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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11343/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgis Alessia e dall'avv. Alberto Pezziardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in virtù di procura speciale in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2
14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 25.10.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Giaveno (TO) in via Borgata
Gaudi Pontepietra n. 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse Parte_1 del figlio minore , ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non Persona_2 avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il mutuo della casa coniugale è a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna fino all'estinzione.
DISPONE l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente ex art. 155 comma 3 c.c. dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_2 padre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le volontà ed esigenze del minore, come attualmente accade, senza alcun limite di tempo o calendario dei giorni prefissati, anche per quanto concerne le festività e le vacanze estive potrà esercitare il diritto di visita.
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. versi alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, DANDO ATTO che le parti d'accordo rinunciano espressamente alla rivalutazione ISTAT dell'assegno.
DISPONE che le spese straordinarie per il figlio siano sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore, applicandosi il protocollo del Tribunale di Torino attualmente vigente;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti rilasciano il proprio reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11343/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgis Alessia e dall'avv. Alberto Pezziardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in virtù di procura speciale in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in GIAVENO il Parte_1 Parte_2
14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 25.10.2009. Per_1
Con ricorso depositato il 06/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale ubicata nel Comune di Giaveno (TO) in via Borgata
Gaudi Pontepietra n. 17 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra nell'interesse Parte_1 del figlio minore , ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando lo stesso non Persona_2 avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il mutuo della casa coniugale è a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna fino all'estinzione.
DISPONE l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente ex art. 155 comma 3 c.c. dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
DISPONE che il figlio resti collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_2 padre, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le volontà ed esigenze del minore, come attualmente accade, senza alcun limite di tempo o calendario dei giorni prefissati, anche per quanto concerne le festività e le vacanze estive potrà esercitare il diritto di visita.
pagina 2 di 3 DISPONE che il sig. versi alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, DANDO ATTO che le parti d'accordo rinunciano espressamente alla rivalutazione ISTAT dell'assegno.
DISPONE che le spese straordinarie per il figlio siano sostenute in ragione del 50% da ciascun genitore, applicandosi il protocollo del Tribunale di Torino attualmente vigente;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
DÀ ATTO che le parti rilasciano il proprio reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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