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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa IA Di ES Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa NC NN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8619/2019 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 30/03/1962 (C.F.: ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. dall'avv. SAITTA RENATA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
contro
, n. a CATANIA (CT) il 14/01/1978 (C.F.: ), rappr. e dif. CP_1 C.F._2
dall'avv. Pietro Lipera, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29/09/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/05/2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con e celebrato in Catania in data 07.10.2000, CP_1
matrimonio dal quale sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
25.09.2001, e , nata a [...] il [...]. Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che da allora non si erano più riconciliati;
a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale l'08.03.2018.
Il ricorrente chiedeva altresì l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in Catania Pt_1
via Duca degli Abruzzi n.71, alla sig.ra che la abiterà con i figli minori;
CP_1
- Disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre presso la casa coniugale sita in via Duca degli Abruzzi 71, e diritto di visita del padre nei modi e termini già statuiti in sede di separazione e, segnatamente: il padre potrà tenere presso di sé i minori per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00; a settimane alterne, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori
l'intero fine settimana, dalle ore 8.00 del Sabato fino al Lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
il padre trascorrerà con le figlie, il giorno di Natale o
Capodanno ad anni alterni, Pasqua o Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
Il padre avrà diritto di passare, con i figli minori, 30 giorni consecutivi nel mese di Agosto, invece per il mese di Luglio, ogni anno, i figli rimarranno presso la madre;
- Disporre che il versi, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 900,00, a titolo di Pt_1
contributo di mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle Persona_1 Persona_2 spese mediche e straordinarie, segnatamente: spese di istruzione libri ed attrezzature scolastiche, iscrizioni universitarie e corsi extra curriculari;
iscrizione e retta ai fini sportivi
e relativa attrezzatura, iscrizioni e pagamento insegnamento lingue straniere, oltre quelle che, previamente e concordemente, dovessero risultare necessarie .”
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo in via CP_1
riconvenzionale : “A) disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del
, sita in Catania in via Duca Degli Abruzzi n. 71, alla sig.ra che la Pt_1 CP_1
abiterà con i propri figli;
B) disporre l'affidamento condiviso di e Persona_2 Per_1
, con collocamento presso la madre;
C) disporre a carico di parte ricorrente il
[...]
pagamento mensile, a titolo di assegno di mantenimento sia per i figli sia per la moglie, della somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) di cui € 700,00 per ciascun figlio ed € 200,00 per la moglie, oltre le spese mediche e straordinarie nella misura del 50%; D) regolamentare i tempi di permanenza dei figli con il padre confermando quelli già statuiti dal Tribunale in sede di omologazione, invitando espressamente il a rispettare Pt_1
tali modalità.”
In data 05.02.2021 interveniva sentenza parziale di divorzio e, con successiva ordinanza del 25.02.2021 la causa proseguiva per le ulteriori richieste.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva posta in decisione dinnanzi al collegio con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali.
Tuttavia, con istanza congiunta depositata al fascicolo telematico, le parti in pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c. chiedevano la rimessione sul ruolo con fissazione di udienza di comparizione delle parti, considerata la volontà di precisare le conclusioni concordemente, sulla base di un accordo tra loro intercorso.
Il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e, all'udienza del 29.09.2025 dinnanzi al G.I., le parti precisavano le conclusioni alle condizioni concordate;
quindi il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale il 05.2.2021, con riguardo alle ulteriori condizioni d'ordine economico e patrimoniale, le parti con accordo congiunto e reiterato in seno al verbale dell'udienza del 29.09.2025, chiedevano che il divorzio seguisse le seguenti condizioni:
“- I figli ormai maggiorenni potranno continuare ad abitare l'immobile di proprietà del
, sito in Catania via Duca degli Abruzzi n.71, unitamente alla madre, con diritto dei Pt_1
figli di poter decidere, qualora necessitino di abitare da soli e/o con eventuale nuova convivenza e/o famiglia, di continuare o meno la convivenza con la madre. Fatti salvi i diritti di proprietà del scaturenti dalla legge, Pt_1
- Il , fin quando i figli non avranno una stabile occupazione, verserà alla a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il loro mantenimento la somma di euro 900.00 (450,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT;
- Il si obbliga a corrispondere per intero le spese di condominio e le utenze (luce, Pt_1
acqua, gas, telefono) dell'abitazione sita in Via Duca degli Abruzzi, 71 previa esibizione della documentazione giustificativa, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Catania;
- Nessun assegno di mantenimento sarà versato alla che rinunzia alla relativa CP_1
domanda spiegata in seno alla memoria di costituzione del 7.7.2020.”
Tali accordi vanno accolti e recepiti dal Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative e garantendo ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, adeguati mezzi di sostegno per l'avviamento alla vita accademica e professionale.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, premessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – sent. n. 879/2021 del 05.02.2021, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8619/2019 R.G., in accoglimento delle condizioni concordate:
-onera di versare a per il mantenimento dei figli la somma Parte_1 CP_1
di euro 900.00 (450,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
-recepisce le altre condizioni riportate in parte motiva.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Catania il 03.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
NC NN IA Di ES
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa IA Di ES Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa NC NN Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8619/2019 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 30/03/1962 (C.F.: ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. dall'avv. SAITTA RENATA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
contro
, n. a CATANIA (CT) il 14/01/1978 (C.F.: ), rappr. e dif. CP_1 C.F._2
dall'avv. Pietro Lipera, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29/09/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/05/2019 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898,
[...]
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con e celebrato in Catania in data 07.10.2000, CP_1
matrimonio dal quale sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_1
25.09.2001, e , nata a [...] il [...]. Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione nel giudizio di separazione personale e che da allora non si erano più riconciliati;
a tal fine allegava decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale l'08.03.2018.
Il ricorrente chiedeva altresì l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in Catania Pt_1
via Duca degli Abruzzi n.71, alla sig.ra che la abiterà con i figli minori;
CP_1
- Disporre l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre presso la casa coniugale sita in via Duca degli Abruzzi 71, e diritto di visita del padre nei modi e termini già statuiti in sede di separazione e, segnatamente: il padre potrà tenere presso di sé i minori per due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00; a settimane alterne, i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori
l'intero fine settimana, dalle ore 8.00 del Sabato fino al Lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
il padre trascorrerà con le figlie, il giorno di Natale o
Capodanno ad anni alterni, Pasqua o Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
Il padre avrà diritto di passare, con i figli minori, 30 giorni consecutivi nel mese di Agosto, invece per il mese di Luglio, ogni anno, i figli rimarranno presso la madre;
- Disporre che il versi, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 900,00, a titolo di Pt_1
contributo di mantenimento dei figli e , oltre il 50% delle Persona_1 Persona_2 spese mediche e straordinarie, segnatamente: spese di istruzione libri ed attrezzature scolastiche, iscrizioni universitarie e corsi extra curriculari;
iscrizione e retta ai fini sportivi
e relativa attrezzatura, iscrizioni e pagamento insegnamento lingue straniere, oltre quelle che, previamente e concordemente, dovessero risultare necessarie .”
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo in via CP_1
riconvenzionale : “A) disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del
, sita in Catania in via Duca Degli Abruzzi n. 71, alla sig.ra che la Pt_1 CP_1
abiterà con i propri figli;
B) disporre l'affidamento condiviso di e Persona_2 Per_1
, con collocamento presso la madre;
C) disporre a carico di parte ricorrente il
[...]
pagamento mensile, a titolo di assegno di mantenimento sia per i figli sia per la moglie, della somma di € 1.600,00 (milleseicento/00) di cui € 700,00 per ciascun figlio ed € 200,00 per la moglie, oltre le spese mediche e straordinarie nella misura del 50%; D) regolamentare i tempi di permanenza dei figli con il padre confermando quelli già statuiti dal Tribunale in sede di omologazione, invitando espressamente il a rispettare Pt_1
tali modalità.”
In data 05.02.2021 interveniva sentenza parziale di divorzio e, con successiva ordinanza del 25.02.2021 la causa proseguiva per le ulteriori richieste.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza del 24.03.2025 la causa veniva posta in decisione dinnanzi al collegio con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali.
Tuttavia, con istanza congiunta depositata al fascicolo telematico, le parti in pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c. chiedevano la rimessione sul ruolo con fissazione di udienza di comparizione delle parti, considerata la volontà di precisare le conclusioni concordemente, sulla base di un accordo tra loro intercorso.
Il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e, all'udienza del 29.09.2025 dinnanzi al G.I., le parti precisavano le conclusioni alle condizioni concordate;
quindi il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la già intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa da questo Tribunale il 05.2.2021, con riguardo alle ulteriori condizioni d'ordine economico e patrimoniale, le parti con accordo congiunto e reiterato in seno al verbale dell'udienza del 29.09.2025, chiedevano che il divorzio seguisse le seguenti condizioni:
“- I figli ormai maggiorenni potranno continuare ad abitare l'immobile di proprietà del
, sito in Catania via Duca degli Abruzzi n.71, unitamente alla madre, con diritto dei Pt_1
figli di poter decidere, qualora necessitino di abitare da soli e/o con eventuale nuova convivenza e/o famiglia, di continuare o meno la convivenza con la madre. Fatti salvi i diritti di proprietà del scaturenti dalla legge, Pt_1
- Il , fin quando i figli non avranno una stabile occupazione, verserà alla a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il loro mantenimento la somma di euro 900.00 (450,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT;
- Il si obbliga a corrispondere per intero le spese di condominio e le utenze (luce, Pt_1
acqua, gas, telefono) dell'abitazione sita in Via Duca degli Abruzzi, 71 previa esibizione della documentazione giustificativa, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Catania;
- Nessun assegno di mantenimento sarà versato alla che rinunzia alla relativa CP_1
domanda spiegata in seno alla memoria di costituzione del 7.7.2020.”
Tali accordi vanno accolti e recepiti dal Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative e garantendo ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, adeguati mezzi di sostegno per l'avviamento alla vita accademica e professionale.
Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, premessa la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio – sent. n. 879/2021 del 05.02.2021, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8619/2019 R.G., in accoglimento delle condizioni concordate:
-onera di versare a per il mantenimento dei figli la somma Parte_1 CP_1
di euro 900.00 (450,00 euro per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
-recepisce le altre condizioni riportate in parte motiva.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Catania il 03.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
NC NN IA Di ES