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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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- 1. Cooperative sociali e insolvenza: la Corte d’Appello di Catania ribadisce l’esclusività della liquidazione coatta amministrativaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 10 settembre 2025
- 2. Le cooperative sociali non sono assoggettabili alla liquidazione giudizialeAccesso limitatoCristina Biglia · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Armando Comitini;
RECLAMANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Renna;
RECLAMATA
E CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Controparte_2
[...
[...] (C.F. ), in persona del curatore;
[...] P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3/2025 del 10 gennaio 2025 il Tribunale di Ragusa, su istanza di
, disponeva l'apertura, ai sensi dell'art. 49 CCII, della liquidazione giudiziale nei CP_1
confronti di . Controparte_2
Avverso la sentenza la cooperativa ha proposto reclamo ex art. 51 CCII con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, chiedendo la revoca della liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio , resistendo al reclamo. CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 23 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale non Parte_1
costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Nel merito, con l'unico motivo la reclamante deduce di non essere assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, siccome cooperativa sociale.
Il motivo è fondato.
La Corte di cassazione, chiamata a risolvere la questione dell'assoggettabilità a fallimento delle società cooperative sociali esercenti un'attività commerciale, con la sentenza n. 33280/2023 ha recentemente enunciato i seguenti principi: alle cooperative sociali si applicano in primo luogo le disposizioni di cui alla L. n. 381 del 1991, e solo per quanto dalle prime non previsto, il codice civile (e dunque l'art. 2545 terdecies), tenuto conto che l'art. 2520 c.c., comma 1, prevede che “le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili”; per quanto riguarda la qualifica di “impresa sociale”, prima della riforma del terzo settore, il D.Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3, nel disciplinare l'impresa sociale, prevedeva che “le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e art. 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla L. 8
2 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative”; le cooperative sociali non erano dunque automaticamente qualificate dal legislatore “imprese sociali”, ma potevano ottenere tale qualifica sottoponendosi volontariamente ai due oneri di qualificazione di cui al D.Lgs. n. 155 del 2006, art. 17, comma 3; di conseguenza il D.Lgs. n. 155 del 2006, art. 15, comma 1, che in caso di insolvenza assoggettava le imprese sociali a l.c.a., era una norma della cui concreta applicabilità alle cooperative sociali poteva discutersi soltanto con riferimento alle cooperative sociali iscritte (anche) nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese e perciò in possesso della relativa qualifica. Per tutte le altre cooperative sociali (e loro consorzi), l'unica norma applicabile era ancora l'art. 2545-terdecies c.c., non potendo porsi neanche in astratto la questione del possibile concorso del citato art. 15; la situazione è mutata a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 112 del 2017 (nella cui relazione illustrativa si legge: “in ossequio alla legge delega, (...) si stabilisce (...) che le cooperative sociali, e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”) con il quale è stato previsto, nel primo periodo dell'art. 1, comma 4, che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”; le cooperative sociali (e i loro consorzi) di cui alla L. n. 381 del
1991 sono dunque oggi, a differenza che in passato, imprese sociali ex lege; il D.Lgs. n.
112 del 2017, art. 14, comma 1, (in perfetta continuità col passato, e cioè con il D.Lgs. n.
155 del 2006, art. 15, comma 1) dispone che “in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa”, dovendosi ritenere – attraverso una interpretazione della norma in chiave sistematica - che il D.Lgs. n. 112 del 2017, art. 14, con l'assoggettamento in via esclusiva alla l.c.a., si applichi anche alle cooperative sociali (e ai loro consorzi), inferendosene che è esclusa per le cooperative sociali l'applicazione del disposto dell'art. 2545-terdecies c.c., privilegiandosi la prevalenza della specialità della disciplina (più vantaggiosa) dello status di impresa sociale su quella (meno vantaggiosa) del tipo, di società cooperativa;
che l'opzione ermeneutica prescelta si spiega e si giustifica a fronte dell'interesse pubblico volto a favorire e promuovere, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost., comma 4 (che a sua volta costituisce attuazione dei principi costituzionali di solidarietà, art. 2 Cost., e di eguaglianza sostanziale, art. 3 Cost., comma 2), le iniziative dei cittadini indirizzate verso il bene comune. Iniziative che trovano nell'impresa sociale e più in generale nell'ente del terzo settore la loro più naturale collocazione giuridica (Cost. sentenza n. 131 del 2020);
3 la L. Fall., art. 2, comma 2 infatti esclude, di norma, il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento, “salvo che la legge diversamente disponga”. La L. Fall., art. 196, invece, sembrerebbe, considerare il concorso fra le due procedure come regola generale, stabilendo che “per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”; tuttavia, secondo l'opinione assolutamente maggioritaria va data la prevalenza alla norma contenuta nella L. Fall., art. 2, comma 2 e, conseguentemente, l'inciso della L. Fall., art. 196 va letto come se dicesse
“per le quali la legge ammette la procedura di fallimento”, nel senso che la non esclusione della procedura fallimentare debba manifestarsi sotto specie di espressa previsione.
La non assoggettabilità della reclamante (pure iscritta, per come si evince dalla visura camerale in atti, nella sezione speciale quale impresa sociale) alla procedura della liquidazione giudiziale deriva, inoltre, dall'ulteriore considerazione che, a differenza del caso esaminato dalla Suprema Corte, trova quivi applicazione non solo l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017, sopra richiamato, ma altresì l'art. 295 CCII, a tenore del quale “le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge disponga diversamente. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”. E per le cooperative sociali, pur esercenti attività commerciale, è prevista la sola sottoposizione alla liquidazione coatta amministrativa, nulla dicendo la legge sull'assoggettabilità delle dette imprese anche alla liquidazione giudiziale,
Si impone, dunque, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della cooperativa sociale e la rimessione della causa Parte_2 al primo giudice, giusta il disposto dell'art. 354 c.p.c. (v. Cass. N. 18339/2015).
Ai sensi dell'art. 53, quarto comma, CCII, il debitore provvederà trimestralmente, sotto la vigilanza del curatore, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 51, comma 15, CCII, non essendo ravvisabili, in capo alla reclamata , che ha instato per la liquidazione CP_1
4 giudiziale, ipotesi di colpa grave o mala fede.
Sussistono, invece, le condizioni per porre a carico della creditrice istante le spese della procedura ed il compenso che verrà liquidato dal Tribunale in favore del curatore.
Ed invero, a tenore dell'art. 147 DPR n. 115/2002 (quivi applicabile ratione temporis nella nuova formulazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 366 del D. Lgs. n.
14/2019), “in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono
a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nel caso a mani, non può revocarsi in dubbio la colpa della creditrice istante nell'aver dato luogo all'ingiusta apertura della procedura della liquidazione giudiziale, esclusa dal combinato disposto dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 295 CCII.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Esse vanno dichiarate irripetibili nei confronti della curatela, che non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza n. Parte_3
3/2025 in data 10 gennaio 2025 del Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In accoglimento del reclamo proposto, revoca la liquidazione giudiziale di
[...]
e dispone che la debitrice provveda Controparte_3
trimestralmente, sotto la vigilanza del curatore, agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, sino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- dichiara che la procedura è stata aperta per colpa della creditrice , ai CP_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 DPR n. 115/2002;
- condanna e rifondere, in favore della reclamante, le spese del reclamo, CP_1
5 che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad Iva, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte,
il 30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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