Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/02/2026, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2024, proposto da
Formarte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Di Maria, Paolo Cirasa, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Cirasa in Termini Imerese, via Mazzini n. 7;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del MUR protocollo n. 6058 del 24 aprile 2024, recante il rigetto della istanza presentata ai sensi dell''art. 11 d.P.R. n. 212/2005 per l’a.a. 2024/2025;
- della nota del MUR n. 2955 del 26 febbraio 2024, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l.n. 241/1990 dell’istanza presentata ai sensi dell''art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 per l’a.a. 2024/2025;
- della circolare MUR n. 1801 del 1° febbraio 2023, recante “Indicazioni operative per l''approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi – A.A. 2023-2024”;
- dell’avviso del MUR n. 4012 del 3 marzo 2023., recante “Accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master – a.a. 2023-2024 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento”;
- dell''avviso del MUR n. 15527 del 1° dicembre 2023, recante “Avviso su termini presentazione istanze autorizzazione nuove Istituzioni non statali e accreditamento nuovi corsi di studio/modifiche corsi di studio a.a. 2024-2025”;
- dell''avviso del MUR n. 16316 del 19 dicembre 2023, recante “Modalità e termini presentazione istanze autorizzazione nuove Istituzioni AFAM non statali, ai sensi dell''art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005”;
- del provvedimento del MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con il quale sono state fornite “Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l''istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell''art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AC PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.07.2024 (e notificato il 24.06.2024) la società Formatre s.r.l., in qualità di ente gestore dell’Accademia delle Belle Arti “Leonardo Da Vinci” di Ficarra (ME), ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, degli atti in epigrafe, che hanno rigettato l’istanza presentata ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 212/2005 per l’autorizzazione all’attivazione del Corso triennale in Decorazione a partire dall’A.A. 2024/2025.
2. Il provvedimento di diniego così motivava: “[…] si fa presente che dalle controdeduzioni fornite, unitamente all'ulteriore documentazione allegata, codesta Istituzione conferma quanto evidenziato dalla scrivente Direzione nel preavviso di rigetto, relativamente alla assenza di corsi attivi presso la stessa. In tal modo non sussiste il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 11 del DPR n. 212/2005 e dalle indicazioni operative fornite con la nota n. 1071/2021 che richiede fra l’altro:
a. Punto 2, la presenza di “corsi già attivi (…) che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni”;
b. Punto 3, “Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'istituzione nell'ultimo triennio”.
Nessuno dei predetti requisiti (lett. a. e b.) risulta soddisfatto. Con rifermento alla lett. b. si rileva peraltro che i docenti inseriti non hanno svolto alcuna attività didattica presso l’Istituzione; peraltro dai c.v. allegati non risulta, nella quasi totalità dei casi, alcuna attività insegnamento presso istituzioni di livello universitario o AFAM.
In relazione a quanto sopra, richiamando altresì le motivazioni già espresse con nota n. 2955/2024, si fa presente che non si può dare corso all'istanza presentata […] ”.
3. Le doglianze risultano affidate ad un unico motivo di ricorso:
- ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 D.P.R. N. 212/2005. VIOLAZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE DI CUI ALLA NOTA PROT. 5 N. 1071/2021. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, ASSENZA E/O CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DELLA PROCEDURA poiché l’ente di gestione sarebbe in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa ed eventuali cause ostative non si evincerebbero dal tessuto normativo vigente e applicabile.
4. Il 25.07.2024, si è costituito il Ministero resistente e con memoria depositata il 30.07.2024 si è opposto alle eccezioni formulate dalla società ricorrente.
5. Il 05.08.2024, la ricorrente con memoria ha contrastato le argomentazioni della resistente e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
6. Alla camera di consiglio dell’08.08.2024, il collegio ha rigettato la misura cautelare richiesta.
7. All’udienza pubblica del 09.01.2026, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, pertanto, va respinto.
9. Nella motivazione, contenuta nella nota prot. n. 6058 del 24/04/2024 (in questa sede impugnata), con cui l’Amministrazione aveva notificato il rigetto dell’istanza formulata dalla ricorrente di attivazione del Corso triennale, si era dedotto che: “[…] si fa presente che dalle controdeduzioni fornite, unitamente all'ulteriore documentazione allegata, codesta Istituzione conferma quanto evidenziato dalla scrivente Direzione nel preavviso di rigetto, relativamente alla assenza di corsi attivi presso la stessa. In tal modo non sussiste il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 11 del DPR n. 212/2005 e dalle indicazioni operative fornite con la nota n. 1071/2021 che richiede, fra l’altro al punto 2, la presenza di “corsi già attivi (…) che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni ”, rinviando a quanto già comunicato nel preavviso di rigetto, trasmesso con nota n. 2955 del 26/02/2024. Le ragioni del diniego, pertanto, poggiano, in primo luogo, nel fatto che “[...] Dall'esame della documentazione risulta non inserito il piano di studi e non sono presenti i certificati degli esami di profitto degli studenti. I certificati di conseguimento dei titoli sono riferiti all'a.a. 2015/2016. Inoltre nella sezione 5, non risultano inseriti negli anni richiesti dal 2019 al 2023 il numero di studenti iscritti e diplomati [...]”. In definitiva, nell’ambito dello svolgimento dell’istruttoria è emerso che “[...] Per quanto sopra rappresentato codesta Istituzione non risulta svolgere nessuna attività didattica dal 2016, anno in cui è stata revocata l'autorizzazione a rilasciare titoli aventi valore legale [...] ”, come anche ammesso dalla stessa ricorrente nella relazione presentata a corredo dell’istanza di accreditamento del 4 gennaio 2024, ove a pagina 7, nella sezione “ Indicazione-segnalazione di criticità ”, si legge chiaramente che: “ È da segnalare che negli ultimi due anni accademici non ci sono stati nuovi iscritti, iscritti totali e studenti che hanno positivamente concluso il corso di studio. Il corso risulta, pertanto, attualmente non attivo ”; ed ancora, nella stessa ottica, si colloca l’affermazione, sempre nella relazione presentata dalla ricorrente a pagina 1, secondo cui: “ A far data dall’Anno 2019 l’Accademia non ha svolto alcuna attività didattica ”.
