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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 21/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 104/2022 R.G.
promossa
da
- .RE. (C.F. Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti C.F._1
SCIACCA VALERIO ( ) e COSTA CECILIA C.F._2
( ) C.F._3
- appellante -
contro
- (C.F. , già Controparte_1 C.F._4
rappresentato dall'Avv. PANUNZIO ROSSELLA MARIA (C.F.
contumace a seguito di riassunzione del C.F._5
procedimento interrotto
1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 467/2022 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 14/05/2022.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025 con assegnazione del termine perentorio del 31.3.2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 22.4.2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante .RE. DI Parte_1
: Parte_2
I. in via principale e nel merito:
a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e
in diritto;
b) in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto
ingiuntivo D.I. n. 40/2021 ing. - Tribunale di Bolzano pronunciato
in data 11 gen. 2021 e pubblicato in data 12 gen. 2021 e in ogni
caso condannare a corrispondere in favore Controparte_1
di . (P.I. ) con Parte_1 Parte_3 P.IVA_1
sede in Affi (VR) alla via Pila n. 6, in persona dell'omonimo titolare
e legale rappresentante (C.F. ) Parte_2 C.F._1
nato a [...] il 3 ott. 1965 e res. in CA ON (VR)
alla via Grande n. 17 la somma di euro 35.319,00 - o la diversa
somma che parrà di giustizia all'esito del giudizio - più interessi di
legge, anche ex art. 1284 co. IV c.c., dal dì del dovuto al saldo;
II. in punto spese:
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a) con vittoria di spese e competenze (oltre spese generali in
ragione dell'art.
2 del D.M. 10 mar. 2014 n. 55, I.V.A. e C.N.P.A.) per entrambi i
gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata : CP_1 CP_1
- Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione
dell'esecutorietà della Sentenza impugnata n. 467/2022 del
Tribunale di Bolzano, pronunciata in data 13.05.2022, sub. n.
725/2021 R.G. Trib. Bolzano;
- Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 348-
bis c.p.c. il proposto appello avverso la Sentenza n. 467/2022 del
Tribunale di Bolzano, pronunciata in data 13.05.2022, sub. n.
725/2021 R.G. Trib. Bolzano;
- In via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare,
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto da . (P.Iva Parte_1 Parte_3
) in persona dell'omonimo titolare, sig. P.IVA_1 Pt_2
nato a [...], il [...] e residente in
[...]
CA ON (VR) nella via Grande n. 17, con sede in Affi (VR)
via Pila n. 6, avverso la Sentenza n. 467/2022 del Tribunale di
Bolzano, pronunciata in data 13.05.2022, sub. n. 725/2021 R.G.
Trib. Bolzano e, per l'effetto, confermare la Sentenza di primo
grado;
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e
competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio,
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oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
1.1. Dietro ricorso del 9.1.2021 dell'ingiungente
.RE di CH FE, il Tribunale di Bolzano Parte_1
emetteva in data 12.1.2021 il decreto ingiuntivo n. 40/2021,
per l'importo capitale di € 35.319,00, oltre interessi come da
domanda e spese della procedura di ingiunzione. A fondamento
della richiesta di emissione di decreto l'ingiungente aveva
allegato di avere maturato tale credito nei confronti dell'ingiunto
a titolo di provvigione per l'intermediazione nella vendita delle
quote sociali della società immobiliare ROLA INVEST S.R.L.
1.2. Con atto di citazione del 3.3.2021 l'attore opponente
proponeva opposizione avverso il Controparte_1
detto decreto ingiuntivo, chiedendo, in via pregiudiziale,
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della convenuta
opposta e/o il difetto di legittimazione passiva
dell'attore/opponente e, nel merito, la revoca del decreto
ingiuntivo opposto, con rigetto integrale delle domande
avversarie, siccome prescritte ed infondate. In particolare,
l'opponente allegava che la pretesa attivata dalla controparte,
afferendo alla cessione di quote sociali, sarebbe da respingere
in quanto l'intermediazione nella cessione di quote sociali
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richiederebbe l'iscrizione alla sezione sub d) del ruolo di cui
all'art. 3, comma 2, D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, riservata
agli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari
relativi al settore dei servizi e a quelli che non trovano
collocazione in una delle sezioni precedenti, iscrizione di cui
l'opposta era sprovvista.
Aggiungeva che per l'affare di cui è causa anche un'altra società
aveva rivendicato la provvigione per l'attività di
intermediazione, e che le pretese dell'opposta andrebbero così
rivolte contro tale terza società.
