Articolo 47 quinquies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 47 quaterArticolo 47 sexies
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30 giugno 2015
Art. 47-quinquies. (( (Processo di controllo prudenziale) )) (( 1. L'IVASS riesamina e valuta le strategie, i processi e le procedure di reportistica adottati dall'impresa per rispettare le norme del presente codice e delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea direttamente applicabili. Il processo di controllo prudenziale include la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui le imprese sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacita' dell' impresa di valutare tali rischi tenuto conto del contesto in cui la stessa svolge l'attivita'.
2. L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:
a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilita' di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
e) alla qualita' ed alla quantita' dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. L'IVASS monitora con adeguati strumenti l'impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare come l'impresa vi abbia posto rimedio.
4. L'IVASS valuta:
a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa.
b) la capacita' dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.
5. Nell'ambito del processo di controllo prudenziale l'IVASS, in aggiunta al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', ove appropriato puo' utilizzare gli strumenti quantitativi necessari a consentire la valutazione della capacita' delle imprese di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. L'IVASS puo' imporre all'impresa di attuare verifiche o analisi corrispondenti.
6. L'IVASS, in caso di deficienze o carenze individuate nel quadro del processo di controllo prudenziale, adotta le misure che ritiene piu' appropriate tra quelle previste nei Titoli XIV, XVI e XVIII.
7. Il processo di controllo prudenziale si svolge periodicamente.
L'IVASS stabilisce con regolamento la frequenza minima e l'ambito del processo di controllo prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessita' delle attivita' dell'impresa. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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