Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 26/09/2025, n. 16680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16680 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3639 del 2025, proposto dalla Signora
MI , rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Errichiello, Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di IA, Arpa IO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del IO , non costituiti in giudizio.
nei confronti
AD TA PA , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino 67.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e ss. del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003 s.m.i.) emessa dal Comune di IA – previo parere di ARPA IO -
per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà di AD TA PA nel Comune di IA in MI e di ogni altro atto presupposto, in particolare pareri o nulla osta rilasciati dalle resistenti, nonché ogni atto di controparte quali il progetto definitivo della infrastruttura citata e l’analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all’impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
nonché per la condanna in forma specifica
all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AD TA PA ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame depositato il 19/3/2025, la ricorrente ha impugnato -previa tutela cautelare -
l’autorizzazione ex artt. 44 e ss. D.Lgs. n.259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche)
emessa dal Comune di IA - – previo parere di ARPA IO - per la realizzazione di una nuova infrastruttura di proprietà di AD TA PA nel Comune di IA in MI.
Si è costituita in resistenza – in data 20/3/2025 - AD TA PA, eccependo il difetto di legittimazione attiva nonché dell’interesse a ricorrere.
In occasione dell’ udienza camerale del 6/5/2025 - previa rinunzia della ricorrente all’istanza cautelare - la causa è stata cancellata dal relativo ruolo.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica.
Nella pubblica udienza del 15/7/2025 , il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ciò premesso, ragioni di ordine logico -sistematico determinano il Collegio a trattare, in primo luogo, l’ eccezione preliminare prospettata da AD TA PA
È priva di pregio la relativa eccezione in rito circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale attiva e dell’interesse a ricorrere. La società controinteressata ritiene insufficiente – in proposito - la categoria della vicinitas, ravvisandone l’inidoneità a configurare una solida situazione giuridica, legittimamente tutelabile.
In tal modo, disattende i più recenti arresti giurisprudenziali – pienamente condivisi, invece, da questo Collegio - che, “ al fine di radicare oltre alla legittimazione, derivante dalla incontestata vicinitas, l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante (…), mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto la nocività per l’ambiente sussiste ovvero se il ricorrente ha fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’installazione dell’antenna, possa comunque riflettersi in modo pregiudizievole sulla qualità di vita ” ( Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 3573/2024) . Pronuncia che ribadisce la posizione già assunta con sentenza n. 11203/2023 : “ il mancato accertamento della nocività dell’installazione potrebbe comportare, nel merito, l’infondatezza della relativa censura, ma non può determinare a monte l’inammissibilità dell’azione, così come non può tradursi nell’assenza dell’interesse ad agire, operando anch’esso sul piano del merito, la mancata dimostrazione che l’alterazione della veduta sia talmente significativa da incidere sulla qualità della vita ed eventualmente sul valore del bene posto nei pressi dell’antenna eretta o erigenda ”.
Nel caso di specie, sussistono, quindi, sia la legittimazione attiva che l’interesse a ricorrere.
Infatti, la ricorrente risulta legittimata, avendo documentato di dimorare stabilmente nell’abitato urbano contiguo al sito ove è stato localizzato l’impianto.
Ne consegue l’evidente interesse - da parte della ricorrente, che “vive in una casa vicina al punto di installazione” - a minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, a tutela del proprio diritto alla salute ex art. 32 Cost.
Inoltre, l’interessata prospetta il rischio di lesione della fruizione di beni ambientali e paesaggistici , per effetto della contiguità dell’impianto localizzato in IA, MI rispetto alla propria abitazione. Con conseguente pericolo di deprezzamento del complessivo valore dell’immobile di sua proprietà.
E’ infondata – pertanto - l’eccezione d’inammissibilità.
Quanto al merito , parte ricorrente denuncia – in sintesi – i seguenti vizi di legittimità:
DIFETTO D’ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CARENZA DELLA DOVEROSA PUBBLICITÀ. OMESSA CONFERENZA DEI SERVIZI. OMESSA DECLARATORIA DELLA DECADENZA. INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.
1) L’interessata, in primo luogo, ribadisce - nella Memoria, che corrobora il gravame introduttivo - come non sia stata “pubblicizzata e comunicata dall’Amministrazione resistente l’istanza di autorizzazione inoltrata”. Né fornito “alcun avviso dell’inizio dei lavori a parte ricorrente che abita, come detto, nelle vicinanze dell’impianto. (…) Il Comune di IA non si è neppure costituito, ma certamente non può sostenersi che in tale procedimento la partecipazione dei cittadini sarebbe stata vana né è provato che parte ricorrente non avrebbe potuto portare contributi significativi, non solo per una richiesta di delocalizzazione, ma anche solo ove fossero stati volti a ottenere una semplice mimetizzazione o mascheramento della srb, tale da attenuare il disturbo visivo.(…) La pubblicità in questione mira ad assicurare la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio (cfr. Corte cost.,21 giugno 2007, n. 232).Nel caso di specie, è pacifico che tale onere non sia stato assolto. A tale circostanza non può che conseguire l’illegittimità del provvedimento impugnato, considerata anche l’inapplicabilità, al vizio in questione, della disciplina “sanante” dettata dall’art. 21 octies, co. 2, della l. 241/1990 (…) Si tratta di una garanzia partecipativa di particolare rilievo nella misura in cui dal provvedimento amministrativo espresso o silenzioso può derivare l’installazione di un impianto potenzialmente lesivo della salute. Pertanto, non può ritenersi che il formarsi del silenzio assenso escluda di per sé l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione che non abbia assicurato tale garanzia partecipativa”.
2) Inoltre – a suo avviso - “è irrilevante che i singoli pareri siano stati rilasciati dagli enti competenti, poiché la giurisprudenza recente ha chiarito che secondo la nuova formulazione dell’art. 44 CCE il titolo non può formarsi per silenzio assenso in mancanza della Conferenza di servizi. (…) la nullità del titolo in caso di omissione della Conferenza è principio fissato dalla giurisprudenza recentissima in casi analoghi, laddove “osserva, in via dirimente, il Collegio che non si è formato l’invocato silenzio assenso ex art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 259/2003, sulla istanza autorizzatoria unica ex artt. 43-44-49 del D.Lgs. n. 259/2003 presentata dalla odierna ricorrente in data 23/3/2023, poiché l’Ente comunale resistente non ha provveduto alla previa indizione della conferenza di servizi, come prescritto dall’art. 44, comma 7, del D. Lgs. n. 259/2003, postulando il vaglio dell’istanza della odierna ricorrente il necessario coinvolgimento di diverse amministrazioni tutorie ... lo specifico meccanismo di formazione tacita del titolo autorizzatorio unico previsto dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003 (…) Nel caso di specie, pertanto, non può essersi formato il silenzio assenso sull’istanza presentata da INWIT S.p.a., poiché il Comune resistente non ha provveduto alla previa convocazione della conferenza di servizi, come prescritto dall’art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003, non essendo sufficiente, a tal fine, che l’istanza di autorizzazione sia stata trasmessa all’autorità preposta alla tutela del vincolo”.
3) la ricorrente sostiene che - pure nell’ipotesi in cui venga ammessa la formazione del silenzio assenso - il titolo autorizzativo dell’impianto sarebbe comunque decaduto , “essendo decorso inutilmente il periodo di dodici mesi entro il quale le opere devono essere ultimate”.
4) Infine, l’interessata censura la violazione del principio – di matrice eurounitaria - di precauzione , in quanto –nonostante il rispetto dei vigenti limiti legali – l’esposizione a campi elettromagnetici potrebbe comunque determinare effetti negativi sul suo diritto alla salute .
Al riguardo, in base al principio processuale della ragione più liquida - che trova il suo fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. - è possibile decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza la necessità di esaminare precisamente le altre, “imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cfr. ex multis, Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1332/2024).
Conformemente al relativo principio, devono essere essere prioritariamente esaminati quei motivi del ricorso che investono le carenze dell’istruttoria e della motivazione della gravata autorizzazione per inosservanza delle regole intese a garantire - quale conseguenza della violazione degli obblighi d’informazione e pubblicità - la piena partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi di localizzazione delle ZI AD BA .
