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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 402/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere rel.
Dott. Gaetano Sole – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 402/2018 R.G.C.A. vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Cascino, presso il cui studio in EL, Via Venezia n. 378 elegge domicilio, come da procura alle liti e contestuale revoca di diverso e precedente difensore allegata all'atto di citazione in appello (PEC: Email_1
- appellante -
e nata a [...] il [...], cod. fisc. e , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente domiciliate in EL, Corso C.F._3
Vittorio Emanuele, 161, presso e nello studio dell'Avv. Ferrara C. Fabrizio, cod. fisc.
, che le rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di C.F._4 costituzione in appello ed indica, per le comunicazioni, il numero di fax 0933/919591 e l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- appellate -
OGGETTO: divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 giugno 2024, in atti.
1 Per l'appellante: la difesa non ha depositato le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27/06/2024. Si deve intendere che la parte abbia concluso come da note ex art. 127 ter sostitutive della precedente udienza di precisazione delle conclusioni in data 28/03/2024, di seguito trascritte: “…si conclude come in atti e verbali di causa”.
Per le appellate: “…Piaccia all'adita Corte d'appello, ritenuta l'autonomia del procedimento amministrativo di sanatoria in corso e valutata la necessità dell'acquisizione delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, sulle conclusioni delle appellate, chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettare il proposto gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando alle spese di lite di secondo grado”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29/08/2001 e convenivano Controparte_1 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di EL, e esponendo: Parte_1 Controparte_2
- che in data 16 dicembre 1988 era deceduto in EL , nato a [...] il Persona_1
6.12.1929, lasciando quali eredi legittimi i figli , Controparte_1 Parte_3
e ;
[...] Controparte_2
- che l'attivo ereditario relitto era costituito da un appezzamento di terreno sito in RA, esteso ha 1.38.30, in catasto alla pagina 25014, foglio 76, p.lla 28, nonché da un edificio sito in EL, Via C 14 n. 13 (oggi Via S. Giuseppe n. 15), costituito da un piano terra, un primo piano e lastrico solare, non censito in catasto ma allibrato al foglio 146, part.lla 1174; inoltre da somme di denaro depositate in libretti di deposito, presso la (oggi Banco CP_3
di Sicilia s.p.a.), intestati a e (disoccupato e privo di Persona_1 Parte_1
qualunque reddito);
- che i beni ereditari erano stati sempre nel possesso di il quale ne aveva Parte_1
percepito direttamente i frutti senza ripartirli con gli altri coeredi;
- che a nulla erano valsi i tentativi di addivenire ad una amichevole divisione dei beni ereditari.
Tanto premesso, le attrici chiedevano, nell'atto di citazione in prime cure, di dichiarare aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in EL il 06/12/1988; di Persona_1
disporre la divisione tra i coeredi dell'attivo ereditario come sopra individuato;
di condannare a rimborsare alle attrici i frutti civili, da quantificare in sede di CTU, ricavati dai Parte_1
cespiti oltre rivalutazione ed interessi ed il pagamento delle spese del giudizio per avervi dato ingiusta causa.
Si costituiva tempestivamente il quale deduceva che , deceduto Parte_1 Persona_1
in data 16/12/1988, pur essendo stato proprietario dell'immobile sito in EL, via San Giuseppe n.
2 15, non aveva affrontato alcuna spesa per la costruzione del citato immobile, posto che, avendo il
“de cuius” una pensione di circa £ 450.000, non era in grado neanche di affrontare le spese relative al proprio mantenimento e quello della propria famiglia;
che il convenuto era stato, Parte_1
sin dall'età di 16 anni, l'unico percettore di reddito in famiglia e l'unico che aveva coadiuvato il padre in modo significativo al mantenimento della famiglia e, quindi, delle due sorelle e del fratello
, totalmente incapace di intendere e volere;
che nel 1980 aveva Controparte_2 Parte_1
iniziato i lavori di costruzione dell'immobile sopra indicato, a proprie spese, sul terreno di proprietà del padre e con il consenso di quest'ultimo; che tali lavori erano durati parecchi anni ed il convenuto li aveva eseguiti in economia e con l'ausilio di altri tecnici e lavoranti;
che aveva Parte_1 costruito personalmente a proprie spese l'immobile in EL, in parte durante la vita del padre ed in parte dopo la sua morte;
precisamente, dopo la morte del de cuius, aveva realizzato i lavori di completamento del piano terreno e del primo piano, aveva rifinito il vano scala ed aveva interamente costruito la mansarda;
che, inoltre, si era sempre occupato del mantenimento della sorella la Pt_2
quale aveva vissuto, sino al mese di giugno 2000, con il fratello nell'immobile a Parte_4
piano terra, percependo i frutti;
che nel 2000 si era trasferita presso altro domicilio Parte_2
abbandonando a se stesso il fratello interdetto , che al momento della domanda viveva CP_2
nell'appartamento al piano terreno accudito dal fratello;
che non era esistito alcun libretto di Pt_1
deposito cointestato al de cuius ed a;
che era tenuta a restituire Parte_1 Parte_2
la somma di £ 10.000.000 appartenente al padre, custodita dallo stesso presso la propria abitazione e della quale si era impossessata al momento della sua morte;
che Parte_2 Parte_1
aveva affrontato personalmente tutte le spese funerarie relative alla morte del padre,
[...]
ammontanti a £ 2.615.000; che aveva sostenuto le spese relative alla sanatoria Parte_1
dell'immobile in EL, all'accatastamento ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione, spese complessivamente ammontanti a £ 16.211.000; che aveva sempre pagato a proprie Parte_1
spese l'ICI; che , in occasione del suo matrimonio, aveva ricevuto dal padre Controparte_1
la dote ed i mobili per arredi ammontanti a £ 5.000.000 e si era altresì impossessata di due collane d'oro di proprietà del de cuius.
Il convenuto , nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, Parte_1 chiedeva quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “ … rigettare le richieste di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e ciò per le motivazioni in premessa illustrate;
dare atto che il convenuto aderisce alla domanda relativa all'apertura della successione di;
Persona_1
ritenere e dichiarare che nell'eventuale formazione dell'asse ereditario di non Persona_1
rientra alcuna somma di denaro depositata in libretti di deposito;
rigettare la domanda di rimborso dei frutti civili ricavati dai cespiti;
determinare l'attivo dell'asse ereditario, acquisendo alla massa ereditaria le seguenti liberalità godute dalla coerede : donazione di arredi e dote Controparte_1
3 ammontanti a lire 5 milioni oltre interessi e rivalutazione;
n. 2 collane d'oro di proprietà del de cuius;
determinare le quote spettanti a ciascun coerede previo addebitamento alla massa ereditaria della somma di lire 60.000.000 pari al valore dell'immobile de quo al momento della morte del de cuius o di una somma pari alle spese sostenute da per la costruzione del sopracitato Parte_1
immobile o al valore dello stesso al momento della morte da cuius da quantificarsi a mezzo di CTU;
addebitare alla massa ereditaria le spese funerarie ammontanti a lire 2.615.000, le spese di procedura di sanatoria ammontanti a lire 16.211.000 oltre interessi e rivalutazione;
addebitare alla massa ereditaria la somma di lire 651.000 pari all'importo pagato nel tempo da Parte_1
quale imposta ICI, oltre interessi e rivalutazione;
accrescersi la quota spettante al convenuto
di tutte le somme sopra indicate;
condannare a restituire alla Parte_1 Parte_2
comunione ereditaria la somma di lire 10.000.000 sottratta al padre al momento della morte oltre interessi e rivalutazione monetaria;
attribuire a ciascun coerede la quota allo stesso spettante disponendo l'eventuale riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius;
condannare
, e al pagamento nei confronti del convenuto Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
di una somma pari ai tre quarti delle spese sostenute o dell'aumento di valore Parte_1
tenuto dall'immobile de quo in forza dei lavori di manutenzione e per le innovazioni poste in essere al pianterreno e al primo piano dopo la morte del de cuius da determinarsi in sede di CTU oltre interessi e rivalutazione;
condannare , e al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
pagamento nei confronti del convenuto di una somma pari ai tre quarti delle spese Parte_1
sostenute o del valore della mansarda in narrativa indicata da determinarsi a mezzo di CTU. Con vittoria di spese competenze e onorari”.
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva ab intestato (celibe e Controparte_2
senza figli, già contumace) ed il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto dalle attrici e quindi proseguiva tra i tre germani e (attrici) e Parte_2 CP_1 Parte_1
(convenuto).
[...]
Esaurita l'attività istruttoria ed espletata una CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 23 maggio 2017, le attrici chiedevano l'attribuzione a del garage Controparte_1
e dell'appartamento al piano terra di via San Giuseppe 15 a EL e l'attribuzione a Parte_2
del primo piano, compensando il pagamento dei conguagli con il credito derivante dalle fruttificazioni, riportandosi per il resto alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, ovvero dichiarare l'apertura della successione di e disporre l'apertura della successione Persona_1
di e disporre la divisione dell'attivo ereditario indicato. Persona_1
Il convenuto , insistendo preliminarmente sulla proposta conciliativa in atti, Parte_1
chiedeva l'attribuzione del detto fabbricato di via S. Giuseppe n. 15, con pagamento dei conguagli,
4 e precisava le conclusioni riportandosi a quelle già spiegate nella comparsa di costituzione in prime cure.
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica, con sentenza n. 717/2017, pubblicata il
14/11/2017, definendo il giudizio iscritto al n. 738/2001 R.G., ogni altra domanda ed eccezione respinta, ha così provveduto:
“…dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente inter partes; rigetta la domanda di divisione del lastrico solare a secondo piano, sito in EL, via San Giuseppe n.
15, distinto al catasto foglio 146, part.lla 1174, sub 5; dichiara esecutivo il seguente piano di riparto:
• quota A: attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento a piano terra sito in EL, via
San Giuseppe n. 13, distinto in catasto al foglio 146, part.lla 1174 sub 3, con debito da conguaglio verso l'assegnatario della quota C di € 17,69;
• quota B: attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento a piano primo sito in EL via
San Giuseppe n. 15 distinto in catasto al foglio 146, part.lla 1174 sub 4, con debito da conguaglio verso l'assegnatario della quota C di € 37.254,52;
• quota C: attribuzione in proprietà esclusiva del garage a piano terra sito in EL via San
Giuseppe n. 11 distinto in catasto al foglio 146, part.lla 1174 sub 2, e del terreno sito in
RA distinto in catasto al foglio 176 part.lla 28 con credito da conguaglio di € 37.270,21; dispone che l'assegnazione delle quote avvenga mediante sorteggio a seguito di istanza rivolta al tribunale;
condanna e al pagamento in favore di della Parte_2 Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.040,65 ciascuna oltre interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda al saldo;
compensa le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 4.5.2012, in parti uguali tra le parti in causa”.
La sentenza è stata appellata da , con atto di citazione notificato in data 9 Parte_1
maggio 2018, per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello (pagine 6-10 atto di appello) impugna la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma essere ”… infondate le ragioni dedotte da parte convenuta che nella comparsa conclusionale fa valere, per la prima volta ed in contrasto con le risultanze delle operazioni peritali mai contestate, la non commerciabilità dell'intero fabbricato sito in EL nella via San Giuseppe “ (pag. 6 della sentenza di primo grado).
L'appellante, dopo avere dedotto che la difesa del convenuto ha sempre contestato la CTU disposta in prime cure, sostiene che la consulenza tecnica risale ad anni prima rispetto al
5 provvedimento di insanabilità emesso dal Comune di EL - Settore Territorio Servizio Condono
(novembre 2016); che quest'ultimo è un documento sopravvenuto essenziale ai fini del decidere;
che la questione della non commerciabilità dell'intero edificio sito in EL, Via San Giuseppe, è stata sollevata dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e richiamata nella proposta di bonario componimento avanzata dall'appellante in data 21 febbraio 2016; che la comunicazione di improcedibilità del condono edilizio sull'intero fabbricato di via San Giuseppe è un documento pubblico e fa piena prova fino a querela di falso;
che il giudice di prime cure non poteva esimersi dal valutare tale prova documentale;
che l'intero fabbricato di via San Giuseppe n. 15 è abusivo
(garage, piano terra, primo piano e mansarda) e non sanabile;
che ciò risulta dalla comunicazione del Comune di EL, Settore territorio, Servizio Condono, prot. 147663-68 in data 21/11/2016, che dichiara l'improcedibilità della domanda di sanatoria proposta in data
13/11/1986 dal de cuius ai sensi della L. 47/1985 prot. 80956, pratica n. Persona_1
4848, relativa all'immobile sito in EL, Via San Giuseppe 15, piano terra e piano primo (in catasto foglio 146, part.lla 1174); che la prova documentale della non sanabilità dell'abuso edilizio riguardante l'intero fabbricato in EL comporta la parziale inammissibilità della domanda di divisione ereditaria ed incide sul valore dell'asse ereditario;
che la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, in quanto non risulta commerciabile l'intero fabbricato di Via San Giuseppe a EL, in quanto abusivo, a norma degli artt. 17 e 40 della L.
47/1985; che, quindi, l'attivo ereditario va rideterminato comprendendo nell'asse ereditario il terreno sito in RA (in catasto foglio 176, part.lla 28) e l'area di sedime su cui insiste il fabbricato abusivo di Via San Giuseppe a EL (area identificata in catasto al foglio 146, particella 1174).
Con il secondo motivo di appello (cfr. pagg. 10-22 atto di appello) l'appellante sostiene che la CTU disposta in prime cure non ha dato alcuna risposta ai quesiti posti dal giudice e che il giudice di prime cure ha errato a rigettare la richiesta di rinnovazione ex art. 196 c.p.c. della CTU con la nomina di un nuovo consulente.
Afferma che non è vero che il fabbricato sito in EL nell'attuale via San Giuseppe è stato completato nel 1981, prima della morte del de cuius ; che non è corretto Parte_1 fondare la prova sull'epoca di completamento del fabbricato sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11 aprile 1996 a firma dello stesso (atto in cui Parte_1 quest'ultimo dichiara che il fabbricato sito in EL è stato per intero costruito ed ultimato nel 1981); che vi sono altri documenti che smentiscono il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio datata 11 aprile 1996 (atto valorizzato dal CTU); che la tesi secondo cui l'intero fabbricato in EL, Via San Giuseppe, è stato costruito prima della morte del de cuius è smentita dal processo verbale di denunzia n. 10806 del gennaio 1981 della
6 Polizia Municipale di EL, a carico di la quale prova che, a quella data, Persona_1
erano ancora in corso lavori di costruzione del piano terra del fabbricato;
che, inoltre, nella richiesta di trascrizione contro l'eredità di , presentata presso l'ufficio del Persona_1
registro di EL il 4 ottobre 1989, reg. gen. Ord. n. 11528, i beni immobili compresi nella massa ereditaria, per quanto di interesse in questa sede, sono descritti come un fabbricato composto da appartamento a piano terra e da appartamento a primo piano e da un lastrico solare;
che quest'ultimi documenti provano che alla data della morte del de cuius la mansarda non era stata ancora costruita;
che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 26 aprile 1986 il de cuius dichiarò che terreno e fabbricato, in catasto foglio Persona_1
146 particella 1174, con anno di costruzione 1981, in corso di accatastamento, non era
“ancora disponibile all'uso”; che, in base a tali documenti, appare provato lo stato grezzo dell'immobile alla data del 26 aprile 1986; che il CTU ha omesso di rispondere ai quesiti che erano stati posti dal giudice sui lavori realizzati da dopo la morte del Parte_1 de cuius, in quanto ha ritenuto che l'intero fabbricato (esclusa la mansarda) è stato ultimato nel 1981; che il Comune ha comunicato, con nota del 21/04/2015, prot. P14732, che Pt_5
l'originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11 aprile 1996 a firma non è presente all'interno del fascicolo nella disponibilità del Comune e tale Parte_1 mancanza rende giuridicamente inesistente l'atto; che è necessario rinnovare le operazioni peritali per stimare le opere di completamento del fabbricato in EL realizzate da Parte_1
dopo la morte del padre (16.12.1988); che è errata, di conseguenza, la CTU quanto
[...]
alla determinazione dell'attivo ereditario e sono inesatte le quote ed i conguagli indicati nella
CTU; che vanno rinnovate le operazioni di consulenza al fine di “…determinare i costi di costruzione dell'edificio sito in EL nella via San Giuseppe 15, dall'inizio delle opere e fino alla morte del de cuius (16.12.1988) nonché da quest'ultima data e fino ad oggi in valore monetario corrente”.
Con il terzo motivo di appello (pagg. 22-27 atto di appello) l'appellante afferma che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui afferma (cfr. pagina 13 sentenza di primo grado) che non vi è idonea prova delle spese sostenute da per la realizzazione Parte_1
e il completamento dell'immobile di via san Giuseppe.
Sostiene che è stata data prova, mediante i documenti depositati e le deposizioni dei testi
, , , e (di cui sono Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
riportati stralci di dichiarazioni alle pagine 22-23 dell'atto di appello), dei diversi lavori edili effettuati su iniziativa di nel fabbricato “de quo” di Via San Giuseppe e Parte_1
che sono pagati dallo stesso . Parte_1
7 Lamenta che non siano stati correttamente valutati, a fini di prova delle spese sostenute da per il completamento del fabbricato, i documenti che sono elencati alle Parte_1
pagine 23-25 dell'atto di appello e che proverebbero che i lavori eseguiti nel fabbricato di
Via san Giuseppe, prima e dopo la morte del de cuius.
Segnatamente, i documenti depositati nel corso del giudizio proverebbero i lavori effettuati prima del 16/12/1988 (data di morte del de cuius) pari a lire 20.910.525 (€ 10.799,38).
Gli ulteriori documenti depositati nel corso del giudizio proverebbero lavori effettuati nel fabbricato su iniziativa di dopo la morte del de cuius (tra il 1991 e il 2000) Parte_1 per un ammontare di lire 73.511.430 (€ 37.965,48).
Le deposizioni dei testi , , , , e (richiamate alle Tes_2 Tes_6 Tes_4 Tes_7 Tes_8 Tes_3
pagine 25-26 dell'atto di appello) proverebbero poi l'esistenza di ulteriori lavori effettuati nel fabbricato sia prima che dopo la morte del de cuius.
In breve, secondo l'appellante, l'istruttoria espletata e i documenti allegati proverebbero l'ammontare dei lavori eseguiti nel fabbricato di Via San Giuseppe nel corso degli anni.
La documentazione in atti proverebbe, secondo l'appellante, l'esistenza di lavori per il completamento ed il miglioramento del fabbricato, il cui importo totale ammonterebbe a lire
94.421.955 (€ 48.764,87), spese che sarebbero state sostenute da e delle Parte_1 quali chiede tenersi conto ai fini della composizione dell'attivo ereditario, delle quote e dei conguagli.
Con il quarto motivo di appello (pagine 27-28 atto di appello), lo lamenta l'errata Parte_1 determinazione del compendio ereditario, l'errata attribuzione dei beni comuni, l'errata applicazione degli artt. 789 e 791 c.p.c.
Sostiene, richiamando il primo motivo di appello, che il primo terra , al pari del primo piano del fabbricato di Via San Giuseppe nn. 11/15 EL è abusivo, insanabile e incommerciabile;
che il giudice di prime cure, di conseguenza, non avrebbe dovuto comprendere nel compendio ereditario oggetto di divisione i detti immobili;
che il compendio ereditario, quindi, consta unicamente del terreno agricolo sito in RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta
(Ha 2.38.30), in catasto alla pagina 25014 fg. 176 p. 28, seminativo irriguo di 3^ classe R.D.
82980 R.A. 24894, valore complessivo lire 5.000.000; nonché l'area di sedime del fabbricato abusivo in EL, Via San Giuseppe, superficie distinta al foglio n. 146, particella 1174; che, per l'effetto, le quote di ciascun erede vanno proporzionate al predetto compendio;
che, nell'ipotesi in cui si ritenga che nel compendio ereditario possano rientrare il piano terra e il primo piano del detto fabbricato di Via San Giuseppe, occorre tenere conto, in sede di conguagli, delle spese sostenute da pari a lire 94.421.955 (€ 48.764,87); che Parte_1
8 occorre anche tenere conto che abita con la sua famiglia al primo piano Parte_1
del fabbricato in EL, Via San Giuseppe n. 15.
L'appellante, nell'atto di citazione in appello, notificato in data 9/5/2018, ha chiesto alla Corte di Appello di Caltanissetta di accogliere le seguenti conclusioni: “… in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 707/2017 emessa dal tribunale di EL nell'ambito del procedimento n. 738/2001
r.g. depositata in cancelleria in data 14/11/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare tutte le domande ed istanze formulate da parti attrice e, per
l'effetto, accertare e dichiarare: 1) l'incommerciabilità per abusivismo edilizio ex artt. 17 e 40 legge
47/1985 e dell'intero immobile (piano terra e primo) ubicato in EL nella via San Giuseppe n.
11/15, distinto al catasto foglio 146 particella 1174 e per l'effetto rideterminare il compendio ereditario così costituito: A) terreno agricolo sito nel Comune di RA esteso ettari uno are trentotto centiare trenta in catasto alla pagina 25014, foglio 176, particella 28, seminativo irriguo di terza classe;
B) superficie terreno sito EL, distinto al catasto al foglio di mappa numero 146 particella n. 1174; 2) in subordine, accrescersi la quota spettante al convenuto per i motivi spiegati della somma di lire 94.421.955 oltre lire 16.000.000 per spese pratica condono edilizio non andato
a buon fine ovvero per lire 110.421.955 ovvero euro 57.028,15 oltre interessi, oltre un forfait per spese funerarie sostenute dall'appellante; 3) in ulteriore subordine, il diritto al rimborso spese eseguite dall'appellante sull'immobile di via San Giuseppe n. 11/15 nonché per spese pratica condono edilizio non andato a buon fine ovvero per lire 110.421.955 ovvero euro 57028,15 oltre interessi, oltre un forfait per spese funerarie sostenute dall'appellante o quell'altra somma maggiore
o minore che il giudicante riterrà congrua;
4) infine, applicare la proposta transattiva formulata dall'appellante ovvero dichiarare esclusivo proprietario dell'immobile sito in EL Parte_1
nella via San Giuseppe n. 11/15 piano terra, primo e mansarda, di contro porre l'obbligo a carico del Sig. di versare la somma di euro 18.000,00 cadauno in favore di Parte_1 CP_1
e nonché dichiarare e i soli proprietari
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_2
del terreno agricolo sito nel Comune di RA esteso ettari uno are trentotto e centiare trenta in catasto alla pagina 25014, foglio 176, particella 28, seminativo irriguo di terza classe;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario delle spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria si chiede per le ragioni e necessità meglio illustrate al secondo motivo di gravame ex art.
196 c.p.c. la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente affinché si dia risposta al seguente quesito determinare i costi di costruzione dell'edificio sito in EL nella via San Giuseppe
9 15, dall'inizio delle opere e fino alla morte del de cuius (16/12/1988) nonché da quest'ultima data fino ad oggi il valore monetario corrente”.
e , costituitesi in appello con comparsa depositata in data Controparte_1 Parte_2
10/09/2018, hanno chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare il proposto gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannare alle spese di lite di secondo Parte_1
grado.
Quanto al primo motivo di appello hanno dedotto che la nota del del 21.11.2016, Parte_6
avente ad oggetto la procedibilità della domanda di sanatoria, non è mai stata ritualmente acquisita agli atti del procedimento di prime cure, né avrebbe potuto mai esserlo;
che, infatti, la nota in questione è stata depositata con la comparsa conclusionale in data 21.7.2017 e quindi è tardiva;
che, in ogni caso, la nota in questione non ha alcuna rilevanza, trattandosi non del rigetto della domanda di sanatoria ma di un documento amministrativo interlocutorio, finalizzato a segnalare la necessità di una integrazione documentale, causa di un arresto temporaneo dell'iter finalizzato al rilascio della concessione in sanatoria.
Quanto al secondo motivo di appello hanno dedotto che è infondata la doglianza dell'appellante circa il rigetto della richiesta di richiamo o rinnovo della C.T.U., per accertare gli eventuali esborsi effettuati da per la costruzione del fabbricato di Via San Giuseppe prima del Parte_1
decesso del de cuius, in quanto il giudice di prime cure ha motivato in diritto sulle ragioni del rigetto della richiesta di richiamo o rinnovo della C.T.U.; che, inoltre, non vi è nessun insanabile contrasto probatorio tra il processo verbale di denuncia e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 1996, sottoscritta e prodotta da , in quanto il processo verbale di Parte_1
denuncia è del 2 gennaio del 1981 ed un piccolo immobile può essere compiutamente realizzato anche nell'arco di qualche settimana;
che è inconducente la richiesta di richiamo del C.T.U. per la determinazione dei costi sostenuti da dopo il decesso di;
Parte_1 Persona_1
che il richiamo del CTU si poteva disporre soltanto nel caso di dimostrazione probatoria del collegamento tra tali costi e le unità immobiliari poste a piano terra e primo piano, questione definita, dal Tribunale, con diversa motivazione argomentativa, secondo la quale, le prove raccolte, documentali e testimoniali, non avrebbero dimostrato che gli esborsi sarebbero avvenuti in data successiva al decesso di e, soprattutto, il collegamento con le unità immobiliari Persona_1
poste a piano terra e primo piano;
che il secondo motivo di appello è, dunque, inammissibile ed infondato e non consente l'accoglimento dell'istanza volta al supplemento istruttorio.
Quanto al terzo motivo di appello hanno dedotto che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il mancato riconoscimento degli esborsi, asseritamente sostenuti da Parte_1
nel periodo anteriore al decesso del de cuius, non è stato dovuto a ragioni di ordine
[...]
probatorio, ma, esclusivamente ad un preciso argomento di diritto, secondo cui un presunto credito
10 maturato in data anteriore al decesso di un soggetto e non azionato tempestivamente, non può considerarsi presente, ovviamente sotto il profilo passivo, nel patrimonio del de cuius e, pertanto,
l'accertamento dello stesso viene irreversibilmente pregiudicato dall'estinzione del soggetto passivo e non può trasferirsi agli eredi;
che tale ratio decidendi, illustrata a pag. 11 della impugnata sentenza, non è stata oggetto di specifica impugnazione, con conseguente irrevocabilità del rigetto della domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento giudiziale di un credito derivante da esborsi di somme di denaro, sostenute in data anteriore al decesso di;
che il Tribunale di Persona_1
EL, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha operato un preciso discrimine tra la parte di domanda giudiziale relativa agli esborsi asseritamente sostenuti da prima del Parte_1
decesso di e la parte di domanda relativa alle spese affrontate in data successiva Persona_1
al 1988; che la prima parte della domanda giudiziale (relativa alle spese sostenute prima del 1988)
è stata rigettata con l'argomentazione sopra richiamata e non è stata oggetto di impugnazione;
che la seconda parte della domanda giudiziale (relativa alle spese sostenute dopo il 1988) è stata, invece, accolta, per quanto di ragione;
che con la prima parte del terzo motivo di gravame, il provvedimento
è stato censurato, sotto un profilo argomentativo (mancata valutazione del compendio probatorio per costi sostenuti in data anteriore al 1988), del tutto assente nel provvedimento impugnato, perché superato, secondo il meccanismo dell'assorbimento, da una ratio decidendi preclusiva, a monte, della valutazione probatoria;
che il terzo motivo di gravame, dunque, non si sottrae sul punto al vaglio dell'inammissibilità; che in ordine alla seconda parte del terzo motivo di gravame, con la quale è stata sindacata la mancata valutazione del compendio probatorio relativo ad esborsi sostenuti in data successiva alla morte di , per un ammontare complessivo pari a L. 73.511.430, il Persona_1
giudice di primo grado ha motivato alle pagine 12-13 della sentenza (parte della motivazione trascritta nella comparsa di costituzione in appello); che l'appellante ha Parte_1 menzionato alcuni documenti fiscali (rilasciati da , , Centro Controparte_4 Controparte_5
Alluminio di Ferracane Crocifisso, Tecno Impianti di Brigadieci e G.), che, Controparte_6
tuttavia, non indicano specificamente fornitura di beni specificamente destinati al piano terra ed al primo piano, e, pertanto, non consentono di superare la valutazione giudiziale di inidoneità probatoria, mentre altri documenti richiamati nel motivo di gravame (rilasciati da ed Controparte_7 [...]
, per stessa ammissione di , riguardano la mansarda, opera abusiva esclusa CP_8 Parte_1
dalla massa attiva;
che privo di pregio è il richiamo argomentativo relativo alla difettosa valutazione delle deposizioni testimoniali di , , Testimone_2 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
e , in quanto, da un lato, tali deposizioni, sono state oggetto di puntuale valutazione da Tes_3
parte del giudice di primo grado, al punto da essere menzionate nella parte argomentativa del provvedimento impugnato, dall'altra riguardano lavori eseguiti sulla mansarda, opera abusiva esclusa dalla massa attiva.
11 Quanto al quarto motivo di appello deducono che è inammissibile, in quanto, a loro avviso, nella prima parte (relativa alla mancata esclusione dalla massa attiva, del piano terra e del primo piano, per effetto della natura abusiva di tali unità) costituisce mera riproposizione del primo motivo d'appello, mentre, nella seconda parte, costituisce mera riproposizione del terzo motivo d'appello, con conseguente richiamo delle ragioni di inammissibilità e infondatezza dei due motivi di appello reiterati.
Alla prima udienza di trattazione in data 17/10/2018 i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25/11/2021.
La causa è stata poi rinviata d'ufficio in ragione dei carichi dei ruoli della Corte e all'udienza
“cartolare” del 29/06/2023 è stata trattenuta in decisione, da un collegio in diversa composizione, concedendo termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
La Corte, con ordinanza in data 25/09/2023 (depositata in data 31/11/2023) ha rimesso la causa sul ruolo così motivando: “Ritenuto che l'appello riguarda la divisione ereditaria ab intestato del de cuius e che il progetto di divisione, fatto proprio dalla sentenza Persona_1 gravata sulla base dell'indagine peritale del CTU geom. , esitata con la relazione Persona_2
depositata in data 4.10.2005, comprende il fabbricato composto da piano terra e piano primo sito in
EL via San Giuseppe 11/15, censito nel C.F. di detto Comune al foglio 146 particella 1174.
Considerato che l'appellante ne contesta l'abusività e allega la successiva notifica Parte_1
del provvedimento prot. n.147663-68 (prat. n.4848 L. 47/85) del 21.11.2016 da parte del
[...]
