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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/04/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5243/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Vincenzo Vitello
[...]
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato in CP
atti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze - ingiunzioni . CP
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 novembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Motivazione
Con ricorso depositato in data 23 giugno 2022 , la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni: n. OI-000142305, Prot.
.2100.12/05/2022.0314443, notificata in data 24/05/2022, con la quale l' ha CP CP
1 contestato al Sig. la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 Parte_1
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e con la quale, altresì, contestualmente gli con la quale, altresì, contestualmente gli comunica l'irrogazione della sanzione amministrativa determinata nella misura di € 28.500,00; n. OI-000142310,
Prot. .2100.12/05/2022.0314406, notificata in data 24/05/2022, con la quale, l'Istituto CP
Nazionale della Previdenza Sociale, ha contestato al Sig. la violazione dell'art. Parte_1
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e con la quale, altresì, contestualmente gli comunica l'irrogazione della sanzione amministrativa determinata nella misura di € 23.500,00.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente deduceva ed eccepiva quanto segue: -
l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall' nei confronti di essa parte ricorrente CP
, per omessa notifica degli atti prodromici alle Ordinanze-Ingiunzione impugnate, costituenti atti interruttivi della prescrizione;
- l'impossibilità di essa parte ricorrente di poter eccepire in relazione alla proporzionalità ed adeguatezza della sanzione comminata in relazione alla violazione presuntivamente commessa proprio in ragione della mancata notifica degli atti prodromici alle ordinanze atti impugnati;
- il difetto di motivazione delle ordinanze- ingiunzione atteso che nella determinazione dell'importo della sanzione, l' aveva CP
adottato un criterio puramente “arbitrario” che, ammantato dalla lettera della norma applicata, sfuggiva ad una valutazione di equità sostanziale.
Tanto premesso, il Signor chiedeva al Tribunale quanto segue: << - in via Parte_1
preliminare - ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'inpS nei confronti dell'odierno ricorrente;
e per l'effetto, Annullare le Ordinanze - Ingiunzione nn.
OI-000142305 e OI-000142310, notificate in data 24/05/2022; Nel merito - ritenere e dichiarare non imputabile al Sig. la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Parte_1
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); - ritenere e dichiarare non applicabile al Sig. la sanzione Parte_1
pecuniarie di € 23.500,00 e di € 28.500,00 irrogate con le impugnate Ordinanze-Ingiunzioni; e per l'effetto, - annullare con ogni formula l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000142305, Prot.
2 .2100.12/05/2022.0314443, notificata in data 24/05/2022, nonché l'ordinanza - CP
ingiunzione n. OI-000142310, Prot. .2100.12/05/2022.0314406, anch'essa notificata in CP data 24/05/2022, entrambe oggetto della presente opposizione. In subordine nella non temuta ipotesi di rigetto delle superiori domande, il Sig. in applicazione del Parte_1
principio di cui all'art. 12, L. n. 689/1981 e dell'art. 6, co. 12, D. Lgs. 150/2011, chiede che:
Voglia l.'ill.Mo Sig: Giudice Adito - ridurre la sanzione irrogata nella misura che riterrà di giustizia e compensare le spese del presente giudizio>>.
Si costituiva l' , che in via preliminare in punto di fatto deduceva che l'ordinanza CP ingiunzione OI-000142310 traeva origine dal mancato pagamento dell'omissione relativa alla diffida .2100.22/06/2017.0266753, notificata a con rac-comandata n CP Parte_1
783213683612 e .2100.22/06/2017.0266754 notificata all'azienda EUROCALCE S.R.L. CP con raccomandata n. 783213683601. per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2011 di cui al protocollo, relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); dall'analisi degli archivi si evinceva che non si è provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica della diffida l'importo dovuto a titolo di quote a carico.
Deduceva altresì che l'ordinanza Ingiunzione OI-000142305 trae origine dal mancato pagamento dell'omissione relativa alla diffida .2100.22/06/2017.0266751 notificata a CP
con raccomandata n. 783213683635 e n. .2100.22/06/2017.0266752 Parte_1 CP
notificata all'azienda EUROCALCE S.R.L. con raccomandata n. 783213683623 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2012, di cui al protocollo relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali); dall'analisi degli archivi si evinceva che non si è provveduto a versare entro i 3 mesi decorrenti dalla notifica della diffida l'importo dovuto a titolo di quote a carico.
Evidenziava, altresì che tutte le diffide sopra enucleate, erano state precedute da altre diffide ex art. 2, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983.
L'Ente Previdenziale deduceva che le eccezioni avverse relative ad asseriti vizi formali, anche di notifica e degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione, e di motivazione della stessa,
3 andavano proposte nel termine di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi; in ogni caso l' osservava CP come le suddette doglianze fossero generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era stato senz'altro CP
corretto e immune da vizi, avendo l'Istituto emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale sopra richiamata. In ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l' osservava che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non CP
era oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica era tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo;
pertanto tale obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto potesse far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione) nel caso di specie era del tutto corretta la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che faceva specifico riferimento all'atto di accertamento presupposto, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis,
d.l. n. 463/1983, conv. con modificazioni in legge n. 638/1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo. L' deduce l'infondatezza dell'eccezione CP
inerente presunti vizi di notifica delle diffide accertative prodromica all'ordinanza ingiunzione, per l'avvenuta rituale notifica delle stesse;
al riguardo, anche ex art.421 c.p.c., si fa riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione, trattandosi di documenti precostituiti per legge, inerenti la prospettazione di motivi difensivi, e come tali non soggetti ad alcuna preclusione temporale relativa al deposito degli stessi.
L' deduceva che anche l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata in quanto CP
l'irrogazione della sanzione amministrativa -ovvero, per le inadempienze che superino l'importo di € 10.000 annui, la configurazione dell'illecito penalmente rilevante ex art. 3, comma 6 della legge n. 8/2016, che ha sostituito l'art. 2, comma 1 bis del d.l.n. 463/1983, conv. in l. n.
4 638/1983- era dovuta per il solo fatto del mancato versamento della contribuzione per la quota a carico del lavoratore, in considerazione del particolare disvalore della condotta del datore di lavoro che, pur avendo trattenuto la suddetta quota contributiva dalla retribuzione dei dipendenti, non l'ha poi riversata all'Istituto.
Osservava che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile che, all'art. 2943, co. 4, dispone: “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. pertanto, l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato aveva determinato l'effetto interruttivo della prescrizione, aggiungendosi a ciò che costituisce principio generale del nostro ordinamento, scolpito sub art. 2935 c.c., che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass.
27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643) e comunque la prescrizione era stata interrotta dalla notifica della diffide accertative sopra enucleate e che nel caso di specie la notifica dell'accertamento della violazione si era già avuta prima della legge che aveva depenalizzato il reato, e prima dell'invio degli atti all'autorità giudiziaria, con l'invio delle diffide ad adempiere.
Inoltre, l' osservava ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e CP
notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Nel merito l' evidenziava che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella CP
depenalizzazione, disposta con l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983. Se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera € 10.000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione e il
5 ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n.
30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Sottolineava come parte ricorrente nei flussi mensili contenenti le dichiarazioni degli obblighi contributivi facenti carico alla stessa e dovuti all' , aveva dichiarato di aver CP trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e aveva omesso di versarle all' . CP
In ordine alla determinazione dell'importo delle sanzioni inflitte l' deduceva che CP
l'importo era stato correttamente quantificato ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981
e, osservava che ai sensi dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ufficio competente aveva determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è stata comminata negli importi di cui all'ordinanza, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, nonché della reiterazione della condotta , e dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché della personalità e delle condizioni economiche del trasgressore.
Evidenziava, ancora che con l'odierno ricorso le controparti non avevano contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alle ordinanze ingiunzione opposte, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza delle sanzioni amministrative applicate
Infine l' evidenziava che sulla base del messaggio 3516.22 e delle indicazioni e dei CP CP
chiarimenti del in relazione al Parte_2
procedimento delineato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare dell'ordinanza ingiunzione, emettendo il provvedimento allegato alla memoria di costituzione e pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, il ricorrente avrebbe potuto effettuare, entro il termine previsto nello stesso, il pagamento in misura ridotta con il versamento dell'importo come rideterminato secondo i suddetti nuovi criteri di calcolo.
