TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/02/2026, n. 2122
TAR
Ordinanza cautelare 13 agosto 2024
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.P.R. n. 212/2005 e delle indicazioni operative

    Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non soddisfacesse i requisiti essenziali previsti dalla normativa, quali la presenza di corsi già attivi che avessero concluso almeno un ciclo di tre anni e la presenza di un nucleo di docenti stabile nell’ultimo triennio. La stessa ricorrente ha ammesso che l’Accademia non ha svolto attività didattica dal 2019 e che negli ultimi due anni accademici non ci sono stati nuovi iscritti, iscritti totali e studenti che hanno concluso il corso, confermando che il corso risulta attualmente non attivo. Inoltre, non sono stati prodotti documenti che attestino l’esistenza di contratti di lavoro validi ed efficaci per i docenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di trasparenza

    La doglianza è infondata poiché il rigetto si basa sulla mancata sussistenza dei requisiti procedurali di ammissibilità, come previsto dalla normativa. Non vi è stata alcuna disparità di trattamento, ma una corretta applicazione delle norme.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e contraddittorietà manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria sia stata completa e che le conclusioni siano fondate sui documenti presentati dalla stessa ricorrente, che confermano la mancanza dei requisiti necessari.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, assenza e/o contraddittorietà della motivazione

    La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata e conforme ai requisiti di legge, basata sulla mancata sussistenza dei presupposti di ammissibilità.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buon andamento e non aggravamento della procedura

    Il rigetto è motivato dalla carenza dei requisiti di ammissibilità, pertanto non vi è stata un aggravamento della procedura ma una corretta applicazione delle norme che prevedono tali requisiti come preliminari.

  • Rigettato
    Mancanza dei pareri di CNAM ed ANVUR

    L’acquisizione dei pareri di CNAM ed ANVUR è un passaggio procedurale successivo all’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Poiché la ricorrente non possedeva tali requisiti, non era necessario acquisire i pareri, rendendo la doglianza infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/02/2026, n. 2122
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2122
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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