, con riferimento alla “domanda di sanatoria di abuso edilizio, presentata ai Parte_7
sensi della L.47/85 il 13.11.1986 con prot. n.80956 pratica n.4848 da , relativa Persona_1 all'immobile sito nel Comune di EL, nella via S. Giuseppe 15 piano terra e primo (in catasto al fg.146 p.lla 1174)”, a mezzo il quale “… vista l'assenza, agli atti della pratica, della documentazione da presentarsi a corredo della domanda di concessione in sanatoria, come già richiesta dall'ufficio scrivente in data 24/01/2013 prot. P08848 … comunica che la domanda di sanatoria risulta improcedibile”, assegnando il termine perentorio di giorni 30 per eventuali comunicazioni o scritti difensivi.
Ritenuto che
parte appellata si limita ad allegare trattarsi di un “documento amministrativo interlocutorio” e che non si rinviene nelle produzioni delle parti documentazione successiva attinente la detta pratica di sanatoria edilizia.
Considerato che
anche a mente dei principi della sentenza
n.25021/19 delle sezioni unite della Cassazione, la regolarità edilizia costituisce una condizione dell'azione ex art.713 cc. e, come tale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La
Corte, letti gli atti e ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo
P.Q.M.
ai sensi dell'art.213
c.p.c. richiede al Comune di EL informazioni scritte sullo stato della “domanda di sanatoria di
12 abuso edilizio, presentata ai sensi della L.47/85 il 13.11.1986 con prot. n.80956 pratica n.4848 da
, relativa all'immobile sito nel Comune di EL, nella via S. Giuseppe 15 piano Persona_1 terra e primo (in catasto al fg.146 p.lla 1174)”, indicando il provvedimento di assenso eventualmente rilasciato o gli adempimenti necessari e i relativi costi per la definizione della domanda, qualora non ancora archiviata, assegnando il termine fino al 31.12.2023 per provvedere alla comunicazione delle chieste informazioni. Rinvia la causa all'udienza del 25.1.2024 per l'ulteriore proseguo, invitando le parti, qualora non risulti esitato il rilascio della concessione in sanatoria e la stessa non sia assentibile, a precisare se hanno interesse allo scioglimento della comunione dei residui beni”.
I procuratori delle parti, in vista dell'udienza in data 25/01/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., hanno depositato le note e hanno dedotto quanto segue: il procuratore dell'appellante ha dedotto che non è stato esitato il rilascio della concessione in sanatoria e che non vi è prova che l'abuso edilizio sia sanabile;
ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria nella parte avente ad oggetto le unità immobiliari site in EL nella Via San Giuseppe n. 15, piano terra e primo
(distinto al catasto foglio 146 part.lla 1174) e procedere alla divisione dei beni residui;
il procuratore delle appellate, dopo avere evidenziato che il non ha fornito le informazioni Parte_6
chieste dalla Corte con la suddetta ordinanza, ha dedotto di avere incaricato un proprio
Consulente di parte e di avere verificato che la richiesta di integrazione documentale del 21.11.2016
è relativa a documentazione irrilevante ai fini del rilascio della concessione in sanatoria
(certificazione di residenza storica e l'atto unilaterale d'obbligo); che la domanda di condono edilizio prot. 80956 del 13.11.1986 è stata esitata favorevolmente con parere D03316 del 14.12.2012
(come provato dal doc.1, copia di una relazione a firma del Geom. in data 21.12.2023). Lo CP_9 stesso difensore delle appellate ha chiesto di differire l'udienza per consentire la trasmissione delle chieste informazioni, sollecitando la Pubblica Amministrazione e trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica per la valutazione dei profili di rilevanza penale in relazione all'inosservanza dell'Ordinanza del 25.9.2023.
Successivamente al deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c. da parte del difensore delle appellate ma pur sempre nel termine perentorio assegnato per il 25/01/2024 il difensore dell'appellante ha depositato nuove note ex art. 127-ter c.p.c., chiedendo l'espunzione dei nuovi documenti depositati dalla difesa delle appellanti e della relazione redatta dal Geom. Per_3
tecnico incaricato dalle appellate.
[...]
La Corte, diversamente composta, con ordinanza in data 25/01/2024, preso atto che non risultavano depositate agli atti le chieste informazioni scritte ai sensi dell'art.213 c.p.c. da parte del come disposto con ordinanza del 25.9.2023, e che era necessaria la loro Parte_6
13 acquisizione, rinviava all'udienza del 28 marzo 2024 per il chiesto adempimento e l'ulteriore proseguo della causa.
L'udienza del 28/03/2024 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
Il difensore dell'appellante, nelle proprie note ex art. 127-ter c.p.c., ribadiva la propria opposizione alle nuove produzioni documentali fatte da controparte e segnatamente: istanza presentata al in data 21 dicembre 2023 da;
certificati anagrafici di Parte_6 Parte_2
, e copia dell'invito alla stipula dell'atto unilaterale d'obbligo; Parte_1 Pt_2 CP_1
relazione a firma del Geom. Persona_3
Il difensore delle appellate, nell'evidenziare che il non aveva ancora fornito Parte_6
le chieste informazioni, deduceva che, su impulso delle appellate, il con nota Parte_6
del 25.1.2024, assunta al protocollo generale in data 30.1.2024 n. 0010443, aveva confermato la piena pendenza del procedimento amministrativo e soprattutto, la necessità dell'integrazione documentale, che richiedeva la collaborazione dei soggetti istanti (doc.1, copia della nota del in Parte_6 data 25.1.2024); che nella nota, tra gli altri documenti, veniva richiesto l'invio di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che doveva essere compilato e sottoscritto, necessariamente, da
, attestante la “possidenza immobiliare dell'intero nucleo familiare del proprietario Parte_1 richiedente”, “l'elenco delle proprietà immobiliari con l'indicazione delle generalità e del grado di parentela delle persone che le utilizzano oppure a cui sono destinate” “atto unilaterale d'obbligo”; che non aveva alcun interesse all'invio della documentazione integrativa ed al Parte_1
rilascio della concessione in sanatoria, in quanto non aveva nulla da guadagnarci, in quanto utilizzava tutto l'edificio e aveva un preciso interesse al rigetto della domanda di sanatoria, in vista di un possibile rigetto della domanda di divisione del fabbricato fatta dalle originarie attrici.
La Corte, in diversa composizione, con ordinanza in data 28/03/2024, così statuiva “…Ritenuto che non risultano depositate agli atti le chieste informazioni scritte ai sensi dell'art.213 c.p.c. da parte del , come disposto con ordinanza del 25.9.2023, e che è necessaria la loro Parte_6
acquisizione.
Ritenuto che
gli appellati hanno prodotto la missiva prot.10433 del 30.1.2024 del
rivolta alle parti, a mezzo cui assegna il termine di tre mesi per la produzione della Parte_6
elencata documentazione “per il completamento della pratica di condono”. Rinvia all'udienza del
27 giugno 2024 per il chiesto adempimento ex art.213 c.p.c. e l'ulteriore proseguo della causa”.
L'udienza del 27 giugno 2024 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
Il difensore delle appellate, nelle note ex art. 127-ter c.p.c., nell'evidenziare che il Pt_6
non aveva trasmesso le chieste informazioni, deduceva che il su
[...] Parte_6
iniziativa delle appellate, con nota del 25.1.2024, assunta al protocollo generale in data 30.1.2024
n. 0010443, aveva confermato la pendenza del procedimento amministrativo e la necessità dell'integrazione documentale, che richiedeva la collaborazione dei soggetti istanti;
che RI
14 non aveva alcun interesse all'invio della documentazione integrativa ed al rilascio della Pt_1
concessione in sanatoria, in quanto non aveva nulla da guadagnarci, visto che utilizzava tutto l'edificio ed aveva un preciso interesse al rigetto della domanda di sanatoria perché confidava nel fatto che l'Autorità Giudiziaria, escludendo la divisibilità del bene, lo assolvesse dall'onere del pagamento del conguaglio. La difesa delle appellate concludeva rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Questo collegio, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, tratteneva la causa in decisione in data 27 giugno 2024, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
Tutte le parti depositavano le comparse conclusionali mentre il solo appellante depositava la memoria di replica.
§§§
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Sempre in rito, possono essere ammessi e valutati a fini di prova i nuovi documenti depositati in appello dalle parti appellate e diretti a dimostrare lo stato giuridico del fabbricato sito in
EL, Via San Giuseppe, oggetto di domanda di divisione, in quanto indispensabili ai fini della decisione.
In particolare, può essere acquisito anche d'ufficio e valutato il documento rilasciato dal
Comune di EL in data 25/01/2024 (depositato dalle appellate in allegato alle note ex art. 127-ter c.p.c. in data 27/03/2024), il quale contiene tutte le informazioni utili ad accertare lo stato della pratica di condono edilizio prot. n. 80956 del 13/11/1986 avviata da Persona_1
(il de cuius).
[...]
15 Infatti tale documento proviene dal Comune di EL, Servizio Condono Edilizio, e fornisce tutte le indicazioni utili per accertare lo stato della pratica di condono edilizio del fabbricato sito in EL, Via San Giuseppe.
Tale documento vale a sopperire alla mancata risposta del rispetto alla Parte_6 richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. fatta da questa Corte d'appello al Parte_6
di cui all'ordinanza di rimessione sul ruolo in data 25/09/2023 (depositata il 21/11/2023).
[...]
Dalla lettura di tale documento, in data 25/01/2024, a firma del responsabile del Servizio
Condono del si apprende che la pratica di condono edilizio prot. n. 80956 Parte_6
del 13/11/1986 avviata da (il de cuius), che riguarda il piano terra e il Persona_1 primo piano dell'edificio, non è stata mai definita con il rilascio della concessione in sanatoria secondo le regole del condono di cui alla L. 47/1985. Inoltre nessuna pratica di sanatoria edilizia risulta per la mansarda che è stata realizzata da sul lastrico Parte_1
solare stesso fabbricato dopo la morte del de cuius.
Alla stregua di tale documento del in data 25/01/2024 possono essere Parte_6
esaminati in maniera congiunta il primo e il quarto motivo di appello, in quanto strettamente connessi, poichè diretti a censurare l'errata determinazione del compendio ereditario e l'errata attribuzione dei beni comuni.
I due motivi sono fondati e meritano di essere accolti nei limiti di seguito indicati.
E' decisivo osservare che con sentenza n. 25021/2019, deliberata all'udienza pubblica del
16/4/2019, depositata in data 7/10/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato i seguenti cinque princìpi di diritto:
- gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Rv. 655501-01);
- gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Rv. 655501-02);
16 - quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Rv. 655501-03);
- nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (Rv. 655501-04);
- in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Rv. 65555105).
La Suprema Corte, nella sua massima composizione, ha, in primis, superando un suo precedente arresto (Cass., sez. 2, n. 14764/2005), affermato che, nonostante la diversa formulazione letterale degli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, anche quest'ultima disposizione ricomprende gli atti di scioglimento della comunione tra gli atti inter vivos soggetti alla comminatoria di nullità nel caso in cui abbiano ad oggetto diritti reali su edifici abusivi o loro parti. Sicché, il problema rimaneva quello di definire gli atti di scioglimento della comunione ereditaria, se inter vivos o mortis causa, perché solo nel primo caso, sia ai sensi dell'art. 46, comma
1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, essi sarebbero nulli se avessero ad oggetto edifici abusivi o loro parti.
Alcuni arresti di legittimità hanno in passato ritenuto che, a differenza degli atti di scioglimento della comunione ordinaria, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria rientrino nel novero degli atti mortis causa, ai quali non è applicabile la comminatoria di nullità prevista dagli artt. 46, comma
1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) e 40, comma 2, della
17 legge n. 47 del 1985, in quanto gli atti di scioglimento della comunione ereditaria non sarebbero autonomi rispetto alla successione mortis causa, visto che, anzi, rappresenterebbero l'atto conclusivo della vicenda successoria (Cass. sez. 2, n. 15133/2001; Cass. sez. 2, n. 2313/2010).
Orbene, le Sezioni Unite n. 25021/2019 hanno confutato tale ricostruzione, escludendo che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa.
Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i suoi effetti immediatamente, con lo scambio dei consensi espresso dai condividenti.
E' irrilevante, ai fini della qualificazione del contratto di divisione ereditaria come atto mortis causa, che esso sia collegato ad una successione mortis causa: anche l'atto di accettazione dell'eredità è strettamente collegato ad una successione ereditaria, visto che esso è necessario per completare la fattispecie successoria;
ma non per questo è qualificabile come atto mortis causa, anzi: l'accettazione ereditaria è pacificamente un negozio unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale.
Nemmeno può ritenersi che la natura di atto mortis causa dello scioglimento della comunione ereditaria sarebbe imposta dalla pacifica natura di atto mortis causa della divisione del testatore e dall'esigenza di evitare disparità di trattamento tra le due forme di divisione agli effetti del regime di circolazione dei diritti sugli edifici abusivi.
Le Sezioni Unite n. 25021/2019 hanno chiarito che non può esistere alcuna disparità di trattamento tra la divisione del testatore e il contratto di divisione ereditaria, per il diverso regime degli atti che ne costituiscono il presupposto ed i loro diversi effetti.
L'effetto precipuo della divisione del testatore, infatti, è quello di evitare, dopo la morte del testatore, la nascita di una comunione ereditaria, a differenza della divisione contrattuale che, invece, presuppone l'esistenza, dopo la morte del de cuius, di una comunione ereditaria. Inoltre, la divisione operata con il testamento fa sì che l'effetto giuridico sia conseguito attraverso un atto mortis causa, mentre la divisione contrattuale viene attuata dai coeredi attraverso un atto tra vivi.
Con riferimento, poi, all'altro argomento speso per affermare che la divisione contrattuale sarebbe ricollegabile alla successione mortis causa, consistente nell'efficacia retroattiva prevista dall'art. 757
c.c., che ha fatto tradizionalmente ritenere che la divisione abbia natura dichiarativa, le Sezioni Unite
n. 25021/2019 hanno rimarcato che, già sul piano dogmatico, l'effetto retroattivo può essere predicato solo con riferimento ad un atto con effetti costitutivi o traslativi, non con riferimento ad un atto con effetti meramente dichiarativi: solo per il primo è necessario specificare la retroattività degli effetti, visto che, in mancanza di tale specificazione, quegli effetti non potrebbero che prodursi ex nunc.
Non vi sono, dunque, per le Sezioni Unite n. 25021/2019, argomenti validi per escludere che gli atti di scioglimento di comunioni ereditarie abbiano, al pari degli atti di scioglimento delle comunioni
18 ordinarie, natura inter vivos e che, di conseguenza, siano soggetti alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o loro parti, intendendosi quali abusivi gli edifici in relazione ai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (cfr. SS.UU., n. 8230/2019).
Così come i coeredi non possono procedere allo scioglimento di una comunione ereditaria su un edificio abusivo non sanato, attesa la comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, allo stesso modo essi non possono iniziare un giudizio di divisione ereditaria che ricomprenda anche un edificio abusivo non sanato caduto in successione: sarebbe, in vero, agevole, altrimenti, per i coeredi, aggirare il divieto imposto dalle richiamate disposizioni normative ottenendo la divisione per via giudiziaria.
Pertanto, con riguardo al giudizio di divisione, ordinaria o ereditaria, avente ad oggetto un edificio abusivo, le Sezioni Unite hanno precisato che la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione, sotto il profilo della possibilità giuridica, non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello conseguibile dalle parti mediante gli strumenti negoziali. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e, dunque, la mancanza della condizione dell'azione costituita dalla regolarità edilizia dell'edificio da dividere tra i comunisti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio di divisione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25021/2019, hanno anche fornito indicazioni sul rapporto tra il carattere universale dello scioglimento della comunione ereditaria e la non assoggettabilità a divisione ereditaria dell'edificio abusivo.
In particolare, atteso che la divisione oggettivamente parziale dell'asse ereditario, sia per via negoziale che per via giudiziale, è possibile solo con il consenso di tutti i condividenti (ex coeteris,
Cass., sez. 2, n. 6931/2016), si pone il problema se lo stesso limite del consenso unanime dei condividenti condizioni la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di tutti gli altri beni ad eccezione dell'edificio abusivo ricadente nell'asse.
Le Sezioni Unite n. 25021/2019 lo hanno escluso: la volontà anche di un solo condividente di estendere la divisione ereditaria a beni ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali uno o più condividenti intendano procedere allo scioglimento della comunione presuppone la possibilità giuridica che in relazione a quegli ulteriori beni si possa sciogliere la comunione. Ne consegue che, se gli ulteriori beni ai quali uno o più condividenti intendano estendere la divisione ereditaria sono edifici abusivi, non esistendo per questi la possibilità di divisione, quella domanda di estensione, non potendo essere soddisfatta, non esclude la procedibilità della divisione con riferimento agli altri beni dell'asse ereditario.
19 L'ultima questione, risolta positivamente dalle Sezioni Unite n. 25021/2019, concerne l'applicabilità, alla divisione endoesecutiva o endoconcorsuale, delle disposizioni degli artt. 46, comma 5 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, che escludono la nullità dei trasferimenti di edifici abusivi disposti in esito a procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
In particolare, il massimo organo di nomofilachia ha affermato che il nuovo testo dell'art. 600, comma
2, c.p.c., applicabile anche alla fattispecie di causa, rende la divisione del bene strutturalmente funzionale all'espropriazione forzata della quota indivisa, nel senso che nell'espropriazione dei beni indivisi il giudizio di divisione rappresenta una parentesi, un'articolazione procedimentale del processo esecutivo, conclusione, peraltro, confermata dal nuovo testo dell'art. 181 disp. att. c.p.c.
(introdotto dall'art. 2, comma 3 ter, lett. f), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005), che assegna al giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 c.p.c., la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione.
Ne consegue, dunque, che, se lo scioglimento della comunione è il mezzo attraverso cui deve realizzarsi il processo di espropriazione di beni indivisi, sussiste il nesso di derivazione strutturale e funzionale tra il giudizio di divisione endoesecutiva ed endoconcorsuale, a valle, e il processo di espropriazione della quota e la procedura concorsuale, a monte, sicché le disposizioni eccettuative di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985 si applicano anche agli atti di assegnazione e di trasferimento posti in essere all'interno di un giudizio di scioglimento della comunione intrapreso dal creditore procedente nell'ambito di un processo di espropriazione di beni indivisi o dal curatore nell'ambito di una procedura fallimentare (o dall'organo gestorio nell'ambito delle altre procedure concorsuali).
Questo collegio non ha motivi per discostarsi dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25021/2019 che interamente condivide.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, va rilevato come, sulla scorta sia della
CTU geom. , disposta in prime cure, sia della attestazione del Persona_2 Parte_6
in data data 25/01/2024 a firma del responsabile del Servizio Condono del Parte_6
risulti provato che la pratica di condono edilizio prot. n. 80956 del 13/11/1986 avviata da
(il de cuius), che riguardava il piano terra e il primo piano dell'edificio, Persona_1
non si è mai definita con il rilascio della concessione in sanatoria, secondo le regole del condono di cui alla L. 47/1985.
Va aggiunto che nessuna pratica di sanatoria edilizia risulta avviata per la mansarda realizzata da sul lastrico solare dello stesso fabbricato dopo la morte del de cuius. Parte_1
20 In conclusione, l'intero fabbricato descritto nella domanda, sito in EL, Via San Giuseppe nn. 11/15, allo stato degli atti risulta privo in tutte le sue parti (piano terra, primo piano, mansarda) di concessione in sanatoria.
Sussiste, quindi, un impedimento giuridico alla divisione dell'intero detto fabbricato, in quanto interamente abusivo, fatto provato dalla documentazione datata 25/01/2024 proveniente dal
Servizio Condono Edilizio del Comune di EL, la quale può essere acquisita anche d'ufficio per essere valutata dalla Corte d'appello.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 03) la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio ed il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La sentenza di primo grado va così riformata laddove essa ha ritenuto che vi fosse una preclusione processuale all'allegazione della non commerciabilità dell'intero fabbricato sito in
EL, fatta valere per la prima volta dal convenuto in prime cure solo con la comparsa conclusionale e che potessero essere oggetto di valida domanda di scioglimento della comunione ereditaria il piano terra e il primo piano dell'edificio di Via San Giuseppe nn. 11-
13-15 a EL (non la mansarda realizzata sul lastrico solare dello stesso edificio, in quanto abusiva e non sanabile per la stessa sentenza di primo grado).
La stessa CTU geom. chiarisce, peraltro, che per il rilascio della concessione in Per_2
sanatoria chiesta secondo le norme della L. 47/1985 da con domanda in Persona_1
data 13/11/1986, prot. n. 80956, per il piano terra e per il primo piano del fabbricato di
Via San Giuseppe nn. 11-13-15, non risulta versata l'intera oblazione dovuta per il rilascio della concessione in sanatoria.
Si legge nella CTU geom. che rispetto alla richiesta di sanatoria per il piano terra e Per_2 primo piano secondo le norme della legge n. 47 del 1985 l'oblazione rideterminata è pari a
€ 5.888,65 e l'oblazione versata è pari a € 3.621,91; quindi restano da versare a conguaglio come oblazione € 2.226,74 (€ 5.888,65 oblazione rideterminata - 3.621,91 oblazione versata).
Lo stesso CTU geom. ha chiarito che resta pure da versare il saldo degli oneri Per_2 concessori pari a € 934,82: in conclusione, per potere sanare gli immobili del fabbricato di
Via San Giuseppe, piano terra e piano primo, sarebbe stato necessario versare la somma di €
3.161,56 per il totale pagamento dell'oblazione e oneri concessori.
Atteso che l'intero fabbricato di Via San Giuseppe nn. 11-13-15 a EL risulta realizzato dopo il 1980 su di un terreno di proprietà del de cuius ma in assenza di concessione edilizia, esso non può formare oggetto di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria: ciò in quanto la domanda di divisione ha ad oggetto un fabbricato interamente abusivo.
21 La domanda di scioglimento della comunione è stata, invece, validamente proposta quanto all'appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RA che il CTU geom. senza Per_2
alcuna contestazione sullo specifico punto, ha così valutato: “Appezzamento di terreno agricolo, sito nel Comune di RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta (Ha. 1.38.30) in catasto al foglio di mappa176 particella 28, seminativo irriguo di terza classe R.D. € 42,86, R.A. € 12,86, confinante a nord con la strada vicinale Pozzillo- Disueri, ad est con la particella 29, a sud con la particella 62”.
Il CTU afferma che tale terreno non è facilmente raggiungibile, è attualmente coltivato a seminativo, il terreno si trova in pendenza.
Per eseguire la stima di tale terreno il CTU geom. ha tenuto conto dei dati riportanti il valore Per_2
agricolo medio, pubblicati nella G.U.R.S. il 21/01/2005, con specifico riferimento alla regione agraria n. 4, dalla quale si desume che il valore per ettaro del seminativo irriguo è di € 12.000/00 ad ettaro, per cui il valore complessivo del terreno è pari ad € 16.596,00, arrotondato a € 16.600,00.
Atteso che nessuno dei coeredi odierne parti in causa ha chiesto l'assegnazione di tale terreno e nessuno di essi ha chiesto che esso venga frazionato in porzioni, può statuirsi che l'assegnazione di tale terreno in proprietà esclusiva avvenga mediante sorteggio tra le odierne parti una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata, previa istanza rivolta al Tribunale di EL per le operazioni di sorteggio.
Il coerede che otterrà all'esito del sorteggio l'attribuzione del detto terreno in piena proprietà dovrà versare agli altri due coeredi la somma di € 5.533,33 ciascuno oltre interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
La sentenza di primo grado è dunque riformata nel senso indicato.
§§§
Il secondo motivo di appello (con cui si richiede la rinnovazione ex art. 196 c.p.c. della
CTU e nomina di un nuovo consulente) rimane assorbito in ragione della natura abusiva dell'intero fabbricato di Via San Giuseppe, fatto che rende ultroneo ogni ulteriore approfondimento circa la esatta data di realizzazione del fabbricato e di sue porzioni, sul suo valore di mercato, sul valore delle opere realizzate nello stesso fabbricato prima e dopo la morte del de cuius.
Infatti, non potendo il detto fabbricato abusivo formare oggetto di domanda di scioglimento della comunione ereditaria, per i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 03), non vi è un concreto interesse dei condividenti all'approfondimento di tali aspetti in funzione di una domanda di divisione in sé inammissibile avendo ad oggetto un fabbricato interamente abusivo.
§§§
22 Anche il terzo motivo di appello è assorbito, in ragione della natura interamente abusiva del fabbricato di Via San Giuseppe nn. 11-13-15 a EL.
In buona sostanza con tale motivo l'appellante chiede di riesaminare il compendio probatorio formatosi sui lavori effettuati per il completamento del fabbricato abusivo, il cui importo totale ammonterebbe a lire 94.421.955 (€ 48.764,87), quindi largamente superiore a quello ritenuto provato dal giudice di prime cure. Tali spese sarebbero state sostenute per intero da e quest'ultimo chiede che se ne tenga conto ai fini della composizione Parte_1 dell'attivo ereditario, delle quote e dei conguagli.
Come chiarito dal giudice di prime cure, il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. 16206/2013). Tale principio è stato successivamente ribadito da Cass. 2135/2019.
Appare evidente che il terzo motivo - investendo unicamente la questione delle spese sostenute per la realizzazione del suindicato fabbricato abusivo che, come tale, non può formare oggetto di una valida domanda di scioglimento della comunione ereditari - non merita di essere esaminato in quanto delle somme sborsate da (prima della Persona_1
sua morte in data 16/12/1988) e da (rimasto nel possesso del fabbricato Parte_1
dopo la morte del padre) per il detto fabbricato abusivo non si può tenere conto in questa sede divisoria ai fini della composizione dell'attivo ereditario, delle quote e dei conguagli.
Ciò in quanto il fabbricato abusivo che rientra nella comunione ereditaria non può comunque formare oggetto della domanda di divisione e quindi non vi è motivo di soffermarsi, a tali fini, sul motivo che investe il tema delle spese sborsate prima dal de cuius e poi dall'originario convenuto e se sia stata o meno corretta la valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice.
§§§
In conclusione, per le suesposte ragioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, statuendosi che la comunione ereditaria sussistente inter partes può essere sciolta limitatamente al terreno agricolo, sito nel Comune di RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta (Ha. 1.38.30) in catasto al foglio di mappa176 particella 28, seminativo irriguo di terza classe R.D. € 42,86, R.A. € 12,86, confinante a nord con la strada vicinale Pozzillo- Disueri, ad est con la particella 29, a sud con la particella 62, il cui valore stimato dal CTU è pari a €
16.600,00.
23 L'assegnazione di tale terreno in proprietà esclusiva ad una delle parti in causa avverrà mediante sorteggio una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata, previa istanza proponibile da qualunque interessato al Tribunale di EL per le operazioni di sorteggio.
Il coerede che, all'esito delle operazioni di sorteggio, otterrà l'attribuzione dello stesso terreno in piena proprietà sarà obbligato a versare agli altri due coeredi la somma di €
5.533,33 ciascuno, oltre interessi su tale somma al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria, di contro, è rigettata con riguardo al fabbricato sito in EL, Via San Giuseppe nn. 11-13-15, in quanto la documentazione versata in atti prova la mancata regolarità edilizia dell'intero fabbricato.
Così come i coeredi non possono procedere allo scioglimento di una comunione ereditaria su un edificio abusivo non sanato, attesa la comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, allo stesso modo essi non possono iniziare un giudizio di divisione ereditaria che ricomprenda anche un edificio abusivo non sanato caduto in successione: sarebbe, in vero, agevole, altrimenti, per i coeredi, aggirare il divieto imposto dalle richiamate disposizioni normative ottenendo la divisione per via giudiziaria.
Ogni altro motivo di gravame è assorbito dalle suindicate considerazioni.
Le residue statuizioni della sentenza di primo grado (e tra esse la condanna di Parte_2
e al pagamento in favore di della somma di € 1.440,65 Controparte_1 Parte_1
ciascuna oltre interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda al saldo per il titolo indicato a pagina 14 della sentenza di primo grado, rispetto alla quale, in assenza di appello incidentale, si è formato il giudicato) sono confermate, in quanto non formano oggetto di specifici motivi di appello.
Quanto alle spese di lite, in ragione della natura delle questioni trattate e fondandosi la presente decisione su una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 25021/2019) successiva alla proposizione della domanda di primo grado e del gravame, le stesse, sia per il primo grado che per il grado di appello, possono essere compensate.
Quanto alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse di tutte le parti, quelle occasionate dalla concreta determinazione delle quote devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, sicché, nella specie, il costo delle spese di consulenza tecnica vanno poste a carico di tutte le parti in egual misura (cfr. Cass. 9813/2015).
In ragione dell'accoglimento, seppure parziale, dell'appello, non si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali
24 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 707/2017 del Tribunale di EL, pubblicata in data 14 novembre 2017, appellata da , così provvede: Parte_1
1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria “inter partes” limitatamente al terreno agricolo, sito nel Comune di RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta (Ha. 1.38.30) in catasto al foglio di mappa176 particella 28, seminativo irriguo di terza classe R.D. € 42,86, R.A.
€ 12,86, confinante a nord con la strada vicinale Pozzillo- Disueri, ad est con la particella 29, a sud con la particella 62, il cui valore stimato dal CTU è pari a € 16.600,00. L'assegnazione di tale terreno in proprietà esclusiva ad una delle odierne parti in causa avverrà mediante sorteggio una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata, previa istanza rivolta da un coerede interessato al Tribunale di EL per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio. Il coerede che, all'esito delle operazioni di sorteggio, otterrà l'attribuzione del detto terreno in piena proprietà sarà obbligato a versare agli altri due coeredi la somma di € 5.533,33 ciascuno, oltre interessi su tale somma al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
2) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria quanto all'edificio sito in EL, Via San Giuseppe nn. 11-13-15, in quanto trattasi di edificio abusivo non sanato;
3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e quelle della CTU disposta in prime cure;
4) conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere rel.
Dott. Gaetano Sole – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 402/2018 R.G.C.A. vertente tra
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Cascino, presso il cui studio in EL, Via Venezia n. 378 elegge domicilio, come da procura alle liti e contestuale revoca di diverso e precedente difensore allegata all'atto di citazione in appello (PEC: Email_1
- appellante -
e nata a [...] il [...], cod. fisc. e , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , elettivamente domiciliate in EL, Corso C.F._3
Vittorio Emanuele, 161, presso e nello studio dell'Avv. Ferrara C. Fabrizio, cod. fisc.
, che le rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di C.F._4 costituzione in appello ed indica, per le comunicazioni, il numero di fax 0933/919591 e l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
- appellate -
OGGETTO: divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 giugno 2024, in atti.
1 Per l'appellante: la difesa non ha depositato le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27/06/2024. Si deve intendere che la parte abbia concluso come da note ex art. 127 ter sostitutive della precedente udienza di precisazione delle conclusioni in data 28/03/2024, di seguito trascritte: “…si conclude come in atti e verbali di causa”.
Per le appellate: “…Piaccia all'adita Corte d'appello, ritenuta l'autonomia del procedimento amministrativo di sanatoria in corso e valutata la necessità dell'acquisizione delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, sulle conclusioni delle appellate, chiedono dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettare il proposto gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando alle spese di lite di secondo grado”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29/08/2001 e convenivano Controparte_1 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di EL, e esponendo: Parte_1 Controparte_2
- che in data 16 dicembre 1988 era deceduto in EL , nato a [...] il Persona_1
6.12.1929, lasciando quali eredi legittimi i figli , Controparte_1 Parte_3
e ;
[...] Controparte_2
- che l'attivo ereditario relitto era costituito da un appezzamento di terreno sito in RA, esteso ha 1.38.30, in catasto alla pagina 25014, foglio 76, p.lla 28, nonché da un edificio sito in EL, Via C 14 n. 13 (oggi Via S. Giuseppe n. 15), costituito da un piano terra, un primo piano e lastrico solare, non censito in catasto ma allibrato al foglio 146, part.lla 1174; inoltre da somme di denaro depositate in libretti di deposito, presso la (oggi Banco CP_3
di Sicilia s.p.a.), intestati a e (disoccupato e privo di Persona_1 Parte_1
qualunque reddito);
- che i beni ereditari erano stati sempre nel possesso di il quale ne aveva Parte_1
percepito direttamente i frutti senza ripartirli con gli altri coeredi;
- che a nulla erano valsi i tentativi di addivenire ad una amichevole divisione dei beni ereditari.
Tanto premesso, le attrici chiedevano, nell'atto di citazione in prime cure, di dichiarare aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in EL il 06/12/1988; di Persona_1
disporre la divisione tra i coeredi dell'attivo ereditario come sopra individuato;
di condannare a rimborsare alle attrici i frutti civili, da quantificare in sede di CTU, ricavati dai Parte_1
cespiti oltre rivalutazione ed interessi ed il pagamento delle spese del giudizio per avervi dato ingiusta causa.
Si costituiva tempestivamente il quale deduceva che , deceduto Parte_1 Persona_1
in data 16/12/1988, pur essendo stato proprietario dell'immobile sito in EL, via San Giuseppe n.
2 15, non aveva affrontato alcuna spesa per la costruzione del citato immobile, posto che, avendo il
“de cuius” una pensione di circa £ 450.000, non era in grado neanche di affrontare le spese relative al proprio mantenimento e quello della propria famiglia;
che il convenuto era stato, Parte_1
sin dall'età di 16 anni, l'unico percettore di reddito in famiglia e l'unico che aveva coadiuvato il padre in modo significativo al mantenimento della famiglia e, quindi, delle due sorelle e del fratello
, totalmente incapace di intendere e volere;
che nel 1980 aveva Controparte_2 Parte_1
iniziato i lavori di costruzione dell'immobile sopra indicato, a proprie spese, sul terreno di proprietà del padre e con il consenso di quest'ultimo; che tali lavori erano durati parecchi anni ed il convenuto li aveva eseguiti in economia e con l'ausilio di altri tecnici e lavoranti;
che aveva Parte_1 costruito personalmente a proprie spese l'immobile in EL, in parte durante la vita del padre ed in parte dopo la sua morte;
precisamente, dopo la morte del de cuius, aveva realizzato i lavori di completamento del piano terreno e del primo piano, aveva rifinito il vano scala ed aveva interamente costruito la mansarda;
che, inoltre, si era sempre occupato del mantenimento della sorella la Pt_2
quale aveva vissuto, sino al mese di giugno 2000, con il fratello nell'immobile a Parte_4
piano terra, percependo i frutti;
che nel 2000 si era trasferita presso altro domicilio Parte_2
abbandonando a se stesso il fratello interdetto , che al momento della domanda viveva CP_2
nell'appartamento al piano terreno accudito dal fratello;
che non era esistito alcun libretto di Pt_1
deposito cointestato al de cuius ed a;
che era tenuta a restituire Parte_1 Parte_2
la somma di £ 10.000.000 appartenente al padre, custodita dallo stesso presso la propria abitazione e della quale si era impossessata al momento della sua morte;
che Parte_2 Parte_1
aveva affrontato personalmente tutte le spese funerarie relative alla morte del padre,
[...]
ammontanti a £ 2.615.000; che aveva sostenuto le spese relative alla sanatoria Parte_1
dell'immobile in EL, all'accatastamento ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione, spese complessivamente ammontanti a £ 16.211.000; che aveva sempre pagato a proprie Parte_1
spese l'ICI; che , in occasione del suo matrimonio, aveva ricevuto dal padre Controparte_1
la dote ed i mobili per arredi ammontanti a £ 5.000.000 e si era altresì impossessata di due collane d'oro di proprietà del de cuius.
Il convenuto , nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, Parte_1 chiedeva quindi di accogliere le seguenti conclusioni: “ … rigettare le richieste di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e ciò per le motivazioni in premessa illustrate;
dare atto che il convenuto aderisce alla domanda relativa all'apertura della successione di;
Persona_1
ritenere e dichiarare che nell'eventuale formazione dell'asse ereditario di non Persona_1
rientra alcuna somma di denaro depositata in libretti di deposito;
rigettare la domanda di rimborso dei frutti civili ricavati dai cespiti;
determinare l'attivo dell'asse ereditario, acquisendo alla massa ereditaria le seguenti liberalità godute dalla coerede : donazione di arredi e dote Controparte_1
3 ammontanti a lire 5 milioni oltre interessi e rivalutazione;
n. 2 collane d'oro di proprietà del de cuius;
determinare le quote spettanti a ciascun coerede previo addebitamento alla massa ereditaria della somma di lire 60.000.000 pari al valore dell'immobile de quo al momento della morte del de cuius o di una somma pari alle spese sostenute da per la costruzione del sopracitato Parte_1
immobile o al valore dello stesso al momento della morte da cuius da quantificarsi a mezzo di CTU;
addebitare alla massa ereditaria le spese funerarie ammontanti a lire 2.615.000, le spese di procedura di sanatoria ammontanti a lire 16.211.000 oltre interessi e rivalutazione;
addebitare alla massa ereditaria la somma di lire 651.000 pari all'importo pagato nel tempo da Parte_1
quale imposta ICI, oltre interessi e rivalutazione;
accrescersi la quota spettante al convenuto
di tutte le somme sopra indicate;
condannare a restituire alla Parte_1 Parte_2
comunione ereditaria la somma di lire 10.000.000 sottratta al padre al momento della morte oltre interessi e rivalutazione monetaria;
attribuire a ciascun coerede la quota allo stesso spettante disponendo l'eventuale riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius;
condannare
, e al pagamento nei confronti del convenuto Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
di una somma pari ai tre quarti delle spese sostenute o dell'aumento di valore Parte_1
tenuto dall'immobile de quo in forza dei lavori di manutenzione e per le innovazioni poste in essere al pianterreno e al primo piano dopo la morte del de cuius da determinarsi in sede di CTU oltre interessi e rivalutazione;
condannare , e al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
pagamento nei confronti del convenuto di una somma pari ai tre quarti delle spese Parte_1
sostenute o del valore della mansarda in narrativa indicata da determinarsi a mezzo di CTU. Con vittoria di spese competenze e onorari”.
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva ab intestato (celibe e Controparte_2
senza figli, già contumace) ed il giudizio veniva interrotto per poi essere riassunto dalle attrici e quindi proseguiva tra i tre germani e (attrici) e Parte_2 CP_1 Parte_1
(convenuto).
[...]
Esaurita l'attività istruttoria ed espletata una CTU, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 23 maggio 2017, le attrici chiedevano l'attribuzione a del garage Controparte_1
e dell'appartamento al piano terra di via San Giuseppe 15 a EL e l'attribuzione a Parte_2
del primo piano, compensando il pagamento dei conguagli con il credito derivante dalle fruttificazioni, riportandosi per il resto alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, ovvero dichiarare l'apertura della successione di e disporre l'apertura della successione Persona_1
di e disporre la divisione dell'attivo ereditario indicato. Persona_1
Il convenuto , insistendo preliminarmente sulla proposta conciliativa in atti, Parte_1
chiedeva l'attribuzione del detto fabbricato di via S. Giuseppe n. 15, con pagamento dei conguagli,
4 e precisava le conclusioni riportandosi a quelle già spiegate nella comparsa di costituzione in prime cure.
Il Tribunale di EL, in composizione monocratica, con sentenza n. 717/2017, pubblicata il
14/11/2017, definendo il giudizio iscritto al n. 738/2001 R.G., ogni altra domanda ed eccezione respinta, ha così provveduto:
“…dispone lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente inter partes; rigetta la domanda di divisione del lastrico solare a secondo piano, sito in EL, via San Giuseppe n.
15, distinto al catasto foglio 146, part.lla 1174, sub 5; dichiara esecutivo il seguente piano di riparto:
• quota A: attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento a piano terra sito in EL, via
San Giuseppe n. 13, distinto in catasto al foglio 146, part.lla 1174 sub 3, con debito da conguaglio verso l'assegnatario della quota C di € 17,69;
• quota B: attribuzione in proprietà esclusiva dell'appartamento a piano primo sito in EL via
San Giuseppe n. 15 distinto in catasto al foglio 146, part.lla 1174 sub 4, con debito da conguaglio verso l'assegnatario della quota C di € 37.254,52;
• quota C: attribuzione in proprietà esclusiva del garage a piano terra sito in EL via San
Giuseppe n. 11 distinto in catasto al foglio 146, part.lla 1174 sub 2, e del terreno sito in
RA distinto in catasto al foglio 176 part.lla 28 con credito da conguaglio di € 37.270,21; dispone che l'assegnazione delle quote avvenga mediante sorteggio a seguito di istanza rivolta al tribunale;
condanna e al pagamento in favore di della Parte_2 Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.040,65 ciascuna oltre interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda al saldo;
compensa le spese di lite;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 4.5.2012, in parti uguali tra le parti in causa”.
La sentenza è stata appellata da , con atto di citazione notificato in data 9 Parte_1
maggio 2018, per i seguenti motivi.
Con il primo motivo di appello (pagine 6-10 atto di appello) impugna la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui essa afferma essere ”… infondate le ragioni dedotte da parte convenuta che nella comparsa conclusionale fa valere, per la prima volta ed in contrasto con le risultanze delle operazioni peritali mai contestate, la non commerciabilità dell'intero fabbricato sito in EL nella via San Giuseppe “ (pag. 6 della sentenza di primo grado).
L'appellante, dopo avere dedotto che la difesa del convenuto ha sempre contestato la CTU disposta in prime cure, sostiene che la consulenza tecnica risale ad anni prima rispetto al
5 provvedimento di insanabilità emesso dal Comune di EL - Settore Territorio Servizio Condono
(novembre 2016); che quest'ultimo è un documento sopravvenuto essenziale ai fini del decidere;
che la questione della non commerciabilità dell'intero edificio sito in EL, Via San Giuseppe, è stata sollevata dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado e richiamata nella proposta di bonario componimento avanzata dall'appellante in data 21 febbraio 2016; che la comunicazione di improcedibilità del condono edilizio sull'intero fabbricato di via San Giuseppe è un documento pubblico e fa piena prova fino a querela di falso;
che il giudice di prime cure non poteva esimersi dal valutare tale prova documentale;
che l'intero fabbricato di via San Giuseppe n. 15 è abusivo
(garage, piano terra, primo piano e mansarda) e non sanabile;
che ciò risulta dalla comunicazione del Comune di EL, Settore territorio, Servizio Condono, prot. 147663-68 in data 21/11/2016, che dichiara l'improcedibilità della domanda di sanatoria proposta in data
13/11/1986 dal de cuius ai sensi della L. 47/1985 prot. 80956, pratica n. Persona_1
4848, relativa all'immobile sito in EL, Via San Giuseppe 15, piano terra e piano primo (in catasto foglio 146, part.lla 1174); che la prova documentale della non sanabilità dell'abuso edilizio riguardante l'intero fabbricato in EL comporta la parziale inammissibilità della domanda di divisione ereditaria ed incide sul valore dell'asse ereditario;
che la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, in quanto non risulta commerciabile l'intero fabbricato di Via San Giuseppe a EL, in quanto abusivo, a norma degli artt. 17 e 40 della L.
47/1985; che, quindi, l'attivo ereditario va rideterminato comprendendo nell'asse ereditario il terreno sito in RA (in catasto foglio 176, part.lla 28) e l'area di sedime su cui insiste il fabbricato abusivo di Via San Giuseppe a EL (area identificata in catasto al foglio 146, particella 1174).
Con il secondo motivo di appello (cfr. pagg. 10-22 atto di appello) l'appellante sostiene che la CTU disposta in prime cure non ha dato alcuna risposta ai quesiti posti dal giudice e che il giudice di prime cure ha errato a rigettare la richiesta di rinnovazione ex art. 196 c.p.c. della CTU con la nomina di un nuovo consulente.
Afferma che non è vero che il fabbricato sito in EL nell'attuale via San Giuseppe è stato completato nel 1981, prima della morte del de cuius ; che non è corretto Parte_1 fondare la prova sull'epoca di completamento del fabbricato sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11 aprile 1996 a firma dello stesso (atto in cui Parte_1 quest'ultimo dichiara che il fabbricato sito in EL è stato per intero costruito ed ultimato nel 1981); che vi sono altri documenti che smentiscono il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio datata 11 aprile 1996 (atto valorizzato dal CTU); che la tesi secondo cui l'intero fabbricato in EL, Via San Giuseppe, è stato costruito prima della morte del de cuius è smentita dal processo verbale di denunzia n. 10806 del gennaio 1981 della
6 Polizia Municipale di EL, a carico di la quale prova che, a quella data, Persona_1
erano ancora in corso lavori di costruzione del piano terra del fabbricato;
che, inoltre, nella richiesta di trascrizione contro l'eredità di , presentata presso l'ufficio del Persona_1
registro di EL il 4 ottobre 1989, reg. gen. Ord. n. 11528, i beni immobili compresi nella massa ereditaria, per quanto di interesse in questa sede, sono descritti come un fabbricato composto da appartamento a piano terra e da appartamento a primo piano e da un lastrico solare;
che quest'ultimi documenti provano che alla data della morte del de cuius la mansarda non era stata ancora costruita;
che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 26 aprile 1986 il de cuius dichiarò che terreno e fabbricato, in catasto foglio Persona_1
146 particella 1174, con anno di costruzione 1981, in corso di accatastamento, non era
“ancora disponibile all'uso”; che, in base a tali documenti, appare provato lo stato grezzo dell'immobile alla data del 26 aprile 1986; che il CTU ha omesso di rispondere ai quesiti che erano stati posti dal giudice sui lavori realizzati da dopo la morte del Parte_1 de cuius, in quanto ha ritenuto che l'intero fabbricato (esclusa la mansarda) è stato ultimato nel 1981; che il Comune ha comunicato, con nota del 21/04/2015, prot. P14732, che Pt_5
l'originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11 aprile 1996 a firma non è presente all'interno del fascicolo nella disponibilità del Comune e tale Parte_1 mancanza rende giuridicamente inesistente l'atto; che è necessario rinnovare le operazioni peritali per stimare le opere di completamento del fabbricato in EL realizzate da Parte_1
dopo la morte del padre (16.12.1988); che è errata, di conseguenza, la CTU quanto
[...]
alla determinazione dell'attivo ereditario e sono inesatte le quote ed i conguagli indicati nella
CTU; che vanno rinnovate le operazioni di consulenza al fine di “…determinare i costi di costruzione dell'edificio sito in EL nella via San Giuseppe 15, dall'inizio delle opere e fino alla morte del de cuius (16.12.1988) nonché da quest'ultima data e fino ad oggi in valore monetario corrente”.
Con il terzo motivo di appello (pagg. 22-27 atto di appello) l'appellante afferma che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui afferma (cfr. pagina 13 sentenza di primo grado) che non vi è idonea prova delle spese sostenute da per la realizzazione Parte_1
e il completamento dell'immobile di via san Giuseppe.
Sostiene che è stata data prova, mediante i documenti depositati e le deposizioni dei testi
, , , e (di cui sono Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Tes_5
riportati stralci di dichiarazioni alle pagine 22-23 dell'atto di appello), dei diversi lavori edili effettuati su iniziativa di nel fabbricato “de quo” di Via San Giuseppe e Parte_1
che sono pagati dallo stesso . Parte_1
7 Lamenta che non siano stati correttamente valutati, a fini di prova delle spese sostenute da per il completamento del fabbricato, i documenti che sono elencati alle Parte_1
pagine 23-25 dell'atto di appello e che proverebbero che i lavori eseguiti nel fabbricato di
Via san Giuseppe, prima e dopo la morte del de cuius.
Segnatamente, i documenti depositati nel corso del giudizio proverebbero i lavori effettuati prima del 16/12/1988 (data di morte del de cuius) pari a lire 20.910.525 (€ 10.799,38).
Gli ulteriori documenti depositati nel corso del giudizio proverebbero lavori effettuati nel fabbricato su iniziativa di dopo la morte del de cuius (tra il 1991 e il 2000) Parte_1 per un ammontare di lire 73.511.430 (€ 37.965,48).
Le deposizioni dei testi , , , , e (richiamate alle Tes_2 Tes_6 Tes_4 Tes_7 Tes_8 Tes_3
pagine 25-26 dell'atto di appello) proverebbero poi l'esistenza di ulteriori lavori effettuati nel fabbricato sia prima che dopo la morte del de cuius.
In breve, secondo l'appellante, l'istruttoria espletata e i documenti allegati proverebbero l'ammontare dei lavori eseguiti nel fabbricato di Via San Giuseppe nel corso degli anni.
La documentazione in atti proverebbe, secondo l'appellante, l'esistenza di lavori per il completamento ed il miglioramento del fabbricato, il cui importo totale ammonterebbe a lire
94.421.955 (€ 48.764,87), spese che sarebbero state sostenute da e delle Parte_1 quali chiede tenersi conto ai fini della composizione dell'attivo ereditario, delle quote e dei conguagli.
Con il quarto motivo di appello (pagine 27-28 atto di appello), lo lamenta l'errata Parte_1 determinazione del compendio ereditario, l'errata attribuzione dei beni comuni, l'errata applicazione degli artt. 789 e 791 c.p.c.
Sostiene, richiamando il primo motivo di appello, che il primo terra , al pari del primo piano del fabbricato di Via San Giuseppe nn. 11/15 EL è abusivo, insanabile e incommerciabile;
che il giudice di prime cure, di conseguenza, non avrebbe dovuto comprendere nel compendio ereditario oggetto di divisione i detti immobili;
che il compendio ereditario, quindi, consta unicamente del terreno agricolo sito in RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta
(Ha 2.38.30), in catasto alla pagina 25014 fg. 176 p. 28, seminativo irriguo di 3^ classe R.D.
82980 R.A. 24894, valore complessivo lire 5.000.000; nonché l'area di sedime del fabbricato abusivo in EL, Via San Giuseppe, superficie distinta al foglio n. 146, particella 1174; che, per l'effetto, le quote di ciascun erede vanno proporzionate al predetto compendio;
che, nell'ipotesi in cui si ritenga che nel compendio ereditario possano rientrare il piano terra e il primo piano del detto fabbricato di Via San Giuseppe, occorre tenere conto, in sede di conguagli, delle spese sostenute da pari a lire 94.421.955 (€ 48.764,87); che Parte_1
8 occorre anche tenere conto che abita con la sua famiglia al primo piano Parte_1
del fabbricato in EL, Via San Giuseppe n. 15.
L'appellante, nell'atto di citazione in appello, notificato in data 9/5/2018, ha chiesto alla Corte di Appello di Caltanissetta di accogliere le seguenti conclusioni: “… in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 707/2017 emessa dal tribunale di EL nell'ambito del procedimento n. 738/2001
r.g. depositata in cancelleria in data 14/11/2017, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare tutte le domande ed istanze formulate da parti attrice e, per
l'effetto, accertare e dichiarare: 1) l'incommerciabilità per abusivismo edilizio ex artt. 17 e 40 legge
47/1985 e dell'intero immobile (piano terra e primo) ubicato in EL nella via San Giuseppe n.
11/15, distinto al catasto foglio 146 particella 1174 e per l'effetto rideterminare il compendio ereditario così costituito: A) terreno agricolo sito nel Comune di RA esteso ettari uno are trentotto centiare trenta in catasto alla pagina 25014, foglio 176, particella 28, seminativo irriguo di terza classe;
B) superficie terreno sito EL, distinto al catasto al foglio di mappa numero 146 particella n. 1174; 2) in subordine, accrescersi la quota spettante al convenuto per i motivi spiegati della somma di lire 94.421.955 oltre lire 16.000.000 per spese pratica condono edilizio non andato
a buon fine ovvero per lire 110.421.955 ovvero euro 57.028,15 oltre interessi, oltre un forfait per spese funerarie sostenute dall'appellante; 3) in ulteriore subordine, il diritto al rimborso spese eseguite dall'appellante sull'immobile di via San Giuseppe n. 11/15 nonché per spese pratica condono edilizio non andato a buon fine ovvero per lire 110.421.955 ovvero euro 57028,15 oltre interessi, oltre un forfait per spese funerarie sostenute dall'appellante o quell'altra somma maggiore
o minore che il giudicante riterrà congrua;
4) infine, applicare la proposta transattiva formulata dall'appellante ovvero dichiarare esclusivo proprietario dell'immobile sito in EL Parte_1
nella via San Giuseppe n. 11/15 piano terra, primo e mansarda, di contro porre l'obbligo a carico del Sig. di versare la somma di euro 18.000,00 cadauno in favore di Parte_1 CP_1
e nonché dichiarare e i soli proprietari
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_2
del terreno agricolo sito nel Comune di RA esteso ettari uno are trentotto e centiare trenta in catasto alla pagina 25014, foglio 176, particella 28, seminativo irriguo di terza classe;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario delle spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria si chiede per le ragioni e necessità meglio illustrate al secondo motivo di gravame ex art.
196 c.p.c. la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente affinché si dia risposta al seguente quesito determinare i costi di costruzione dell'edificio sito in EL nella via San Giuseppe
9 15, dall'inizio delle opere e fino alla morte del de cuius (16/12/1988) nonché da quest'ultima data fino ad oggi il valore monetario corrente”.
e , costituitesi in appello con comparsa depositata in data Controparte_1 Parte_2
10/09/2018, hanno chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare il proposto gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannare alle spese di lite di secondo Parte_1
grado.
Quanto al primo motivo di appello hanno dedotto che la nota del del 21.11.2016, Parte_6
avente ad oggetto la procedibilità della domanda di sanatoria, non è mai stata ritualmente acquisita agli atti del procedimento di prime cure, né avrebbe potuto mai esserlo;
che, infatti, la nota in questione è stata depositata con la comparsa conclusionale in data 21.7.2017 e quindi è tardiva;
che, in ogni caso, la nota in questione non ha alcuna rilevanza, trattandosi non del rigetto della domanda di sanatoria ma di un documento amministrativo interlocutorio, finalizzato a segnalare la necessità di una integrazione documentale, causa di un arresto temporaneo dell'iter finalizzato al rilascio della concessione in sanatoria.
Quanto al secondo motivo di appello hanno dedotto che è infondata la doglianza dell'appellante circa il rigetto della richiesta di richiamo o rinnovo della C.T.U., per accertare gli eventuali esborsi effettuati da per la costruzione del fabbricato di Via San Giuseppe prima del Parte_1
decesso del de cuius, in quanto il giudice di prime cure ha motivato in diritto sulle ragioni del rigetto della richiesta di richiamo o rinnovo della C.T.U.; che, inoltre, non vi è nessun insanabile contrasto probatorio tra il processo verbale di denuncia e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 1996, sottoscritta e prodotta da , in quanto il processo verbale di Parte_1
denuncia è del 2 gennaio del 1981 ed un piccolo immobile può essere compiutamente realizzato anche nell'arco di qualche settimana;
che è inconducente la richiesta di richiamo del C.T.U. per la determinazione dei costi sostenuti da dopo il decesso di;
Parte_1 Persona_1
che il richiamo del CTU si poteva disporre soltanto nel caso di dimostrazione probatoria del collegamento tra tali costi e le unità immobiliari poste a piano terra e primo piano, questione definita, dal Tribunale, con diversa motivazione argomentativa, secondo la quale, le prove raccolte, documentali e testimoniali, non avrebbero dimostrato che gli esborsi sarebbero avvenuti in data successiva al decesso di e, soprattutto, il collegamento con le unità immobiliari Persona_1
poste a piano terra e primo piano;
che il secondo motivo di appello è, dunque, inammissibile ed infondato e non consente l'accoglimento dell'istanza volta al supplemento istruttorio.
Quanto al terzo motivo di appello hanno dedotto che dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il mancato riconoscimento degli esborsi, asseritamente sostenuti da Parte_1
nel periodo anteriore al decesso del de cuius, non è stato dovuto a ragioni di ordine
[...]
probatorio, ma, esclusivamente ad un preciso argomento di diritto, secondo cui un presunto credito
10 maturato in data anteriore al decesso di un soggetto e non azionato tempestivamente, non può considerarsi presente, ovviamente sotto il profilo passivo, nel patrimonio del de cuius e, pertanto,
l'accertamento dello stesso viene irreversibilmente pregiudicato dall'estinzione del soggetto passivo e non può trasferirsi agli eredi;
che tale ratio decidendi, illustrata a pag. 11 della impugnata sentenza, non è stata oggetto di specifica impugnazione, con conseguente irrevocabilità del rigetto della domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento giudiziale di un credito derivante da esborsi di somme di denaro, sostenute in data anteriore al decesso di;
che il Tribunale di Persona_1
EL, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha operato un preciso discrimine tra la parte di domanda giudiziale relativa agli esborsi asseritamente sostenuti da prima del Parte_1
decesso di e la parte di domanda relativa alle spese affrontate in data successiva Persona_1
al 1988; che la prima parte della domanda giudiziale (relativa alle spese sostenute prima del 1988)
è stata rigettata con l'argomentazione sopra richiamata e non è stata oggetto di impugnazione;
che la seconda parte della domanda giudiziale (relativa alle spese sostenute dopo il 1988) è stata, invece, accolta, per quanto di ragione;
che con la prima parte del terzo motivo di gravame, il provvedimento
è stato censurato, sotto un profilo argomentativo (mancata valutazione del compendio probatorio per costi sostenuti in data anteriore al 1988), del tutto assente nel provvedimento impugnato, perché superato, secondo il meccanismo dell'assorbimento, da una ratio decidendi preclusiva, a monte, della valutazione probatoria;
che il terzo motivo di gravame, dunque, non si sottrae sul punto al vaglio dell'inammissibilità; che in ordine alla seconda parte del terzo motivo di gravame, con la quale è stata sindacata la mancata valutazione del compendio probatorio relativo ad esborsi sostenuti in data successiva alla morte di , per un ammontare complessivo pari a L. 73.511.430, il Persona_1
giudice di primo grado ha motivato alle pagine 12-13 della sentenza (parte della motivazione trascritta nella comparsa di costituzione in appello); che l'appellante ha Parte_1 menzionato alcuni documenti fiscali (rilasciati da , , Centro Controparte_4 Controparte_5
Alluminio di Ferracane Crocifisso, Tecno Impianti di Brigadieci e G.), che, Controparte_6
tuttavia, non indicano specificamente fornitura di beni specificamente destinati al piano terra ed al primo piano, e, pertanto, non consentono di superare la valutazione giudiziale di inidoneità probatoria, mentre altri documenti richiamati nel motivo di gravame (rilasciati da ed Controparte_7 [...]
, per stessa ammissione di , riguardano la mansarda, opera abusiva esclusa CP_8 Parte_1
dalla massa attiva;
che privo di pregio è il richiamo argomentativo relativo alla difettosa valutazione delle deposizioni testimoniali di , , Testimone_2 Testimone_9 Testimone_10 Tes_11
e , in quanto, da un lato, tali deposizioni, sono state oggetto di puntuale valutazione da Tes_3
parte del giudice di primo grado, al punto da essere menzionate nella parte argomentativa del provvedimento impugnato, dall'altra riguardano lavori eseguiti sulla mansarda, opera abusiva esclusa dalla massa attiva.
11 Quanto al quarto motivo di appello deducono che è inammissibile, in quanto, a loro avviso, nella prima parte (relativa alla mancata esclusione dalla massa attiva, del piano terra e del primo piano, per effetto della natura abusiva di tali unità) costituisce mera riproposizione del primo motivo d'appello, mentre, nella seconda parte, costituisce mera riproposizione del terzo motivo d'appello, con conseguente richiamo delle ragioni di inammissibilità e infondatezza dei due motivi di appello reiterati.
Alla prima udienza di trattazione in data 17/10/2018 i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25/11/2021.
La causa è stata poi rinviata d'ufficio in ragione dei carichi dei ruoli della Corte e all'udienza
“cartolare” del 29/06/2023 è stata trattenuta in decisione, da un collegio in diversa composizione, concedendo termine di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
La Corte, con ordinanza in data 25/09/2023 (depositata in data 31/11/2023) ha rimesso la causa sul ruolo così motivando: “Ritenuto che l'appello riguarda la divisione ereditaria ab intestato del de cuius e che il progetto di divisione, fatto proprio dalla sentenza Persona_1 gravata sulla base dell'indagine peritale del CTU geom. , esitata con la relazione Persona_2
depositata in data 4.10.2005, comprende il fabbricato composto da piano terra e piano primo sito in
EL via San Giuseppe 11/15, censito nel C.F. di detto Comune al foglio 146 particella 1174.
Considerato che l'appellante ne contesta l'abusività e allega la successiva notifica Parte_1
del provvedimento prot. n.147663-68 (prat. n.4848 L. 47/85) del 21.11.2016 da parte del
[...]
