentate da valida documentazione strumentale) non può che essere riconosciuta una invalidità del 25% (sempre in considerazione del petitum)”; ed infine “ valutata la reale estrinsecazione clinica della patologia riscontrata, va da sé la conclusione che l'assicurato
NON presenti una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta nei termini previsti dalla legge.
Passando a considerazioni medico - legali si ritiene che l'attività svolta NON sia da considerare sproporzionata alle sue attuali possibilità psico-fisiche NON essendo risultate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Ha concluso, pertanto nel senso che “la patologia NON determina una permanente riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (cfr. considerazioni medico legali relazione peritale in atti).
Il Ctu, ha riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, e tenuto conto dell'attività lavorativa espletata, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione invocata.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/1984;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.to e difeso dall'avvocato Francesco Piscitelli ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio del suo difensore in Napoli (Na) al corso Vittorio Emanuele,112 RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala de Benedictis, Davide Catalano, ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 14/06/2023, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 L. 222/84.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza con motivazione e dispositivo contestuali
*********
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' all'erogazione della prestazione ed al CP_2 pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di Cassazione.
6085/14). Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata in atti, acquisita ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, in esito all'esame obiettivo ed analizzata la documentazione agli atti, ha riscontrato che il ricorrente è affetto da “esiti di paralisi ostretica dell'arto superiore sinistro con ipomobilità del cingolo scapolare;
OSAS in BPCO;
poliartrosi in soggetto obeso;
cardiopatia in soggetto sottoposto ad angioplastica ” e che il ricorrente “NON presenti una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta nei termini previsti dalla legge” (Cfr. relazione medica in atti).
Il Ctu ha chiarito che “Le risultanze degli accertamenti e della visita cui abbiamo sottoposto l'assicurato, convergono tutte nell'indicare che il quadro patologico verificato, nell'ottica di una definizione del caso nel rispetto dello spirito della normativa previdenziale vigente, è di entità non idonea ad orientare verso un parere di invalidità pensionabile” ed ancora
“Per quanto riguarda la patologia a carico dell'apparato neuromuscolare, difatti, essa determina una modica limitazione dell'articolarità dell'arto superiore sinistro da paralisi perinatale in grado di cagionare una invalidità non superiore al 20%. Alla BPCO in OSAS (non documentata strumentalmente, ma con un certificato che ne attesta un deficit restrittivo moderato) non sarebbe da riconoscere alcuna percentuale invalidante (in relazione al petitum) tuttavia essa, in assoluto, è in grado di cagionare un'invalidità di circa il 30%. Nulla è poi da riconoscere all'obesità in note di poliartrosi (non documentata strumentalmente ed in assenza di limitazione funzionale verificata di persona). Altro discorso valga per la patologia a carico dell'apparato cardiovascolare: essa può, potenzialmente, determinare patologia invalidante e, per tale motivo, in sede di visita peritale stante la scarna documentazione allegata agli atti, si è prescritto un approfondimento diagnostico (ecocardiogramma
+ visita cardiologica al fine di individuazione classe funzionale NYHA) che, alla stesura delle presenti bozze e nonostante un sollecito all'esibizione, non è stato fornito. A tale patologia (a meno di smentite future documentate da valida documentazione strumentale) non può che essere riconosciuta una invalidità del 25% (sempre in considerazione del petitum)”; ed infine “ valutata la reale estrinsecazione clinica della patologia riscontrata, va da sé la conclusione che l'assicurato
NON presenti una capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta nei termini previsti dalla legge.
Passando a considerazioni medico - legali si ritiene che l'attività svolta NON sia da considerare sproporzionata alle sue attuali possibilità psico-fisiche NON essendo risultate infermità tali da determinare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
Ha concluso, pertanto nel senso che “la patologia NON determina una permanente riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (cfr. considerazioni medico legali relazione peritale in atti).
Il Ctu, ha riscontrato e valutato tali patologie, attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente, e tenuto conto dell'attività lavorativa espletata, ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione invocata.
Si deve, pertanto, ritenere che le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. cpc. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente NON si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 legge n. 222/1984;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data deposito
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella