CA
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 970/2021 R.G. trattenuta in udienza del 17 ottobre
2023 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Parte 1 (cf
ROSSI del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato in Penne presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1 (cf. P.IVA 1 ) rappresentata e difesa dall'avv. Giselda CANONICO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 957/21 del 29 giugno 2021 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
1 REPUBBLICA ITALIA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, invero con due distinte sentenze (una prima, non definitiva avente n. 652/19, non impugnata e quindi passata in giudicato ed una seconda oggetto del presente giudizio) l'opposizione che la ditta Parte 2 (nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) ha proposto al decreto, munito della provvisoria esecuzione,
n. 1773/15 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di CP 1 della somma di €
168.193,48 per l'esposizione debitoria maturata su due contratti di mutuo rispettivamente del 5 marzo 2009 e del 16 ottobre 2012.
L'opponente ha sollevato una pluralità di questioni in quanto ha, dapprima, lamentato la nullità o comunque l'inesistenza della procedura di notificazione del decreto ingiuntivo e l'assenza della prova del credito fatto valere dall'istituto di credito ed altresì contestato la nullità dei mutui per violazione dell'art. 38 TUB (in ordine al limite di finanziabilità), per applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello indicato e per l'anatocismo nell'applicazione del metodo dell'ammortamento alla francese.
E' stata, inoltre, spiegata una domanda riconvenzionale che, muovendo dal duplice presupposto che il secondo mutuo è stato concluso per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria a valere sul conto corrente n. 500398 e che per le illecite condizioni occorre procedere ad una rettifica del saldo dello stesso, ha riguardato la condanna della banca al pagamento, alla luce di quanto accertato in una perizia econometrica di parte, della somma di € 4.587,69.
1.2.L'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e quanto alla riconvenzionale ne ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità essendo fondata su una causa petendi diversa rispetto a quella posta a fondamento del ricorso monitorio.
1.3.Come anticipato, il Tribunale di Pescara ha con sentenza non definitiva, risolto i motivi di opposizione relativi alla nullità del TAEG, all'anatocismo, all'assolvimento dell'onere della prova unitamente alla riconvenzionale.
Rimessa poi la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU sulla sola questione relativa alla nullità del mutuo del 5 marzo 2009 per violazione dell'art. 38 TUB, ha così concluso: REPUBBLICA ITALIA
- il tema del superamento del limite di finanziabilità ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale;
sul punto, infatti, si sono contrapposte, nel tempo, due posizioni interpretative;
una prima, a favore della nullità dell'intero mutuo;
una seconda che, pur riconoscendo tale nullità, ha comunque considerato il contratto, mediante l'utilizzo dello strumento della conversione disciplinato dall'art. 1424 cod civ, come un mutuo ipotecario;
le ulteriori questioni strettamente connesse a tale operazione di riqualificazione hanno investito il rito ed il merito;
sul versante del rito, infatti, si è posta questione se l'effetto della conversione possa conseguire d'ufficio (quale espressione del potere di riqualificazione dalle domanda riconosciuto al giudice) oppure esso debba scaturire da una specifica domanda di parte da avanzarsi tempestivamente (ovvero nel corso della prima difesa utile);
- nonostante la più recente giurisprudenza ha mostrato di aderire alla prima soluzione, resta che nella fattispecie la banca ha avanzato la domanda all'udienza del 20 giugno 2018; con riguardo, invece, al merito, la principale conseguenza è il mancato riconoscimento al mutuo di
-
tutte le prerogative (prima fra tutte quella di costituire un valido ed autonomo titolo stragiudiziale per agire in executivis) di quello fondiario;
nella fattispecie, è emerso, sia attraverso l'espletamento della CTU (le cui risultanze non sono state pienamente condivise tanto che è stata dichiarata la compensazione delle spese sostenute) che soprattutto dalla disamina del materiale documentale (trattasi, nel dettaglio, di una ulteriore consulenza resa nell'ambito di un giudizio di espropriazione immobiliare in danno del Pt 1 il valore dei beni immobili sui quali è stata iscritta l'ipoteca è risultato di gran lunga inferiore rispetto all'ammontare della somma mutuata;
· dalla conversione del mutuo deriva quindi il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria;
1.4. La decisione del tribunale adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dal Pt_1 mediante l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata in ordine alla qualificazione del contratto di mutuo concluso tra le parti in data 16 ottobre 2012 che, secondo la prospettazione dell'appellante, anche soltanto facendo riferimento ad alcuni dati letterali (evincibili nei termini di
3 REPUBBLICA ITALIA
cui, nel prosieguo, meglio si dirà), rientra invece nel novero dei mutui fondiari con conseguente violazione del limite di finanziabilità.
Con il secondo motivo, invece, il Pt 1 ha lamentato il vizio di ultrapetizione e quindi la violazione dell'art. 112 cpc.
In altri termini, la conversione del contratto nullo (il mutuo fondiario) postula una tempestiva domanda della parte mutuante che nella fattispecie, non essendo intervenuta nella prima difesa e comunque entro i termini di cui all'art. 183 cpc, non vi è stata.
L'ultima censura ha investito il tema degli interessi da applicarsi sulla sorte capitale dovuta in forza del decreto ingiuntivo.
A seguito, infatti, della declaratoria di nullità dei mutui fondiari doveva essere rideterminata anche la misura degli interessi ai sensi dell'art. 1284 cod civ.
La parte appellata ha resistito all'interposto gravame e con riguardo al terzo motivo ne ha anche eccepito l'inammissibilità trattandosi di questione decisa con la sentenza non definitiva n. 652/19 e non oggetto di impugnazione.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 19 ottobre 2023, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
La ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa, si appalesa agevole.
, nella qualità di titolare della Org_1 Parte 2 Ed invero, Parte 3
(nelle more, come peraltro già ricordato, cancellata) ha concluso con l'allora Org_2
[...]
due contratti di mutuo. Controparte_2
Il primo, in data 5 Parte 4 dell'importo di € 135.000,00 con la previsione del rimborso (della
,
sorte capitale e degli interessi) secondo un piano di ammortamento alla francese e quindi 180 rate dell'importo di € 987,79.
4 REPUBBLICA ITALIA
Ai fini che qui ci occupano, le principali condizioni applicate possono di seguito essere così sintetizzate: a) interessi corrispettivi per il periodo di preammortamento e per il primo semestre nella misura del 3,84%; per il periodo successivo Euribor a sei mesi;
b) ISC del 4.218%; c) interessi moratori con una maggiorazione di tre punti percentuali rispetto a quelli corrispettivi;
d) iscrizione ipotecaria su beni immobili siti nel Comune di Collecorvino e catastalmente identificati al fg 23
p.lla 391 sub 2 e 3.
Il secondo mutuo del 16 ottobre 2012, per un importo di € 39.000,00 sostanzialmente finalizzato a
"consolidamento passività”.
Il piano di rientro ha previsto la corresponsione di 180 rate mensili dell'importo di € 308,51 ciascuna;
l'applicazione, anche in tal caso per il solo periodo di preammortamento e per il primo semestre di un tasso corrispettivo del 5,005%, mentre per il prosieguo il riferimento è dato dall'Euribor a sei mesi;
gli interessi di mora sono stati calcolati con una maggiorazione del 4,51%; la misura del TAEG è risultata del 5,345; l'ipoteca è stata estesa sui medesimi immobili.
Non è controverso (ed invero sul punto l'istituto di credito non ha sollevato gravame incidentale) che il valore dei beni dati in garanzia (tanto nella CTU espletata che anche nella consulenza prodotta e svolta nel giudizio di espropriazione immobiliare in danno del Pt 1 è risultato inferiore rispetto alla somma data a mutuo.
Tanto considerato in fatto, è quindi possibile passare allo scrutinio dei motivi di appello che, essendo diversi fra loro, deve avvenire partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. La prima censura sull'errata qualificazione del secondo, in ordine cronologico, contratto di mutuo non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
Trattandosi di un atto negoziale, al fine di meglio sindacare quale sia stata la reale ed effettiva volontà delle parti, occorre attingere ai criteri, di ordine generale, in tema di ermeneutica contrattuale.
Tra questi, è indubbio come a rivestire una assoluta centralità sia il dato letterale.
Orbene, dalla disamina del suddetto contratto, è, in estrema sintesi, emerso che:
Il contratto è stato intitolato "mutuo a tasso variabile";
Come già chiarito, sono state esplicitate le ragioni sottese alla conclusione dell'affare da ricercarsi nel ripianamento di una pregressa esposizioni debitoria;
In nessun articolo del mutuo vi è un cenno alla disciplina del mutuo fondiario;
REPUBBLICA ITALIA
Non può consentire, invero, un diverso inquadramento dei fatti la circostanza che nel (solo) piano di ammortamento (cfr pag. 17 del mutuo) è, con tutta probabilità perché conseguenza di un refuso o comunque di un errore, specificato che si tratti di un mutuo fondiario;
A superare ogni possibile ipotesi di dubbio vi è poi l'ulteriore circostanza che nel documento di sintesi torna ad essere chiaramente specificato che si verte in un'ipotesi di mutuo fondiario ordinario;
Ne deriva, quindi, come correttamente il giudice di prime cure ha inquadrato il contratto nel genus dei mutui ipotecari così escludendo alla radice la possibile applicazione dell'art. 38 TUB relativo invece al solo fondiario.
3.2.1. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo al secondo motivo di gravame relativo al vizio di ultrapetizione, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc, relativo alle modalità di esercizio della conversione e soprattutto alla tempestività della istanza che il soggetto mutuante è tenuto ad avanzare.
Anzitutto, l'istituto di credito, in quanto vittorioso all'esito del giudizio di opposizione, non era tenuto ad impugnare, pena passaggio in giudicato, la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Deve poi aggiungersi che la disamina del motivo impone (così come peraltro operato già dal primo giudice nella sentenza impugnata) una rapida ricostruzione della cornice in diritto entro cui va collocato il tema del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB.
Come è noto, la norma stabilisce che: "1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontareOrg_3 massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti".
Con Delib. in data 22 aprile 1994 il CICR stabiliva che: "1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello
6 REPUBBLICA ITALIA
Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla
Org_3
2.In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso".
Con 1'"Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988: Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito", alla Sezione II, Credito fondiario, "Limiti di finanziabilità" è stabilito che: "1. Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare.
Il limite dell'80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente", 2 "Finanziamenti integrativi": "Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.
In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente".
La giurisprudenza si è a lungo interrogata sulle conseguenze derivanti (dovendosi, come ricordato, dare scontata la circostanza) dalla violazione del limite di finanziabilità.
A comporre il contrasto interpretativo, sono intervenute, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, le Sezioni Unite della S.C. che con la sentenza del 16 novembre 2022 n. 33719 hanno chiarito il seguente principio di diritto: "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2° d.lvo n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma la disposizione...la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto nella specie del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello della stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ulteriore principio elaborato sempre nella sentenza sopra citata è che “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale....essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o quando contestata, accertata dal giudice di merito) non è
7 REPUBBLICA ITALI
consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzare, gli effetti legali propri del tipo o del sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità la quale implcitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Tali principi vanno quindi trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.2.3.La nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità non può essere pertanto invocata.
Alla luce delle argomentazioni espresse dalle Sezioni Unite, dirimenti ai fini della risoluzione della presente controversia, non dovendo il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2, TUB reputarsi elemento essenziale del contenuto del contratto, né integrare una norma imperativa, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, deve darsi atto della validità del contratto di mutuo fondiario controverso e della relativa iscrizione ipotecaria, con conseguente debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo già confermato nella sentenza di primo grado (Corte appello Ancona sez. I, 27/04/2023, n.693).
Ne consegue, pertanto, che non si pone neppure più questione sulla modalità attraverso cui l'istanza di conversione è stata proposta che, comunque nella fattispecie, deve ritenersi tempestiva.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
3.3. Non resta a questo punto che passare allo scrutinio del terzo ed ultimo motivo di gravame sulla quantificazione degli interessi.
Sono invero molteplici le ragioni che devono condurre ad un rigetto della censura sollevata.