, con riferimento alla “domanda di sanatoria di abuso edilizio, presentata ai Parte_7
sensi della L.47/85 il 13.11.1986 con prot. n.80956 pratica n.4848 da , relativa Persona_1 all'immobile sito nel Comune di EL, nella via S. Giuseppe 15 piano terra e primo (in catasto al fg.146 p.lla 1174)”, a mezzo il quale “… vista l'assenza, agli atti della pratica, della documentazione da presentarsi a corredo della domanda di concessione in sanatoria, come già richiesta dall'ufficio scrivente in data 24/01/2013 prot. P08848 … comunica che la domanda di sanatoria risulta improcedibile”, assegnando il termine perentorio di giorni 30 per eventuali comunicazioni o scritti difensivi.
Ritenuto che
parte appellata si limita ad allegare trattarsi di un “documento amministrativo interlocutorio” e che non si rinviene nelle produzioni delle parti documentazione successiva attinente la detta pratica di sanatoria edilizia.
Considerato che
anche a mente dei principi della sentenza
n.25021/19 delle sezioni unite della Cassazione, la regolarità edilizia costituisce una condizione dell'azione ex art.713 cc. e, come tale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La
Corte, letti gli atti e ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo
P.Q.M.
ai sensi dell'art.213
c.p.c. richiede al Comune di EL informazioni scritte sullo stato della “domanda di sanatoria di
12 abuso edilizio, presentata ai sensi della L.47/85 il 13.11.1986 con prot. n.80956 pratica n.4848 da
, relativa all'immobile sito nel Comune di EL, nella via S. Giuseppe 15 piano Persona_1 terra e primo (in catasto al fg.146 p.lla 1174)”, indicando il provvedimento di assenso eventualmente rilasciato o gli adempimenti necessari e i relativi costi per la definizione della domanda, qualora non ancora archiviata, assegnando il termine fino al 31.12.2023 per provvedere alla comunicazione delle chieste informazioni. Rinvia la causa all'udienza del 25.1.2024 per l'ulteriore proseguo, invitando le parti, qualora non risulti esitato il rilascio della concessione in sanatoria e la stessa non sia assentibile, a precisare se hanno interesse allo scioglimento della comunione dei residui beni”.
I procuratori delle parti, in vista dell'udienza in data 25/01/2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., hanno depositato le note e hanno dedotto quanto segue: il procuratore dell'appellante ha dedotto che non è stato esitato il rilascio della concessione in sanatoria e che non vi è prova che l'abuso edilizio sia sanabile;
ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di divisione ereditaria nella parte avente ad oggetto le unità immobiliari site in EL nella Via San Giuseppe n. 15, piano terra e primo
(distinto al catasto foglio 146 part.lla 1174) e procedere alla divisione dei beni residui;
il procuratore delle appellate, dopo avere evidenziato che il non ha fornito le informazioni Parte_6
chieste dalla Corte con la suddetta ordinanza, ha dedotto di avere incaricato un proprio
Consulente di parte e di avere verificato che la richiesta di integrazione documentale del 21.11.2016
è relativa a documentazione irrilevante ai fini del rilascio della concessione in sanatoria
(certificazione di residenza storica e l'atto unilaterale d'obbligo); che la domanda di condono edilizio prot. 80956 del 13.11.1986 è stata esitata favorevolmente con parere D03316 del 14.12.2012
(come provato dal doc.1, copia di una relazione a firma del Geom. in data 21.12.2023). Lo CP_9 stesso difensore delle appellate ha chiesto di differire l'udienza per consentire la trasmissione delle chieste informazioni, sollecitando la Pubblica Amministrazione e trasmettere gli atti alla
Procura della Repubblica per la valutazione dei profili di rilevanza penale in relazione all'inosservanza dell'Ordinanza del 25.9.2023.
Successivamente al deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c. da parte del difensore delle appellate ma pur sempre nel termine perentorio assegnato per il 25/01/2024 il difensore dell'appellante ha depositato nuove note ex art. 127-ter c.p.c., chiedendo l'espunzione dei nuovi documenti depositati dalla difesa delle appellanti e della relazione redatta dal Geom. Per_3
tecnico incaricato dalle appellate.
[...]
La Corte, diversamente composta, con ordinanza in data 25/01/2024, preso atto che non risultavano depositate agli atti le chieste informazioni scritte ai sensi dell'art.213 c.p.c. da parte del come disposto con ordinanza del 25.9.2023, e che era necessaria la loro Parte_6
13 acquisizione, rinviava all'udienza del 28 marzo 2024 per il chiesto adempimento e l'ulteriore proseguo della causa.
L'udienza del 28/03/2024 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
Il difensore dell'appellante, nelle proprie note ex art. 127-ter c.p.c., ribadiva la propria opposizione alle nuove produzioni documentali fatte da controparte e segnatamente: istanza presentata al in data 21 dicembre 2023 da;
certificati anagrafici di Parte_6 Parte_2
, e copia dell'invito alla stipula dell'atto unilaterale d'obbligo; Parte_1 Pt_2 CP_1
relazione a firma del Geom. Persona_3
Il difensore delle appellate, nell'evidenziare che il non aveva ancora fornito Parte_6
le chieste informazioni, deduceva che, su impulso delle appellate, il con nota Parte_6
del 25.1.2024, assunta al protocollo generale in data 30.1.2024 n. 0010443, aveva confermato la piena pendenza del procedimento amministrativo e soprattutto, la necessità dell'integrazione documentale, che richiedeva la collaborazione dei soggetti istanti (doc.1, copia della nota del in Parte_6 data 25.1.2024); che nella nota, tra gli altri documenti, veniva richiesto l'invio di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che doveva essere compilato e sottoscritto, necessariamente, da
, attestante la “possidenza immobiliare dell'intero nucleo familiare del proprietario Parte_1 richiedente”, “l'elenco delle proprietà immobiliari con l'indicazione delle generalità e del grado di parentela delle persone che le utilizzano oppure a cui sono destinate” “atto unilaterale d'obbligo”; che non aveva alcun interesse all'invio della documentazione integrativa ed al Parte_1
rilascio della concessione in sanatoria, in quanto non aveva nulla da guadagnarci, in quanto utilizzava tutto l'edificio e aveva un preciso interesse al rigetto della domanda di sanatoria, in vista di un possibile rigetto della domanda di divisione del fabbricato fatta dalle originarie attrici.
La Corte, in diversa composizione, con ordinanza in data 28/03/2024, così statuiva “…Ritenuto che non risultano depositate agli atti le chieste informazioni scritte ai sensi dell'art.213 c.p.c. da parte del , come disposto con ordinanza del 25.9.2023, e che è necessaria la loro Parte_6
acquisizione.
Ritenuto che
gli appellati hanno prodotto la missiva prot.10433 del 30.1.2024 del
rivolta alle parti, a mezzo cui assegna il termine di tre mesi per la produzione della Parte_6
elencata documentazione “per il completamento della pratica di condono”. Rinvia all'udienza del
27 giugno 2024 per il chiesto adempimento ex art.213 c.p.c. e l'ulteriore proseguo della causa”.
L'udienza del 27 giugno 2024 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c.
Il difensore delle appellate, nelle note ex art. 127-ter c.p.c., nell'evidenziare che il Pt_6
non aveva trasmesso le chieste informazioni, deduceva che il su
[...] Parte_6
iniziativa delle appellate, con nota del 25.1.2024, assunta al protocollo generale in data 30.1.2024
n. 0010443, aveva confermato la pendenza del procedimento amministrativo e la necessità dell'integrazione documentale, che richiedeva la collaborazione dei soggetti istanti;
che RI
14 non aveva alcun interesse all'invio della documentazione integrativa ed al rilascio della Pt_1
concessione in sanatoria, in quanto non aveva nulla da guadagnarci, visto che utilizzava tutto l'edificio ed aveva un preciso interesse al rigetto della domanda di sanatoria perché confidava nel fatto che l'Autorità Giudiziaria, escludendo la divisibilità del bene, lo assolvesse dall'onere del pagamento del conguaglio. La difesa delle appellate concludeva rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Questo collegio, sulle conclusioni rassegnate in epigrafe, tratteneva la causa in decisione in data 27 giugno 2024, assegnando i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le memorie di replica.
Tutte le parti depositavano le comparse conclusionali mentre il solo appellante depositava la memoria di replica.
§§§
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Sempre in rito, possono essere ammessi e valutati a fini di prova i nuovi documenti depositati in appello dalle parti appellate e diretti a dimostrare lo stato giuridico del fabbricato sito in
EL, Via San Giuseppe, oggetto di domanda di divisione, in quanto indispensabili ai fini della decisione.
In particolare, può essere acquisito anche d'ufficio e valutato il documento rilasciato dal
Comune di EL in data 25/01/2024 (depositato dalle appellate in allegato alle note ex art. 127-ter c.p.c. in data 27/03/2024), il quale contiene tutte le informazioni utili ad accertare lo stato della pratica di condono edilizio prot. n. 80956 del 13/11/1986 avviata da Persona_1
(il de cuius).
[...]
15 Infatti tale documento proviene dal Comune di EL, Servizio Condono Edilizio, e fornisce tutte le indicazioni utili per accertare lo stato della pratica di condono edilizio del fabbricato sito in EL, Via San Giuseppe.
Tale documento vale a sopperire alla mancata risposta del rispetto alla Parte_6 richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. fatta da questa Corte d'appello al Parte_6
di cui all'ordinanza di rimessione sul ruolo in data 25/09/2023 (depositata il 21/11/2023).
[...]
Dalla lettura di tale documento, in data 25/01/2024, a firma del responsabile del Servizio
Condono del si apprende che la pratica di condono edilizio prot. n. 80956 Parte_6
del 13/11/1986 avviata da (il de cuius), che riguarda il piano terra e il Persona_1 primo piano dell'edificio, non è stata mai definita con il rilascio della concessione in sanatoria secondo le regole del condono di cui alla L. 47/1985. Inoltre nessuna pratica di sanatoria edilizia risulta per la mansarda che è stata realizzata da sul lastrico Parte_1
solare stesso fabbricato dopo la morte del de cuius.
Alla stregua di tale documento del in data 25/01/2024 possono essere Parte_6
esaminati in maniera congiunta il primo e il quarto motivo di appello, in quanto strettamente connessi, poichè diretti a censurare l'errata determinazione del compendio ereditario e l'errata attribuzione dei beni comuni.
I due motivi sono fondati e meritano di essere accolti nei limiti di seguito indicati.
E' decisivo osservare che con sentenza n. 25021/2019, deliberata all'udienza pubblica del
16/4/2019, depositata in data 7/10/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato i seguenti cinque princìpi di diritto:
- gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Rv. 655501-01);
- gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria (Rv. 655501-02);
16 - quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Rv. 655501-03);
- nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (Rv. 655501-04);
- in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Rv. 65555105).
La Suprema Corte, nella sua massima composizione, ha, in primis, superando un suo precedente arresto (Cass., sez. 2, n. 14764/2005), affermato che, nonostante la diversa formulazione letterale degli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, anche quest'ultima disposizione ricomprende gli atti di scioglimento della comunione tra gli atti inter vivos soggetti alla comminatoria di nullità nel caso in cui abbiano ad oggetto diritti reali su edifici abusivi o loro parti. Sicché, il problema rimaneva quello di definire gli atti di scioglimento della comunione ereditaria, se inter vivos o mortis causa, perché solo nel primo caso, sia ai sensi dell'art. 46, comma
1, del d.P.R. n. 380 del 2001, che ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, essi sarebbero nulli se avessero ad oggetto edifici abusivi o loro parti.
Alcuni arresti di legittimità hanno in passato ritenuto che, a differenza degli atti di scioglimento della comunione ordinaria, gli atti di scioglimento della comunione ereditaria rientrino nel novero degli atti mortis causa, ai quali non è applicabile la comminatoria di nullità prevista dagli artt. 46, comma
1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) e 40, comma 2, della
17 legge n. 47 del 1985, in quanto gli atti di scioglimento della comunione ereditaria non sarebbero autonomi rispetto alla successione mortis causa, visto che, anzi, rappresenterebbero l'atto conclusivo della vicenda successoria (Cass. sez. 2, n. 15133/2001; Cass. sez. 2, n. 2313/2010).
Orbene, le Sezioni Unite n. 25021/2019 hanno confutato tale ricostruzione, escludendo che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa.
Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i suoi effetti immediatamente, con lo scambio dei consensi espresso dai condividenti.
E' irrilevante, ai fini della qualificazione del contratto di divisione ereditaria come atto mortis causa, che esso sia collegato ad una successione mortis causa: anche l'atto di accettazione dell'eredità è strettamente collegato ad una successione ereditaria, visto che esso è necessario per completare la fattispecie successoria;
ma non per questo è qualificabile come atto mortis causa, anzi: l'accettazione ereditaria è pacificamente un negozio unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale.
Nemmeno può ritenersi che la natura di atto mortis causa dello scioglimento della comunione ereditaria sarebbe imposta dalla pacifica natura di atto mortis causa della divisione del testatore e dall'esigenza di evitare disparità di trattamento tra le due forme di divisione agli effetti del regime di circolazione dei diritti sugli edifici abusivi.
Le Sezioni Unite n. 25021/2019 hanno chiarito che non può esistere alcuna disparità di trattamento tra la divisione del testatore e il contratto di divisione ereditaria, per il diverso regime degli atti che ne costituiscono il presupposto ed i loro diversi effetti.
L'effetto precipuo della divisione del testatore, infatti, è quello di evitare, dopo la morte del testatore, la nascita di una comunione ereditaria, a differenza della divisione contrattuale che, invece, presuppone l'esistenza, dopo la morte del de cuius, di una comunione ereditaria. Inoltre, la divisione operata con il testamento fa sì che l'effetto giuridico sia conseguito attraverso un atto mortis causa, mentre la divisione contrattuale viene attuata dai coeredi attraverso un atto tra vivi.
Con riferimento, poi, all'altro argomento speso per affermare che la divisione contrattuale sarebbe ricollegabile alla successione mortis causa, consistente nell'efficacia retroattiva prevista dall'art. 757
c.c., che ha fatto tradizionalmente ritenere che la divisione abbia natura dichiarativa, le Sezioni Unite
n. 25021/2019 hanno rimarcato che, già sul piano dogmatico, l'effetto retroattivo può essere predicato solo con riferimento ad un atto con effetti costitutivi o traslativi, non con riferimento ad un atto con effetti meramente dichiarativi: solo per il primo è necessario specificare la retroattività degli effetti, visto che, in mancanza di tale specificazione, quegli effetti non potrebbero che prodursi ex nunc.
Non vi sono, dunque, per le Sezioni Unite n. 25021/2019, argomenti validi per escludere che gli atti di scioglimento di comunioni ereditarie abbiano, al pari degli atti di scioglimento delle comunioni
18 ordinarie, natura inter vivos e che, di conseguenza, siano soggetti alla comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o loro parti, intendendosi quali abusivi gli edifici in relazione ai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato (cfr. SS.UU., n. 8230/2019).
Così come i coeredi non possono procedere allo scioglimento di una comunione ereditaria su un edificio abusivo non sanato, attesa la comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, allo stesso modo essi non possono iniziare un giudizio di divisione ereditaria che ricomprenda anche un edificio abusivo non sanato caduto in successione: sarebbe, in vero, agevole, altrimenti, per i coeredi, aggirare il divieto imposto dalle richiamate disposizioni normative ottenendo la divisione per via giudiziaria.
