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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13707 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 24566 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
All'udienza del 06/10/2025, innanzi al Giudice D.ssa IN IG nella causa promossa da:
Pt_1
con l'avv. MEYER VON CH GI oggi sostituita dall'avv. Annarita Di Raimo
nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. MAZZIERI MANUEL
il Giudice verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
06/10/2025
Il Giudice
IN IG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN IG ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24566/2024 promossa da:
) Pt_1 P.IVA_1 Elettivamente domiciliato in Via Federico Cesi,72 00193 Roma ITALIA Rappresentato e difeso dall'Avv. MEYER VON CH GI ATTORE contro
), Controparte_1 P.IVA_2 Elettivamente domiciliato in LARGO A. PONICHELLI, 6 00198 ROMA Rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZIERI MANUEL
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 30.05.2024, – già Pt_1
” – ha convenuto in giudizio innanzi a Codesto Parte_2
Ecc.mo Tribunale la formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell' dell'importo complessivo di € 10.791,00 oltre agli Pt_1 interessi legali dal dì del dovuto fino a quello del reale soddisfo come per legge o, in subordine, dalla data di costituzione in mora fino a quello del reale soddisfo.”.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice ha dedotto:
1) che la è una struttura accreditata con 65 posti letto per acuti e 20 Controparte_1 posti letto per lungodegenza;
2) che la stessa è stata associata all'AIOP dal 20.01.1967 fino al 31.12.2022 allorquando veniva esclusa ai sensi dell'art. 8 dello Statuto non avendo riscontrato l'invito a Pt_1 disdettare l'iscrizione all'associazione concorrente ACOP;
3) che al momento dell'espulsione la era stata debitrice Controparte_1 dell'importo di Euro 10.791,00 dovuto per le quote associative, sia nazionale che regionale, per l'anno 2022;
4) che detto importo veniva determinato dall'Assemblea in composizione Pt_1 nazionale e regionale;
Si costituiva la che contestava la debenza della quota associativa Controparte_1 dell'anno 2022 non avendo in alcun modo beneficiato dei servizi teoricamente offerti da tanto da essersi iscritta ad altra associazione. Eccepiva, quindi, l'inadempimento di Pt_1 controparte.
In ordine al quantum, il verbale allegato sub doc. 7 dell'atto di citazione, era un presunto verbale di assemblea nazionale e non regionale dell'AIOP, datato 13.05.2023 e, quindi, in data successiva all'espulsione della Ed invero, si legge a pag. 2 del Controparte_1 citato documento 7 che le quote associative nazionali 2022 per singola struttura accreditata sono così determinate: - per acuti, € 54,00 per posto letto;
- per lungodegenti, €
39,00 per posto letto. La dispone di 65 posti letto per acuti e 20 posti Controparte_1 letto per lungodegenza, di tal ché moltiplicati i predetti importi con i suddetti posti letto
(acuti: 65 p.l. x Euro 54,00; lungodegenza 20 p.l. x Euro 39,00) risulterebbe un importo di
Euro 4.290,00, vale a dire quasi la metà rispetto alla somma illegittimamente richiesta da
Chiedeva, quindi, l'integrale rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia Pt_1 in punto di an debeatur che in punto di quantum debeatur.
Rigettate le prove orali richieste da parte attrice, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies, assegnando termine per il deposito di note conclusionali.
****
La domanda merita parziale accoglimento.
Non è contestato da parte convenuta e, comunque, risulta documentalmente agli atti che la sia stata associata all'AIOP dal 1967 fino al provvedimento di Controparte_1 espulsione comunicato in data 24.11.2022 con decorrenza dal 01.01.2023.
Risulta, poi, dallo Statuto che ogni associato debba versare la quota associativa (cfr. Art.
27 - Quote associative: “Le quote associative sono nazionali e regionali e entrambe sono annuali. Sono deliberate, rispettivamente, dall'Assemblea Generale, su proposta delle
Assemblee di Sezione, e da quella della Sede regionale o Provincia autonoma competente per territorio, su proposta delle Assemblee di Sezione regionali, ove esistenti. (…). La morosità nel versamento delle quote associative - sia d'acconto che a conguaglio - comporta, oltre a quanto previsto in altre specifiche disposizioni del presente Statuto,
l'addebito degli interessi di mora e delle eventuali penalità annualmente deliberate dalle
Assemblee Generali”.
Parte convenuta riconosce, inoltre, che la consta di 65 posti letto Controparte_1 per acuti e 20 posti letto per lungodegenza.
Contrasta la domanda di pagamento asserendo di non avere beneficiato nel 2022 dei servizi di Pt_1
La deduzione è inconferente.
L'eccezione di inadempimento trova la sua sede naturale nei contratti a prestazioni corrispettive e non può operare in relazione a rapporti associativi, trattandosi di contratti plurilaterali con comunione di scopo che non consentono di individuare né un sinallagma né una interdipendenza tra il versamento della quota e lo scopo dell'associazione.
Peraltro, la convenuta non lamenta che non sia stata in grado di fornire i servizi Pt_1 offerti agli associati ma allega semplicemente di avere preferito un'altra associazione.
La stessa rimane, comunque, per il periodo di vigenza del rapporto associativo, vincolata al pagamento della quota.
In merito al quantum, la contestazione del verbale di assemblea è generica: trattasi di copia digitale del libro delle adunanze, di assemblea generale datata 28.05.2022 nella quale si confermano le quote associative nazionali 2022 distinguendo tra strutture accreditate e non accreditate.
La stessa parte convenuta ammette che, attesi i posti letto della per Controparte_1 quanto attiene alla quota nazionale il calcolo è il seguente: moltiplicati il numero posti letti acuti in numero di 65 p.l. x Euro 54,00, nonché i posti di lungodegenza in numero di
20 p.l. x Euro 39,00 la quota associativa nazionale è pari a €4290, oltre interessi di mora come previsto dallo Statuto.
Al contrario non è determinabile la quota regionale, mancando qualsiasi documentazioni in atti e non potendosi utilizzare precedenti bonifici per la prova del quantum della quota regionale.
La domanda va, quindi, accolta nel minor importo relativo alla quota nazionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la a pagare ad l'importo di €4290 oltre Controparte_1 Pt_1 interessi di mora dalla diffida al saldo.
2) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte le Controparte_1 Pt_1 spese di lite, che si liquidano in €3500 per onorari, oltre a 15 % per spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata con allegazione al verbale.
Roma, 06/10/2025
Il Giudice
IN IG