Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Nullità della notifica dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che l'appello sia inammissibile perché l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado ma ha reiterato le doglianze sull'atto impositivo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che aveva ritenuto regolare la notifica a mani di un familiare convivente.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso bonario

    La Corte ritiene il motivo generico e aspecifico, in quanto l'appellante non contesta la motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto non necessaria tale comunicazione per la procedura ex art. 36 bis D.P.R. 600/73.

  • Inammissibile
    Tempestività della dichiarazione integrativa e necessità del contraddittorio

    La Corte ritiene il motivo generico e aspecifico, in quanto l'appellante non contesta la motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la dichiarazione tardiva e non previsto il contraddittorio per la procedura ex art. 36 bis D.P.R. 600/73.

  • Inammissibile
    Nullità della cartella per omessa motivazione

    La Corte ritiene il motivo generico e aspecifico, in quanto l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la cartella conforme alle previsioni normative.

  • Inammissibile
    Applicabilità dell'art. 5 D.L. 193/2016 alla dichiarazione integrativa

    La Corte ritiene il motivo generico e aspecifico, in quanto l'appellante non si confronta con la decisione del primo Giudice che aveva ritenuto la dichiarazione tardiva ai sensi dell'art. 43, comma 3, D.P.R. 29/9/1973 n. 600.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 122
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo