Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1328/2023 R.G.A.C.C., promossa da: in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Parte_1 Parte_2
Pa
, sedente in Milano (c.f. ), rappresentata e difesa per procura
[...] C.F._1
in atti dagli Avv.ti Ivano Matteo Barbera e Patricia Maria Cristina Fischioni
(entrambi del Foro di Roma) presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante Parte_3
Pa p.t. Dr.ssa , corrente in NI (P.IVA 660 830 870), Parte_4
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Antonio Rosella (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella propria citazione introduttiva del giudizio di primo grado del 26.6.2020 – con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania la Controparte_1
(d'ora in poi anche: di NI
[...] Parte_3
– premesso che con la società convenuta aveva stipulato addì 19.1.2015 contratto di fornitura in virtù del quale controparte si obbligava ad acquistare (ai prezzi partitamente determinati) ed a distribuire nel mercato una serie di “mangimi complementari” (esattamente individuati e descritti in contratto) in quantitativi non inferiori ai minimi indicati nell'allegato A del testo contrattuale – esponeva che, giunti al marzo del 2017, la stessa convenuta si fosse resa ripetutamente inadempiente;
e che, alla contestazione di tali inadempimenti, la Parte_1
avesse preferito replicare con lettera raccomandata p.e.c. del 26.7.2017 mercè la quale ribaltava su essa attrice l'accusa di inadempimento - addebitandole una asserita mancanza di buona fede nell'esecuzione degli obblighi contrattuali - e per questo dichiarava di ritenere risolto il rapporto contrattuale.
In particolare, al raggiungimento dei budget fissati in detto contratto aveva fatto difetto: 1) per il 2017 l'acquisto di prodotti per complessivi € 8.777,00 (oltre IVA); 2) per il 2018 l'acquisto di prodotti per complessivi € 31.080,00 (oltre IVA); 3) per il
2019 l'acquisto di prodotti per complessivi € 35.070,00 (oltre IVA); 4) per i primi quindici giorni del 2020 l'acquisto di prodotti per complessivi € 1.511,52 (oltre IVA).
Da tanto dovendo farsi discendere che “i mancati acquisti minimi, previsti in contratto, ammontano, solo per l'imponibile, ad € 76.431,52 oltre iva 22% , pari ad un totale di € 93.246,45, con un conseguente mancato guadagno per la società istante pari ad € 38.215.76, oltre iva 22% , e quindi pari ad € 46.623,22”.
E poiché inutile si era rivelato il prodromico esperimento di procedimento di mediazione, chiedeva pertanto detta società attrice al Tribunale adito di sentir
“Accertare e dichiarare che il danno economico subito dall'attrice è riconducibile a responsabilità contrattuale della Per l'effetto condannare Parte_1
l' al risarcimento dei danni tutti patiti quantificandoli nella Parte_1
complessiva somma di € 46.623,22 (pari al mancato guadagno subito) o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre ad interessi al saggio legale previsto per le transazioni commerciali dal mese di marzo 2017 sino all'effettivo soddisfo”.
Costituitasi in contraddittorio la narrava tutta una serie di Parte_1
episodi dimostrativi di detta mancanza di buona fede della società attrice nell'adempimento degli obblighi contrattuali: ed oltre che chiedere il rigetto della domanda risarcitoria di controparte formulava in via riconvenzionale – basandosi sull'assunto che il contratto si fosse risolto con la ricezione di detta raccomandata p.e.c. del 26.7.2017 - domanda di risarcimento del danno, all'uopo deducendo che
“Dopo il 26/07/2017, quando ogni rapporto contrattuale tra le parti è cessato,
si è dovuta approvvigionare quanto ai prodotti già oggetto di Parte_1
fornitura presso altri fornitori. Segnatamente, in riferimento al mangime Tigerpet spray, ha dovuto fronteggiare costi superiori a quelli che avrebbe sostenuto in caso di legittima continuazione del rapporto contrattuale con . Mentre, Parte_3
infatti, il prezzo unitario del prodotto assicurato per contratto da era Parte_3
pari a € 2,44 a unità (cfr. sub doc. 2), quello di acquisto rinvenuto sul mercato dopo la fine delle forniture da parte di , quindi a far data dal 26/07/2017, era Parte_3
di € 2,50 a unità (doc. 10). Considerato che i pezzi oggetto del contratto di fornitura erano per tale prodotto minimo 2500 all'anno (cfr. sub doc. 2), , dal Parte_1
luglio 2017 al gennaio 2020, ha dovuto sostenere costi maggiorati per l'acquisto del mangime in esame (nella misura annuale minima convenuta) pari a € 374,94. Tale danno va risarcito”.
Inoltre, quanto ai danni reclamati da controparte, deduceva ulteriormente:
- che la società attrice “nel periodo rilevante ai fini del presente giudizio, ossia dal 26 luglio 2017 al 19 gennaio 2020, ha prodotto e venduto i mangimi oggetto del contratto tra le parti ad altre aziende, il che escluderebbe a priori il danno o quantomeno lo ridurrebbe significativamente. Sul punto si chiede al
Giudice di volere ordinare a parte attrice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.,
l'esibizione delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. del codice civile e/o delle fatture emesse durante il periodo dal 26 luglio 2017 al 19 gennaio
2020”,
- in linea subordinata, che “non è dato comprendere la quantificazione del danno lamentato da Controparte, né viene spiegato secondo quale criterio il mancato guadagno di sarebbe determinabile nella misura di € 46.623,22. Parte_3
Risulta, infatti, omesso qualsivoglia elemento che permetta di ricostruire i costi necessari alla produzione dei mangimi per cui è causa, costi la cui conoscenza sarebbe necessaria al fine di quantificare il mancato guadagno ma che nel presente giudizio non vengono allegati e men che meno provati”.
E per quanto così riassunto concludeva essa chiedendo al Tribunale Parte_1
di “rigettare, in forza dei motivi esposti nel corpo del presente atto, tutte le domande formulate da c.l. in quanto totalmente infondate in Parte_3 Parte_3
fatto e in diritto e comunque integralmente sprovviste di prova sia nell'an che nel quantum;
in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che il contratto di fornitura inter partes del 19/01/2015 si è risolto per inadempimento di parte attrice per come contestato in atti e, per l'effetto, condannare c.l. in Parte_3 Parte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare ad Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 374,94, o
[...]
quella maggiore o minore che emergerà all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge, a titolo di risarcimento del danno di natura contrattuale;
in via subordinata, in caso di condanna di al Parte_1
risarcimento del danno a favore di parte attrice, ridurre comunque l'importo dovuto rispetto a quello invocato in atto di citazione perché quest'ultimo, nel suo ammontare, è del tutto ingiustificato e non provato”.
Venuti in udienza, ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il G.I. – ritenuto che la causa fosse già sufficientemente istruita sulla base della documentazione già versata in atti – con ordinanza del 5.4.2023 rigettava le istanze di prova già avanzate, indi fissando prontamente udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – considerava:
- che “Parte convenuta ha prodotto nel presente giudizio della corrispondenza intercorsa inter partes - dalla quale a suo dire risulterebbe la violazione dell'obbligo di buona fede - che non dimostra alcuna scorrettezza da parte di nella esecuzione del contratto, [……………]. La lacunosa, Parte_3
generica e contestata giustificazione, addotta dalla convenuta, circa un inadempimento legato alla presunta mancanza di buona fede, oltre a non essere stata assolutamente dimostrata, non esime comunque la convenuta dalla propria conclamata responsabilità contrattuale, e conseguentemente dall'obbligo di rifondere l'attrice di tutti i danni sofferti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c. Pertanto in accoglimento della domanda va dichiarato l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti della che, per Parte_3
l'effetto, dovrà essere risarcita di tutti i danni patiti a titolo di lucro cessante e danno emergente”,
- che “In ordine alla quantificazione del danno subito da , in Parte_3
considerazione delle contestazioni sollevate da parte convenuta sul punto, ritenuto che possa essere quantificato secondo equità dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c (“se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa“), considerato che il danno è stato provato da parte attrice e che esso vada liquidato dal
Giudice secondo equità, si condanna la (in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore) a risarcire - a titolo di danni subiti da
(in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore) per inadempimento contrattuale della - nella Parte_1
misura di euro 30.000,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo”,
- che “Non viene accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
per il presunto danno ammontante ad € 374,94 perché infondata, Parte_1
posto che tale danno è stato prodotto dallo stesso comportamento contrattuale tenuto dalla ”. Controparte_2
Ciò per cui, con sentenza n. 3792/2023 del 22.9.2023, così finalmente statuiva, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
[….] in accoglimento della domanda attorea dichiara l'inadempimento contrattuale della , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Parte_3
condanna conseguentemente la , in persona Parte_3 Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a risarcire di tutti i danni patiti e quantificati equitativamente dal giudice in euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale perché infondata;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Parte_3
misura di euro 6.000,00 per onorario, euro 600,00 per spese vive oltre alle spese generali IVA e CPA come per legge”.
§§§
Con citazione tempestivamente notificata il 12.10.2023 la Parte_1
interponeva appello avverso detta sentenza siccome affetta – censurava anzitutto, con il primo motivo di impugnazione – da un “difetto assoluto di motivazione sotto un duplice profilo: i) manca la motivazione in punto di prova dell'esistenza del danno al fine di giustificare la stessa applicabilità dell'art. 1226 c.c., non essendo stato in alcun modo spiegato come e perché sia stato ritenuto provato il danno;
ii) manca la motivazione in punto di liquidazione del risarcimento in € 30.000, non essendo stato in alcun modo spiegato come e perché sia stata liquidata proprio tale somma”. Infatti – si deduceva – “Nel caso di specie il Giudice ha liquidato un risarcimento di
€ 30.000 a favore dell'attrice (oggi appellata) senza spendere una sola parola sul criterio logico-giuridico che lo ha condotto a liquidare tale somma (peraltro anche significativa). Con la conseguenza evidente che la liquidazione del danno risulta del tutto arbitraria (priva di alcun elemento giustificativo) e non coerente con il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. e con la pacifica interpretazione giurisprudenziale della disposizione di legge …… Ci si trova a discutere di un risarcimento del danno patrimoniale, da mancato guadagno, la cui liquidazione non
è il frutto di una liquidazione in via equitativa in cui dalla motivazione è possibile comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal Decidente nello stabilire la somma, ma di una vera e propria decisione arbitraria. La Suprema Corte ha ben spiegato cos'è che permette di differenziare una liquidazione in via equitativa da altra che, al contrario, deve considerarsi arbitraria: il Giudice, allorché liquida il danno in via equitativa, è tenuto a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito (con prudente contemperamento) ai vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. In pratica, il Giudicante deve spiegare come arriva a determinare il quantum del risarcimento in via equitativa, anche perché è necessario dimostrare, attraverso la motivazione, che non si tratti di liquidazione sproporzionata, irragionevole e arbitraria. Nella fattispecie che qui occupa la sentenza impugnata non fa riferimento ad alcun elemento o fattore che possa giustificare, o permettere di capire, la liquidazione del danno in € 30.000. È palese che si tratta di pronuncia frutto di mero arbitrio. Basti dire che ove paradossalmente si sostituisse all'importo di € 30.000, liquidato dal primo Giudice, qualsiasi altra somma (superiore o anche inferiore), nessuno – analizzando il tenore della sentenza – sarebbe in grado di cogliere la congruità della diversa liquidazione”. Indi – facendone oggetto del secondo motivo di appello – deduceva essa
[...]
che “ , nel presente giudizio, ha fondamentalmente quantificato Pt_1 Parte_3
il danno preteso con il complessivo ricavo atteso in caso di mancata risoluzione del contratto: basti vedere lo schema di calcolo contenuto nell'atto di citazione. Ma la convenuta ha dedotto che il mancato guadagno non può farsi coincidere con il mero ricavo/fatturato atteso per l'eventualità in cui il contratto fosse durato fino alla sua naturale scadenza, dovendosi detrarre dal ricavo/fatturato – è un'ovvietà – tutti i costi che la parte asseritamente danneggiata avrebbe dovuto Parte_3
affrontare per eseguire la propria prestazione contrattuale ovvero, nella fattispecie, per produrre e fornire ad i “mangimi complementari” oggetto del contratto Pt_1
inter partes. Il tutto onde evitare che quello che dovrebbe essere un ristoro si tramuti in ingiusta locupletazione. ha contestato il risarcimento chiesto da Pt_1 [...]
in quanto questa, nell'ipotizzare il danno subito, pur rivendicando Pt_3
espressamente il “mancato guadagno”, ha fatto semplicisticamente riferimento al ricavo atteso. Ma il ricavo è cosa ben diversa rispetto al mancato guadagno, che è
l'utilità patrimoniale data dalla differenza tra il ricavo atteso e i costi da sostenere per fronteggiare la propria prestazione contrattuale. Ebbene, nel corso del giudizio, la convenuta ha eccepito che l'attrice, avendo omesso praticamente ogni tipo di costo da detrarre al ricavo atteso, non ha nemmeno allegato adeguatamente l'effettivo mancato guadagno, anche perché i costi, ipotizzati in giudizio dalla convenuta, sono costi certi da sostenere. Tale difetto di allegazione (oltre che di prova), in punto di costi necessari a determinare e calcolare il lucro cessante, non ha consentito di avere prova certa dell'ipotetico mancato guadagno presuntivamente subito da
Controparte, essendo indubbio che il mancato guadagno vada provato sotto il profilo del quantum in modo rigoroso giacché si tratta di un danno futuro che, di certo, non comprende i guadagni meramente ipotetici (Cass. 7647/1994) e non è ammissibile nessun danno presunto”.
Allo stesso riguardo aggiungeva che “ , con la propria memoria 183 n. 2, Parte_3
al fine di aggiustare il tiro, ha tentato di provare, seppure in maniera grossolana e assai parziale, i costi che avrebbe sostenuto per l'acquisto della materia prima in caso di non scioglimento del contratto, ma ha prodotto solo due fatture di cui una sola rilevante rispetto alla questione in discussione;
entrambe le fatture sono state contestate da con memoria 183 n.
3. Si tratta di documentazione di assai Pt_1
dubbia validità e del tutto insufficiente per consistenza, determinatezza e pertinenza ai fini della dimostrazione dei costi che avrebbe dovuto sostenere per onorare il contratto. In primo luogo, la convenuta ha contestato la rilevanza probatoria di tali fatture in quanto, essendo stato persino cancellato il nominativo del fornitore, non vi
è prova neanche dell'autenticità e genuinità del documento fiscale. Inoltre, nel merito, le due fatture nulla chiariscono sull'attinenza e sul nesso di causalità con il danno preteso e, in ogni caso, si tratta di fatture del tutto inadeguate all'obiettivo in quanto pretendono di dimostrare il danno patito dall'attrice puntando sulla mera differenza tra il prezzo d'acquisto della sola materia prima e il prezzo di vendita del prodotto. In realtà, i costi di produzione dei beni, che avrebbe dovuto sostenere
[...]
qualora il contratto non fosse stato risolto in anticipo, sarebbero stati – Pt_3
ovviamente – ben altri e non solo i costi della materia prima (in ogni caso da documentare adeguatamente). Una serie di costi certi che la convenuta avrebbe dovuto sostenere - e che non ha nemmeno allegato - sono i costi di manodopera, di consumi energetici, d'inscatolamento e d'imballaggio (per contratto a carico di
[...]
). A tal proposito – come ammesso dalla stessa Controparte nella propria Pt_3
memoria 183 n. 2 – nessun costo per l'inscatolamento, l'imballaggio, l'acquisto di adesivi, ecc. è stato allegato e preso in considerazione dall'attrice benché il contratto
(doc. 2), sub allegato A, prevedesse espressamente che i costi d'inscatolamento sarebbero stati a carico di ed anche nelle premesse del contratto fosse Parte_3
previsto che i prezzi d'acquisto da parte di comprendevano anche il costo di Pt_1
confezionamento (evidentemente a carico di ). Ma di tali costi l'attrice Parte_3
non ha fatto alcun cenno, confermando così come la propria richiesta risarcitoria sia stata sin dall'origine oltremodo gonfiata e che, con l'azione giudiziaria promossa,
l'attrice abbia inteso conseguire piuttosto un'ingiusta locupletazione”. E sempre allo stesso riguardo aggiungeva altresì che “un'ulteriore decisiva questione, ampiamente discussa in corso di causa dalla convenuta, inopinatamente nemmeno è stata trattata in sentenza. Il riferimento è al fatto che, ai fini della determinazione del danno, dal lucro cessante si sarebbero pur sempre dovuti detrarre gli eventuali vantaggi economici ottenuti dall'attrice per effetto proprio della risoluzione del contratto (“compensatio lucri cum damno”). Basti dire che, nel periodo di vigenza del contratto, i “mangimi complementari” oggetto del contratto inter partes venivano prodotti da solo ed esclusivamente a favore della convenuta (si tratta di Parte_3
fatto pacifico). Invero, dopo la risoluzione del contratto, ha prodotto i Parte_3
mangimi a favore di altri clienti. La circostanza è stata ammessa in giudizio dalla convenuta con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. in cui ne dà Parte_3
atto, confessando esplicitamente che “Successivamente al 2017 e, quindi, a partire dal 2018, è libera di produrre, CON LE PROPRIE FORMULE, tutti i Parte_3
farmaci, integratori e mangimi complementari che le aggradano e non deve dar conto del proprio operato a nessuno”. Ma il punto è che ha chiesto il Parte_3
risarcimento del danno alla convenuta per la risoluzione anticipata del contratto nonostante che, proprio grazie a quella risoluzione anticipata, ha potuto concludere affari che non avrebbe potuto sviluppare in vigenza del contratto per cui è causa. È evidente che, siccome si verte in tema di risarcimento da mancato guadagno, le due fonti di guadagno sono incompatibili tra loro. Stante la rilevanza della questione, il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto tentare di fare chiarezza sul punto;
al contrario, riconoscendo all'attrice un risarcimento (peraltro arbitrario), ha permesso alla stessa di conseguire un'ingiusta locupletazione all'esito della causa.
Sarebbe stato quantomeno corretto ammettere le istanze istruttorie formulate dalla convenuta al fine (tra le altre: richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e
C.T.U. nei termini indicati con memoria ex art. 183, comma 6. n. 2 c.p.c.) in modo da accertare i guadagni ottenuti da negli anni successivi alla risoluzione Parte_3
del contratto oggetto di causa, da sottrarre all'effettivo ipotetico nocumento, poiché senza la risoluzione del contratto con tali diversi guadagni non sarebbero Pt_1 stati conseguiti da . Tuttavia, il Giudice di prime cure anche su questo Parte_3
decisivo aspetto nulla ha detto in sentenza, compiendo un'ulteriore omissione di pronuncia su un punto decisivo della controversia: ed infatti, da un lato, ha ritenuto provata l'esistenza del danno subito da ma, dall'altro lato, nonostante Parte_3
ci fossero i presupposti per attuare la cosiddetta “compensatio lucri cum damno”, non ha neanche accolto le istanze istruttorie strumentali a dimostrare i presupposti per la compensazione e, quindi, l'inesistenza totale o parziale del mancato guadagno”.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo della sua impugnazione, lamentava detta appellante l'ulteriore erroneità della sentenza impugnata “nella parte in cui ha stabilito il difetto di prova in ordine all'eccepito inadempimento contrattuale dell'attrice e, quindi, in ordine alla risolubilità del contratto per reiterata violazione da parte di della clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto di Parte_3
cui al punto n. 11 del contratto inter partes (doc. 2)”. Infatti – si deduceva – “A fronte della richiesta risarcitoria avanzata da nei confronti di Parte_3 Pt_1
all'esito della interruzione del contratto per iniziativa della convenuta, quest'ultima ha fatto valere l'eccezione d'inadempimento ex art 1460 c.c., contestando la ripetuta violazione dell'art. 11 del contratto inter partes da parte dell'attrice, e ha proposto, in via riconvenzionale, la conseguente domanda di risoluzione del contratto (per fatto addebitabile all'attrice)…. I fatti alla base dell'inadempimento contestato all'attrice, a causa della reiterata violazione da parte di della clausola Parte_3
di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui al punto n. 11 del contratto inter partes (cfr. doc. 2 prod. della convenuta), sono stati compiutamente esposti nella comparsa di costituzione e risposta di . Si tratta di condotte, per molti versi, Pt_1
documentate e non contestate. Inoltre, la documentazione in atti dimostra che – contrariamente con quanto è dato leggere nella sentenza censurata – i continui solleciti di pagamento dell'attrice nei confronti di erano, in realtà, Pt_1
pretestuosi e del tutto ingiustificati e, più che altro, espressione di quella condotta scorretta di cui si è lamentata la convenuta. Quindi, su tali punti la sentenza di primo grado è non solo approssimativa ed appiattita sulla versione dei fatti esposta dall'attrice, ma anche del tutto avulsa dai fatti e dai documenti di causa. A seguire i comportamenti di che hanno costretto la convenuta a interrompere il Parte_3
contratto, già esposti nella comunicazione del 26/07/2017 (cfr. doc. 4) e nella lettera a mezzo legale del 02/07/2016 (cfr. doc. 3). ➢ In data 04/05/2016 Parte_3
scriveva, a mezzo procuratore, una nota (doc. 7) con cui pretendeva da in Pt_1
modo unilaterale e arbitrario – non essendo la richiesta sorretta da nessun accordo in tal senso – almeno la triplicazione (sic!) delle ordinazioni di tutti gli integratori oggetto del contratto al fine di fronteggiare esigenze che erano evidentemente solo della parte venditrice. Per non parlare dell'invito, contenuto nella stessa lettera, a diffondere spot sulle TV in merito ai prodotti a marchio (sic!). Una chiara ed Pt_1
evidente ingerenza nella strategia di marketing della convenuta/oggi appellante che, non venendo assecondata, porterà di lì a poco ad assumere Parte_3
incomprensibili iniziative. ➢ Infatti, in vigenza del rapporto contrattuale, Pt_1
veniva a conoscenza della divulgazione da parte di sul web di un post Parte_3
pubblicato sulla propria pagina facebook in data 27 giugno 2016, ore 17:15 (doc. 5), riguardante il mangime denominato CORTIPET formulazione liquida (oggetto del contratto del 19/01/2015). Il nome del prodotto non veniva mai associato all'azienda titolare del marchio ), che mai veniva citata nell'articolo. Pertanto, Parte_1
si faceva credere che il fosse un prodotto di Le Pt_5 Parte_3
informazioni contenute nel citato post risultavano pubblicate anche su altre pagine e su altri profili facebook dedicati a tecnici e veterinari;
pagine che annoverano migliaia di seguaci: 11.164 solo quello di (cfr. doc. 5). Si consideri che Parte_3
il mangime de quo era stato registrato (con il consenso della stessa parte attrice) sotto il marchio di che ne era (e ne è) l'unico soggetto Parte_1
legittimato a valersene, avendone pacificamente il diritto esclusivo. Non a caso le parti pattuivano espressamente la clausola n. 4 del contratto di fornitura in cui si dava atto del fatto che aveva diritto ad associare il proprio nome a Parte_3
quello del marchio esclusivamente attraverso la dicitura, nell'etichetta Pt_5 dell'astuccio, “Distribuito da titolare del marchio – Parte_1
Fabbricato presso c.l. Pet Formulas s.r.l. - infoline.: 3771278336 - e- Parte_3
mail.: . In difetto di alcuna autorizzazione da parte di Email_1
– peraltro neanche richiesta da – l'odierna appellata si rendeva Pt_1 Parte_3
dunque responsabile della violazione della clausola n. 4 del contratto e di uso abusivo del marchio stante il diritto di esclusiva conferito dalla Pt_5
registrazione ad e tutelato dal D.lgs. 10/02/2005 n. 30. ➢ In data 6 marzo Pt_1
2017 recapitava ad una nota (doc. 2 prod. di Controparte) con Parte_3 Pt_1
cui le imputava, da un lato, il mancato rispetto degli ordinativi minimi per l'anno
2016 per una singola referenza (quando per tutte le altre referenze era stato già superato di gran lunga lo standard contrattuale minimo) e, dall'altro, l'omessa comunicazione, entro il 31 ottobre 2016 (e quindi a distanza di cinque mesi circa), degli ordinativi minimi per l'anno 2017. Altra inadempienza contestata ad in Pt_1
verità insussistente, essendo contrattualmente previsto (cfr. allegato A) come implicito il quantitativo dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, come l'odierna convenuta aveva modo di spiegare con nota di risposta del 27/03/2017
(doc. 8 e doc. 3 prod. di Controparte). ➢ In data 13/7/2017 si rendeva Parte_3
protagonista di un altro spiacevole episodio: recapitava ad due mail con cui Pt_1
minacciava azioni legali per non avere ricevuto il pagamento dell'importo di €
4.477,60 alla scadenza prevista nel medesimo giorno (sic!). Una prima mail di buonora (ore 9:12) con cui si lamentava di non avere ricevuto il Parte_3
bonifico di € 4.477,60 (doc. 9) e una seconda mail delle ore 14:14 con cui minacciava azioni legali in caso di mancato pagamento. Reclami tanto inutili, dato che l'esecuzione del bonifico era stata pianificata per la stessa giornata (termine di scadenza) e alle ore 11:01 era stato fatto il pagamento (cfr. sub cit. doc. 9), quanto irritanti, vista la consueta (ben nota all'attrice) puntualità di nei pagamenti. Pt_1
Era la punta dell'iceberg che induceva a comunicare a con nota Pt_1 Parte_3
del 26/07/2017 (cfr. doc. 4) la propria volontà di interrompere definitivamente e con effetto immediato il contratto per “la ripetuta violazione dei principi generali di buona fede e correttezza nell'interpretazione ed esecuzione del contratto”. Dunque, in forza di tali condotte – ampiamente allegate e documentate (cfr.: docc. 3, 4, 5, 6, 8
e 9) – è stato chiesto al Tribunale di Catania di accertare la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di per inosservanza dei generali Parte_3
obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Con riconoscimento del consequenziale risarcimento del danno subito da . Viste Pt_1
quindi le condotte addebitate a , le stesse avrebbero dovuto essere Parte_3
considerate rilevanti dal primo Giudice in base al principio di ripartizione dell'onere della prova a carico di ciascun contraente nei contratti sinallagmatici (cfr. Sezioni
Unite della Cassazione n. 13533/2001) che impone il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice quando quest'ultima non ha neutralizzato (e neanche tentato di neutralizzare) l'eccezione d'inadempimento contrattuale sollevata dalla convenuta, omettendo di fornire la prova del proprio adempimento. Di conseguenza, non è assolutamente vero quanto di legge in sentenza a proposito del fatto che, in ogni caso, la mancanza di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte dell'attrice non esimerebbe comunque la convenuta dalla propria conclamata responsabilità contrattuale, e conseguentemente dall'obbligo di rifondere l'attrice di tutti i danni sofferti. L'impostazione difensiva della convenuta imponeva al
Giudicante di considerare la rilevanza dell'inadempimento in sé dell'attrice in quanto, ove accertato, sarebbe stato determinante nel neutralizzare la domanda risarcitoria di . Si tratta, in sintesi, di dare semplicemente applicazione Parte_3
al noto brocardo inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 cod. civ. Ed infatti,
a causa del proprio inadempimento contrattuale, l'attrice non aveva diritto di pretendere l'adempimento di in ordine all'osservanza del contratto, ben Pt_1
potendo ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.
Conseguentemente la domanda risarcitoria di avrebbe dovuto essere Parte_3
respinta anche perché neutralizzata dall'eccezione d'inadempimento di in Pt_1
merito alla contestata violazione dell'art. 11 del contratto”. E per tutto quanto così riassunto la concludeva chiedendo alla Parte_1
Corte adita di:”… in via principale, annullare la sentenza n. 3792/2023, emessa dal
Tribunale di Catania, Sezione V Civile, GOT Dott.ssa Alessia Trovato, nell'ambito del giudizio R.G. n. 7339/2020, pubblicata in data 22/09/2023; in via subordinata, riformare la sentenza impugnata, accogliendo le seguenti conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado: a) nel merito e in via principale, rigettare tutte le domande formulate nel giudizio da c.l.
contro
Parte_3 Parte_3
in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e comunque Parte_1
integralmente sprovviste di prova sia nell'an che nel quantum;
b) in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare che il contratto di fornitura inter partes del
19/01/2015 si è risolto per inadempimento di parte attrice per come contestato in atti e, per l'effetto, condannare c.l. in persona del suo Parte_3 Parte_3
legale rappresentante pro tempore, a pagare ad in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 374,94, o quella maggiore o minore che emergerà all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge, a titolo di risarcimento del danno di natura contrattuale;
c) in via subordinata, in caso di condanna di al risarcimento del danno Parte_1
a favore di parte attrice, ridurre comunque l'importo dovuto rispetto a quello invocato in atto di citazione perché quest'ultimo, nel suo ammontare, è del tutto ingiustificato e non provato”.
§§§
Nel costituirsi in contraddittorio la replicava che Parte_3 Parte_3
“a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non potranno esser revocati in dubbio i seguenti fatti:
1. I quantitativi minimi degli ordinativi ed i prezzi da applicare erano analiticamente indicati nell'allegato A del contratto;
2. atteso il conclamato inadempimento contrattuale della parte appellata non v'è dubbio che il contrante inadempiente debba risarcire il danno, sia in termini di danno emergente che in termini di lucro cessante;
3. l'esistenza del danno risarcibile è dimostrato ex se dallo stesso contratto sottoscritto tenuto conto dell'inadempimento, inoltre, a differenza di quanto sostenuto ex adverso, è stato analiticamente provato già nell'atto introduttivo e in sede di memorie 183 c.p.c. n. 2 ove sono state versate in atti le copie delle fatture d'acquisto delle referenze, oggetto del contratto con
[...]
