Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/03/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di RI, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro Tra
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Parte_1
Francesco Tedeschi e Tamara Natilla;
e con COroparte_1
l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Corbo;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità della destituzione intimata nei confronti del ricorrente ed il pagamento della retribuzione per il periodo di sospensione dal soldo e dal servizio -è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere, in punto di fatto, che la parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze dalla società convenuta dall'11.11.1979, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, sino alla data della destituzione;
nello specifico, dal 2019 al 2021 è stata adibita presso la “Business Unite Autolinee”, nell'ambito della Macro "Stazioni e Patrimonio", affidata ad interim alla responsabilità di;
è stata preposta COroparte_2 alla struttura Micro "Pulizia, Decoro e Sorveglianza"; ha ricevuto missiva datata 11.8.2023/23.8.2023 con la quale la Società ha contestato una serie di infrazioni che di seguito si riportano:
“I
1
a) ha sottoscritto, le due lettere d'ordine nn. 142/2019 e 100/2020 aventi ad oggetto il servizio di pulizia esterna e lavaggio motore bus
RI, del valore rispettivamente di 39.900,00 e 39.950,00 euro, nonostante:
i) fosse vigente il rapporto contrattuale con la , nell'ambito del CP_3 quale, il primo affidamento Rep. 91/20 (a cui le successive lettere d'ordine nn. 98 e 123 del 2020 fanno riferimento per le modalità e i prezzi) prevedeva anche l'opzione per il lavaggio esterno degli autobus
"su richiesta" con la movimentazione dei mezzi a carico della ditta appaltatrice;
i) l'esclusione della ditta eseguita dalla Funzione Parte_2 Acquisti, dalla Procedura di Gara APP 027.2019, non essendo la stessa in possesso del requisito previsto dalla Camera di Commercio di RI (codice
ATECO 45.20.91), dopo avere questa peraltro dichiarato falsamente di possedere e rispettare tutti i criteri previsti per la selezione e nello specifico le capacità tecniche e professionali,
ii)il requisito relativo alla "Pulizia interna ed esterna" (codice ATECO
81.21) nel frattempo intervenuto non fosse idoneo ai fini delle attività di lavaggio.
b) Lei, venendo meno al ruolo di Dec, ha ritenuto perfezionato il recesso anticipato (20.01.2020) per l'affidamento n. 100/20 nonostante fosse a conoscenza che l'estinzione anticipata del rapporto fosse avvenuta telefonicamente in luogo della raccomandata a/r, prescritta dalle
Condizioni Generali di COratto Ddg n. 231/AD del 17/0/2017, esponendo cosi la Società ai rischi conseguenti, per il periodo intercorrente tra il preteso recesso anticipato e il termine inizialmente pattuito
(28.02.2021).
II
Lei, in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto per gli affidamenti a , e sopra riportati, ha omesso Parte_2 PE CP_4 di eseguire gli adempimenti propri del Suo ruolo, in violazione del
Modello di Organizzazione, Gestione e COrollo 231 e Modello Abc system, nonché del d.lgs. n. 50/2016, ovvero:
a) per gli affidamenti diretti n. 7/21 (1), 70/21 (ii) e 142/21 (ii) con la , afferenti al servizio di pulizia interno ed esterno e PE relativamente al periodo compreso tra il 21 gennaio e il 12 giugno 2021, non ha verificato che fossero state eseguite integralmente le attività di lavaggio previste per il parco autobus di RI, con la conseguenza che:
(1) circa il 91% delle attività di lavaggio esterno degli autobus rispetto a quelle contrattualizzate sono state omesse nel periodo dal
21 gennaio al 31 marzo 2021;
2 (ii) nessuna attività di lavaggio ha interessato gli autobus del parco di RI nel periodo dal 1 aprile al 13 maggio 2021;
(iii) soltanto il 26% degli autobus del parco di RI (33 unità) è stato interessato da lavaggi esterni della carrozzeria di cui un mezzo 3 volte,
12 mezzi due volte ed i restanti 20 una volta, nel periodo dal 14 maggio al 12 giugno 2021.
esponendo la Società all'applicazione di potenziali penali e a un danno Con reputazionale per e indirettamente per l'intero a causa CP_6 dello stato di degrado del parco autobus di RI,
b) per gli affidamenti diretti nn. 142/2019, 100/2020, 6/21, 7/2021,
70/2021, 142/2021 e 377/2021 ha effettuato la registrazione di circa il
70% delle entrate merci con un ritardo medio di quasi156 giorni, Con esponendo al pagamento di interessi di mora conseguenti ai ritardi nella fatturazione e ai connessi pagamenti in violazione della
Disposizione di Gruppo n. 231/AD;
c) per gli affidamenti diretti an. 98/20, 123/20 (Sialia) 142/19, 100/20
( ), 6/21, 7/21, 70/21, 142/21 ( ), 377/21 ( ) Parte_2 PE CP_4 non ha effettuato la ritenuta dello 0,5% sui pagamenti a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contributive in violazione del d.lgs. n. 50/2016;
d) per gli affidamenti diretti nn. 142/2019, 100/2020 il 41% delle
Entrate Merci non ha riportato in allegato gli estremi dei documenti utilizzati per accertare la prestazione in violazione della Disposizione di Gruppo n 158/AD "Linee Guida del Ciclo Passivo Processo
Amministrativo" del 21 dicembre 2012, nonché della "Procedura di ciclo passivo - Sistema SAP n. 142 del 15 giugno 2018;
e) per l'affidamento n. 142/2019 avente decorrenza contrattuale
21/10/2019 ha autorizzato il pagamento relativo alla fattura 337/2019 relativa a prestazioni svolte precedentemente alla decorrenza contrattuale ovvero sin dal 1 ottobre 2019,
f) per l'affidamento n. 142/2021 avente decorrenza contrattuale 14 maggio
2021, ha autorizzato il pagamento delle prestazioni svolte precedentemente alla decorrenza contrattuale ovvero sin dal 1 maggio 2021 come risulta dal report riepilogativo delle attività poste in essere dal fornitore;
g) per gli affidamenti nn. 100/2020 e 142/2021 ha fatto si che gli ODA venissero effettuati a regolarizzazione sul sistema SAP in violazione della "Procedura di ciclo passivo - Sistema SAP" n. 142 del 15 giugno
2018;
h) per gli affidamenti diretti nn. 70/21, 142/21 e 377/21 non si è premurato di ricevere l'elenco nominativo del personale da impiegare Con nell'esecuzione dell'appalto, esponendo in tal modo a rischi sotto il profilo della sicurezza aziendale e sotto il profilo del contenzioso in violazione di espressa previsione contrattuale sulle medesime lettere d'ordine;
3 1) per l'affidamento n. 377/21 non si è premurato che venisse stipulata Con apposita polizza assicurativa idonea a tutelare da responsabilità per danni derivanti dall'esercizio delle prestazioni contrattuali nonostante fosse espressamente prevista nella lettera d'ordine stessa,
1) per gli affidamenti nn. 6/21 e 7/21 ha autorizzato l'avvio del servizio in assenza del prescritto DUVRI in violazione della CO n. 25
DG del 28 maggio 2019;
m) per gli affidamenti nn. 70/21 e 142/21 non ha effettuato i prescritti controlli finalizzati ad accertare, durante l'esecuzione degli appalti,
l'adozione delle previste misure di prevenzione e protezione in violazione del d.lgs. 81/2008.
III
Dall'esame degli atti di indagine relativi al procedimento penale
4508/2021 RGNR presso la Procura della Repubblica di RI, è emerso che:
a) nonostante le attività di lavaggio esterno degli autobus FSE - flotta
RI dovessero essere contrattualmente eseguite a Noci per quanto riguarda gli affidamenti diretti n. 142/2019 e 100/2020 intercorsi con la nonché a AN e/o presso le stazioni di servizio Parte_2 convenzionate-per quanto riguarda gli affidamenti diretti nn. 6 e 7 del
2021 intercorsi con la pur consapevole che le sopra CP_7 descritte attività venivano indebitamente svolte dalle citate ditte presso il sito HSE di Via Amendola, peraltro privo di uno specifico impianto di lavaggio e dell'autorizzazione secondo la normativa di settore, in spregio al Suo ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto, non si è adoperato affinché il servizio fosse eseguito conformemente alle previsioni contrattuali b) In relazione a quanto descritto al punto III a) Lei in alcune occasioni Con ha fruito di tale indebita attività di autolavaggio presso il sito di viaAmendola, ivi recandosi per la pulizia della vettura aziendale.
IV
Per i fatti di cui al punto III) che precede Lei, nell'ambito del procedimento penale 4508/2021 RGNR della Procura della Repubblica del
Tribunale di RI è indagato per capo 1) del reato di cui agli artt. 110
e 356 del c.p……. capo 2) del reato di cui agli art. 110 e 356 del c.p. perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito specificate…….”.
Con detta nota RUO/RIS 167 dell'11 agosto 2023, notificata CO all'interessato il 29 agosto 2023, ha dunque contestato allo la rilevanza disciplinare di una serie di condotte Pt_1 dallo stesso tenute. COestualmente ne ha disposto la sospensione dal servizio e dallo stipendio, con salvaguardIa del 50% della retribuzione.
4
In buona sostanza, dalla indagine penale è emerso che la rimessa destinata a parcheggio, punto di scambio di pullman e/o autisti, era stata utilizzata, come sito di lavaggio CO della parte esterna ed interna dei pullman che detta attività, appaltata a società esterne- che avrebbero dovuto provvedervi in proprio- era stata svolta senza informazione CO e consenso di e soprattutto senza che vi fosse in loco uno specifico impianto di lavaggio per autobus;
che le operazioni di lavaggio erano state eseguite da quattro operai, dipendenti della che detti Parte_3 operai (od altri), in base al rapporto contrattualizzato con CO
dalla avrebbero dovuto svolgere l'attività di PE lavaggio, ma non in via Amendola, bensì presso il sito di
AN o in stazioni di servizio convenzionate.
Inoltre, la società ha accertato con la propria attività di CO indagine che il ricorrente, nel suo ruolo di avrebbe omesso di svolgere attività di controllo e verifica circa l'esecuzione dei contratti di appalto per la pulizia dei mezzi.
È emerso che il ricorrente ha contravvenuto ad obblighi e doveri di comportamento su di lui gravanti, concorrendo al frazionamento artificioso dei rapporti contrattuali, per consentirne il trattamento come “sotto soglia”.
Alla luce di tanto, successivamente alla contestazione degli addebiti, il lavoratore ha presentato alla società le proprie giustificazioni e, con nota del giorno 1° settembre 2023,
l'interessato ha chiesto di essere sentito in relazione ai fatti ascritti. CO A questo punto, il Responsabile Risorse Umane di
[...]
, ha incaricato il funzionario Tes_1 Testimone_2 addetto all'Ufficio contenzioso e Disciplina di FSE, di stilare la relazione prevista dall'art. 53, co. 3, All. A, del RD 148/1931, in merito al citato procedimento disciplinare.
Il funzionario incaricato ha stilato la relazione e con nota del 26 settembre 2023 ha concluso nei seguenti termini: “la documentazione esaminata, la conseguente ricostruzione dei fatti, tenore del provvedimento di archiviazione e la valutazione delle giustificazioni rese durante l'audizione orale del 19 settembre 2023, portano a ritenere che non sia emersa alcuna circostanza idonea a sollevare il signor Pt_1 dai gravi addebiti che gli sono mossi, ad eccezione dell'addebito quattro della contestazione disciplinare che
5 a seguito del provvedimento di archiviazione dell'undici settembre 2023 non ha più fondamento.
Si può quindi ragionevolmente concludere che il signor Pt_1 si è reso responsabile delle condotte a lui contestate con nota RUO/RIS 167 dell'11/08/2023 notificata il giorno
29/08/2023”.
Di conseguenza, con nota RUO/RIS 194 del 28 settembre 2023, CO notificata in pari data, ha comunicato allo il Pt_1 proprio “opinamento alla destituzione ai sensi degli artt.
45, punto 6, 53 comma 5, All A del Regio Decreto 148/1931 e
2119 c.c.”
In merito a detto opinamento, l'interessato ha presentato ulteriori giustificazioni, come da pec del 2 ottobre 2023.
Con nota del 10 ottobre 2023 RUO/RIS 203,la società convenuta, ritenuta l'irrilevanza delle stesse, ha confermato l'applicazione della sanzione disciplinare opinata con precedente nota del 28 settembre 2023.
Lo ha dunque adito il collegio di disciplina, come Pt_1 previsto e consentito dal RD 148/1931, all'esito del quale
è stato confermato l'opinamento di destituzione.
Il ricorrente ha dunque proposto impugnativa alla destituzione intimata per una serie di ragioni: 1)per violazione del procedimento finalizzato all'irrogazione di una sanzione disciplinare, sia quello generale ex art. 7 St.
Lav. che quello speciale, articolato nelle diverse fasi previste dall'art. 53 del R.D. 148/31 per gli autoferrotranvieri e conseguente nullità; 2) perché procedimento ed atto di destituzione sono stati promossi da soggetti non legittimati;
3) perché la destituzione sarebbe di natura ritorsiva;
4)per insussistenza dei fatti addebitati in quanto il procedimento penale è stato oggetto di archiviazione;
5)per sproporzione fra addebito e sanzione.
Orbene, deve ricordarsi che, in tema di licenziamento disciplinare, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l'apprezzamento di tale requisito - da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - è riservato al giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata.
(Cass. 13667/2018); inoltre, deve rivestire il carattere
6 della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass. 29240 del 2017).
In primo luogo, deve evidenziarsi che le contestazioni su riportate -ad avviso di questo giudicante- risultano essere sufficientemente specifiche, tanto da consentire un'adeguata difesa dell'incolpato.
È lo stesso lavoratore a dimostrare di essere perfettamente a conoscenza dei fatti, allorquando, con apposite missive, ha reso le sue giustificazioni, offrendo una propria ricostruzione dei fatti, ben consapevole dell'impostazione di parte datoriale.
Nel caso di specie si è al cospetto di plurimi addebiti riferiti al lavoratore nell'ambito delle contestazioni disciplinari alla base della destituzione.
A tal fine, è opportuno premettere che per potersi qualificare un licenziamento come discriminatorio e ritorsivo è indispensabile la prova dell'intento discriminatorio, ossia la “volontarietà dell'atto posto in essere”. In altre parole, è necessario che il provvedimento datoriale “sia caratterizzato dalla volontà di punire il lavoratore, di colpirlo, di arrecargli pregiudizio in ragione del credo politico o religioso, del sesso, e così via … Soltanto ove sia dimostrato l'intento del datore di lavoro di nuocere ad alcuni lavoratori, a causa del credo politico o religioso, delle condizioni personali, della partecipazione ad attività sindacali e così via, è possibile dichiarare la nullità del provvedimento espulsivo”. In tal senso si è infatti espressa la giurisprudenza maggioritaria, di legittimità e merito (ex multis, Cass. 14 luglio 2005, n.
14816; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 26 maggio
2001, n. 7188; Cass. 1 febbraio 1988, 868).
In particolare, la giurisprudenza della S.C. (ex multis, espressamente la citata Cass. 26 maggio 2001, n. 7188) ha, in più occasioni, sancito la nullità del provvedimento datoriale se adottato “proprio per ragioni di discriminazione sindacale, nel senso che tali ragioni debbono essere quelle che hanno determinato in via esclusiva il datore di lavoro a compiere quell'atto”.
Ciò premesso, nella vicenda in esame risulta del tutto indimostrato l'intento discriminatorio e ritorsivo, esclusivo e determinante sotteso al licenziamento;
è del tutto assente la prova della riconducibilità della
7 fattispecie in esame sia rispetto all'accezione più rigorosa del concetto di discriminatorietà del licenziamento su esposta, per cui rileverebbero unicamente le ipotesi tipiche ai sensi dell'art. 3, L. n. 108/1990 (es: per motivi di sesso, razza, lingua religione etc.), sia con riferimento all'accezione lata -cui ha inteso riferirsi la parte ricorrente che finisce col ricomprendervi condotte ritorsive, definite, alla luce dalla giurisprudenza, quale
“ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore”, quando “il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante [anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo] e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova” (Cass. 26 marzo 2012 n. 4797).
Come si avrà modo di esporre di seguito, risulta del tutto infondata l'asserita connotazione discriminatoria e ritorsiva del licenziamento, a fronte della sussistenza di fatti disciplinarmente censurabili, attribuiti al lavoratore e posti alla base della destituzione.
SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE È opportuno premettere che, in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato
"l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.
La speciale disciplina dell'allegato A al RD n. 148/1931 non
è stata abrogata dall'art. 7 St. lav. (cfr. di recente Cass.
n. 32861/2021; Cass. n. 13804/2017; Cass. n. 551/2013; Cass.
n. 11929/2009).
Tale soluzione ha avuto l'autorevole avallo dalla Corte
Costituzionale (Corte Cost. n. 301/2004 e Corte Cost. n.
188/2020) che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell'All. A al RD n. 148/1931 nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di
8 tale impiego può essere modificato unicamente mediante interventi legislativi.
Anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato A al RD 8 gennaio 1931 n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301/2004;
Corte Cost. n. 188/2020).
E' stato, altresì, ribadito (cfr. Cass.
6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale
è possibile solo ove si riscontrino, in essa, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento”.
L'art. 53 commi 7 e 8 RD n. 148/1931 così recita: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destinazione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse. Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a
45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. Quante
9 volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventivo fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”.
Si è affermato (cfr. Cass.
3.7.2015 n. 13654), con argomentazioni condivisibili, cui si intende dare continuità, che il suddetto articolo delinea più fasi di una procedura maggiormente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970.
La prima fase è integrata dalla contestazione dell'addebito con invito all'incolpato affinché si giustifichi. La seconda
–che segue alle eventuali giustificazioni del dipendente- prevede una relazione scritta (corredata dell'opportuna documentazione delle indagini svolte) in cui i funzionari all'uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che possono influire sia a carico che a discarico dell'incolpato e, infine, espongono le proprie conclusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili.
Solo dopo tale relazione si passa alla terza –eventuale- fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli artt. 43
e 45, opinamento che è reso noto all'interessato con comunicazione scritta personale
10 A questo punto, l'incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell'opinamento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno affrontare compiutamente non solo il merito dell'addebito, ma anche quello della natura e della entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Le fasi del procedimento non possono essere omesse o concentrate, altrimenti si verte in ipotesi di violazione dell'iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione disciplinare.
E la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare
(dall'art. 7 legge n. 300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 RD n. 148/1931) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente).
Nel caso in esame, è pacifico che la sanzione è stata adottata dal Consiglio di Disciplina, investito dal lavoratore a seguito del reso “opinamento” per la destituzione, che è un organo collegiale “terzo”, competente ad adottare il provvedimento disciplinare all'esito del procedimento disciplinare.
Si ripercorrono di seguito le fasi della procedura sì come documentate dalla parte resistente:
Lo ha adito il collegio di disciplina, come previsto Pt_1
e consentito dal RD 148/1931, e la procedura aveva la seguente scansione:
- 17 ottobre 2023, ricorso del Pt_1
- 5 dicembre 2023, avviso di convocazione del Consiglio di
Disciplina;
- Assegnazione ulteriore termine per presentazione di giustificazioni;
- 21 dicembre 2023, comunicazione riunione consiglio di disciplina per il 10 gennaio 2024;
- 9 gennaio 2024, audizione dello da parte del Pt_1
Consiglio di disciplina;
- 24 gennaio, decisione da parte del Consiglio di disciplina
(doc. 15);
11 - 2 febbraio 2024, comunicazione conferma destituzione (cfr. all.ti 16 e 17 di parte resistente).
Alla luce della documentazione prodotta, non si ravvisa alcuna violazione procedurale che comporti per tale vizio la nullità della sanzione irrigata.
SULLA LEGITTIMAZIONE DEI SOGGETTI DELLA PROCEDURA Non può essere nemmeno accolta la doglianza di parte ricorrente in ordine alla carenza di legittimazione (in virtù di quanto statuito dalla pronunzia del Consiglio di Stato del 5 agosto 2024 n. 6983) dei soggetti dai quali è promanata la destituzione
Il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento del decreto del MIT del 4 agosto 2016, nella parte in cui ha individuato nelle il soggetto COroparte_9 CO a cui trasferire , previa disapplicazione dell'art. 1 comma 867 della L. 208 del 2015, nella parte in cui ha previsto lo stanziamento di 70 milioni di euro in favore di CO
. L'effetto demolitorio e conformativo della decisione in parola ha consentito di rimediare concretamente agli effetti della situazione illegittima (Corte giust., 12 febbraio
2008, causa C-199/06, CELF;
18 dicembre 2008, causa C-384/17
, punto 28) poichè ha consentito di raggiungere il Per_2 risultato voluto dal diritto dell'Unione europea e cioè il ripristino dello status quo ante (Corte giust., 8 dicembre
2011, causa C-199/06, Residex Capital IV, punto 39). Laddove, il ripristino della situazione precedente all'erogazione di un aiuto illegittimo o incompatibile con il mercato interno costituisce un requisito necessario al fine di preservare l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati in materia di aiuti di Stato (punto 85 della sentenza della Corte di giustizia in Causa pregiudiziale C-385/18).
Ebbene, tale pronunciamento non può rivestire alcun rilievo nel procedimento disciplinare di cui trattasi nella fattispecie sottoposta allo scrutinio di questo giudicante.
Il decreto n. 264 del 4 agosto 2016 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'epoca socio unico di in COroparte_1 virtù dell'art. 1 comma 867 della Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha individuato nelle CO
(di seguito anche CP_1 COroparte_9 CO il soggetto a cui trasferire .
La Legge di Stabilità ha previsto uno stanziamento a favore della società di euro 70 milioni “al fine di assicurare la
12 continuità operativa della predetta società” e che su proposta del commissario, la società poteva “altresì essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti”.
Ad avviso di questo giudicante, l'effetto demolitorio sancito dal Giudice Amministrativo ha riguardato essenzialmente la vicenda partecipativa, non potendo
“travolgere” il procedimento disciplinare de quo, che si è CO svolto solo ed esclusivamente nell'ambito di L'essersi avvalsi anche di professionalità appartenenti al Gruppo
FSI, è circostanza del tutto irrilevante posto che l'attività di inchiesta poteva essere demandata anche, ad esempio, ad un collegio di professionisti, richiedendo la disposizione normativa che il pronunziamento sulla destituzione promani dal collegio di disciplina, quale
“organo terzo”.
SUI FATTI CONTESTATI I fatti oggetto di contestazione sono stati accertati dalla
Commissione d'inchiesta della Società datrice di lavoro.
Si riportano di seguito gli atti e la documentazione esaminata dalla Commissione:
“Nel corso della sua attività, la Commissione di inchiesta ha convocato per sommarie informazioni la maggior parte degli autisti della flotta FSE-Gruppo RI unitamente a qualche autista assegnato al gruppo AN con soste inoperose a
RI, per un totale di 79 dipendenti.
Dalle audizioni è emerso che:
- l'attività di lavaggio esterno dei pullman veniva effettuata presso la rimessa FSE di RI (sita in via
Amendola);
- raramente l'esecuzione veniva disposta dalla Sala
Operativa /GOA in quanto il lavaggio veniva effettuato durante le soste inoperose presso detta autorimessa;
- la quasi totalità ha dichiarato di aver assistito personalmente ai lavaggi effettuati presso il parcheggio di via Amendola, sprovvisto di impianto automatizzato o attrezzato per il lavaggio esterno;
- alcuni autisti hanno dichiarato di aver visto presso la rimessa di via Amendola lo ed anche altri dipendenti Pt_1 CO di;
13 - gli autisti assegnati alla residenza di Noci hanno CO confermato che nessun autobus è stato mai lavato esternamente in detta area;
- alcuni di loro hanno dichiarato che talvolta gli stessi addetti al lavaggio presenti in via Amendola si recavano a
Noci per effettuare il solo lavaggio interno dei pullman prima dell'inizio del turno;
- alcuni degli autisti interrogati hanno riferito che sia lo che altri dipendenti ( e Parte_1 Parte_4 CP_10
) si recavano presso il piazzale di Via Amendola per
[...] CO il lavaggio esterno ed interno delle autovetture di servizio loro assegnate ed in specie di aver visto lo
[...]
far lavare una Fiat AN […]”. Pt_1
Altro elemento di interesse, emerso dagli atti di indagine,
è costituito dalle schede del sistema informatico gestionale
“Maior” che, come sopra evidenziato, è gestito dalla GOA per organizzare i turni degli autisti, nonché tutte le movimentazioni dei pullman. Ebbene, tali schede relative ad alcune giornate ricomprese tra novembre 2020 e gennaio 2021, riportano nel campo note, (a fianco del nominativo operatore,
Targa del pullman, orario del turno comprensivo della sosta inoperosa) la dicitura Parte_5
Alla luce dei fatti emersi dalla documentazione penale risulta quindi che il servizio di lavaggio esterno dei mezzi della flotta è stata svolta da soggetti CP_11 CO estranei a , riconducibili alle appaltatrici, non presso il sito di Noci o di AN e/o presso stazioni di servizio CO convenzionate, bensì presso il sito di proprietà di via
Amendola.
Ciò posto, le attività di indagine svolte sia dalla
Commissione di Inchiesta che dalla Commissione di Audit hanno posto in luce che quanto sopra si è verificato con la consapevolezza e la partecipazione determinativa dello Pt_1 il quale, per il suo ruolo, avrebbe dovuto svolgere attività di controllo e verifica circa l'esecuzione dei contratti di appalto per la pulizia dei mezzi.
Inoltre, è emerso che lo ha contravvenuto a Pt_1 numerosissimi obblighi e doveri di comportamento su di lui gravanti, concorrendo al frazionamento artificioso dei rapporti contrattuali, per consentirne il trattamento come
“sotto soglia”.
Le condotte tenuto dallo , i cui presupposti fattuali Pt_1
e la cui specifica rilevanza dal punto di vista della responsabilità personale, sono stati oggetto di approfondito
14 esame da parte della Commissione di Inchiesta e nell'ambito della specifica attività di Audit svolta quasi parallelamente all'inchiesta stessa, debbono essere esposte ed esaminate partitamente, con riferimento ai singoli affidamenti contrattuali.
Prima di far ciò, peraltro, è bene ancora premettere che tutti gli affidamenti oggetto di esame relativamente al ruolo dello , collocati cronologicamente nel periodo Pt_1
2019/2021, si inseriscono durante la fase di aggiudicazione della gara e/o attivazione dell'accordo quadro avente ad oggetto “l'affidamento in appalto di servizi di pulizia rotabili e servizi accessori per esigenze aziendali del gruppo , della Società Ferrovie del Sud Est e CP_12
Servizi Automobilistici Srl ed in via opzionale della Società
COroparte_13 COroparte_14
sottoscritto con l'
[...] COroparte_15
[...] COroparte_16
.
[...]
Ancora, è necessario premettere che sempre in pendenza dell'espletamento di detta gara, su proposta di CP_2
e (nota n. 27 del 7 marzo 2019: sub.
[...] Parte_1
6), era stato stipulato con SIALIA Scarl il Servizio di CO pulizia degli autobus - Gruppo Autolinee RI - in uso a e dei locali presenti nei depositi aziendali e destinati alla fruizione del personale viaggiante”, con durata di mesi
9 (nove) a decorrere dalla data del verbale di consegna delle prestazioni, intervenuta in data 18 novembre 2019, e detto contratto includeva anche la pulizia a richiesta dei bus. Il rapporto, inoltre, era stato poi prorogato sino al 20 gennaio
2021. In nota si trascrive la sequenza degli atti che aveva determinato tale effetto2 (tutta la documentazione è reperibile sub 6).
2 CONTRATTI SIALIA Scarl:
• Con nota n. 27 del 7 marzo 2019 e Parte_1 COroparte_2 proponevano che “in attesa della gara di appalto per il servizio di pulizia bus, in ottemperanza al COratto di Servizio con la regione
Puglia” fosse affidato alla ditta SIAIL ex POLIGAL SCARL di RI il relativo servizio dal 1.09.2019 al 31.05.2020;
• A seguito di ciò con disposizione App/D/98 del 4.07.2019, a firma del
Direttore Generale, veniva espletata apposita procedura all'esito della quale, con nota del 27.07.2019, veniva disposta l'aggiudicazione del servizio alla e veniva sottoscritto il contratto, REP. N. Parte_6
91/2020, inerente al “Servizio di pulizia degli autobus - Gruppo Con Autolinee RI - in uso A e dei locali presenti nei depositi aziendali
15 e destinati alla fruizione del personale viaggiante” con durata di mesi
9 (nove) a decorrere dalla data del verbale di consegna delle prestazioni, intervenuta in data 18 novembre 2019. Circa l'oggetto del contratto si legge: Con
“ con il presente contratto affida all'appaltatore, che accetta,
l'esecuzione, alle condizioni contenute nel contratto medesimo e negli atti in esso richiamati e o ad esso allegati, nonché nell'offerta presentata in sede di gara, del servizio di pulizia degli autobus- Gruppo Autolinee
RI - in uso AFS e dei locali presenti nei depositi aziendali e destinati alla fruizione del personale viaggiante”. Rientra, inoltre, nell'oggetto del contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le prestazioni da eseguire con le modalità indicate nel capitolato tecnico e negli altri allegati al presente contratto, nonché ogni altro intervento
Complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.
2. I Servizi affidati comprendono: la pulizia degli autobus - Gruppo Autolinee RI- in uso AFS e dei locali presenti nei depositi aziendali e destinati alla fruizione del personale viaggiante”
• In merito nell'allegato A capitolato, circa il “lavaggio esterno“ degli autobus si precisava che esso “sarà effettuato su richiesta, le operazioni di lavaggio devono avere cura di lavare le parti spigolose della carrozzeria, soprattutto nella parte posteriore e i cerchi”. Ed ancora al successivo articolato intitolato “costo per tipologia di intervento” era previsto al punto 4) “lavaggio esterno cassa
(movimentazione a cura FSE) euro 16,666” e al punto 5) “lavaggio esterno cassa, compreso lavaggio motore e masse radianti, con la movimentazione degli autobus a carico della ditta appaltatrice euro 44,444 da qualsiasi postazione, nel costo è calcolato il tempo medio di percorrenza di un conducente dai depositi presso la postazione di lavaggio esterno cassa”2.
• Scaduto il contratto e formalizzavano due ulteriori Pt_1 CP_2 lettere ovvero:
- Lettera d'ordine n. 98 del 1/8/2020 avente ad oggetto “Servizio di pulizia RI;
servizio di pulizia extracanone;
radicale e sanificazione bus affidata alla ditta SIALIA” per il periodo
19.8.2020-19.10.2020 dell'importo di € 39.950,00 accompagnata da relazione giustificativa del 1.8.2020 dal seguente testo: “in attesa dell'affidamento del servizio di pulizia bus, relativo alla gara di appalto espletata da , in ottemperanza al contratto di servizio CP_12 con la regione Puglia, si propone di affidare alla ditta in indirizzo il servizio di cui all'oggetto dal 19/8/2020 al 19/10/2020 impegno di spesa eu. 39.950 al netto di Iva
16 - Lettera d'ordine n. 123 del 20/10/2020 affidata alla per Parte_6 il periodo 20/10/2020-20/01/2021 dell'importo di € 39.950,00, accompagnata dalla Relazione giustificativa del 20/01/2020, avente ad oggetto “servizio di pulizia RI;
servizio di pulizia extracanone;
radicale e sanificazione bus” dal seguente testo: “in attesa dell'affidamento del servizio di pulizia bus, relativo alla gara d'appalto espletata da , in ottemperanza al COratto di CP_12
Servizio con la regione Puglia, si propone di affidare alla ditta in indirizzo e il servizio di cui all'oggetto dal 20/10/2020 al 20/01/2021 impegno di spesa eu. 39.950 al netto di Iva.
Pagamento fattura 60 gg. dalla data di emissione fattura. Il servizio di pulizia sarà effettuato con la stessa modalità e prezzi attualmente Con in vigore. si riserva di comunicare con un preavviso di cinque giorni la fine Anticipata del servizio, senza che la ditta in oggetto possa pretendere diritto alcuno”.
Orbene, sebbene il contratto prevedesse, come sopra CP_3 evidenziato, anche l'opzione per il lavaggio esterno degli autobus con la movimentazione dei mezzi a carico della ditta CO appaltatrice, con nota 7.03.2019, lo in qualità di Pt_1 ed il proponevano di affidare il servizio di CP_2 pulizia degli autobus alla ditta BE & IO.
Tuttavia, detta Ditta era stata in passato esclusa da procedura analoga per falsa attestazione circa il possesso della iscrizione per lo svolgimento di attività di lavaggio.
Di tale circostanza lo era perfettamente a conoscenza Pt_1 tanto che con propria nota prendeva atto del fatto che la
Società aveva successivamente “regolarizzato la posizione” mediante acquisizione del codice ATECO, sebbene tale acquisizione non potesse operare retroattivamente e comunque non fosse sufficiente per regolarizzare la posizione della
Società (cfr. relazione d'inchiesta: doc. 2).
Dunque, non solo lo , unitamente al Pt_1 CP_2 concorrevano nell'affidamento del servizio a favore di un altro soggetto, diverso dalla soc. già vincolata, CP_3 CO della quale poteva vantaggiosamente servirsi per le attività di pulizia esterna, quando poi consentivano che detto affidamento operasse in favore di soggetto non abilitato e, come se non bastasse ancora, cooperavano per la ulteriore proroga del rapporto per poi dare efficacia ad un recesso contrattuale benché lo stesso fosse stato comunicato alla appaltatrice solo nelle vie brevi, e dunque prima della CO comunicazione ufficiale, con esposizione di ad ulteriori rischi contenziosi.
17 Tutta la vicenda, dettagliatamente esposta nella contestazione disciplinare, si trascrive comunque in nota3.
3 CONTRATTI Pt_6 Parte_7
Nonostante il contratto prevedesse, come sopra evidenziato, anche CP_3
l'opzione per il lavaggio esterno degli autobus con la movimentazione dei mezzi a carico della ditta appaltatrice, veniva spedita contemporaneamente un'altra procedura negoziata con la per Parte_2 Con il servizio di pulizia degli autobus- Gruppo Autolinee RI in uso a locali presenti nei depositi aziendali destinati alla fruizione del personale viaggiante. Tale procedura veniva espletata con disposizione
App/D/97 del 4/7/2019 che richiamava la nota del 7.03.2019 a Sua firma nonché di (ovvero i medesimi firmatari di quella relativa CP_2 al primo degli affidamenti a visti nel paragrafo precedente), CP_3 avente ad oggetto “servizio di pulizia esterna e lavaggio motore bus Con RI, servizio a prestazione su richiesta” Lei, in qualità di precisava che “in attesa della gara di appalto per il servizio di pulizia bus, in ottemperanza al COratto di Servizio con la regione Puglia, si propone di affidare alla ditta BE & IO il servizio di cui all'oggetto dal 1/09/2019 al 31/05/2020 impegno di spesa eu. 70.000 al netto di Iva”.
Tuttavia, con la nota del 1/08/2019, avente ad oggetto “procedura di affidamento n. APP.027. 2019 il servizio di pulizia degli autobus- Gruppo Con Autolinee RI-in uso a e dei locali presenti nei depositi aziendali e destinati alla fruizione del personale viaggiante, del 26/07/2019.
CIG: 7968160DA2”, la era stata esclusa con la seguente motivazione:
“dalla disamina della documentazione è emerso che nella CC.I.AA. la
Società, nell'oggetto sociale, non possiede l'iscrizione per l'attività di autolavaggio o equivalente”. Tale esclusione, peraltro, avveniva a valle dell'intervenuta sottoscrizione da parte della Parte_8 del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nel quale l'operatore economico aveva attestato - contrariamente a quanto poi emerso - di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità per la partecipazione alla procedura negoziata.
Ne segue che lo nonostante l'assenza del requisito per svolgere Pt_1 il servizio di pulizia autobus in capo alla e nonostante Parte_2
l'esclusione del servizio di lavaggio esterno nel contratto aggiudicato alla , sottoscriveva la lettera d'ordine prot. AIP n. 142 del CP_3
18/11/ 2019, del valore di € 39.900 con cui si proponeva l'affidamento alla del servizio di pulizia esterna e il lavaggio motore Parte_2 bus RI. Detta lettera d'ordine con oggetto “servizio di pulizia esterna al lavaggio motore bus RI, servizio a prestazione su richiesta.
Inoltre, in data 1 agosto 2020 lo sottoscriveva, anche in veste Pt_1 Con di , assieme a nella qualità di Direttore CP_2
18 BU Autolinee ulteriore lettera d'ordine n. 100/2020 alla Parte_2 il cui contenuto si riporta testualmente: “oggetto: servizio di pulizia esterna e lavaggio motore bus vari, servizio a prestazione su richiesta”
“in attesa dell'affidamento del contratto di pulizia bus alla ditta vincitrice della gara, in ottemperanza al contratto di servizio con le regioni Puglia, si propone di affidare alla ditta BE & IO Con il servizio di cui all'oggetto dal 1/08/2020 e il 28/02/2021. si riserva di esercitare il diritto di rescissione del contratto con un mese prima di preavviso. Impegno di spesa € 39.950 al netto IVA. Il servizio di pulizia sarà effettuato con le stesse modalità a prezzi previsti dal contratto”.
Ebbene, in merito ai due sopra citati affidamenti diretti (142/2019 e
100/2020), va rilevato che la motivazione ovvero l'unicità del fornitore idoneo a rendere la prestazione in oggetto era errata in quanto il servizio di lavaggio cassa, inerente al Gruppo Autolinee RI, poteva essere svolto “su richiesta” dalla anche con movimentazione CP_3 autobus a carico della stessa. Pt_6
Per di più con specifico riferimento al requisito di idoneità professionale, malgrado, l'assenza del codice Ateco (45.20.91) in capo alla necessario per svolgere l'attività di Parte_8 autolavaggio, come già accennato sopra, lo : Pt_1
- ha comunque sottoscritto le lettere di affidamento, in assenza del citato requisito;
- ha autorizzato la ditta a svolgere il servizio, peraltro, come da accertamenti esperiti, retroattivamente, a partire dal 1/10/2019, nonostante la lettera d'ordine sottoscritta prevedesse la decorrenza del
21/10/2019, ovvero la data in cui la Ditta aveva aggiornato il proprio codice Ateco seppur adottandone uno (codice ATECO n. 81.21), non sufficiente a sanare il difetto, in quanto “la pulizia interna ed esterna” si differenzia dall'attività specialistica di autolavaggio.
In conclusione, nonostante l'avvenuta esclusione dalla gara della richiamata Ditta ad opera della Struttura Acquisti per mancanza del citato requisito, malgrado la presenza di una dichiarazione mendace sul possesso di un requisito sulla capacità professionale, lo ha Pt_1 comunque consentito alla di effettuare attività di Parte_2 lavaggio - peraltro precedentemente alla decorrenza contrattuale - e, a seguito del successivo inserimento presso la Camera di Commercio di un requisito (pulizia interna ed esterna) comunque non idoneo a consentire lo svolgimento di tale attività, Lei ha comunque formalizzato le lettere d'ordine in questione.
Infine, è emerso dalle Sue stesse dichiarazioni che è stato comunicato alla ditta per le vie brevi, l'esercizio del recesso Parte_2 anticipato dall'affidamento n. 100/2020, che avrebbe dovuto contrattualmente concludersi il 28 febbraio 2021, ciò in violazione delle
19 Condizioni Generali di COratto n. 231/AD del 17/0/2017 che invece prevedono il recesso anticipato soltanto tramite raccomandata a/r., esponendo l'Azienda ad un rischio di contenzioso circa l' effettiva estinzione anticipata dell'affidamento in discussione.
Ancora, in data 12 gennaio 2021 lo (sempre unitamente Pt_1 al ), sottoscriveva quale Dec due lettere CP_2
d'ordine con la , nn. 6 e 7 del 2021 aventi entrambe PE ad oggetto il servizio di pulizia autobus, una per il Gruppo
Autolinee AN ed una per il Gruppo Autolinee RI, entrambe del valore di 39.950 euro.
Inoltre, dopo la scadenza degli affidamenti appena riportati, , sottoscriveva, limitatamente al CP_2
Gruppo Autolinee AN, ulteriori due lettere d'ordine, nei termini che seguono:
• Lettera d'ordine n. 70 del 16/03/2021 avente ad oggetto il servizio di pulizia autobus Gruppo Autolinee AN, affidata alla del valore di 39.950 euro per il PE periodo da 8 aprile 2021 a 7 maggio 2021;
• Lettera d'ordine n. 142 del 06/05/2021 avente ad oggetto il servizio di pulizia autobus Gruppo Autolinee AN, affidata alla del valore di 39.950 euro per il PE periodo da 14 maggio 2021 a 12 giugno 2021.
Relativamente ad entrambe, veniva conferito allo il Pt_1 CO ruolo di (cfr. art. 14 del contratto). Su questo punto si riornerà più avanti.
Infine, con lettera d'ordine n. 377 del 28/05/2021
affidava alla CP_2 COroparte_17
(d'ora in avanti ) il
[...] CP_4 servizio di lavaggio della carrozzeria esterna e dei motori e delle masse radianti di autobus aziendali, con un contratto del valore complessivo di 33.000 euro, per il periodo 1° giugno 2021 - 31 dicembre 2021, sottoscrivendo il contratto in data 28.5.2021, nominandola nuovamente lo Per_3
(Direttore dell'esecuzione del contratto)”.
Alla luce di tali risultanze dell'attività di indagine, sono state contestate al le seguenti condotte: Pt_1
A – Rapporto con . PE
Con riferimento alle lettere d'ordine n. 7, 70 e 142 del
2021 con è risultato dagli accertamenti interni che PE
i lavaggi effettuati dall'operatore economico sono stati notevolmente inferiori rispetto a quelli contrattualizzati
(tutta la documentazione è sub 6.3).
In particolare, la lettera d'ordine n. 7 (relativa al periodo dal 21 gennaio al 30 marzo 2021) rimandava, per i costi e le
20 modalità del servizio, al capitolato tecnico allegato di un accordo quadro stipulato con la medesima il 20 PE agosto 2020 ma ancora non operativo, prevedendo, quindi, per la pulizia completa con lavaggio esterno della carrozzeria degli autobus una periodicità quindicinale. Pertanto, a fronte di una flotta di 127 autobus nel periodo considerato la avrebbe dovuto effettuare circa 601 lavaggi. PE
Tuttavia, sulla base delle verifiche effettuate, risulta, di contro, che con la lettera n. 7 del 12.01.2021 siano stati eseguiti 55 lavaggi relativi a 26 autobus (autobus n. aziendale 4709, 4726, 4747, 4809, 5003, 5009, 5014, 5016,
5020, 5023, 5032, 5033, 5037, 6004, 6006, 6008, 6011. 7011,
7020, 7035, 7036, 8008, 8015, 8021, 8027 e 8028).
Pertanto, la percentuale di non lavaggio, per il periodo dal
21 gennaio al 31 marzo 2021, è di circa il 91%.
Per quanto riguarda poi il periodo dal 1° aprile al 13 maggio
2021 (lettere di affidamento n. 70/2021) non vi è addirittura alcuna evidenza di lavaggi effettuati sugli autobus di RI con il contratto vigente in quel periodo, seppur riferito al parco autobus di AN, con l'effetto che in questo secondo arco temporale, nessun autobus del parco RI è stato lavato.
Con riferimento invece alla lettera d'ordine n. 142/2021, relativa anch'essa al parco di AN e non quello di RI
(diversamente dalla n. 7/2021), venivano effettuati lavaggi relativamente a 33 autobus del parco di RI (autobus n. aziendale 4709, 4726, 4744, 4750, 4762, 4768, 4809, 4811,
4821, 4840, 5003, 5014, 5016, 5020, 5023, 5028, 5032, 5033,
5037, 6004, 6006, 6007, 6008, 7011, 7019, 7020, 7030, 7035,
8006, 8007, 8008, 8015 e 8027).
In questo terzo arco temporale dunque (14 maggio 2021/12 giugno 2021), a fronte di un parco di 127 mezzi, soltanto il
26% degli autobus (33) è stato interessato da lavaggi esterni della carrozzeria di cui un mezzo 3 volte, 12 due volte ed i restanti 20 una volta.
B - Rapporti con ed altri: omissioni contabili e PE finanziarie
Con riferimento a tutti gli affidamenti sopra indicati nn.
142/2019, 100/2020, 6/2021, 7/2021, 70/2021, 142/2021 e
377/2021 sono emerse inoltre ulteriori gravi inadempienze dello in merito alle attività relative alle entrate Pt_1 merci.
Si ricorda in proposito che le Condizioni Generali di
COratto prevedono che, entro 10 giorni dal completamento delle prestazioni da parte del fornitore, il committente
21 predisponga un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della prestazione ed emetta il certificato di
"entrata merci", la cui copia è rilasciata all'operatore economico. L'emissione della fattura da parte del fornitore
è subordinata alla ricezione del certificato di "entrata merci". Le "Linee Guida del Ciclo Passivo Processo
Amministrativo" e la "Procedura di ciclo passivo - Sistema
SAP" prevedono che il documento di entrata merce debba contenere gli estremi dei documenti utilizzati per accertare la prestazione.
Ebbene, dagli accertamenti svolti, è emerso che complessivamente circa il 70% delle entrate merci (relative agli affidamenti nn. 142/2019, 100/2020, 6/2021, 7/2021,
70/2021, 142/2021 e 377/2021) è stato registrato con un ritardo medio di quasi 156 giorni, rispetto al prescritto termine di 10 gg (100% se ci si riferisce soltanto agli affidamenti a e , mentre, per quanto PE CP_4 riguarda le sole lettere d'ordine n. 142/2019 e 100/2020, il
41% delle entrate merci registrate a sistema non riporta gli allegati utilizzati per l'accertamento della prestazione.
Infine, per tutti gli affidamenti in esame, contrariamente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 30 d.lgs. n. 50/2016, non è stata effettuata la ritenuta dello 0,5% dell'importo a garanzia delle obbligazioni contributive.
Inoltre, è stato accertato che per le lettere d'ordine n.
142 del 18/11/2019 con la e n. 142 del 06/05/2021 Parte_2 con , oltre ai ritardi relativi alle Entrate Merci, PE anche le ODA non sono state registrate a sistema SAP tempestivamente, bensì a "regolarizzazione", ovvero successivamente alla data di scadenza delle prestazioni contrattuali. Ad esempio, per la fattura n. 337/2019 della lettera d'ordine 142/2019 di Parte_7 emerge che le prestazioni di ottobre 2019 hanno una ODA registrata a sistema il 16/12/2019.
Sempre con riferimento agli affidamenti (142/2019 e
142/2021) è emerso che le prestazioni sono state avviate anticipatamente rispetto alla stipula degli atti, in assenza del previsto provvedimento giustificativo.
In particolare, relativamente alla lettera d'ordine 142 del
18/11/2019 con la , la fattura 337/2019 del Parte_2
18/12/2019 indica, nella descrizione delle attività a cui si riferisce la richiesta di pagamento, la seguente dicitura:
"N.200 lavaggi effettuati nel mese di OTTOBRE 2019" e l'allegata scheda di consuntivazione documenta che il
22 lavaggio è stato effettuato sin dal 01/10/2019 e, dunque, palesemente in anticipo rispetto alla sottoscrizione della lettera d'ordine del 18/11/2019 e della stessa decorrenza contrattuale del 21/10/2019.
Relativamente, invece, alla lettera n. 142 con la PE data di sottoscrizione è del 06/05/2021, il verbale di consegna del servizio è del 14/05/2021 ma il report riepilogativo delle attività poste in essere dal fornitore indica un periodo di prestazioni che va dal 1 al 31 maggio con anticipo del periodo di avvio attività.
C – Rapporti con ed altri: omissione di controlli PE
È emerso ancora che lo non ha eseguito nessuna delle Pt_1 prescritte verifiche documentali da effettuarsi preliminarmente all'avvio del servizio: verifiche le quali, ove svolte, avrebbero evidenziato carenze ostative allo svolgimento della prestazione.
In particolare, con riferimento ai contratti n. 70 del
16/03/2021 e n. 142 del 6/5/2021 con e n. 377 del PE
28/05/2021 con , nonostante sia previsto a carico CP_4 dell'appaltatore un obbligo di trasmettere, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto, è emerso che non sia stato trasmesso alcunché.
L'assenza di tale elenco rileva, innanzitutto, sotto il profilo della sicurezza aziendale, nonché espone l'azienda ad un rischio di eventuali contenziosi da parte del personale della ditta appaltatrice che, in assenza di controllo ad opera della committente, potrebbe avanzare richieste prive di effettivo fondamento.
Con riferimento al contratto con n. 377/2021, è CP_4 stata accertata la carenza della polizza assicurativa, nonché l'assenza di copia dei certificati di conformità e delle schede tecniche delle attrezzature e dei macchinari impiegati per l'espletamento del servizio da parte di CO
stessa, con la conseguenza di aver esposto ad CP_4 un elevato rischio di eventuali danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio.
D – Omissioni relative alla sicurezza.
Con riferimento alle lettere d'ordine nn.
6-7 per i lavaggi su AN, sono state accertate delle mancanze in merito alla normativa sulla sicurezza, rappresentate, ancora una volta, da omissioni dello quale Direttore Pt_1 dell'esecuzione del contratto.
23 In particolar modo, la procedura "Gestione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (CO n. 25/DG del 28/05/2019)" prevede che:
- il Datore di Lavoro committente provvede alla redazione del DUVRI conformemente alle disposizioni legislative;
- a seguito di aggiudicazione dell'appalto il DUVRI è integrato con ulteriori informazioni connesse all'organizzazione e alle tecnologie proprie dell'appaltatore. Il DUVRI così aggiornato e modificato è allegato obbligatoriamente al COratto e costituisce documento "unico" e "specifico" in relazione all'affidamento dei lavori, forniture o servizi cui si riferisce;
- il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) ex art.31 del
D.lgs. 81/08 (costituito dal R.S.P.P. e dagli A.S.P.P., ove nominati) collabora con il Datore di Lavoro alla redazione CO del DUVRI;
il DUVRI è sottoscritto dal Datore di Lavoro dal RSPP/ASPP che ha collaborato alla redazione, dal
Responsabile del COratto FSE, dal Capo Impianto FSE, dal
Legale Rappresentante della ditta appaltatrice, dal RSPP della ditta appaltatrice e da tutti gli altri soggetti direttamente interessati alla gestione operativa del contratto;
- prima dell'avvio delle prestazioni le imprese appaltatrici attestino il possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08; da formalizzare attraverso un modulo allegato alla procedura;
- Il DUVRI sia redatto prima dell'avvio delle prestazioni, sia sottoscritto da alcuni soggetti appositamente individuati e riporti in allegato i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- il Responsabile del contratto effettui, durante l'esecuzione dell'appalto, verifiche per accertare che l'operatore economico abbia adottato tutte le misure di prevenzione e protezione stabilite dal DUVRI, predisponendo al termine delle attività specifico verbale.
Si evidenzia, inoltre la rilevanza 231 e ABC sul tema, nello specifico ad esempio, il Modello di Organizzazione, Gestione
e COrollo ex D.lgs. 231- Parte Speciale prevede specifici protocolli di controllo per i processi "Approvvigionamenti
e Supply Chain" e "Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".
24 È dunque emersa la mancata predisposizione del DUVRI per le lettere di affidamento in esame (6-7 del 2021 con ), PE che non avrebbe dovuto consentire l'avvio del servizio.
Invece, per le lettere d'ordine n. 70 del 16/03/2021 e n.
142 del 06/05/2021 con è emersa la mancata evidenza PE di verifiche da parte Sua che avrebbe dovuto volgere in CO qualità di finalizzate ad accertare, durante l'esecuzione degli appalti, l'adozione delle previste misure di prevenzione e protezione”.
Orbene, a fronte di tali specifiche contestazioni, in sede disciplinare, lo ha presentato le proprie Pt_1 giustificazioni.
In sede processuale, invece, il ricorrente si è limitato a produrre le giustificazioni già rese in sede di contestazione disciplinare, ad eccepire, del tutto genericamente, la sussistenza dei fatti che gli vengono addebitati e ad affermare la sproporzione della misura applicata rispetto ai fatti, alla luce anche del provvedimento di archiviazione reso dal Gip in sede penale.
Ebbene, i fatti in contestazione sono attribuiti al CO ricorrente in qualità di (Direttore per l'Esecuzione) unitamente al (responsabile del procedimento) CP_2 CO nell'assunzione delle relative decisioni. La qualità di
è stata espressamente assegnata allo con l'art. 14 del Pt_1 contratto con e con l'art. 10 del contratto con PE
. Anche laddove avesse operato come RUP per le CP_4 condotte in questione non potrebbe ritenersi esente da responsabilità. Le lettere d'ordine in questione, d'altronde, sono state sottoscritte dal , condividendone la Pt_1 responsabilità con il RUP.
Inoltre, l'attività di pulizia degli automezzi non riveste carattere “residuale” in quanto i contratti prevedevano degli specifici obblighi di pulizia.
Alla luce di quanto accertato in sede disciplinare, il ricorrente si è reso responsabile di gravi inadempienze in merito alle attività relative alle entrate merci (omissioni contabili e finanziarie, ritardi nella contabilizzazione), di omissioni nei controlli e di omissioni relative alla sicurezza, di irregolarità consistite nell'aver consentito CO lo svolgimento dei lavaggi presso il deposito di (e con impiego anche di mezzi propri), nonché nell'utilizzo del CO lavaggio per fatti personali.
25 Circa il punto IV riguardante l'imputazione in sede penale, laddove il ricorrente ha sostenuto la rilevanza assorbente della archiviazione, occorre ricordare come più volte affermato dalla Suprema Corte (tra le altre Cass. 9.4.2003
n. 5530), poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3 secondo comma del cpp abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75 terzo comma del nuovo cpc, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti.
Ad ogni buon conto, il funzionario incaricato di stilare la relazione prevista dall'art. 53, co. 3, All. A, del RD
148/1931, ha precisato che l'addebito quattro della contestazione disciplinare, a seguito del provvedimento di archiviazione dell'11.09.2023 non aveva più fondamento.
Alla luce dell'attività di verifica effettuata, dell'attività di Audit nonché delle risultanze in sede penale, la Società ha contestato ai fini del provvedimento disciplinare la violazione dei principi del Codice Etico:
- il punto n. 2 “I nostri valori fondamentali”, elenca, tra i valori fondamentali del Gruppo FS, l'integrità e l'onesta:
“l'integrità e onestà si vedono o nelle grandi scelte ma anche nelle azioni quotidiane. Hanno a che fare non solo con il rispetto delle norme, di per sé non sufficiente, ma anche con quei comportamenti sinceri, leali e trasparenti che ti fanno sentire in pace, anche quando nessuno ti osserva. Sono la base per agire correttamente e comunicare in modo chiaro e coerente” ed ancora il paragrafo “Responsabilità e
Consapevolezza” si legge “La Responsabilità è nel DNA delle nostre Persone. È la consapevolezza del ruolo che ognuno di noi ha per i Clienti, per i colleghi e per i paesi in cui operiamo...”.
- il punto 4 “I destinatari”, paragrafo “Valenza del Codice nei confronti dei terzi”, testualmente recita “Nelle relazioni con i Soggetti Terzi, tutti noi, in ragione delle responsabilità assegnate, dobbiamo pertanto provvedere a:
26 - dare adeguata informazione circa gli impegni e obblighi imposti dal Cadice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente l'attività di terzi;
- attuare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di terzi.
Pertanto, i contratti stipulati dalle Società del Gruppo devono prevedere l'adesione della controparte contrattuale ai principi del Codice Etico, ferme restando le norme imperative applicabili al contratto”.
- il punto 5.1 “Rapporto con tutti gli stakeholder”, il quale prevede che “…orientiamo il nostro comportamento al rispetto della legge e prendiamo attivamente parte alla diffusione di una cultura ispirata a principi di integrità e trasparenza, anche collaborando attivamente alla prevenzione di qualsiasi atto o comportamento contrario a questi principi.
Collaboriamo attivamente alla prevenzione di qualsiasi atto o comportamento corruttivo, abuso e forme di mala gestione rispetto quando le regole di condotta e le misure di controllo definite all'interno delle singole Società del
Gruppo e vigilando sulla loro concreta attuazione e osservanza”.
- il paragrafo 5.4 “Rapporto con le persone del gruppo”, il quale prevede “…reputazione e l'immagine del gruppo che da ciò discendono sono un bene imprescindibile da tutelare e valorizzare attraverso i nostri comportamenti quotidiani...”
e al successivo paragrafo 5.6 intitolato “Rapporto con
Fornitori e Business Partner” si legge testualmente
“Improntiamo tutte le nostre azioni e comportamenti alla massima correttezza e legalità con esclusione di qualunque favoritismo e operiamo solo con persone e imprese affidabili, onorabili ed in possesso di una buona reputazione”.
Inoltre, nei rapporti con i Fornitori e Business Partner, è espressamente previsto che:
“ci impegniamo a selezionare i Fornitori e Business Partner
e i loro prodotti in base a criteri quali qualità, prezzo, prestazioni ambientali e altri requisiti di necessità e utilità aziendale, secondo modalità dichiarate e trasparenti, ottimizzando l'utilizzo delle risorsi del
Gruppo;
- garantiamo diligenza, buona fede, correttezza e rispetto delle procedure interne nel corso delle trattative negoziali e nell'esecuzione del contratto con i Fornitori e Business
Partner;
27 - garantiamo la trasparenza delle operazioni e la tracciabilità dei flussi finanziari”.
E, altresì, “Nei medesimi rapporti, provvederemo a:
- dare adeguata informazione circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente l'attività dei Fornitori e Business Partner inserendo nei relativi contratti l'obbligazione espressa di attenersi ad essi nonché ai valori del presente Codice indicando, quale sanzione a fronte di eventuali violazioni, il diritto al risarcimento del danno e la facoltà di risoluzione del contratto”;
Disposizione di Gruppo n. 231/AD “Condizioni Generali di CO COratto per gli appalti di forniture delle Società
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” del 17 luglio 2017;
- D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Disposizione di Gruppo n. 158/AD “Linee Guida del Ciclo
Passivo – Processo Amministrativo del 21 dicembre 2012;
- Procedura di ciclo passivo – Sistema SAP n. 142 del 15 giugno 2018;
- Comunicazione Organizzativa n. 25/DG “Gestione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” del 28 maggio 2019;
- Modello di Organizzazione Gestione e COrollo ex D.lgs.
231/01 del 18 dicembre 2018;
- Modello Antibribery&Corruption Management System del 17 gennaio 2019.
All'esito della procedura disciplinare, che ha dato corso anche al provvedimento di sospensione dal soldo e dal servizio, ai fini della destituzione, La Società ha contestato le mancanze di cui all'art. 45 punto 6 All. A
R.D. 148/1931.
Occorre dare atto della giurisprudenza formatasi in ordine al riconoscimento della gravità di condotte sussumibili nella violazione di policy e regolamenti aziendali, immediatamente lesivi di un minimum etico, tali da comportare il licenziamento del lavoratore manchevole.
Altro non sono, le policy e i regolamenti, che specificazioni delle direttive del datore che sovente dettagliano le modalità di svolgimento della prestazione e sono per lo più finalizzate a ridurre il rischio di esposizione a danni per
28 l'incauto operare dei dipendenti o sanzioni da parte di enti terzi per violazione di normative con implicazioni pubblicistiche.
La casistica più recente ricomprende molteplici fattispecie, accomunate da un giudizio di gravità fondato sull'elemento soggettivo che ne impedisce la sussunzione nell'alveo della mera negligenza e che ne fa discendere, di per sé, una violazione dei doveri del prestatore di lavoro subordinato, di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che sempre deve intercorrere tra l'imprenditore e il dipendente, e da impedire la prosecuzione, anche soltanto provvisoria, del rapporto contrattuale.
Ad esempio, nella casistica giurisprudenziale è stata ritenuta sussistente la giusta causa di licenziamento della lavoratrice che, in violazione di regolamenti e policy aziendali, non abbia verificato immediatamente la natura della merce consegnata dal fornitore né l'abbia catalogata.
Ebbene, nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, le disposizioni del Codice Etico richiamate dalla Società, ad avviso di questo giudicante, consistono in vere e proprie regole di condotta, la cui violazione deve essere apprezzata nel quadro dei doveri generali di condotta del dipendente che refluiscono sulle previsioni del RD 148/1931.
È opportuno premettere che la nozione di “giusta causa” si ricava dall'interpretazione dell'art. 2119 c.c., ai sensi del quale le parti possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza la necessità di preavviso
“qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Laddove, al fine di stabilire in concreto se sussista una giusta causa di licenziamento, occorre valutare -da un lato- la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale -dall'altro- la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n.
