Articolo 5 della Legge 29 aprile 1950, n. 229
Articolo 4Articolo 6
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21 maggio 1950
Art. 5.
L' art. 3 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252 , e' abrogato.
I posti di grado 8° del quadro dei capi di ufficio del ruolo del personale di gruppo C di cui alla tabella n. 3 dell'allegato A alla presente legge si conferiscono, con le norme di cui al primo comma dell'art. 11 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , agli impiegati che, alla data dello scrutinio, rivestono il grado 9° dello stesso quadro da almeno tre anni.
Entrata in vigore il 21 maggio 1950