, ed effettuato il semplice calcolo matematico che corrisponde al mancato Pt_1
guadagno, rectius, lucro cessante, scaturito dal valore di vendita concordato contrattualmente detratto il valore di acquisto delle stesse ammontante per l'appunto ad € 46.623,22, compreso iva. Francamente pare a questa difesa che sia documentale l'an debeatur del diritto al risarcimento e che sia stato fornito il solo elemento utile a disposizione dell'attore per dimostrare il lucro cessante, che era appunto il costo del valore di acquisto delle referenze e che il danno sia concreto attuale e certo nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza e invocati dall'appellante. Appare quindi evidente il buon governo fatto dal giudice di prime cure nell'applicazione dell'art. 1226 c.c. Per quanto afferisce la quantificazione il giudice di prime cure ha ritenuto verosimilmente di scorporare l'importo dell'iva e stralciare ulteriori € 6.000,00 circa, per non avere l'attrice sostenuto i costi di inscatolamento, energia elettrica, mano d'opera ecc. ecc., operazione appunto impossibile da effettuare per la produzione ipoteticamente dedicata alla sola
[...]
. In ultimo, per quanto afferisce l'aumento del 3 % previsto Pt_1
contrattualmente, si pone in rilievo come correttamente sia stato conteggiato, atteso che l'art. 5 del contratto sottoscritto inter partes così testualmente recita:“i prezzi e i prodotti indicati nel'allegato A saranno validi per l'anno 2015. A partire dal 1° gennaio di ogni anno solare successivo ha la facoltà di modificare Parte_3
unilateralmente tali prezzi solo se l'aumento non superi il 3%”. E' quindi sin troppo evidente che il lucro cessante, dovuto a causa dell'inadempimento, sia stato correttamente calcolato includendo la sopra indicata percentuale, essendo essa parte del lucro cessante”.
Quanto alle accuse di inadempimento reiterate dalla società appellante con il terzo motivo della sua impugnazione, replicava essa appellata che controparte non avesse,
“al di la di mere affermazioni labiali, dato a differenza di quanto sostenuto nessuna prova dell'altrui inadempimento (mancanza di buona fede contrattuale), avendo questa difesa in primo grado ampiamente, dettagliatamente e documentalmente contestato punto per punto (vedi memoria 183 c.p.c. n. 1 e relativi allegati, che per non incorrere in inutili ripetizioni e per non tediare chi legge è ivi da intendersi integralmente richiamata e trascritta) tutte le condotte che, a dire dell'appellata, avrebbero i connotati della violazione della buona fede contrattuale, con buona pace di quanto riferito dall'appellante circa la mancanza di contestazione sul punto. Il giudice di primo grado, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, ha evidentemente analizzato con la dovuta attenzione gli atti di parte attrice e di parte convenuta, tenendo conto dei documenti depositati e ritenendo correttamente che nessuna violazione dell'obbligo di buona fede potesse essere addebitato alla odierna appellata, ritenendo inconducenti anche le prove richieste sul punto alle quali nuovamente ci si oppone. In ogni caso si ribadisce nuovamente qualora il Giudice dovesse valutare il contegno contrattuale della società attrice nell'esecuzione del contratto, contrario agli obblighi di buona fede contrattuale, potrebbe al più disporre il risarcimento del danno, non certo dichiarare la risoluzione dello stesso, e giammai nessuna domanda è stata spigata dall'appellante in tal senso. … In definitiva l'odierna appellante ritiene il contratto risolto per inadempimento legato a presunti e labiali obblighi di buona fede contrattuale del tutto sprovvisti di prova, il tutto al di là di quanto già eccepito sul punto, lo si noti, senza che in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso art. 14 del contratto sottoscritto inter partes la stessa abbia effettuato il preventivo tentativo di mediazione, essendosi sottratta financo (non avendovi aderito) al tentativo di mediazione esperito dall'appellata prima del giudizio di primo grado”.
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Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte, con ordinanza del 29.2.2024, accoglieva (dopo aver succintamente dato atto della “manifesta fondatezza del proposto appello nella parte in cui censura che il primo giudice abbia ritenuto di poter procedere, ex art. 1226 c.c., a liquidazione equitativa del danno - nella specie bensì accertato nell'an –
“malgrado la difficoltà di quantificazione del danno - dichiarata in sentenza - non sia dipesa da un fatto oggettivo, ma semmai da un chiaro difetto di allegazione e di prova da parte dell'attrice”: difetto di prova reso palese dal fatto che l'odierna appellata abbia “preteso di dimostrare il danno patito puntando sulla mera differenza tra il prezzo d'acquisto della sola materia prima e il prezzo di vendita del prodotto. In realtà, i costi di produzione dei beni, che avrebbe dovuto Parte_3
sostenere qualora il contratto non fosse stato risolto in anticipo, sarebbero stati – ovviamente – ben altri e non solo i costi della materia prima (in ogni caso da documentare adeguatamente). Una serie di costi certi che la convenuta avrebbe dovuto sostenere e che non ha nemmeno allegato sono i costi di manodopera, di consumi energetici, d'inscatolamento, d'imballaggio (per contratto a carico di
[...]
), di acquisto di adesivi””) l'istanza di parte appellante di sospensione Pt_3
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Indi rimettendo le parti, ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c., ad altra udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies
c.p.c.
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Il primo ed il secondo motivo dell'appello della – da prendere in Parte_1
esame congiuntamente dacchè, da diversi e concorrenti punti di osservazione, pongono la stessa sostanziale questione – sono fondati, a mente dell'esegesi avvalorata da una più che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (ex ceteris Cass. II 4310/2018).
