Ordinanza collegiale 5 febbraio 2026
Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 27/04/2026, n. 7595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7595 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07595/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2026, proposto da
CH LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Cristoforo Fieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unicamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Placanica e Giorgio Condino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ON IA, ST IN, ER UN, CL MI, IA LU, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale del concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca XLI ciclo formativo A.A. 2025/2026 in "Translational Biomedical Sciences", approvata con Decreto Rettorale n. 609 del 06/11/2025, pubblicata sul sito web dell'Ateneo, nella parte in cui colloca la ricorrente al sesto posto anziché in posizione utile per l'ammissione;
- del verbale di valutazione dei titoli redatto dalla Commissione giudicatrice in data 21/10/2025, nella parte in cui omette di attribuire alla ricorrente i punteggi spettanti per i titoli posseduti; del verbale finale e di approvazione della graduatoria da parte della Commissione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unicamillus - Saint Camillus International University of Health Sciences;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. ZO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. La dott.ssa CH LI ha partecipato, unitamente ad altri soggetti, alla selezione pubblica (indetta con decreto rettorale n. 455 del 26 agosto 2025) per l’ammissione al XLI ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Translational Biomedical Sciences presso l’Università IL, che ha messo a concorso cinque posti (di cui quattro con borsa di studio e uno senza).
All’esito dei lavori della nominata Commissione (consistiti nella valutazione dei progetti di ricerca, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, previa determinazione dei relativi criteri, e nell’espletamento di una prova orale), sono risultati vincitori i seguenti candidati:
- dott. ON IA: punti 87,05;
- dott. ST IN: punti 84,00;
- dott.ssa ER UN: punti 83,80;
- dott.ssa CL MI: punti 82,00;
- dott.ssa IA LU: punti 81,50.
La dott.ssa LI si è invece classificata, con punti 80,50, al sesto posto, risultando quindi “prima idonea non vincitrice”.
Con decreto rettorale n. 609 del 6 novembre 2025 è stata approvata la graduatoria.
1.1. Con ricorso notificato (ad IL, quale Amministrazione intimata, e alla dott.ssa LU, quale controinteressata) il 5 gennaio 2026 e depositato il 15 gennaio 2026, la dott.ssa LI ha impugnato gli esiti della procedura concorsuale, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO, DELL'ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO »: la ricorrente lamenta che la Commissione, in violazione del bando, avrebbe omesso di valutare taluni pertinenti titoli da lei posseduti (si tratterebbe, in particolare, di un altro diploma di dottoressa di ricerca, di un master in dietologia e nutrizione e di un’esperienza Erasmus), che le avrebbero consentito di risultare vincitrice;
- « II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990, DELL'ART. 6 L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA »: la ricorrente denunzia una radicale lacuna motivazionale degli atti concorsuali, in quanto l’attribuzione di un mero punteggio numerico non consentirebbe di comprendere le ragioni dell’omessa valutazione dei titoli;
- « III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E MERITOCRATICO (ART. 97 COST. E ART. 3 COST.) »: secondo la ricorrente, le valutazioni della Commissione si porrebbero in contrasto con diversi princìpi fondamentali della disciplina dell’accesso di pubblici impieghi, nella misura in cui illegittimamente non sarebbe stata valorizzata la sua superiorità curriculare sotto i profili evidenziati;
- « IV. NULLITÀ DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PER MANCANZA DI FIRMA DI COMPONENTE COLLEGATO TELEMATICAMENTE »: deduce altresì la ricorrente un vizio procedurale che consisterebbe nel collegamento da remoto da parte di uno dei componenti della Commissione e nella sua mancata sottoscrizione dei verbali delle operazioni concorsuali.
1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
2. IL si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.
2.1. In vista della camera di consiglio del 3 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza di misure cautelari, parte resistente ha depositato un’articolata memoria con cui ha, innanzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso:
- perché sottoscritto con firma CA anziché con la prescritta firma Pades;
- per mancato superamento della prova di resistenza perché, a voler ipoteticamente ritenere fondate le censure proposte dalla ricorrente (in particolare con il primo motivo), occorrerebbe rivalutare anche gli altri candidati secondo i medesimi princìpi e non sarebbe dimostrato che la stessa ricorrente li scavalcherebbe in graduatoria.
Ha inoltre diffusamente contestato la fondatezza delle censure, illustrando la correttezza dell’operato della Commissione.
3. Con ordinanza n. 2241/2026 pubblicata il 5 febbraio 2026, resa all’esito dell’anzidetta camera di consiglio, questo Tribunale ha ravvisato una posizione di controinteresse (almeno “potenziale”) in capo anche agli altri soggetti collocati in graduatoria e ne ha conseguentemente ordinato l’evocazione in giudizio, ponendone il relativo onere a carico della ricorrente.
3.1. Il contraddittorio è stato tempestivamente integrato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla citata ordinanza.
4. In vista della camera di consiglio fissata per l’ulteriore trattazione della domanda di tutela cautelare, IL ha depositato un’altra memoria ad ulteriore confutazione dell’ammissibilità e della fondatezza del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2026, il ricorso è stato discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.
6. Il Collegio ritiene sussistano le condizioni per definire il giudizio ai sensi della poc’anzi richiamata disposizione processuale, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e potendosi respingere il gravame perché destituito di giuridico fondamento.
7. L’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte resistente, per essere stato il ricorso sottoscritto in modalità CA anziché Pades, è infondata poiché « è irrilevante il formato adoperato (CA o Pades) per la sottoscrizione dell’atto giudiziario (in entrambi i modi risultando attestata la provenienza dell’atto) » (in questi, condivisi, termini Cons. Stato, Sez. V, 5 gennaio 2024, n. 200).
8. Si può, poi, prescindere dall’ulteriore eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza, risultando infondate nel merito le doglianze avanzate.
9. I primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, non sono infatti suscettibili di positivo apprezzamento.
9.1. Dev’essere innanzitutto ricordato che « [p]er consolidata giurisprudenza amministrativa “nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un’ampia discrezionalità, oltre che in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari. D’altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.” (ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 16 marzo 2023, n. 845; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2602) » (in termini T.A.R Piemonte, Sez. III, 11 luglio 2025, n. 1215).
9.1.1. In relazione alle modalità di esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione, va altresì rammentato che il voto numerico « costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845) » (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036).
Più analiticamente, al riguardo, questa Sezione ha recentemente osservato quanto segue: « Con riguardo al rapporto tra obbligo di motivazione di cui alla legge 241/1990 e giudizio espresso in forma numerica è stato chiarito che “allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è appunto nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità amministrativa, ma in quello della discrezionalità tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa. Cosa che, peraltro, è espressamente ribadita dallo stesso art. 3 della legge n. 241 del 1990, che riferisce la motivazione al “provvedimento” amministrativo, e cioè a quell’atto, conclusivo dell’apposito omonimo procedimento, con il quale l’Amministrazione pubblica “provvede” in via autoritativa al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5468/2007).
Tali principi sono stati ripresi dalla giurisprudenza successiva, secondo cui “il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati” (Cons. Stato, sez. IV, n. 6099/2017).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche illustrate, l’attribuzione ai candidati non idonei del punteggio numerico complessivo […] è di per sé sufficiente a giustificare il giudizio espresso dalla commissione. L’espressione del giudizio (unicamente) in forma numerica sulla base di criteri predeterminati costituisce una forma “sintetica, in linea con l’indicata normativa, che esplicita l’apprezzamento compiuto e non abbisogna di ulteriori chiarificazioni, che costituirebbero un appesantimento non necessario delle procedure concorsuali, in contrasto con la stessa esigenza costituzionale del buon andamento dell’amministrazione” (Cons. Stato, sez. I, n. 1489/2011 […]) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 3 marzo 2026, n. 4021).
9.2. In applicazione di tali (pienamente condivisi) princìpi, l’operato della Commissione non risulta censurabile.
Essa ha difatti stabilito, nella prima riunione, in punto di valutazione dei titoli, che avrebbe attribuito « massimo 20 punti » e che li avrebbe « valutati come indicato dall’art. 6, comma 1.1. del bando di cui al DR n. 455 del 26/08/2025 » (cfr. il verbale n. 1, pag. 1).
Il richiamato articolo stabilisce quanto segue: « 1.1. VALUTAZIONE DEI TITOLI (Punteggio massimo 20 punti)
A) Titolo di Accesso (Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento), sarà valutato il voto di laurea come di seguito (Punteggio massimo 4 punti):
a. da 106 a 107: 1 punti
b. da 108 a 109: 2 punti
c. 110-110 con lode 3 punti
Media degli esami sostenuti nel corso di Laurea:
1. 28-30: 1 punti
2. 25-27: 0,8 punti
3. < 24: 0,2 punti
B) Curriculum Vitae (Punteggio massimo 11 punti)
- Altre Lauree (fino a un massimo di 2 punti);
- Borsa di studio (3-12 mesi: 1 punto per un massimo di 2,5);
- assegno di ricerca (fino ad un massimo di 2,5);
- Esperienza all’estero (min. 2 mesi incluso Erasmus) fino a un massimo di 2 punti;
- Altri titoli di formazione attinenti fino a un massimo di 1,5 punti;
- Premi 0,5 punti.
C) Pubblicazioni Presentate (Punteggio massimo 5 punti)
Ogni pubblicazione sarà valutata come di seguito:
1. Attinenza massima: punti 1
2. Attinenza media: punti 0,7
3. Attinenza sufficiente: punti 0,3
4. Attinenza scarsa: punti 0
5. Non attinente: punti 0 ».
Come da condiviso orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi che la Commissione « non sia venuta meno ad alcun obbligo, avendo deciso di attenersi ai criteri di valutazione previsti nel bando, laddove la specificazione degli stessi rappresenta una facoltà di cui la commissione può discrezionalmente avvalersi laddove ritenga che i criteri fissati nel bando non siano sufficientemente dettagliati » (Cons. Stato, Sez. VII, 18 gennaio 2023, n. 615).