Anzitutto, esclusa, per le ragioni a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono, la nullità del contratto per il superamento del limite di finanziabilità, viene meno la stessa principale argomentazione posta a fondamento della censura alla decisione di primo grado.
In difetto di altre ed ulteriori argomentazioni sull'errata quantificazione degli interessi, non è consentita una diversa soluzione.
Ad ogni buon conto, e scendendo ancor più nel dettaglio, merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
8 REPUBBLICA ITALIA
In sede monitoria, l'istituto di credito ha specificato tanto l'ammontare della sorte capitale che degli interessi sia convenzionali che moratori.
La conferma del decreto ingiuntivo non giustifica in alcun modo una rivisitazione del regime degli interessi.
Il tratto palesemente assorbente delle considerazioni sin qui svolte esonera dall'addentrarsi nella disamina del profilo in rito relativo all'inammissibilità del motivo non essendo stata proposta, secondo la prospettazione della banca, impugnazione alla sentenza non definitiva.
4. Quanto alle spese di lite del presente grado, l'esistenza di una effettiva polifonia interpretativa sulla questione riguardante la nullità del mutuo fondario per violazione del limite di finanziabilità, definita soltanto pendente il presente giudizio di appello consente di procedere ad una parziale compensazione delle spese nella misura della metà.
Ad escludere invece la compensazione integrale è l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 4.995,50 (pari ad ½ di € 9.991,00) per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(valore della controversia da € 52.000,01 ad € 260.000,00 con applicazione valori medi fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva
9 REPUBBLICA ITALIA
al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 957/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.995,50 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11 dicembre 2023
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
101 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 970/2021 R.G. trattenuta in udienza del 17 ottobre
2023 sostituita dal deposito di note, e vertente
TRA
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Parte 1 (cf
ROSSI del foro di Pescara ed elettivamente domiciliato in Penne presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
CP_1 (cf. P.IVA 1 ) rappresentata e difesa dall'avv. Giselda CANONICO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 957/21 del 29 giugno 2021 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
1 REPUBBLICA ITALIA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara ha rigettato, invero con due distinte sentenze (una prima, non definitiva avente n. 652/19, non impugnata e quindi passata in giudicato ed una seconda oggetto del presente giudizio) l'opposizione che la ditta Parte 2 (nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) ha proposto al decreto, munito della provvisoria esecuzione,
n. 1773/15 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di CP 1 della somma di €
168.193,48 per l'esposizione debitoria maturata su due contratti di mutuo rispettivamente del 5 marzo 2009 e del 16 ottobre 2012.
L'opponente ha sollevato una pluralità di questioni in quanto ha, dapprima, lamentato la nullità o comunque l'inesistenza della procedura di notificazione del decreto ingiuntivo e l'assenza della prova del credito fatto valere dall'istituto di credito ed altresì contestato la nullità dei mutui per violazione dell'art. 38 TUB (in ordine al limite di finanziabilità), per applicazione di un TAEG diverso rispetto a quello indicato e per l'anatocismo nell'applicazione del metodo dell'ammortamento alla francese.
E' stata, inoltre, spiegata una domanda riconvenzionale che, muovendo dal duplice presupposto che il secondo mutuo è stato concluso per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria a valere sul conto corrente n. 500398 e che per le illecite condizioni occorre procedere ad una rettifica del saldo dello stesso, ha riguardato la condanna della banca al pagamento, alla luce di quanto accertato in una perizia econometrica di parte, della somma di € 4.587,69.
1.2.L'istituto di credito ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e quanto alla riconvenzionale ne ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità essendo fondata su una causa petendi diversa rispetto a quella posta a fondamento del ricorso monitorio.
1.3.Come anticipato, il Tribunale di Pescara ha con sentenza non definitiva, risolto i motivi di opposizione relativi alla nullità del TAEG, all'anatocismo, all'assolvimento dell'onere della prova unitamente alla riconvenzionale.