Ed invero, nel caso a mani (dopo aver anzitutto riconosciuto che, a differenza di quanto sostenuto dalla appellante e così per come dovrà successivamente ribadirsi, il contratto de quo non si sia risolto già alla data del 26.7.2017 della suindicata raccomandata p.e.c. con cui la stessa appellante significava a controparte che il contratto medesimo dovesse invece ritenersi risolto) deve bensì ammettersi che, venendo la meno all'obbligo contrattualmente assunto di acquistare Parte_1
anno per anno quantitativi minimi dei mangimi elencati in detto allegato A del testo negoziale, tanto abbia procurato alla un lucro cessante (di un danno Parte_3
emergente – pare il caso di soggiungere – non essendo stato neanche posto problema, in assenza di alcuna allegazione che fosse diretta a lamentare un avvio al macero dei prodotti destinati alla odierna appellante e da questa non ritirati), ed in tal guisa riconoscersi che questa abbia assolto a detto onere di dimostrare, in primo luogo, la sussistenza del danno: ma deve poi escludersi, fuor di dubbio, che per la stessa appellata fosse impossibile od anche “particolarmente difficile” provare l'esatta entità del lucro cessante in discussione, danno – questo – che avrebbe invece potuto essere quantificato in misura più che puntuale sol che la avesse reso disponibili Parte_3
le proprie scritture contabili;
da affidare, a tal punto, a consulente tecnico d'ufficio che dalla loro compulsazione avrebbe potuto – si ritiene senza soverchie difficoltà – desumere gli esatti costi della produzione (ovvero quelli sostenuti, anzitutto, per la manodopera, i consumi energetici, l'inscatolamento e l'imballaggio anzidetti) da sottrarre ai prezzi di rivendita nella specie praticati così da potersi giungere, infine, ad una esatta liquidazione del danno ridetto.
Ciò posto, quanto così osservato e ritenuto deve dirsi di valenza troncante ove pure si consideri che non sarebbe lecito, a questo punto, pronunciare una sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c., ovvero mantenere ferma la condanna della in punto soltanto di an debeatur: infatti, “Qualora l'attore abbia Parte_1 richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo e non abbia poi limitato la domanda all'an debeatur, il giudice del merito non può emanare una condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova (dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare)” (Cass. 8992/93; conf. Cass. 2124/94, Cass. 2572/99, Cass.
4487/2000, Cass. 17250/2002 et cetera).
E sulla base di tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale già formulata in atti dalla
[...]
c.l. deve essere, in riforma della sentenza impugnata, Pt_3 Parte_3
infine rigettata.
§§§
Infondato è, per converso, il terzo motivo del vagliato appello: nella assorbente considerazione che la abbia fondato la sua speculare domanda (già Parte_1
proposta in prime cure di giudizio in via riconvenzionale) di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale sull'erroneo presupposto che il contratto di fornitura de quo si fosse già risolto allorchè, come premesso, con la sullodata raccomandata p.e.c. del 26.7.2017 essa appellante addebitava a controparte una presunta mancanza di buona fede nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e dichiarava, per questo, di ritenere risolto il rapporto negoziale. Così non è: poiché, invero, il testo contrattuale non reca alcuna clausola né di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. né di possibilità di recesso unilaterale anche dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto in deroga a quanto altrimenti previsto dall'art. 1373 c.c.; tantomeno, poi, potrebbe riconoscersi che il contratto si sia, al tempo, risolto per mutuo dissenso.
Decisivo appare, pertanto, che in prime cure di giudizio la (proprio Parte_1
perché convinta, di tutta evidenza, che il contratto de quo si fosse già risolto) non abbia in via riconvenzionale richiesto anzitutto (cfr. le conclusioni testualmente riportate nella superiore narrativa) che fosse pronunziata la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento di controparte. Né, al fine di restituire fondatezza alla domanda risarcitoria qui vagliata, potrebbe ritenersi sufficiente la sollevata eccezione di inadempimento, stante che “L'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.,
è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: a) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione;
b) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; c) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento. L'exceptio inadimpleti contractus può, di conseguenza, avere solo effetti sospensivi transeunti della "forza di legge" del contratto” (Cass. III
8760/2019).
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In ragione del finale esito del doppio grado di giudizio – ovvero della soccombenza reciproca (essendo risultati soccombenti sia la quanto alla domanda Parte_3
risarcitoria, pur fondata in punto di an debeatur, già formulata in prime cure di giudizio in via principale, sia la in ordine alla domanda risarcitoria Parte_1
già formulata in via riconvenzionale) che infine si registra – congruo appare che le spese dello stesso doppio grado rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3792/2023 del 22.9.2023 proposto, con citazione del
12.10.2023, dalla nei confronti della Parte_1 Parte_3
- così provvede:
[...] - in accoglimento dei primi due motivi dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di risarcimento del danno già avanzata dalla nei confronti della Parte_3 Parte_3 Parte_1
- rigetta il terzo motivo dell'appello proposto avverso la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno già avanzata, in via riconvenzionale, dalla nei confronti della c.l. Parte_1 Parte_3 Parte_3
[...]
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 7.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)