Nei limiti dell’autovincolo posto dal bando, non si ravvisa alcun profilo di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o abnormità nella concreta assegnazione dei punteggi, alla luce della dirimente considerazione per cui i titoli devono essere non solo (e non tanto) “contati” ma anche (e soprattutto) “pesati” e, in questa seconda attività, è da riconoscersi un ampio margine di apprezzamento nell’individuazione del candidato (reputato dall’organo tecnico) migliore.
9.3. Peraltro, in questa sede processuale l’Amministrazione ha chiarito che:
- gli 0,5 punti assegnati alla ricorrente per il curriclum vitae derivano da « 0,25 punti in ragione del diploma di dottorato e 0,25 in ragione della circostanza che la Signora LI avesse partecipato, seppur per un periodo di tempo residuale, allo scambio culturale di cui al Progetto Erasmus » (pag. 7 della memoria IL del 30 gennaio 2026);
- in relazione al master, trattandosi di un « mero corso di formazione erogato nell’ambito della formazione continua dei medici, che non consente neppure l’acquisizione di alcun CFU ed essendo un corso breve di sole 80 ore, la Commissione, pur avendolo valutato, ha ritenuto equo ed opportuno non attribuire alcun punteggio alla candidata » (pag. 17 della memoria IL del 30 gennaio 2026).
Alla luce di detti chiarimenti (che, oltretutto, non sono stati oggetto di contestazione da parte della ricorrente), non emerge alcuna figura sintomatica di eccesso di potere che ammetta il sindacato giurisdizionale.
9.3.1. Va precisato che « la dimostrazione della legittimità del proprio operato può avvenire da parte dell'amministrazione resistente in qualunque fase del giudizio anche con argomenti nuovi, purché ovviamente essa non si risolva in una inammissibile integrazione postuma della motivazione, ovvero non allarghi il perimetro originario del giudizio (Cons. Stato, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 3964) » (T.A.R. Calabria, Sez. II, 19 gennaio 2026, n. 87).
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha modificato i giudizi espressi in sede procedimentale, ma si è limitata ad illustrare quanto ivi è stato legittimamente compendiato nel punteggio numerico complessivo.
10. Il quarto motivo è anch’esso insuscettibile di condivisione.
È sufficiente, in proposito, richiamare – anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. – quanto questo Tribunale ha già avuto occasione di statuire: « Il collegamento per via telematica di alcuni componenti della Commissione o delle sottocommissioni, nonché la loro mancata sottoscrizione del verbale, non inficia sotto alcun profilo gli atti in parola, sia perché tale irregolarità non pare avere avuto una incidenza sostanziale sul loro contenuto e sia perché, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie la norma invocata dalla parte ricorrente, sarebbe comunque applicabile l’art. 21 octies della legge 241/90 in tema di dequotazione a mere irregolarità di vizi formali.
Per quanto attiene al verbale va evidenziato come, secondo la giurisprudenza, esso ha il compito di attestare il compimento dei fatti svolti in modo tale che sia sempre verificabile la regolarità dell’iter seguito per la formazione della volontà collegiale, permettendo così un controllo sulle attività svolte, senza che sia necessaria una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e delle singole opinioni espresse.
Pertanto, distinguendo tra atto documentato e verbale e anche tra documento e verbale, in cui si conserva l’atto già valido, l’iter logico seguito per l’adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta, poiché a quest’ultimo è affidato il solo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e, pertanto, sono già entrate a fare parte del mondo giuridico (cfr. Consiglio di Stato 11 dicembre 2001, n. 6208).
La mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l’inesistenza dell’atto amministrativo, poiché a determinazione di volontà da parte dell’organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale.
Il difetto di verbalizzazione, dunque, non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell’organo è ben distinta dalla sua proiezione formale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4373), attesa la distinzione tra l’atto deliberato e la sua verbalizzazione.
Dal punto di vista contenutistico, di conseguenza, quest’ultima finisce per svolgere una funzione di certificazione pubblica, contenendo e rappresentando i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie aventi fede privilegiata - dal momento che derivano da un pubblico ufficiale - che si sostanziano, essenzialmente, nell’attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale e ai fatti dinanzi a lui accaduti (cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106).
Infine, deve rammentarsi, che, secondo la maggioritaria giurisprudenza amministrativa, con la quale si concorda pienamente, il verbale non deve essere necessariamente essere prodotto e approvato in contemporaneità con la seduta dell’organo collegiale, ma può essere redatto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189/2001) […] » (T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 15 maggio 2023, nn. 8221, 8224, 8225, 8226, 8227 e 8228).
11. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
12. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e degli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IL, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
ZO RO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ZO RO | LE IL |
IL SEGRETARIO