Osservava che per le violazioni riferite a periodi fino al 2015, sussistendo le condizioni per l'applicazione del regime intertemporale, la rettifica che esso Istituto avrebbe posto in essere avrebbe contenuto l'importo della sanzione come rideterminata con i criteri di calcolo
6 indicati dal con l'espressa possibilità di effettuare il pagamento, entro il termine di Parte_2
60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rettifica, di una somma pari alla metà della sanzione come rideterminata secondo i criteri di calcolo di cui al messaggio, ovvero, se più favorevole, alla misura ridotta definita dall'articolo 16 della legge n. 689/1981, con l'avviso che, in caso di omesso pagamento nel termine assegnato, si sarebbe portato ad esecuzione il credito per la sanzione amministrativa nella misura intera ridetermina sulla base dei predetti criteri;
l' pertanto aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare delle CP
ordinanze ingiunzione emettendo i provvedimenti allegati.
Chiedeva pertanto al Tribunale quanto segue: << - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex artt. 22 e segg. L. 689/1981 e 6, comma
6, del d.lgs. n. 150/2011, ove non venga fornita prova della sua tempestività; - in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, con-fermando le ordinanze ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nell'ipotesi di rideterminazione, anche in autotutela, delle ordinanze ingiunzione opposte dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di CP sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Spese, competenze ed onorari come per legge >>.
Con le note depositate in data 21.01. 2024, l' deduceva che l'ammontare delle ordinanze CP
ingiunzioni opposte era stato rideterminato in conformità a quanto disposto, da ultimo, dall'art. 23, d.l. n. 48/2023, e la somma stabilita era per l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000142305, Prot. .2100.12/05/2022.0314443, pari a euro 4.005,00 , per l'ordinanza CP
ingiunzione n. OI-000142310, Prot. .2100.12/05/2022.0314406 pari a euro 3.120,00 CP
All'udienza di discussione del 25 novembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
7 In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto le ordinanze ingiunzioni impugnate risultano entrambe notificate in data 24/05/2022 , a fronte del deposito del ricorso in data 23/06/2022 e dunque entro il termine di trenta giorni.
Si osserva che dalla produzione versata in atti dall' risulta che gli atti di accertamento CP delle violazioni contestate sono state regolarmente notificati al signor Parte_1
infatti risulta indubitabilmente, che esso ricorrente in data 28 giugno 2017, abbia avuto regolarmente notificato presso la residenza in ZA TN , Via Bellini, 3 a mezzo posta l'accertamento protocollo 2100.22/06/2017.0266751 No. Cron.: 381799, a mezzo CP
posta l'accertamento protocollo .2100.22/06/2017.0266753 del 22.06.2017 nr. Cron. CP
381818, tutti e due notificati a mani del ricorrente, con la contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Inoltre sempre dalla produzione versata in atti dall' risulta che la società CP [...]
abbia ricevuto la notifica in data 28.06.207 presso la sede in Controparte_2
ZA TN, Via Bellini, 1, a mezzo posta, a mani di l'accertamento Parte_1
protocollo .2100.22/06/2017.0266752 nr. Cronologico 381800; l'accertamento CP protocollo .2100.22/06/2017.0266754, nr. Cronologico 381811 relativi, all'omesso CP
versamento dei contributi.
Non merita accoglimento l'eccezione di omessa motivazione delle ordinanze - ingiunzioni impugnate, per violazione dell'art. 3 L.. n. 241/1990 e dell' art. 7 L. 212/2000 infatti è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che "L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n.
16316 del 30/07/2020).
Nella fattispecie le ordinanze -ingiunzioni risulta dotate di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato entrambi gli atti di accertamento, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata, evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione
8 amministrativa ("la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all' art. 11 della L . n. 689/1981).
Ed invero si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi della normativa di cui alla Legge n. 689/1981, dove le ragioni alla base della determinazione dell' vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti Controparte_3 espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto infondata.
Nella fattispecie non può non valere il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del
Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897).
