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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. CARLO BORDI, ammessa al gratuito Parte_1 C.F._1
patrocinio con delibera del COA di Piacenza del 9 luglio 2024
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. MARIA ELENA CONCAROTTI CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione/il divorzio dei coniugi per cui è causa con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Piacenza e chiedeva, cumulativamente, di dichiarare la separazione personale dei coniugi ed il successivo divorzio;
di disporre l'affidamento congiunto dei figli minorenni Per_1
e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnare
[...] Per_2
la casa coniugale sita in Piacenza via Carlo Mascaretti 11, con arredo e pertinenze;
di prevedere che il padre possa tenere con sé i figli il primo, secondo e quarto weekend di ogni mese e per 15
giorni anche consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche e nei giorni del Santo Natale e della
Pasqua, in via alternata con la madre;
di porre a carico del Resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori di € 250,00 mensili per ogni figlio, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi;
di disporre che la madre percepisca integralmente gli assegni famigliari e l'assegno unico universale per i figli a carico;
infine, di porre a carico del
Resistente un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 100,00 mensili.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in Tazarka (Tunisia), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione nascevano due figli il 21 febbraio 2014 e il 21 febbraio 2016; - la ricorrente si Persona_1 Persona_3
trovava in Italia dal 2012 con carta di soggiorno illimitata sul territorio Italiano, si era sempre occupata dei figli e da dicembre 2023 iniziava a lavorare come cameriera di hotel presso la società
MHS S.r.l., percependo uno stipendio mensile di circa € 650,00/700,00, elevabile ad € 1.000,00 con gli straordinari;
- il resistente era assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società
Autotrasporti A E G. S.a.s. di LI ON & C., percependo uno stipendio mensile superiore ad
€ 2.000,00 ed era proprietario di un immobile in Tunisia;
- il nucleo familiare viveva in Piacenza, via Carlo Mascaretti 11, in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di € 400,00;
- nel corso degli anni era venuta meno l'affectio coniugalis e non era possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 2 ottobre 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 11 febbraio 2025, assegnando termine alla
Ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio chiedendo: - pronunciarsi la separazione dei coniugi, CP_1 disponendo l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna a cui assegnare la casa coniugale e prevedendo che il padre possa tenersi con sé i figli un fine settimana a rotazione con la madre;
- di porre a carico del marito l'obbligo di versare in favore della moglie, per il concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e di prevedere che l'assegno unico relativo ai figli minori, di € 400,00 venga percepito integralmente dalla Ricorrente.
A sostegno delle proprie conclusioni, Parte resistente eccepiva che: - l'affectio maritalis era venuto meno da parte della moglie nei confronti del marito, il quale accettava la decisione;
- il resistente era un padre ed un marito premuroso e affettuoso, il quale agiva nell'interesse della famiglia, modificando il proprio orario di lavoro per accompagnare i figli a scuola e per portarli al corso di basket;
- non era proprietario di alcun immobile in Tunisia, essendo piuttosto comproprietario di un immobile indiviso con i fratelli;
- percepiva un reddito di circa € 2.000,00 mensili al mese;
- non sussistevano i presupposti per riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Alla prima udienza, differita d'ufficio al 13 febbraio 2025, le Parti davano atto di avere raggiunto un accordo definitivo in ordine alla domanda di separazione e chiedevano, congiuntamente, che il
Tribunale disponesse in conformità alla regolamentazione concordata ed il Giudice, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati e udita la richiesta delle Parti le invitava a precisare le conclusioni, ordinando la discussione della causa ed all'esito, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Nelle more della prima udienza, le Parti giungevano ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli Minori e vanno pertanto, integralmente, accolte.
Quanto alla domanda congiunta di divorzio proposta cumulativamente alla domanda di separazione, va rammentato che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i pagina 3 di 5 casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Inoltre, la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
Tali principi possano trovare applicazione anche al presente procedimento che – sebbene nato come contenzioso – si è poi trasformato in congiunto a fronte dell'avvenuto raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le Parti.
Essendo la domanda di divorzio non procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2, lett. b), l. n. 898/70, la causa, con separato provvedimento, deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/70.
Infine, la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- affida i figli minori e in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_3
con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale, con arredo e pertinenze, sita in Piacenza (PC) via Carlo
Mascaretti 11, alla Ricorrente, la quale subentrerà nel contratto di locazione e si farà carico delle utenze domestiche con voltura delle stesse a suo nome a far data dall'assegnazione;
- dà atto che, contestualmente all'assegnazione, lascerà la casa coniugale e CP_1
provvederà a trasferire altrove la propria residenza ed i propri effetti personali;
- dispone che il padre potrà tenere con sé i figli il primo e terzo weekend di ogni mese (dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica) ed in qualsiasi altro momento, previo accordo tra i genitori, nonché per 15 giorni, anche consecutivi, nel periodo delle vacanze scolastiche
(da comunicarsi almeno con una settimana di preavviso) e nei giorni del Santo Natale e della Pasqua, in via alternata con la madre;
- dispone a carico del resistente il versamento in favore della moglie di un CP_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, pari a complessivi €
pagina 4 di 5 500,00 (€ 250,00 mensili per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese;
- dispone, altresì, a carico del resistente il pagamento del 70 % delle CP_1
seguenti spese per la prole: spese di vestiario, ticket sanitari e medicinali, da banco per patologie ordinarie o stagionali, tasse ed iscrizioni scolastiche, libri e corredo scolastico varo (es. computer e relativi accessori), mensa, doposcuola e pre-scuola, centri estivi, soggiorni estivi, viaggi e gite scolastiche, lezioni private di ripetizione, spese di trasporto urbano, corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie ed attività ricreative abituali: saranno inoltre a carico del padre nella misura del 70% le ulteriori voci extra assegno di spesa così come indicate nelle Linee giuda del protocollo del
CNF del 29.11.2017;
- dispone che gli assegni familiari/assegno unico universale per i figli a carico verranno percepiti integralmente da in quanto madre collocataria dei figli minori;
Parte_1
- dispone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 50,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese.
- dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia.
Così deciso in Piacenza, il 25 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina Giudice G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1609/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. CARLO BORDI, ammessa al gratuito Parte_1 C.F._1
patrocinio con delibera del COA di Piacenza del 9 luglio 2024
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. MARIA ELENA CONCAROTTI CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto di dichiarare la separazione/il divorzio dei coniugi per cui è causa con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
§ § §
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Piacenza e chiedeva, cumulativamente, di dichiarare la separazione personale dei coniugi ed il successivo divorzio;
di disporre l'affidamento congiunto dei figli minorenni Per_1
e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale assegnare
[...] Per_2
la casa coniugale sita in Piacenza via Carlo Mascaretti 11, con arredo e pertinenze;
di prevedere che il padre possa tenere con sé i figli il primo, secondo e quarto weekend di ogni mese e per 15
giorni anche consecutivi nel periodo delle vacanze scolastiche e nei giorni del Santo Natale e della
Pasqua, in via alternata con la madre;
di porre a carico del Resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori di € 250,00 mensili per ogni figlio, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat, oltre all'80% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi;
di disporre che la madre percepisca integralmente gli assegni famigliari e l'assegno unico universale per i figli a carico;
infine, di porre a carico del
Resistente un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 100,00 mensili.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in Tazarka (Tunisia), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione nascevano due figli il 21 febbraio 2014 e il 21 febbraio 2016; - la ricorrente si Persona_1 Persona_3
trovava in Italia dal 2012 con carta di soggiorno illimitata sul territorio Italiano, si era sempre occupata dei figli e da dicembre 2023 iniziava a lavorare come cameriera di hotel presso la società
MHS S.r.l., percependo uno stipendio mensile di circa € 650,00/700,00, elevabile ad € 1.000,00 con gli straordinari;
- il resistente era assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società
Autotrasporti A E G. S.a.s. di LI ON & C., percependo uno stipendio mensile superiore ad
€ 2.000,00 ed era proprietario di un immobile in Tunisia;
- il nucleo familiare viveva in Piacenza, via Carlo Mascaretti 11, in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di € 400,00;
- nel corso degli anni era venuta meno l'affectio coniugalis e non era possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 2 ottobre 2024 ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 11 febbraio 2025, assegnando termine alla
Ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio chiedendo: - pronunciarsi la separazione dei coniugi, CP_1 disponendo l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna a cui assegnare la casa coniugale e prevedendo che il padre possa tenersi con sé i figli un fine settimana a rotazione con la madre;
- di porre a carico del marito l'obbligo di versare in favore della moglie, per il concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e di prevedere che l'assegno unico relativo ai figli minori, di € 400,00 venga percepito integralmente dalla Ricorrente.
A sostegno delle proprie conclusioni, Parte resistente eccepiva che: - l'affectio maritalis era venuto meno da parte della moglie nei confronti del marito, il quale accettava la decisione;
- il resistente era un padre ed un marito premuroso e affettuoso, il quale agiva nell'interesse della famiglia, modificando il proprio orario di lavoro per accompagnare i figli a scuola e per portarli al corso di basket;
- non era proprietario di alcun immobile in Tunisia, essendo piuttosto comproprietario di un immobile indiviso con i fratelli;
- percepiva un reddito di circa € 2.000,00 mensili al mese;
- non sussistevano i presupposti per riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Alla prima udienza, differita d'ufficio al 13 febbraio 2025, le Parti davano atto di avere raggiunto un accordo definitivo in ordine alla domanda di separazione e chiedevano, congiuntamente, che il
Tribunale disponesse in conformità alla regolamentazione concordata ed il Giudice, accertata l'impossibilità della ripresa della convivenza tra i coniugi, li autorizzava a vivere separati e udita la richiesta delle Parti le invitava a precisare le conclusioni, ordinando la discussione della causa ed all'esito, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
***
Nelle more della prima udienza, le Parti giungevano ad un accordo in ordine alle condizioni di separazione, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate in dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse dei figli Minori e vanno pertanto, integralmente, accolte.
Quanto alla domanda congiunta di divorzio proposta cumulativamente alla domanda di separazione, va rammentato che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i pagina 3 di 5 casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Inoltre, la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass.civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
Tali principi possano trovare applicazione anche al presente procedimento che – sebbene nato come contenzioso – si è poi trasformato in congiunto a fronte dell'avvenuto raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le Parti.
Essendo la domanda di divorzio non procedibile prima del decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2, lett. b), l. n. 898/70, la causa, con separato provvedimento, deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorso il termine di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/70.
Infine, la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, non definendo il giudizio, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- affida i figli minori e in via congiunta ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_3
con collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale, con arredo e pertinenze, sita in Piacenza (PC) via Carlo
Mascaretti 11, alla Ricorrente, la quale subentrerà nel contratto di locazione e si farà carico delle utenze domestiche con voltura delle stesse a suo nome a far data dall'assegnazione;
- dà atto che, contestualmente all'assegnazione, lascerà la casa coniugale e CP_1
provvederà a trasferire altrove la propria residenza ed i propri effetti personali;
- dispone che il padre potrà tenere con sé i figli il primo e terzo weekend di ogni mese (dalle ore 9 del sabato alle ore 21 della domenica) ed in qualsiasi altro momento, previo accordo tra i genitori, nonché per 15 giorni, anche consecutivi, nel periodo delle vacanze scolastiche
(da comunicarsi almeno con una settimana di preavviso) e nei giorni del Santo Natale e della Pasqua, in via alternata con la madre;
- dispone a carico del resistente il versamento in favore della moglie di un CP_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, pari a complessivi €
pagina 4 di 5 500,00 (€ 250,00 mensili per ogni figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese;
- dispone, altresì, a carico del resistente il pagamento del 70 % delle CP_1
seguenti spese per la prole: spese di vestiario, ticket sanitari e medicinali, da banco per patologie ordinarie o stagionali, tasse ed iscrizioni scolastiche, libri e corredo scolastico varo (es. computer e relativi accessori), mensa, doposcuola e pre-scuola, centri estivi, soggiorni estivi, viaggi e gite scolastiche, lezioni private di ripetizione, spese di trasporto urbano, corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie ed attività ricreative abituali: saranno inoltre a carico del padre nella misura del 70% le ulteriori voci extra assegno di spesa così come indicate nelle Linee giuda del protocollo del
CNF del 29.11.2017;
- dispone che gli assegni familiari/assegno unico universale per i figli a carico verranno percepiti integralmente da in quanto madre collocataria dei figli minori;
Parte_1
- dispone a carico del Resistente il versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 50,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese.
- dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile competente per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- provvede, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia.
Così deciso in Piacenza, il 25 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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