Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/06/2025, n. 12704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12704 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 12704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2025, proposto da IT OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Pascià, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria dell'illegittimità
del silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione intimata sulla istanza della ricorrente, inoltrata telematicamente al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII, Viale Trastevere n. 76/a, Roma, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, di riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in Romania, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado ADML sostegno e bella scuola di istruzione secondaria di II grado per le discipline ADSL, sostegno II grado laureati, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso, nominando un commissario ad acta , affinché provveda in luogo dell’Amministrazione intimata, in caso di ulteriore inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato e depositato il 02/04/2025 (dep. 20/03) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 22/08/2024 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione intimata si é costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2024) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 120 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del difensore, avv. Achille Pascià, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO