Articolo 12 della Legge 8 novembre 1991, n. 381
Articolo 11
Versione
18 dicembre 1991
Art. 12. Disciplina transitoria 1. Le cooperative sociali gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile , essere adottate con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
Nota all'art. 12:
- Il testo degli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile e' il seguente:
"Art. 2365 (Assemblea straordinaria). - L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sull'emissione di obbligazioni. Delibera altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452".
"Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea), secondo comma . - Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1991
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