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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 12/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1552/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PARRINELLO MARCO
RICORRENTE
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha esposto che l' con raccomandata del 22.5.2024, ha Parte_1 CP_1 chiesto la restituzione della somma di € 8.592,50 percepita indebitamente a titolo di reddito di cittadinanza per non avere comunicato la variazione occupazionale nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019.
La ricorrente - premettendo di avere effettivamente prestato attività lavorativa in nero presso la Pizzeria Art sita in Mazara del Vallo dal 18.1.2023 al 19.3.2023 e di avere atteso invano la regolarizzazione del rapporto da parte del datore di lavoro - ha precisato che non era tenuta a comunicare l'avvio di simile attività stante l'insussistenza, nel contestato art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019, di un obbligo di segnalare all' lo svolgimento di lavoro CP_1 irregolare;
ha evidenziato che l'unico riferimento al lavoro irregolare era contenuto nell'art. 7, comma 2, del D.L. citato, che, come noto, prima dell'intervenuta abrogazione, puniva con la reclusione colui che ometteva di comunicare le variazioni di reddito o del patrimonio “anche se provenienti da attività irregolari”; ha esposto che l'abrogazione degli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019 disposta dall'art. 1, comma 318, della l. n. 197/2022 ha fatto venire meno l'obbligo restitutorio.
nell'invocare la sua buona fede e nel chiedere di decidere la causa Parte_1 anche in applicazione del principio dell'equità sostitutiva, ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito pari ad € 8.592,50 a carico della ricorrente, di cui alla nota dell' di Trapani del 25/06/2024; CP_1
- in subordine, accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto rappresentato in fatto ed in diritto, un ammontare ridotto dell'indebito a carico della ricorrente, in virtù del principio di equità sostitutiva;
- Manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Erario.”
2. L' con memoria depositata in data 25.10.2024, ha variamente contestato la CP_1 domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree vanno rigettate.
5. L'espletamento di attività lavorativa senza regolare contratto da parte della ricorrente in favore di dal 18.1.2023 al 19.3.2023 e la percezione da parte della Controparte_2 stessa di un acconto di € 800,00 per le prestazioni rese in tale periodo costituiscono circostanze risultanti dalla documentazione in atti di talché le stesse sono da ritenere pacificamente acquisite al giudizio senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio.
È altrettanto pacifico che non ha comunicato all' tanto l'avvio Parte_1 CP_1 dell'attività di lavoro dipendente previsto dall'art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019 quanto la variazione patrimoniale prevista dall'art. 7, comma 2, del D.L. da ultimo citato.
Non convince, sul punto, la tesi attorea circa l'insussistenza di un obbligo da parte della ricorrente di comunicare all' l'avvio di una attività di lavoro dipendente irregolare. CP_1
L'art. 3, comma 8, del D.L. n. 4/2019 pone, invero, in capo al beneficiario del reddito di cittadinanza un onere di comunicazione all' di qualsiasi variazione della condizione CP_1 occupazionale: tanto si ricava dal tenore letterale della norma (che impone “comunque” al lavoratore di comunicare “l'avvio dell'attività di lavoro dipendente” all' e dalla ratio della CP_1 disposizione (volta a portare a conoscenza l'Istituto dell'assunzione dal lavoratore in caso di mancata trasmissione da parte del datore di lavoro della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9 bis del D.L. n. 510/1996).
Deve poi convenirsi con l' resistente circa la necessità di fornire una CP_1 interpretazione sistematica della norma, ponendola in relazione a quelle inserite nello stesso corpus normativo e volte a stigmatizzare la condotta di coloro che, pur beneficiando del reddito di cittadinanza, prestano attività lavorativa subordinata irregolare: si pensi ai commi
5, 15 bis e 15 ter del D.L. n. 4/2019.
Tuttavia, ciò che assume rilevanza nel caso di specie è anche l'omessa successiva comunicazione da parte della ricorrente di qualsiasi variazione del reddito e del patrimonio per effetto delle somme pacificamente ricevute dalla stessa per l'attività prestata (cfr. lettera messa in mora e ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Marsala); circostanza quest'ultima, idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n.
4/2019 la disposta revoca del beneficio con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.
È ininfluente ai fini del decidere l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019 atteso che ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023 “Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.
Non sussistono i presupposti normativi previsti dagli artt. 113 e 432 c.p.c. per decidere secondo equità.
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
La ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. depositata dalla ricorrente.
Così deciso in Marsala, il 12/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.