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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/06/2024, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 136 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/06/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE e per l'avv. PIERLUIGI CP_1
D'AMORE in sostituzione dell'avv. DE MARZO. L'avv. BOMBACINO chiede la decisione riportandosi alle conclusioni in atti ed alle risultanze della CTU. L'avv.
D'AMORE contesta la CTU e chiede il rinnovo. Si riporta alla memoria in atti e in via subordinata chiede la compensazione delle spese anche parziale stante il lieve divario tra quanto domandato e quanto accertato dal CTU.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 136 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. MANUELA DE MARZO ), dal quale è rappresentato C.F._3
e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo /rendita per malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.2.2023 assumeva di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di riconoscimento delle malattie professionali consistenti in CP_1
“Sindrome del Tunnel Carpale”, “Meniscosi esterna bilaterale” e ”Tendinopatia cuffia
- 2 - rotatori delle spalle bilaterale” –” e lamentava che la domanda ed i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
Tanto premesso, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del
Lavoro, per ottenere l'accertamento di una menomazione dell'integrità psico-fisica per le tre malattie da nella misura pari 14% ovvero in quell'altra accertata in corso di causa e con successiva unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie.
In particolare, la parte ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività svolta dal 1987 prima quale saldatore e successivamente quale autista di macchine complesse.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I testi escussi, rispettivamente collega di lavoro del ricorrente dal 2007 e amministratore di varie società per le quali ha lavorato dal 1985 il signor , Parte_1
hanno entrambi confermato che il ricorrente lavora quantomeno dal 1985 quale saldatore ed autista di mezzi complessi.
Gli stessi testi hanno precisato sia che il signor guidava mezzi escavatori, e Pt_1
camion per lunghi tragitti e per varie ore al giorno restando continuamente sottoposto alle vibrazioni trasmesse dai mezzi sia che lo stesso doveva sollevare manualmente scatoloni e sacchi anche del peso di 25 – 30 kg nonché spostare i vari imballaggi. I sacchi e gli scatoloni, anche se vi erano mezzi meccanici erano anche sollevati e trasportati manualmente dal ricorrente
Infine i testi hanno anche confermato che il ricorrente lamenta dolori ed una limitazione nei movimenti delle spalle, ginocchia e braccia e che l'orario di lavoro era di 8 ore al giorno ovvero dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì.
Il consulente tecnico d'ufficio dott. ha concluso il giudizio ritenendo Persona_1
che risulti il signor risulti in termini di elevata probabilità - affetto dalle Parte_1
malattie professionali denunciate a carico delle spalle, dei polsi e delle mani e delle ginocchia, dalle quali residua una invalidità permanente nell'ordine del CINQUE
PER CENTO per le spalle, TRE PER CENTO per il tunnel carpale bilaterale e del
- 3 - DUE PER CENTO per le ginocchia. Per quanto attiene la voce tabellare utilizzata il sottoscritto ci si è riferiti, per assonanza e analogia, ai codice 163, 227 e 275. La decorrenza assicurativa può esser fatta risalire sin dall'epoca della domanda. Per quanto attiene la menomazione complessiva, avuto riguardo delle questioni prettamente giuridiche che si demandano all'equo apprezzamento del Magistrato, come più sopra riportate, si ritiene che la valutazione del danno tenuto conto della note formule sia stimabile complessivamente nell'ordine del 17,68% e dunque per arrotondamento al 18%, in considerazione dell'invalidità permanente pari al 10% già riconosciuta al periziando”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il signor è affetto dalle malattie professionali denunciate con Parte_1
conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del e così complessivamente complessiva del 18% previa unificazione con quanto riconosciuto per altre patologie;
- 4 - - condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (18%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese lite che liquida in complessive €.
2.600,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 11.6.2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
Avezzano 11/06/2024
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