9.1. La situazione ricostruita si pone in maniera assolutamente contrastante con la disciplina vigente rappresentata dall'art. 11 D.P.R. n. 212/2005, nonché dalle indicazioni operative di cui alla nota n. 1071/2021.
9.1.1. Difatti, la nota Ministeriale n. 1071/2021, al punto 2 “ corsi per i quali è possibile chiedere l’autorizzazione ”, prevede espressamente che “ Le istituzioni di cui al punto 1 possono presentare domanda per l'autorizzazione a rilasciare titoli di diploma accademico di primo livello, esclusivamente, per corsi già attivi presso le medesime che abbiano concluso almeno un ciclo di tre anni. Il percorso di studi attivato deve essere assimilabile con il quadro delle qualifiche europee (EQF) di livello di formazione superiore, prevedere l’impegno degli studenti frequentanti almeno 3.600 ore nel triennio ed il titolo di accesso deve essere almeno di istruzione secondaria di secondo grado. Le istituzioni, al momento della presentazione della domanda, dovranno comprovare l’avvenuta conclusione del ciclo triennale, allegando copia dei certificati di conseguimento dei titoli per almeno 2 studenti per ciascun corso di cui si chiede l’autorizzazione, allegando altresì la documentazione comprovante il conseguimento – da parte dei medesimi studenti – degli esami di profitto nelle discipline riportate in tali certificati, riferiti a ciascuno dei corsi di cui trattasi con indicate le ore e i crediti (questi ultimi se presenti) per ciascuna disciplina. Tutta la predetta documentazione dovrà essere prodotta 7 in copia conforme all’originale autenticata dall’istituto ai sensi degli artt. 18, comma 1, 19, 19-bis e 47 del D.P.R. 445/2001 ”.
9.1.2. Già questo Tar (n. 3944/2021), in una vicenda sovrapponibile a quella odierna, aveva correttamente osservato che “ detto requisito, unitamente a quello di un’esperienza almeno quinquennale nei settori AFAM, rappresenta un presupposto essenziale per poter presentare istanza ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, la cui carenza determina, in via pregiudiziale, la sua inammissibilità” e che risulta “ chiara e non sussumibile di diversa esegesi la richiamata disposizione […], che richiede espressamente che il ciclo formativo si sia effettivamente concluso all’atto della presentazione della domanda, e non già che lo stesso sia stato programmato” .
10. Appare poi esente da censure il rilievo contenuto nel provvedimento impugnato in base la quale risulta mancante “ la presenza di un nucleo di riferimento di docenti che abbia svolto le attività didattiche presso l’Istituzione da almeno un triennio”.
10.1. Al punto 3 della nota n. 1071/2021 è indicato che: “ Deve inoltre essere verificabile la presenza del nucleo di riferimento di docenti che, in modo continuativo e in particolare per le attività di base e caratterizzanti, abbia collaborato con l'istituzione nell'ultimo triennio ”.
10.1.1. Come correttamente dedotto dal Ministero resistente nella documentazione allegata all’istanza presentata dalla odierna ricorrente, si è riscontrato che per tutti i docenti è stata inserita unicamente la data di un eventuale contratto da stipulare nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025, ma non è presente alcun documento che attesti l’esistenza del sinallagma contrattuale; inoltre, sono stati inseriti solo dei facsimili di contratti vuoti. Da ciò si può fondatamente dedurre la circostanza che non sussistono dei contratti di lavoro validi ed efficaci presso l’Istituzione richiedente a conferma dell’assenza del requisito della docenza stabile, la quale, unitamente al requisito dei corsi attivi e della conclusione effettiva di un ciclo di studi triennale, costituiscono priorità procedurali ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di accreditamento.
11. Parimenti priva di pregio la doglianza secondo la quale il provvedimento di rigetto dell’istanza non sarebbe stato preceduto dall’acquisizione dei pareri di CNAM ed ANVUR.
11.1. La più volte richiamata nota n. 1071/2021, al punto 4, espressamente prevede che “ Il Ministero provvede all’esame del possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande di cui ai sopraindicati punti 1 e 2 e a richiedere il parere del CNAM e dell’ANVUR per le istanze che risultano da tale esame in regola con tali requisiti ”. La ricorrente omette di considerare che l’acquisizione di detti pareri costituisce un posterius procedurale al quale si giunge una volta accertato il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2. Ebbene, la riscontrata assenza in fase istruttoria dei requisiti di ammissibilità ai fini dell’accreditamento (ovvero, la mancanza di corsi attivi, la conclusione effettiva di un ciclo di studi triennale e l’assenza di un nucleo di docenza stabile), costituivano di per sé elementi ostativi ad ulteriori e successive valutazioni tecniche da parte degli organi preposti.
12. Tutto ciò premesso e dedotto, si impone il rigetto integrale del ricorso.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
AC PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC PI | EL IL |
IL SEGRETARIO