Rimessa poi la causa sul ruolo per l'espletamento di una CTU sulla sola questione relativa alla nullità del mutuo del 5 marzo 2009 per violazione dell'art. 38 TUB, ha così concluso: REPUBBLICA ITALIA
- il tema del superamento del limite di finanziabilità ha costituito argomento di ampia riflessione in ambito giurisprudenziale;
sul punto, infatti, si sono contrapposte, nel tempo, due posizioni interpretative;
una prima, a favore della nullità dell'intero mutuo;
una seconda che, pur riconoscendo tale nullità, ha comunque considerato il contratto, mediante l'utilizzo dello strumento della conversione disciplinato dall'art. 1424 cod civ, come un mutuo ipotecario;
le ulteriori questioni strettamente connesse a tale operazione di riqualificazione hanno investito il rito ed il merito;
sul versante del rito, infatti, si è posta questione se l'effetto della conversione possa conseguire d'ufficio (quale espressione del potere di riqualificazione dalle domanda riconosciuto al giudice) oppure esso debba scaturire da una specifica domanda di parte da avanzarsi tempestivamente (ovvero nel corso della prima difesa utile);
- nonostante la più recente giurisprudenza ha mostrato di aderire alla prima soluzione, resta che nella fattispecie la banca ha avanzato la domanda all'udienza del 20 giugno 2018; con riguardo, invece, al merito, la principale conseguenza è il mancato riconoscimento al mutuo di
-
tutte le prerogative (prima fra tutte quella di costituire un valido ed autonomo titolo stragiudiziale per agire in executivis) di quello fondiario;
nella fattispecie, è emerso, sia attraverso l'espletamento della CTU (le cui risultanze non sono state pienamente condivise tanto che è stata dichiarata la compensazione delle spese sostenute) che soprattutto dalla disamina del materiale documentale (trattasi, nel dettaglio, di una ulteriore consulenza resa nell'ambito di un giudizio di espropriazione immobiliare in danno del Pt 1 il valore dei beni immobili sui quali è stata iscritta l'ipoteca è risultato di gran lunga inferiore rispetto all'ammontare della somma mutuata;
· dalla conversione del mutuo deriva quindi il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria;
1.4. La decisione del tribunale adriatico è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dal Pt_1 mediante l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata in ordine alla qualificazione del contratto di mutuo concluso tra le parti in data 16 ottobre 2012 che, secondo la prospettazione dell'appellante, anche soltanto facendo riferimento ad alcuni dati letterali (evincibili nei termini di
3 REPUBBLICA ITALIA
cui, nel prosieguo, meglio si dirà), rientra invece nel novero dei mutui fondiari con conseguente violazione del limite di finanziabilità.
Con il secondo motivo, invece, il Pt 1 ha lamentato il vizio di ultrapetizione e quindi la violazione dell'art. 112 cpc.
In altri termini, la conversione del contratto nullo (il mutuo fondiario) postula una tempestiva domanda della parte mutuante che nella fattispecie, non essendo intervenuta nella prima difesa e comunque entro i termini di cui all'art. 183 cpc, non vi è stata.
L'ultima censura ha investito il tema degli interessi da applicarsi sulla sorte capitale dovuta in forza del decreto ingiuntivo.
A seguito, infatti, della declaratoria di nullità dei mutui fondiari doveva essere rideterminata anche la misura degli interessi ai sensi dell'art. 1284 cod civ.
La parte appellata ha resistito all'interposto gravame e con riguardo al terzo motivo ne ha anche eccepito l'inammissibilità trattandosi di questione decisa con la sentenza non definitiva n. 652/19 e non oggetto di impugnazione.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2023, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, fatte precisare le conclusioni, la causa, giusta ordinanza riservata del 19 ottobre 2023, che quivi abbiasi per integralmente riportata e trascritta, è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
La ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa, si appalesa agevole.
, nella qualità di titolare della Org_1 Parte 2 Ed invero, Parte 3
(nelle more, come peraltro già ricordato, cancellata) ha concluso con l'allora Org_2
[...]
due contratti di mutuo. Controparte_2
Il primo, in data 5 Parte 4 dell'importo di € 135.000,00 con la previsione del rimborso (della
,
sorte capitale e degli interessi) secondo un piano di ammortamento alla francese e quindi 180 rate dell'importo di € 987,79.
4 REPUBBLICA ITALIA
Ai fini che qui ci occupano, le principali condizioni applicate possono di seguito essere così sintetizzate: a) interessi corrispettivi per il periodo di preammortamento e per il primo semestre nella misura del 3,84%; per il periodo successivo Euribor a sei mesi;
b) ISC del 4.218%; c) interessi moratori con una maggiorazione di tre punti percentuali rispetto a quelli corrispettivi;
d) iscrizione ipotecaria su beni immobili siti nel Comune di Collecorvino e catastalmente identificati al fg 23
p.lla 391 sub 2 e 3.
Il secondo mutuo del 16 ottobre 2012, per un importo di € 39.000,00 sostanzialmente finalizzato a
"consolidamento passività”.
Il piano di rientro ha previsto la corresponsione di 180 rate mensili dell'importo di € 308,51 ciascuna;
l'applicazione, anche in tal caso per il solo periodo di preammortamento e per il primo semestre di un tasso corrispettivo del 5,005%, mentre per il prosieguo il riferimento è dato dall'Euribor a sei mesi;
gli interessi di mora sono stati calcolati con una maggiorazione del 4,51%; la misura del TAEG è risultata del 5,345; l'ipoteca è stata estesa sui medesimi immobili.
Non è controverso (ed invero sul punto l'istituto di credito non ha sollevato gravame incidentale) che il valore dei beni dati in garanzia (tanto nella CTU espletata che anche nella consulenza prodotta e svolta nel giudizio di espropriazione immobiliare in danno del Pt 1 è risultato inferiore rispetto alla somma data a mutuo.
Tanto considerato in fatto, è quindi possibile passare allo scrutinio dei motivi di appello che, essendo diversi fra loro, deve avvenire partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. La prima censura sull'errata qualificazione del secondo, in ordine cronologico, contratto di mutuo non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa.
Trattandosi di un atto negoziale, al fine di meglio sindacare quale sia stata la reale ed effettiva volontà delle parti, occorre attingere ai criteri, di ordine generale, in tema di ermeneutica contrattuale.
Tra questi, è indubbio come a rivestire una assoluta centralità sia il dato letterale.
Orbene, dalla disamina del suddetto contratto, è, in estrema sintesi, emerso che:
Il contratto è stato intitolato "mutuo a tasso variabile";
Come già chiarito, sono state esplicitate le ragioni sottese alla conclusione dell'affare da ricercarsi nel ripianamento di una pregressa esposizioni debitoria;
In nessun articolo del mutuo vi è un cenno alla disciplina del mutuo fondiario;
REPUBBLICA ITALIA
Non può consentire, invero, un diverso inquadramento dei fatti la circostanza che nel (solo) piano di ammortamento (cfr pag. 17 del mutuo) è, con tutta probabilità perché conseguenza di un refuso o comunque di un errore, specificato che si tratti di un mutuo fondiario;
A superare ogni possibile ipotesi di dubbio vi è poi l'ulteriore circostanza che nel documento di sintesi torna ad essere chiaramente specificato che si verte in un'ipotesi di mutuo fondiario ordinario;
Ne deriva, quindi, come correttamente il giudice di prime cure ha inquadrato il contratto nel genus dei mutui ipotecari così escludendo alla radice la possibile applicazione dell'art. 38 TUB relativo invece al solo fondiario.
3.2.1. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo al secondo motivo di gravame relativo al vizio di ultrapetizione, con conseguente violazione dell'art. 112 cpc, relativo alle modalità di esercizio della conversione e soprattutto alla tempestività della istanza che il soggetto mutuante è tenuto ad avanzare.
Anzitutto, l'istituto di credito, in quanto vittorioso all'esito del giudizio di opposizione, non era tenuto ad impugnare, pena passaggio in giudicato, la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Deve poi aggiungersi che la disamina del motivo impone (così come peraltro operato già dal primo giudice nella sentenza impugnata) una rapida ricostruzione della cornice in diritto entro cui va collocato il tema del limite di finanziabilità ai sensi dell'art. 38 TUB.
Come è noto, la norma stabilisce che: "1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. 2. La in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontareOrg_3 massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti".
Con Delib. in data 22 aprile 1994 il CICR stabiliva che: "1. L'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fidejussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello
6 REPUBBLICA ITALIA
Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla
Org_3
2.In presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso".
Con 1'"Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988: Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito", alla Sezione II, Credito fondiario, "Limiti di finanziabilità" è stabilito che: "1. Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare.
Il limite dell'80 per cento può essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente", 2 "Finanziamenti integrativi": "Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.
In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilità, all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente".
La giurisprudenza si è a lungo interrogata sulle conseguenze derivanti (dovendosi, come ricordato, dare scontata la circostanza) dalla violazione del limite di finanziabilità.
A comporre il contrasto interpretativo, sono intervenute, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, le Sezioni Unite della S.C. che con la sentenza del 16 novembre 2022 n. 33719 hanno chiarito il seguente principio di diritto: "In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2° d.lvo n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma la disposizione...la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto nella specie del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello della stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ulteriore principio elaborato sempre nella sentenza sopra citata è che “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale....essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o quando contestata, accertata dal giudice di merito) non è
7 REPUBBLICA ITALI
consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzare, gli effetti legali propri del tipo o del sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità la quale implcitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
Tali principi vanno quindi trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.2.3.La nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità non può essere pertanto invocata.
Alla luce delle argomentazioni espresse dalle Sezioni Unite, dirimenti ai fini della risoluzione della presente controversia, non dovendo il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, co. 2, TUB reputarsi elemento essenziale del contenuto del contratto, né integrare una norma imperativa, ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato e, per l'effetto, deve darsi atto della validità del contratto di mutuo fondiario controverso e della relativa iscrizione ipotecaria, con conseguente debenza delle somme di cui al decreto ingiuntivo già confermato nella sentenza di primo grado (Corte appello Ancona sez. I, 27/04/2023, n.693).
Ne consegue, pertanto, che non si pone neppure più questione sulla modalità attraverso cui l'istanza di conversione è stata proposta che, comunque nella fattispecie, deve ritenersi tempestiva.
Il motivo deve quindi essere rigettato.
3.3. Non resta a questo punto che passare allo scrutinio del terzo ed ultimo motivo di gravame sulla quantificazione degli interessi.
Sono invero molteplici le ragioni che devono condurre ad un rigetto della censura sollevata.
Anzitutto, esclusa, per le ragioni a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono, la nullità del contratto per il superamento del limite di finanziabilità, viene meno la stessa principale argomentazione posta a fondamento della censura alla decisione di primo grado.
In difetto di altre ed ulteriori argomentazioni sull'errata quantificazione degli interessi, non è consentita una diversa soluzione.
Ad ogni buon conto, e scendendo ancor più nel dettaglio, merita, in estrema sintesi, osservare quanto segue.
8 REPUBBLICA ITALIA
In sede monitoria, l'istituto di credito ha specificato tanto l'ammontare della sorte capitale che degli interessi sia convenzionali che moratori.
La conferma del decreto ingiuntivo non giustifica in alcun modo una rivisitazione del regime degli interessi.
Il tratto palesemente assorbente delle considerazioni sin qui svolte esonera dall'addentrarsi nella disamina del profilo in rito relativo all'inammissibilità del motivo non essendo stata proposta, secondo la prospettazione della banca, impugnazione alla sentenza non definitiva.
4. Quanto alle spese di lite del presente grado, l'esistenza di una effettiva polifonia interpretativa sulla questione riguardante la nullità del mutuo fondario per violazione del limite di finanziabilità, definita soltanto pendente il presente giudizio di appello consente di procedere ad una parziale compensazione delle spese nella misura della metà.
Ad escludere invece la compensazione integrale è l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore dell'appellato la somma di € 4.995,50 (pari ad ½ di € 9.991,00) per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
(valore della controversia da € 52.000,01 ad € 260.000,00 con applicazione valori medi fase istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva
9 REPUBBLICA ITALIA
al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 957/21 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.995,50 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto dell'11 dicembre 2023
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
101 0