In proposito, Il Collegio ravvisa la fondatezza delle relative censure - come prospettate nel gravame - ritenendo inconsistenti le eccezioni formulate da AD TA PA e inconferente la giurisprudenza da essa menzionata, a differenza di quella correttamente citata dalla ricorrente .
Del resto, non si può disconoscere la legittimazione tanto procedimentale ex artt. 9, 10 L 241/1990 , quanto processuale dell’odierna ricorrente , considerata la sua vicinitas rispetto agli interessi sostanziali azionati.
Ne consegue – necessariamente - che l’omesso avviso di avvio del relativo procedimento amministrativo nei suoi confronti – peraltro non giustificabile in base a particolari esigenze di celerità della procedura - in quanto dimorante un immobile ubicato a IA e limitrofo a MI, ha determinato un evidente deficit istruttorio e motivazionale della gravata autorizzazione.
Invero, con la censurata condotta procedimentale, si è omessa, in radice, la doverosa acquisizione di apporti istruttori da parte della titolare di un immobile prossimo al sito dell’impianto .
Nondimeno la ricorrente ritiene che all’accoglimento del gravame non possa che conseguire- oltre all’annullamento dell’impugnata autorizzazione - l’ordine, da parte di questo Collegio, di disporre “la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e riduzione in pristino”.
In tal senso risulta formulato il petitum del gravame.
In proposito, è doveroso precisare come, in ogni caso, sia precluso al giudice amministrativo - in sede di stretta legittimità - surrogare la competente potestà amministrativa.
Invero, il sindacato giurisdizionale - non essendo esteso al merito della controversia - non potrebbe comunque assumere carattere sostitutivo , essendo rimesse, in caso di eventuale soccombenza della parte resistente, all’organo tecnico individuato dalla PA- – nel caso di specie, ARPA IO, agenzia pubblica munita di alta competenza tecnico-scientifica – le successive e ulteriori determinazioni, conformandosi alle indicazioni desumibili dalla sentenza costitutiva di annullamento.
Del resto, la localizzazione di un impianto siffatto, comportando un apprezzamento tecnico - discrezionale -ove sia immune da macroscopici vizi di eccesso di potere, particolarmente nell’accertamento di dati di fatto non opinabili- è sottratta, di regola, al sindacato del giudice amministrativo.
Il che è del tutto coerente con il limite che circoscrive il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discrezionalità tecnica, secondo consolidata giurisprudenza.
Con la conseguenza che le relative decisioni, benchè generalmente opinabili, sono censurabili solo ove - ictu oculi - risultino inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Peraltro, il rilevato limite non neutralizza l’esigenza costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della PA .
La giurisprudenza piu’recente riconosce, in effetti, al giudice amministrativo il potere di sindacare l’attendibilità delle valutazioni tecnico-discrezionali sotto il duplice profilo della coerenza e correttezza sia del criterio tecnico utilizzato che del relativo procedimento applicativo.
Il Collegio ritiene, pertanto, che le esigenze prospettate dalla ricorrente possano essere soddisfatte solo da un’adeguata istruttoria, espressione di discrezionalità tecnica, di competenza esclusiva del Comune di IA , intesa a garantire, a norma dell’ art. 8, comma 6 della Legge quadro n. 36/2001, “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso –ritenendo fondati i motivi esaminati e dichiarando assorbiti quelli residui e - per l’effetto - annulla l'impugnata autorizzazione ex art 44 CCE del Comune di IA.
Né - in sede di riesercizio del potere -il competente ente locale potrà omettere di valutare motivatamente – nella fase decisoria – l’ apporto istruttorio pertinente all’oggetto del procedimento di localizzazione della SRB dell’ odierna ricorrente , sicuramente legittimata a parteciparvi.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate – a carico di AD TA PA, quale parte resistente costituita nel presente giudizio – nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla l’ impugnata autorizzazione ex art. 44 CCE del Comune di IA .
Liquida le spese processuali in misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento) - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – a carico di AD TA SP , distraendo il relativo importo a favore dei legali della ricorrente, dichiaratisi antistatari .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO