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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
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Fascicolo n. 1116/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 26.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1
avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: PENSIONE DI VECCHIAIA
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c
Con ricorso depositato il 25.6.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo il riconoscimento della condizione di invalidità non inferiore all'80% e la conseguente erogazione anticipata della pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 1.4.2023, in dedotta applicazione della “cd. “finestra mobile” di dodici mesi prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010”, a fronte del requisito sanitario che deduceva essere in realtà sussistente fin da anni addietro (come da precedente Decreto di Omologa di ATP in data 6.9.2016) ed a fronte di domanda amministrativa di pensione di vecchiaia anticipata presentata in data
12.1.2023. Contestava la diversa decorrenza (1.5.2024) riconosciuta dall' in sede amministrativa, che CP_1 aveva rigettato la domanda con la seguente motivazione: “La pensione non può al momento essere liquidata perché, pur avendo maturato i requisiti contributivi e quelli dell'età richiesti dalla normativa vigente, la prima finestra utile per il diritto alla pensione di vecchiaia è in data 01.05.2024” Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Esponeva in particolare che, a fronte della decorrenza del requisito sanitario dal 21.4.2023 come riconosciuta in sede amministrativa, la decorrenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, applicata la finestra mobile di 12 mesi, non poteva che essere il 1.5.2024. Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che la parte ricorrente è affetta da infermità tali che, tenuto conto delle occupazioni confacenti alle sue attitudini, sono causa di riduzione permanente della capacità di lavoro in misura non inferiore all'80% con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata in data 12.1.2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, adeguatamente motivato. Il ricorso va dunque accolto, conseguendo il diritto della parte ricorrente a beneficiare della pensione di vecchiaia anticipata, al maturare della finestra mobile di 12 mesi dalla maturazione in data 12.1.2023 dei requisiti. Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza (con limitato riferimento alla decorrenza più favorevole di 3 mesi rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa). Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede: dichiara che possiede i requisiti per l'accesso al diritto alla pensione di Parte_1 vecchiaia con decorrenza 12.1.2023 e pertanto condanna l' (con la decorrenza da CP_1 determinarsi secondo il criterio della c.d. finestra mobile) a corrispondere in favore dell'istante i relativi ratei, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991; condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi €1.000,00; il tutto da distrarsi in favore di: avv. TRESCA Matteo. pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in data 26.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)