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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16197/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16197/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27.09.1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Sposato, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.12.2024 le parti, premesso che in data
02.08.2014 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati RS i figli (Roma, 05.01.2012) e (Roma, 30.06.2017) e che in data Per_1
15.06.2023, con Decreto omologazione n. cronol. 2050/2023 il Tribunale di Velletri aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma, annotato nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile dell'anno 2014, atto 00103, parte
2, serie A10, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, e disporre che:
2- RS i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1
RS eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3- i figli Per_1 vivranno con la madre in Roma alla Via Federico Cassitto 76; 4- il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli, in base agli accordi che verranno raggiunti tra i coniugi, tenuto conto dei turni e degli orari di lavoro di entrambi e delle esigenze dei minori, a titolo puramente indicativo o, in mancanza di accordo, il padre vedrà e terrà con sé i figli: - due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 22.00, orario in cui i minori dovranno essere riaccompagnati presso la casa materna o, in caso di pernotto dal padre, dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola nel giorno seguente;
- il padre avrà inoltre facoltà di avere con sé i figli due domeniche al mese da stabilire su accordo dei coniugi, in base agli impegni lavorativi del padre, dalle ore 10:00 fino alle ore
22:00, orario in cui i minori dovranno essere accompagnati presso la casa materna. Il diritto di visita dovrà essere esercitato compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori e dei genitori e dovrà garantire ai minori la frequentazione degli amici e la partecipazione ad attività scolastiche, ludiche, mediche e ricorrenze familiari. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere due RS settimane con e in un periodo da concordarsi entro il 30 maggio di Per_1 ogni anno. I figli trascorreranno con i genitori, secondo il principio dell'alternanza, le festività Natalizie e Pasquali, più precisamente verranno alternate la festività del
Natale (24 e 25 dicembre), Capodanno (31 dicembre e 01 gennaio) e AN (6 gennaio), Pasqua e lunedì in Albis. I figli trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà col genitore festeggiato. I genitori si impegnano a concordare ogni scelta scolastica, sportiva, medica e ricreativa concernente la vita dei figli, tenendo in armonica considerazione le inclinazioni dei minori ed i rispettivi orientamenti
2 personali.
5- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascun figlio. La predetta somma, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese. Il padre contribuirà al 50% alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, secondo le linee guida delineate dal
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
6- i genitori percepiranno al 50% ciascuno il pagamento dell'assegno unico figli previsto dall'attuale normativa;
7-
l'autovettura TOYOTA AYGO, Tg. FY040SX, di proprietà del Sig. rimarrà CP_1 in uso alla Signora e il Sig. pagherà le rate del finanziamento Pt_1 CP_1 per l'acquisto dell'autovettura;
8- le parti si prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16197/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Roma in data 02.08.2014; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.00103,
Parte 2, Serie A10);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 04.12.2025
3 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.16197/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27.09.1986, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Sposato, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.12.2024 le parti, premesso che in data
02.08.2014 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati RS i figli (Roma, 05.01.2012) e (Roma, 30.06.2017) e che in data Per_1
15.06.2023, con Decreto omologazione n. cronol. 2050/2023 il Tribunale di Velletri aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma, annotato nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile dell'anno 2014, atto 00103, parte
2, serie A10, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito, e disporre che:
2- RS i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1
RS eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
3- i figli Per_1 vivranno con la madre in Roma alla Via Federico Cassitto 76; 4- il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli, in base agli accordi che verranno raggiunti tra i coniugi, tenuto conto dei turni e degli orari di lavoro di entrambi e delle esigenze dei minori, a titolo puramente indicativo o, in mancanza di accordo, il padre vedrà e terrà con sé i figli: - due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 22.00, orario in cui i minori dovranno essere riaccompagnati presso la casa materna o, in caso di pernotto dal padre, dall'uscita da scuola sino all'accompagnamento a scuola nel giorno seguente;
- il padre avrà inoltre facoltà di avere con sé i figli due domeniche al mese da stabilire su accordo dei coniugi, in base agli impegni lavorativi del padre, dalle ore 10:00 fino alle ore
22:00, orario in cui i minori dovranno essere accompagnati presso la casa materna. Il diritto di visita dovrà essere esercitato compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori e dei genitori e dovrà garantire ai minori la frequentazione degli amici e la partecipazione ad attività scolastiche, ludiche, mediche e ricorrenze familiari. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere due RS settimane con e in un periodo da concordarsi entro il 30 maggio di Per_1 ogni anno. I figli trascorreranno con i genitori, secondo il principio dell'alternanza, le festività Natalizie e Pasquali, più precisamente verranno alternate la festività del
Natale (24 e 25 dicembre), Capodanno (31 dicembre e 01 gennaio) e AN (6 gennaio), Pasqua e lunedì in Albis. I figli trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà col genitore festeggiato. I genitori si impegnano a concordare ogni scelta scolastica, sportiva, medica e ricreativa concernente la vita dei figli, tenendo in armonica considerazione le inclinazioni dei minori ed i rispettivi orientamenti
2 personali.
5- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) per ciascun figlio. La predetta somma, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese. Il padre contribuirà al 50% alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, secondo le linee guida delineate dal
Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
6- i genitori percepiranno al 50% ciascuno il pagamento dell'assegno unico figli previsto dall'attuale normativa;
7-
l'autovettura TOYOTA AYGO, Tg. FY040SX, di proprietà del Sig. rimarrà CP_1 in uso alla Signora e il Sig. pagherà le rate del finanziamento Pt_1 CP_1 per l'acquisto dell'autovettura;
8- le parti si prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
16197/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e in Roma in data 02.08.2014; Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.00103,
Parte 2, Serie A10);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 04.12.2025
3 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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