Inoltre, allegava che per il caso della cooperazione di più
mediatori nello stesso affare, l'opposta dovrebbe provare ai
sensi dell'art. 1758 c.c. la precisa quantità e qualità dell'opera
prestata e quindi l'ammontare del compenso spettante.
1.3. Si costituiva in giudizio la ditta opposta con comparsa di
costituzione e risposta depositata il 5.6.2021, contestando le
deduzioni dell'opponente, ed istando per il rigetto delle
domande avversarie con conferma del decreto ingiuntivo, di cui
era anche a chiedere la provvisoria esecutorietà.
In particolare, l'opposta specificava che l'affare intermediato era
invero la vendita dell'immobile in Lazise di proprietà della
società ROLA INVEST S.R.L., e che la decisione delle parti
contraenti di provvedere al trasferimento di proprietà attraverso
la cessione delle quote sociali era stata presa per ragioni di
convenienza fiscale.
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1.4. Rigettata con ordinanza dd. 16.8.2021 la richiesta di
concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e
trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2022, all'esito della
precisazione delle conclusioni e della concessione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bolzano, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto,
condannando parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il primo decidente ha ritenuto che l'affare oggetto della mediazione riguardasse, in concreto, il trasferimento della proprietà di un immobile sito in Lazise, e non la cessione delle quote della società ROLA INVEST S.R.L., proprietaria del bene.
Ha rilevato, in tal senso, che l'operazione era stata configurata dalle parti come una compravendita immobiliare e che l'opponente aveva agito esclusivamente nella qualità di legale rappresentante della società proprietaria dell'immobile. Il
tribunale ha quindi escluso che potesse configurarsi a carico del un'obbligazione personale al pagamento della CP_1
provvigione, in quanto non risultava — e, comunque, non era stato neppure allegato — che egli avesse conferito un incarico di mediazione a titolo individuale, né che avesse agito in assenza ovvero oltre i limiti dei poteri rappresentativi conferitigli dalla
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società. Il giudice del provvedimento gravato ha evidenziato come la società fosse l'unica parte sostanzialmente interessata alla conclusione dell'affare, mentre il aveva operato CP_1
nell'ambito del proprio mandato sociale, senza mai spendere il proprio nome quale parte negoziale. In conseguenza, è stato quindi accertato il difetto di titolarità passiva della pretesa azionata in via monitoria in capo all'ingiunto.
Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante,
.RE. , ha interposto appello Parte_1 Parte_2
articolato in due motivi di impugnazione, così rubricati:
I. Sulla legittimazione passiva: errata e contraddittoria
applicazione della disciplina giuridica in materia di cessione
delle quote sociali;
errata, contraddittoria e insufficiente
motivazione in ordine all'applicazione dei principi di diritto
enucleati nelle pronunce giurisprudenziali citate in sentenza.
II. Sulle spese di lite: errata, contraddittoria e insufficiente
motivazione in ordine alla allocazione delle spese del
presente giudizio. Infatti il Tribunale di Bolzano addebitava
le intere spese del giudizio alla . di Parte_1 Pt_3 Pt_2
pur riconoscendo dovuta la provvigione.
[...]
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data
22.10.2022, l'appellato ha resistito Controparte_1
all'impugnazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza
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impugnata, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata per ragioni organizzative.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione dinanzi al Collegio
nel frattempo mutato nella sua composizione.
Con ordinanza dd. 18.9.2024, preso atto dell'intervenuta cancellazione dall'albo degli avvocati del procuratore della parte appellata, veniva dichiarata l'interruzione del processo.
Il procedimento veniva quindi riassunto dall'appellante e l'appellato, ritualmente evocato in giudizio, serbava contegno contumaciale.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In via pregiudiziale, si dà atto che l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., resta assorbita dalla disamina nel merito del gravame, nei termini di cui appresso.
3. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza del Tribunale, in sostanza, per aver erroneamente svalutato il rilievo giuridico della cessione di quote sociali, pur avendo correttamente riconosciuto che l'operazione economica sottesa all'affare intermediato era costituita dal trasferimento della proprietà dell'immobile.
A suo avviso, il primo giudice avrebbe illogicamente svuotato di
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significato lo strumento negoziale prescelto dalle parti per realizzare tale obiettivo, omettendo di considerare che la cessione di quote costituisce un atto giuridico autonomo, riconducibile esclusivamente ai soci.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto valorizzare la titolarità
soggettiva dell'appellato quale socio cedente, sul quale CP_1
graverebbe l'obbligo di corrispondere la provvigione al mediatore.
Da ciò discenderebbe l'erroneità della decisione impugnata e la necessità della sua riforma.
La censura non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto alla provvigione viene in essere allorché
l'affare sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore,
indipendentemente dalla forma giuridica che le parti abbiano inteso conferire all'operazione. La norma di riferimento (art. 1755
c.c.) non individua, infatti, quale presupposto per il sorgere del diritto alla provvigione la conclusione di un determinato contratto o negozio giuridico, bensì la “conclusione dell'affare” da intendersi come realizzazione di un risultato economico frutto dell'attività del mediatore, a prescindere dalla forma negoziale adottata (Cass. sez. II - 04/05/2023, n. 11675).
La nozione di “affare” deve essere intesa in senso ampio, come operazione di natura economica suscettibile di produrre effetti giuridici, anche quando si articoli in una pluralità di atti strumentali e tra loro collegati, purché diretti alla realizzazione
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di un unico interesse economico. Condizione perché sorga il diritto alla provvigione è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale (Cass. Sez. 3,
06/09/2001, n. 11467, Rv. 549190 - 01).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta accertato che l'operazione economica conclusa tra le parti ha avuto come obiettivo sostanziale il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Lazise, e che la cessione delle quote della società
proprietaria ha rappresentato un mero strumento giuridico funzionale al conseguimento di tale risultato.
Tale ricostruzione, correttamente operata dal primo giudice – e non oggetto di contestazione da parte dell'appellante – è
perfettamente coerente con l'orientamento della Suprema Corte
secondo cui deve riconoscersi la conclusione dell'affare anche nel caso in cui le parti, anziché procedere alla vendita diretta dell'immobile, abbiano perseguito il medesimo effetto economico mediante il trasferimento delle partecipazioni societarie della società proprietaria (Cass. sez. II - 04/05/2023, n. 11675).
In questa prospettiva, risulta priva di rilievo la circostanza che l'odierno appellato, , abbia rivestito la qualità di socio CP_1
cedente le quote, posto che l'affare in senso empirico si è
concluso in favore dell'acquirente mediante l'acquisizione della
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società ROLA INVEST S.R.L., con la conseguenza che detta società, in quanto soggetto giuridicamente e sostanzialmente interessato all'operazione economica realizzata grazie all'attività
del mediatore, deve essere considerata soggetto debitore della provvigione.
Alla luce di tali principi, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, essendo la società ROLA INVEST S.R.L. la reale parte sostanziale dell'affare e beneficiaria dell'operazione, ad essa spetti l'obbligo di corrispondere la provvigione, sussistendo l'originaria identità dell'operazione dal punto di vista soggettivo,
ossia una correlazione e continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e coloro che ne avevano preso il posto in sede di stipulazione negoziale.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
4. Con il secondo e ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente posto integralmente a suo carico le spese del giudizio, nonostante l'opposizione di controparte non sia stata accolta nel merito, ma solo per effetto di un'eccezione pregiudiziale, ritenuta fondata.
Sostiene, pertanto, che l'esito della controversia avrebbe dovuto condurre quantomeno a una compensazione delle spese tra le parti.
Anche tale motivo va disatteso.
La sentenza del primo giudice ha rigettato nel merito la domanda dell'odierna appellante, accertando il difetto di titolarità passiva
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del credito azionato in capo all'opponente.
All'infondatezza della pretesa fatta valere in via monitoria consegue la piena soccombenza dell'opposta.
L'allocazione delle spese operata dal Tribunale risulta, pertanto,
pienamente conforme al disposto dell'art. 91 c.p.c.
La decisione di prime cure merita dunque integrale conferma anche sotto tale profilo
5. Le spese del presente grado – fino alla data dell'interruzione del procedimento (cfr. Cass. Sez. 3,
16/12/2014, n. 26372, Rv. 633890 - 01) – gravano sull'appellante soccombente e vengono liquidate in complessivi euro 4.998,50 (tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 26.000,01
ad euro 52.000,00 – valori medi per fasi di studio, introduttiva e con riduzione del 50% per la fase istruttoria), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante .RE. , ai sensi Parte_1 Parte_2
del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1
co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
.RE. nei confronti di Parte_1 Parte_2
12
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Bolzano n. 467/2022, pubblicata in data 14/05/2022, così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna INTERMEDIA.RE. a Parte_2
rifondere a le spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 4.998,50, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP
come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante .RE. Parte_1 Parte_2
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R.
[...]
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
14.5.2025
La Presidente Isabella Martin
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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