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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9492/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56933 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15/11/2024 ritualmente notificato al Comune di Catania, Di ME DE MA ha impugnato l'avviso di accertamento nr 56933 emesso dal detto Ente territoriale, con riferimento all'IMU anno
2019.
La ricorrente assume non essere corretto il provvedimento impugnato perché il Comune non ha tenuto conto del diritto della ricorrente ad usufruire della esenzione IMU per la prima casa, avendo fissato la residenza in detto immobile a far data dal 27/01/2020.
Alla luce di ciò, chiede annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio.
L'ente impositore ha rilevato che non è stata riconosciuta l'esenzione prima casa richiesta perché, nell'anno
2019 in contestazione, la ricorrente non era residente nell'immobile in questione, ove risulta essere censita anagraficamente a decorrere dal 27/01/2020 ( cfr produzione documentale in atti).
Si conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
L' Imposta municipale unica o propria è una tassa di carattere patrimoniale che implica il possesso di un immobile. L'imposta non grava sull'abitazione principale, ma colpisce la seconda casa o gli immobili di lusso quali ville signorili e castelli.
Nel caso in esame, come agevolmente evincibile dall'accertamento impugnato ( pag 1), è espressamente richiamata la legge 160/2019, quindi non si è applicata l'esenzione per la prima casa perché, come documentalmente provato, la ricorrente nell'anno 2019 non era residente presso il predetto immobile sito nel comune di Catania.
L'imposta contestata risulta pertanto dovuta ed il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come in dispositivo in favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 200,00.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9492/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 56933 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15/11/2024 ritualmente notificato al Comune di Catania, Di ME DE MA ha impugnato l'avviso di accertamento nr 56933 emesso dal detto Ente territoriale, con riferimento all'IMU anno
2019.
La ricorrente assume non essere corretto il provvedimento impugnato perché il Comune non ha tenuto conto del diritto della ricorrente ad usufruire della esenzione IMU per la prima casa, avendo fissato la residenza in detto immobile a far data dal 27/01/2020.
Alla luce di ciò, chiede annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Catania si è costituito in giudizio.
L'ente impositore ha rilevato che non è stata riconosciuta l'esenzione prima casa richiesta perché, nell'anno
2019 in contestazione, la ricorrente non era residente nell'immobile in questione, ove risulta essere censita anagraficamente a decorrere dal 27/01/2020 ( cfr produzione documentale in atti).
Si conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
L' Imposta municipale unica o propria è una tassa di carattere patrimoniale che implica il possesso di un immobile. L'imposta non grava sull'abitazione principale, ma colpisce la seconda casa o gli immobili di lusso quali ville signorili e castelli.
Nel caso in esame, come agevolmente evincibile dall'accertamento impugnato ( pag 1), è espressamente richiamata la legge 160/2019, quindi non si è applicata l'esenzione per la prima casa perché, come documentalmente provato, la ricorrente nell'anno 2019 non era residente presso il predetto immobile sito nel comune di Catania.
L'imposta contestata risulta pertanto dovuta ed il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come in dispositivo in favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 200,00.