1667/96; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 8568/00; Cass., Sez.
Lav., n. 5157/00; Cass., Sez. Lav., n. 8553/00; Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 215/04; Cass., Sez. Lav., Sent. n. 12001/03).
29 In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di licenziamento costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso, con il conseguente potere del giudice - e senza violazione del principio generale di cui all'art. 112 cod. proc. civ.- di valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo (fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione e persistendo la volontà del datore di risolvere il rapporto), attribuendo al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento (Cass. 19 dicembre 2006 n. 27104), stante il carattere meramente qualificatorio della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e la differenza meramente quantitativa tra le due qualificazioni (Cass. 25 settembre
1990 n. 7520, Cass. 26 gennaio 1991 n. 765).
Ciò premesso va, altresì, evidenziato che la valutazione della gravità dell'inadempimento (per giusta causa o, comunque, "notevole", ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966) si estende a tutti i fatti contestati al dipendente con l'avvio della procedura di licenziamento disciplinare, anche concernenti comportamenti tenuti in precedenza e per i quali il datore di lavoro non abbia ritenuto, nella sua autonomia, di irrogare sanzioni disciplinari, salva l'operatività del limite costituito dal principio di tempestività e senza che tale determinazione datoriale possa ritenersi idonea ad arrecare pregiudizio al diritto del lavoratore alla difesa, atteso che l'incidenza disciplinare dei fatti contestati nel procedimento abbandonato deve essere autonomamente apprezzata nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento (cfr.
Cass., Sez. Lav., sent.n.27104/2006).
Specularmente, se è vero che nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di comportamenti gli stessi, ove in fatto accertati, debbono essere esaminati non solo atomisticamente ma anche nella loro concatenazione causale e cronologica ai fini della valutazione della loro gravità, per contro, non
è necessario che la "causa" che consente la cessazione del rapporto sia ravvisata nel complesso dei fatti ascritti, potendo il giudice individuare anche in alcuni o in uno solo
30 di essi il comportamento che giustifica il licenziamento
(cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 2579/09).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo.
L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. in termini Cass. n. 19023 del 2019, 27004 del 2018 ed ivi le richiamate Cass. n. 14321 del 2017; Cass. n. 52830 del
2016 e Cass. n. 9223 del 2015).
Ne consegue che il giudice, chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e n. 19053 del 2005).
Al giudice del merito è consentito, perciò, di escludere che un comportamento, pur sanzionato dal contratto collettivo con il licenziamento, integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, avuto riguardo sia alle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato sia alla compatibilità con il principio di proporzionalità.
Stante, però, l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, il giudice è sempre tenuto a verificare se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta causa e giustificato motivo (in argomento, Cass. n. 6498 del 2012, in motivaz.). Come è stato già affermato (Cass. n. 9396 del 2018), la scala di valori recepita dai contratti collettivi esprime le valutazioni delle parti sociali in ordine alla gravità di determinati comportamenti e costituisce solo uno dei parametri a cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto le
31 clausole generali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Queste ultime possono anche non coincidere completamente o esaurirsi nelle previsioni della contrattazione collettiva.
Ne discende che il giudice deve verificare la condotta, in tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono, anche al di là della fattispecie contrattuale prevista (Cass.
n. 27004 del 2018, in motivazione, p. 7.5.).
Come già osservato dalla giurisprudenza della S.C. il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del “minimo etico” e su condotte che ledano la fiducia del datore di lavoro, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazione di norme di legge o di doveri fondamentali di lealtà e riservatezza (Cass. n. 6893/2018).
Nel caso in esame, oltre a ravvisarsi la violazione delle disposizioni del Codice Etico, l'art. 45 del R.D. 148/31 prevede al n. 6 un'ipotesi di destituzione per azioni disonorevoli o immorali (nella quale disposizione possono farsi rientrare le violazioni del Codice Etico)- sebbene le condotte non costituiscano reato.
Ed inoltre, essendo state accertate condotte omissive, deve farsi rilievo della previsione di cui al n. 8, laddove la giurisprudenza della S.C. ha evidenziato che anche l'intenzionale non attivarsi può essere preordinato al conseguimento di un illecito di cui si accetta la rappresentazione (in termini cfr. recentemente e per una fattispecie sotto alcuni aspetti sovrapponibile Cass. 3 luglio 2017 n. 16338). Ne consegue che la rilevanza disciplinare della condotta deve essere valutata tenendo conto della riconducibilità ad una condotta dolosa anche del comportamento omissivo. L'art. 45 n. 8 del r.d. n. 148 del 1931, nel ricollegare la destituzione al fatto di "chi dolosamente rechi o tenti di recar danno all'azienda", presuppone il dolo del lavoratore, da intendersi non solo come volontà dell'evento dannoso, ma anche come accettazione del rischio che questo si verifichi, essendo interesse aziendale prevenire situazioni lavorative anche solo potenzialmente dannose.
Peraltro, in sede di archiviazione penale, il P.M. ed il
Gip, con pedissequo provvedimento, hanno evidenziato che il fatto storico del lavaggio degli autobus in via Amendola, sebbene non integrasse il delitto di frode in pubbliche forniture, tuttavia, poteva rilevare come illecito
32 ambientale (per il quale il P.M. ha proceduto separatamente)
(cfr. richiesta di archiviazione e decreto del Gip datati
25.07.2023 e 11.09.2023).
L'art. 45 del R.D. 148/31 elenca le seguenti fattispecie, quali causa della destituzione: Art. 45.
Incorre nella destituzione:
1° chi si rende colpevole di offesa contro la persona del Re, dei Principi della
Real Casa, del Capo del Governo e contro il Regime;
2° chi simula aggressioni, attentati, contravvenzioni od altri fatti congeneri,
o comunque adopera artifici o si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio;
3° chi, nei casi previsti dall'art. 314 del Codice penale, abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale;
4° che, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda,
o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
5° chi dolosamente percepisca somme indebite a carico del pubblico;
6° chi, per azioni disonorevoli od immorali, ancorché non costituiscano reato o trattisi di cosa estranea al servizio si renda indegno della pubblica stima;
7° chi sia incorso in condanna penale, sia pure condizionale, per delitti, anche mancati o solo tentati, o abbia altrimenti riportata la pena della interdizione dai pubblici uffici;
8° chi, dolosamente, rechi o tenti recar danno all'azienda nei contratti per lavori, provviste, accolli e vendite o in qualunque altro ramo del servizio;
9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare;
10° chi, anche senza fine di lucro, viola un segreto di ufficio, la cui divulgazione possa riuscir di pregiudizio agli interessi dell'azienda o di altri agenti comunque interessati, qualora la notizia non sia una denuncia di violazione dei regolamenti o delle leggi inerenti al funzionamento dell'esercizio o di fatti costituenti comunque un reato;
11° chi si rende colpevole di vie di fatto contro superiori o di altri atti di grave insubordinazione;
12° chi, durante il servizio in funzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio,
è trovato in istato di ubriachezza;
o chi, anche se non addetto a tali funzioni, venga trovato abitualmente in istato di ubriachezza;
13° chi trasgredisce scientemente le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto delle materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato alcun danno;
33 14° chi per mancanza di diligenza è causa di incendi a danno dell'azienda;
15° chi altera dolosamente i piombi;
16° chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni, nel qual caso la destituzione decorre dal primo giorno dell'assenza arbitraria;
17° chi, senza giustificazione di una causa di forza maggiore, non restituisce o restituisce manomessi i gruppi, i bagagli, le merci o i materiali in genere avuti in consegna, custodia o sorveglianza;
18° chi, facendo parte del personale viaggiante oppure essendo addetto al ricevimento, alla manipolazione o custodia di bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione o manipolazione di materiali, ricusi di assoggettarsi o tenti di sottrarsi alle visite personali da eseguirsi sia da ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia, in qualunque luogo pertinente all'azienda, anche da agenti di questa a ciò incaricati;
19° gli agenti indicati nel paragrafo precedente, che siano trovati muniti di ordigni od oggetti atti a perpetrare o mascherare manomissioni, i quali non siano fra quelli di cui possa essere giustificato il possesso;
20° chi, avendo avuto cognizione o conoscendo da chi siano stati perpetrati furti o manomissioni di bagagli o merci o di qualsivoglia altro oggetto, di spettanza dell'azienda o ad essa affidato per qualsiasi causa, ne abbia deliberatamente occultato ai superiori il nome e le circostanze di fatto.
Alla luce di quanto sin qui illustrato, la domanda deve essere rigettata, essendo stata accertata la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente nonché la sussumibilità degli stessi nelle violazioni delle disposizioni del Codice Etico e dell'art. 45 nn. 6 e 8 del R.D. in parola.
Le spese processuali –liquidate, secondo i valori minimi senza istruttoria - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.689,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale. RI, 22 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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