Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1977, n. 879
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 dicembre 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1977