Pertanto, con riguardo al giudizio di divisione, ordinaria o ereditaria, avente ad oggetto un edificio abusivo, le Sezioni Unite hanno precisato che la regolarità edilizia del fabbricato è una condizione dell'azione, sotto il profilo della possibilità giuridica, non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello conseguibile dalle parti mediante gli strumenti negoziali. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e, dunque, la mancanza della condizione dell'azione costituita dalla regolarità edilizia dell'edificio da dividere tra i comunisti è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio di divisione.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25021/2019, hanno anche fornito indicazioni sul rapporto tra il carattere universale dello scioglimento della comunione ereditaria e la non assoggettabilità a divisione ereditaria dell'edificio abusivo.
In particolare, atteso che la divisione oggettivamente parziale dell'asse ereditario, sia per via negoziale che per via giudiziale, è possibile solo con il consenso di tutti i condividenti (ex coeteris,
Cass., sez. 2, n. 6931/2016), si pone il problema se lo stesso limite del consenso unanime dei condividenti condizioni la possibilità di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria di tutti gli altri beni ad eccezione dell'edificio abusivo ricadente nell'asse.
Le Sezioni Unite n. 25021/2019 lo hanno escluso: la volontà anche di un solo condividente di estendere la divisione ereditaria a beni ulteriori rispetto a quelli in relazione ai quali uno o più condividenti intendano procedere allo scioglimento della comunione presuppone la possibilità giuridica che in relazione a quegli ulteriori beni si possa sciogliere la comunione. Ne consegue che, se gli ulteriori beni ai quali uno o più condividenti intendano estendere la divisione ereditaria sono edifici abusivi, non esistendo per questi la possibilità di divisione, quella domanda di estensione, non potendo essere soddisfatta, non esclude la procedibilità della divisione con riferimento agli altri beni dell'asse ereditario.
19 L'ultima questione, risolta positivamente dalle Sezioni Unite n. 25021/2019, concerne l'applicabilità, alla divisione endoesecutiva o endoconcorsuale, delle disposizioni degli artt. 46, comma 5 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, che escludono la nullità dei trasferimenti di edifici abusivi disposti in esito a procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
In particolare, il massimo organo di nomofilachia ha affermato che il nuovo testo dell'art. 600, comma
2, c.p.c., applicabile anche alla fattispecie di causa, rende la divisione del bene strutturalmente funzionale all'espropriazione forzata della quota indivisa, nel senso che nell'espropriazione dei beni indivisi il giudizio di divisione rappresenta una parentesi, un'articolazione procedimentale del processo esecutivo, conclusione, peraltro, confermata dal nuovo testo dell'art. 181 disp. att. c.p.c.
(introdotto dall'art. 2, comma 3 ter, lett. f), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005), che assegna al giudice dell'esecuzione, previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 c.p.c., la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione.
Ne consegue, dunque, che, se lo scioglimento della comunione è il mezzo attraverso cui deve realizzarsi il processo di espropriazione di beni indivisi, sussiste il nesso di derivazione strutturale e funzionale tra il giudizio di divisione endoesecutiva ed endoconcorsuale, a valle, e il processo di espropriazione della quota e la procedura concorsuale, a monte, sicché le disposizioni eccettuative di cui agli artt. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985 si applicano anche agli atti di assegnazione e di trasferimento posti in essere all'interno di un giudizio di scioglimento della comunione intrapreso dal creditore procedente nell'ambito di un processo di espropriazione di beni indivisi o dal curatore nell'ambito di una procedura fallimentare (o dall'organo gestorio nell'ambito delle altre procedure concorsuali).
Questo collegio non ha motivi per discostarsi dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25021/2019 che interamente condivide.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, va rilevato come, sulla scorta sia della
CTU geom. , disposta in prime cure, sia della attestazione del Persona_2 Parte_6
in data data 25/01/2024 a firma del responsabile del Servizio Condono del Parte_6
risulti provato che la pratica di condono edilizio prot. n. 80956 del 13/11/1986 avviata da
(il de cuius), che riguardava il piano terra e il primo piano dell'edificio, Persona_1
non si è mai definita con il rilascio della concessione in sanatoria, secondo le regole del condono di cui alla L. 47/1985.
Va aggiunto che nessuna pratica di sanatoria edilizia risulta avviata per la mansarda realizzata da sul lastrico solare dello stesso fabbricato dopo la morte del de cuius. Parte_1
20 In conclusione, l'intero fabbricato descritto nella domanda, sito in EL, Via San Giuseppe nn. 11/15, allo stato degli atti risulta privo in tutte le sue parti (piano terra, primo piano, mansarda) di concessione in sanatoria.
Sussiste, quindi, un impedimento giuridico alla divisione dell'intero detto fabbricato, in quanto interamente abusivo, fatto provato dalla documentazione datata 25/01/2024 proveniente dal
Servizio Condono Edilizio del Comune di EL, la quale può essere acquisita anche d'ufficio per essere valutata dalla Corte d'appello.
Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 03) la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio ed il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La sentenza di primo grado va così riformata laddove essa ha ritenuto che vi fosse una preclusione processuale all'allegazione della non commerciabilità dell'intero fabbricato sito in
EL, fatta valere per la prima volta dal convenuto in prime cure solo con la comparsa conclusionale e che potessero essere oggetto di valida domanda di scioglimento della comunione ereditaria il piano terra e il primo piano dell'edificio di Via San Giuseppe nn. 11-
13-15 a EL (non la mansarda realizzata sul lastrico solare dello stesso edificio, in quanto abusiva e non sanabile per la stessa sentenza di primo grado).
La stessa CTU geom. chiarisce, peraltro, che per il rilascio della concessione in Per_2
sanatoria chiesta secondo le norme della L. 47/1985 da con domanda in Persona_1
data 13/11/1986, prot. n. 80956, per il piano terra e per il primo piano del fabbricato di
Via San Giuseppe nn. 11-13-15, non risulta versata l'intera oblazione dovuta per il rilascio della concessione in sanatoria.
Si legge nella CTU geom. che rispetto alla richiesta di sanatoria per il piano terra e Per_2 primo piano secondo le norme della legge n. 47 del 1985 l'oblazione rideterminata è pari a
€ 5.888,65 e l'oblazione versata è pari a € 3.621,91; quindi restano da versare a conguaglio come oblazione € 2.226,74 (€ 5.888,65 oblazione rideterminata - 3.621,91 oblazione versata).
Lo stesso CTU geom. ha chiarito che resta pure da versare il saldo degli oneri Per_2 concessori pari a € 934,82: in conclusione, per potere sanare gli immobili del fabbricato di
Via San Giuseppe, piano terra e piano primo, sarebbe stato necessario versare la somma di €
3.161,56 per il totale pagamento dell'oblazione e oneri concessori.
Atteso che l'intero fabbricato di Via San Giuseppe nn. 11-13-15 a EL risulta realizzato dopo il 1980 su di un terreno di proprietà del de cuius ma in assenza di concessione edilizia, esso non può formare oggetto di una domanda di scioglimento della comunione ereditaria: ciò in quanto la domanda di divisione ha ad oggetto un fabbricato interamente abusivo.
21 La domanda di scioglimento della comunione è stata, invece, validamente proposta quanto all'appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di RA che il CTU geom. senza Per_2
alcuna contestazione sullo specifico punto, ha così valutato: “Appezzamento di terreno agricolo, sito nel Comune di RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta (Ha. 1.38.30) in catasto al foglio di mappa176 particella 28, seminativo irriguo di terza classe R.D. € 42,86, R.A. € 12,86, confinante a nord con la strada vicinale Pozzillo- Disueri, ad est con la particella 29, a sud con la particella 62”.
Il CTU afferma che tale terreno non è facilmente raggiungibile, è attualmente coltivato a seminativo, il terreno si trova in pendenza.
Per eseguire la stima di tale terreno il CTU geom. ha tenuto conto dei dati riportanti il valore Per_2
agricolo medio, pubblicati nella G.U.R.S. il 21/01/2005, con specifico riferimento alla regione agraria n. 4, dalla quale si desume che il valore per ettaro del seminativo irriguo è di € 12.000/00 ad ettaro, per cui il valore complessivo del terreno è pari ad € 16.596,00, arrotondato a € 16.600,00.
Atteso che nessuno dei coeredi odierne parti in causa ha chiesto l'assegnazione di tale terreno e nessuno di essi ha chiesto che esso venga frazionato in porzioni, può statuirsi che l'assegnazione di tale terreno in proprietà esclusiva avvenga mediante sorteggio tra le odierne parti una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata, previa istanza rivolta al Tribunale di EL per le operazioni di sorteggio.
Il coerede che otterrà all'esito del sorteggio l'attribuzione del detto terreno in piena proprietà dovrà versare agli altri due coeredi la somma di € 5.533,33 ciascuno oltre interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
La sentenza di primo grado è dunque riformata nel senso indicato.
§§§
Il secondo motivo di appello (con cui si richiede la rinnovazione ex art. 196 c.p.c. della
CTU e nomina di un nuovo consulente) rimane assorbito in ragione della natura abusiva dell'intero fabbricato di Via San Giuseppe, fatto che rende ultroneo ogni ulteriore approfondimento circa la esatta data di realizzazione del fabbricato e di sue porzioni, sul suo valore di mercato, sul valore delle opere realizzate nello stesso fabbricato prima e dopo la morte del de cuius.
Infatti, non potendo il detto fabbricato abusivo formare oggetto di domanda di scioglimento della comunione ereditaria, per i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 03), non vi è un concreto interesse dei condividenti all'approfondimento di tali aspetti in funzione di una domanda di divisione in sé inammissibile avendo ad oggetto un fabbricato interamente abusivo.
§§§
22 Anche il terzo motivo di appello è assorbito, in ragione della natura interamente abusiva del fabbricato di Via San Giuseppe nn. 11-13-15 a EL.
In buona sostanza con tale motivo l'appellante chiede di riesaminare il compendio probatorio formatosi sui lavori effettuati per il completamento del fabbricato abusivo, il cui importo totale ammonterebbe a lire 94.421.955 (€ 48.764,87), quindi largamente superiore a quello ritenuto provato dal giudice di prime cure. Tali spese sarebbero state sostenute per intero da e quest'ultimo chiede che se ne tenga conto ai fini della composizione Parte_1 dell'attivo ereditario, delle quote e dei conguagli.
Come chiarito dal giudice di prime cure, il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (Cass. 16206/2013). Tale principio è stato successivamente ribadito da Cass. 2135/2019.
Appare evidente che il terzo motivo - investendo unicamente la questione delle spese sostenute per la realizzazione del suindicato fabbricato abusivo che, come tale, non può formare oggetto di una valida domanda di scioglimento della comunione ereditari - non merita di essere esaminato in quanto delle somme sborsate da (prima della Persona_1
sua morte in data 16/12/1988) e da (rimasto nel possesso del fabbricato Parte_1
dopo la morte del padre) per il detto fabbricato abusivo non si può tenere conto in questa sede divisoria ai fini della composizione dell'attivo ereditario, delle quote e dei conguagli.
Ciò in quanto il fabbricato abusivo che rientra nella comunione ereditaria non può comunque formare oggetto della domanda di divisione e quindi non vi è motivo di soffermarsi, a tali fini, sul motivo che investe il tema delle spese sborsate prima dal de cuius e poi dall'originario convenuto e se sia stata o meno corretta la valutazione del compendio probatorio da parte del primo giudice.
§§§
In conclusione, per le suesposte ragioni, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, statuendosi che la comunione ereditaria sussistente inter partes può essere sciolta limitatamente al terreno agricolo, sito nel Comune di RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta (Ha. 1.38.30) in catasto al foglio di mappa176 particella 28, seminativo irriguo di terza classe R.D. € 42,86, R.A. € 12,86, confinante a nord con la strada vicinale Pozzillo- Disueri, ad est con la particella 29, a sud con la particella 62, il cui valore stimato dal CTU è pari a €
16.600,00.
23 L'assegnazione di tale terreno in proprietà esclusiva ad una delle parti in causa avverrà mediante sorteggio una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata, previa istanza proponibile da qualunque interessato al Tribunale di EL per le operazioni di sorteggio.
Il coerede che, all'esito delle operazioni di sorteggio, otterrà l'attribuzione dello stesso terreno in piena proprietà sarà obbligato a versare agli altri due coeredi la somma di €
5.533,33 ciascuno, oltre interessi su tale somma al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria, di contro, è rigettata con riguardo al fabbricato sito in EL, Via San Giuseppe nn. 11-13-15, in quanto la documentazione versata in atti prova la mancata regolarità edilizia dell'intero fabbricato.
Così come i coeredi non possono procedere allo scioglimento di una comunione ereditaria su un edificio abusivo non sanato, attesa la comminatoria di nullità di cui agli artt. 46, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 e 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, allo stesso modo essi non possono iniziare un giudizio di divisione ereditaria che ricomprenda anche un edificio abusivo non sanato caduto in successione: sarebbe, in vero, agevole, altrimenti, per i coeredi, aggirare il divieto imposto dalle richiamate disposizioni normative ottenendo la divisione per via giudiziaria.
Ogni altro motivo di gravame è assorbito dalle suindicate considerazioni.
Le residue statuizioni della sentenza di primo grado (e tra esse la condanna di Parte_2
e al pagamento in favore di della somma di € 1.440,65 Controparte_1 Parte_1
ciascuna oltre interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda al saldo per il titolo indicato a pagina 14 della sentenza di primo grado, rispetto alla quale, in assenza di appello incidentale, si è formato il giudicato) sono confermate, in quanto non formano oggetto di specifici motivi di appello.
Quanto alle spese di lite, in ragione della natura delle questioni trattate e fondandosi la presente decisione su una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 25021/2019) successiva alla proposizione della domanda di primo grado e del gravame, le stesse, sia per il primo grado che per il grado di appello, possono essere compensate.
Quanto alle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse di tutte le parti, quelle occasionate dalla concreta determinazione delle quote devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, sicché, nella specie, il costo delle spese di consulenza tecnica vanno poste a carico di tutte le parti in egual misura (cfr. Cass. 9813/2015).
In ragione dell'accoglimento, seppure parziale, dell'appello, non si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali
24 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 707/2017 del Tribunale di EL, pubblicata in data 14 novembre 2017, appellata da , così provvede: Parte_1
1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria “inter partes” limitatamente al terreno agricolo, sito nel Comune di RA, esteso ettari uno, are trentotto e centiare trenta (Ha. 1.38.30) in catasto al foglio di mappa176 particella 28, seminativo irriguo di terza classe R.D. € 42,86, R.A.
€ 12,86, confinante a nord con la strada vicinale Pozzillo- Disueri, ad est con la particella 29, a sud con la particella 62, il cui valore stimato dal CTU è pari a € 16.600,00. L'assegnazione di tale terreno in proprietà esclusiva ad una delle odierne parti in causa avverrà mediante sorteggio una volta che la presente sentenza sia passata in cosa giudicata, previa istanza rivolta da un coerede interessato al Tribunale di EL per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio. Il coerede che, all'esito delle operazioni di sorteggio, otterrà l'attribuzione del detto terreno in piena proprietà sarà obbligato a versare agli altri due coeredi la somma di € 5.533,33 ciascuno, oltre interessi su tale somma al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo.
2) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria quanto all'edificio sito in EL, Via San Giuseppe nn. 11-13-15, in quanto trattasi di edificio abusivo non sanato;
3) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e quelle della CTU disposta in prime cure;
4) conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
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