Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3992 del 2020 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Marianna Cerrato giusta procura ad litem in atti.
- Parte appellante
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli.
- Parte appellata
Avente ad
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n.
223/2020 (R.G. n. 1717/2017) in materia di accertamento di violazioni del Codice della Strada.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino n. 223/2020 che aveva respinto la sua opposizione avverso i verbali nn. UFF/1005218 del 22/08/2017, UFF/1005330 del 29/08/2017, UFF/1005329 del 29/08/2017, UFF/1005334 del 29/08/2017,
UFF/1005328 del 29/08/2017 e UFF/1005333 del 29/08/2017 con cui la polizia stradale di le contestava, quale proprietaria dell'automezzo, la violazione CP_1 dell'art. 174, comma 8, codice della strada ed art. 19 della L. n. 727/1978 per avvenuta circolazione del mezzo senza l'osservanza delle pause e delle ore di riposo prescritte ai conducenti per legge ed in armonia dei principi dettati dal
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illegittima motivazione in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva della società ricorrente;
violazione dell'art. 198 CdS in merito al cumulo giuridico delle contestazioni ritenuto dal Giudice di Pace non applicabile al caso di specie. Tanto premesso, concludeva affinchè, in accoglimento del gravame, fosse integralmente riformata la sentenza di primo grado ed accolta l'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l' a mezzo dell'Avvocatura distrettuale di Napoli che, CP_2 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito, chiedeva rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza del Giudice di Pace e vittoria di spese di lite.
In assenza di attività istruttoria la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 19/03/2025 ove, pervenuto medio tempore il fascicolo al sottoscritto, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Ariano Irpino nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'accertamento di cui ai verbali opposti per violazione dell'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 201 CdS sul rilievo della sufficiente motivazione indicata nei verbali e della natura fidefaciente degli stessi.
Il motivo di opposizione reiterato da in questa sede è infondato e la Parte_1 statuizione di prime cure va confermata sia pure con diversa motivazione.
Nella fattispecie trattasi di violazioni del codice della strada accertate mediante l'estrazione dei dati contenuti nel cronotachigrafo presente nel mezzo. Va rilevato che al riguardo è stato affermato, anche mediante richiamo alla circolare del
Ministero dei Trasporti del 27. 7. 2011, prot. 15598, in armonia con il Reg. UE
561/2006, che in tali fattispecie è consentita la contestazione differita, " in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi ", precisando che dal compimento di queste operazioni decorre il
2 termine di notifica della contestazione prescritto dall'art. 201 codice della strada
(Cass. n. 36429 del 2021 richiamata da ultimo da Cass. n. 2202 del 2025).
Non è pertanto fondata la doglianza dell'opponente circa la violazione del diritto di difesa per omessa contestazione immediata dell'infrazione, dovendosi evidenziare che, ai sensi dell'art. 201 C.d.S., la contestazione dev'essere fatta immediatamente quando possibile, mentre, ove non sia possibile, è prevista la contestazione differita. In tema di violazione alle norme di cui al regolamento CE
561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo, il punto 13 della circolare ministeriale del 22/7/2011, prot. 17598, espressamente consente, a fronte della difficoltà ad esaminare i dati, il differimento della notifica del verbale di contestazione fino a novanta giorni successivi alla data del download dei dati (cfr. sempre Cass. n. 36429 del 2021).
Ad ogni modo, pur a voler ritenere la fattispecie in parola non riconducibile alle ipotesi per cui l'art. 201 CdS esclude l'obbligo di contestazione immediata, la motivazione indicata dall'ente accertatore in verbale ed in ogni caso quella esplicitata nell'atto di costituzione in giudizio dalla e relativa CP_3 proprio“al considerevole arco temporale necessario allo scarico dati (download), che restano comunque nella disponibilità del conducente, alla verifica degli stessi e alla conseguente verbalizzazione”resta insindacabile da parte di questo Giudice perché attinente alle modalità di organizzazione del servizio e del lavoro (cfr. Cass.
n. 36922 del 2021).
Del pari infondato è il motivo di appello relativo all'eccepita carenza di legittimazione passiva della società ricorrente.
La responsabilità solidale della società alle cui dipendenze lavora il conducente trasgressore è espressamente prevista dall'art. 174, comma 13 del codice della strada, a mente del quale “Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Il richiamo effettuato dall'opponente nel ricorso introduttivo all'art. 196 CdS è improprio e non invocabile nel caso di specie per la prevalenza dell'art. 174 comma 13 CdS. Ad ogni modo, ai fini dell'esonero di responsabilità, grava sul coobbligato l'onere di provare che “la circolazione del
3 veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Prova che nel caso di specie non è stata fornita e neppure dedotta dalla società appellante.
Infine, va disatteso anche il terzo motivo di appello relativo all'esclusione da parte del giudice di prime della ricorrenza nella fattispecie in esame di un cumulo giuridico ai fini dell'art. 198 CdS.
Il primo comma della citata disposizione normativa stabilisce: “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”
Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte
(Cass. Civ. n. 5252/2011; Cass. Civ. n. 24655/2008). Agli illeciti amministrativi non si applica, infatti, la continuazione, così come disciplinata dall'art. 81 del codice penale. La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che: “in materia di sanzioni amministrative, non è applicabile, allorché' siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cod. pen. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale”
(Cass. Civ. n. 26434/2014). L'applicazione dell'art. 198, 1° comma, c.d.s., deve essere interpretata rigorosamente e non può allargare le maglie all'istituto della continuazione. E' stato soltanto con la L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, introdotto per effetto del D.Lgs. n. 507 del 1999, che il legislatore ha conferito rilevanza giuridica alla continuazione degli illeciti amministrativi.
L'art. 8, comma 4, dispone, infatti, che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
L'inciso "ai fini della reiterazione" circoscrive la rilevanza del disegno criminoso, realizzato attraverso una pluralità di illeciti amministrativi teleologicamente avvinti, alla sola elisione degli effetti negativi che deriverebbero dal riconoscimento della reiterazione (Cass. 17347/2007). La reiterazione, che riproduce la recidiva di stampo penalistico, si configura allorchè, salvo diverse disposizioni di legge, un
4 soggetto, entro cinque anni dalla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, realizzi un'altra violazione della stessa indole. Ai sensi dell'art. 8 bis, comma 5, la reiterazione dispiega soltanto gli effetti espressamente stabiliti dalla legge. Pertanto, in assenza di qualsiasi norma a riguardo, la reiterazione non può, operare "quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (art. 81 c.p., comma 2),
e non modifica il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata fino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali e assistenziali), che nei soli casi di concorso formale"(Cass. 5252/2011).
Nel caso di specie le infrazioni contestate ed oggetto di accertamento riguardano condotte compiute a distanza di diversi giorni l'una dall'altra, di modo che non possono certo integrare un'unica condotta trasgressiva, ma corrispondono, invece,
a tante violazioni quante sono le condotte illecite poste in essere lungo il periodo temporale considerato con conseguente inapplicabilità dell'art. 198 CdS.
Per tutti gli esposti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.55/2014 (scaglione fino ad € 26.000,00) ai valori minimi tenuto conto della scarsa complessità della materia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
[...
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
Ariano Irpino n. 223/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida, come in parte motiva, in complessivi 2.540,00 euro oltre IVA,
CPA, rimborso forfettario al 15% se dovuti.
Così deciso in Benevento il 19.03.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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