Orbene, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, il momento da cui può essere esercitato il diritto di riscossione non si identifica con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 41 della Legge n. 689/1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Ciò premesso, tenuto conto che come dies a quo occorre fissare la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla legge n. 8/2016, ( 6.2.216) la prescrizione è stata interrotta dagli atti di accertamento notificati in data 28.6.2017 e , per come correttamente evidenziato dall' , si deve tenere altresì conto della sospensione per il Controparte_3
periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27; pertanto alla data del 22.05.2022 la pretesa azionata dall'
[...]
non si è estinta. CP_3
Nel merito, è provato che il ricorrente nella qualità di amministratore della società
EUROCALCE S.R.L. , nei flussi mensili contenenti le dichiarazioni degli obblighi contributivi
9 facenti carico allo stesso e dovuti all' , ha dichiarato di aver trattenuto le quote a carico CP
dei lavoratori dipendenti e ha omesso di versarle all' . CP
Invero, per come evidenziato dall' , la presentazione da parte del datore di lavoro degli CP appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali CP
e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente.
L'Ente Previdenziale, dunque prima di emettere le ordinanze ingiunzione, ha regolarmente notificato ai trasgressori i provvedimenti di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00.
E' incontestato che il ricorrente non ha voluto accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Si deve poi necessariamente prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n. 48 del
4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del cit. decreto, come nella fattispecie.
La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem ( C. Cost. Sent. n. 63/2019 ) e, per effetto del cit. art 23 l'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 , relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
10 Orbene, ciò posto, concesso termine per la verifica dei pagamenti e per eventuale rideterminazione del dovuto, l'Istituto in relazione alle ordinanze impugnate ha depositato provvedimenti di rettifica e la somma stabilita era per l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000142305, Prot. .2100.12/05/2022.0314443, pari a euro 4.005,00 , per l'ordinanza CP
ingiunzione n. OI-000142310, Prot. .2100.12/05/2022.0314406 pari a euro 3.120,00 pari CP alla metà, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione del giudizio, oltre spese del procedimento.
E' stato dimostrato, mediante la produzione del Modello di Pagamento Unificato F 24 Elide che data 15/06/2024, il Signor odierno, ha corrisposto all' in relazione Parte_1 CP
all'ordinanza-ingiunzione n. 142310, relativa all'annualità 2011, la somma di € 1.560,00, ritenendo di estinguere così il relativo debito portato dalla detta ordinanza ingiunzione;
avuto riguardo all'altra ordinanza ingiunzione, il ricorrente evidenziava che stante , la sua condizione economica purtroppo, la stessa non gli aveva permesso nelle more del rinvio concesso all'udienza del 18/06/2024, di procedere all'estinzione dell'ordinanza-ingiunzione n.
142305, relativa all'annualità 2012, non avendo egli potuto versare all' la somma CP
ricalcolata di € 2.002,50.
Al riguardo del pagamento allegato dal ricorrente , relativo all'ordinanza ingiunzione OI-
000142310, afferente l'annualità 2011, ritiene questo decidente che siano da condividere le argomentazioni sullo stesso esposte dall' , circa il fatto che lo stesso è stato CP
effettuato oltre il termine di sessanta giorni dall'udienza del 25.01.2024, ossia la prima udienza successiva alla produzione del provvedimento di rideterminazione (effettuata in data
21.01.2024) precisamente in data 15.6.2024 e pertanto in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016, applicabile alla fattispecie, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dall'udienza del 25.01.2024 e non non avendolo fatto, egli è tenuto al pagamento del 100% della sanzione, nella misura di cui all'importo indicato nel provvedimento di rideterminazione, e dunque alla differenza, rispetto a quanto già versato.
Ritiene, inoltre, questo decidente che la richiesta di rinvio formulata dal ricorrente per il pagamento del dovuto, in considerazione delle allegate difficoltà economiche del medesimo non può trovare accoglimento in ragione del fatto che i termini per il pagamento delle somme portate dalle ordinanze impugnate, siccome rideterminate sono scaduti.
11 In considerazione del provvedimento di rideterminazione delle sanzioni adottato dall' , si CP
reputa quindi congrua, nonostante il rigetto della domanda, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nel procedimento n. Parte_1
5243/2022 R.G.;
Accerta e dichiara la modifica, in corso di causa, da parte dell'Istituto della entità delle ordinanze ingiunzioni: n. OI-000142305, Prot. .2100.12/05/2022.0314443; n. n. OI- CP
000142310, Prot. .2100.12/05/2022.0314406. CP
-Compensa integralmente le spese del giudizio
Catania 19 aprile 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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