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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE AR EN, Presidente
BASCUCCI SANTE, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 55/2020 depositato il 21/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli N. 1 62100
Macerata MC
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 21/9/2018.
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150008631445 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellata: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 358/2/2018 del 28/6/2018, depositata in segreteria il 21/9/2018, è stato respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento sopra indicata.
Ha così argomentato il primo Giudice:
la notifica della cartella impugnata doveva ritenersi regolare, essendo avvenuta
2 in data 27/6/2016 a mani di Nominativo_1, qualificatasi famigliare convivente;
l'emissione della cartella impugnata non richiedeva il previo inoltro dell'avviso bonario, non essendovi dubbi circa la tardività della dichiarazione integrativa dei redditi a cagione della quale non poteva ritenersi sussistente il diritto alla deduzione operata nell'originaria dichiarazione;
l'iscrizione a ruolo della cartella deve ritenersi regolare sia per quel che riguarda la titolarità del potere di firma in capo ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate che hanno provveduto agli adempimenti de quibus sia con riguardo alla riferibilità dell'atto all'Amministrazione procedente.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente affidato a cinque motivi
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica dell'atto impugnato.
Sostiene l'appellante che la notifica della cartella sia inesistente in quanto avvenuta a mezzo di soggetto privato (Società_1 s.p.a.) privo di poteri.
2.2 Con il secondo motivo si rileva la nullità dell'atto impugnato per non essere la sua notifica stata preceduta dall'emissione e dalla notifica dell'avviso bonario.
2.3 Con il terzo motivo si assume che la dichiarazione integrativa dei redditi sia stata tempestiva e che, in ogni caso, l'emissione della cartella avrebbe dovuto essere preceduta dalla fase del contraddittorio.
2.4 Con il quarto motivo si sostiene la nullità della cartella per omessa motivazione.
2.5 Con il quinto motivo si deduce “l'emendabilità” dell'originaria dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 D.L 22/10/2016 n. 193 convertito nella L. 1/12/2016 n. 225.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria.
Ha così premesso l'Ufficio: “In data 27/01/2016, l'agente della riscossione notificava al ricorrente la cartella di pagamento n. 063 2015 0008631445 000 per l'anno d'imposta
2012, a seguito di liquidazione ex 36 bis della dichiarazione Unico/2013. Dall'esito della liquidazione emergeva l'indebita indicazione di un credito I.R.P.E.F. riportato dalle dichiarazioni relative agli anni d'imposta antecedenti, non riconosciuto come valido
3 dall'Ufficio in quanto tutte le dichiarazioni relative agli anni precedenti sono ultra-tardive
e quindi da ritenersi non valide. … In particolare, il ricorrente contestualmente trasmetteva in data 27/12/2013 le dichiarazioni modello Unico per gli anni d'imposta
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, in cui evidentemente le dichiarazioni per gli anni
d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 risultavano tardive e quindi da considerarsi come non valide. Rispetto ai familiari già indicati nel modello CUD e per i quali aveva usufruito in busta paga delle relative detrazioni, nelle dichiarazioni tardive trasmesse, il
Nominativo_2ricorrente aggiungeva quale soggetto fiscalmente a carico la ,
CF_Nominativo_2nata in Stato estero il data, cod. fiscale , soggetto che nell'attestazione ISEE, presentata dal ricorrente quale allegato n. 4, neppure compariva nella composizione del nucleo familiare. Ad ogni modo, il credito d'imposta riportato al rigo RN35 della dichiarazione per l'anno d'imposta 2012 pari ad € 2.018,00, rettificato dall'Ufficio in sede di liquidazione, veniva disconosciuto in quanto derivava da eccedenze di imposta dalle dichiarazioni tardive e quindi non valide, relative agli anni
d'imposta antecedenti al 2012.”
Ha poi così controdedotto l'Ufficio:
la notifica della cartella è regolare giacché il contenuto della relata è perfettamente leggibile e da essa si ricava che l'atto è stato notificato “… in data
27/01/2016, mediante consegna a mani di persona qualificatasi come “addetta
Nominativo_1al ritiro”, sig.ra , come può facilmente essere rilevato dall'allegato n. 3 alle controdeduzioni di primo grado. Dell'avvenuto deposito inoltre è stata data comunicazione al destinatario con raccomandata n.
712839411086, prodotta da controparte e costituente l'allegato n. 2 al ricorso introduttivo.”;
il motivo inerente alla dedotta nullità della notifica per essere essa avvenuta a mezzo di servizio postale privato è inammissibile: “Tale eccezione non era stata sollevata nel ricorso introduttivo, ma è stata oggetto di integrazione di motivi ex
4 art. 24 del D. Lgs. 546/1992, notificata alla scrivente solo in data 26/06/2018, ovvero due giorni prima dell'udienza di merito tenutasi il 28/06/2018.”;
la notifica della cartella di pagamento non deve essere preceduta da alcun contraddittorio né da altre comunicazioni;
la cartella di pagamento ha un contenuto prestabilito e vincolato sussistente in quella oggetto del presente processo “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal D.M. 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal
D.P.R. n. 602/73 citato. Sulla lamentata carenza di motivazione, si evidenzia, anzitutto, che per la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 25 del D.P.R.
n. 602 del 1973, non è individuato uno specifico obbligo di motivazione, ma lo stesso è stato in ogni caso soddisfatto da quanto indicato alle pag.
2-3 della cartella in contestazione. Infatti, vengono riportati sia la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo ex art. 36 bis, la data di predisposizione della comunicazione 28/05/2014; sono inoltre evidenziati in cartella i riferimenti dell'Ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia inammissibile per i seguenti motivi:
a) l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e le censure prospettate nell'atto di gravame e non esaminate dal primo Giudice sono inammissibili siccome non
5 1introdotte come motivi di ricorso;
se si procedesse all'esame dei motivi si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità
– formale e sostanziale – della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare il primo grado di giudizio;
b) i motivi d'appello sono generici ed aspecifici. Ed invero, benché il Giudice di legittimità abbia 2più volte ricordato che l'appello tributario è ispirato al favor impugnationis, va ritenuto che l'appellante debba comunque introdurre critiche tese a superare le argomentazioni sulle quali si 3fonda la sentenza appellata.
Orbene, premesso quanto sopra, va osservato:
con il primo motivo di appello si censura la notifica dell'atto impugnato senza spiegare o perché la decisione del primo Giudice al riguardo sia errata: in altre parole, in assenza di contestazione, questo Giudice non può rivalutare la decisione del primo Giudice, il quale aveva dato atto che sulla relata di notifica, peraltro neppure impugnata con querela di falso, risulta che essa era avvenuta a mani di famigliare convivente;
dall'esame del secondo motivo si evince che l'appellante “ignora” la motivazione o contenuta in sentenza circa il medesimo motivo introdotto nel ricorso, ossia che vi era stata comunicazione dell'esito dell'accertamento notificata in data 28/5/2014: poiché
l'appellante non ha contestato tale affermazione (art. 115 c.p.c.), va da sé che il motivo è intrinsecamente illogico;
6 con il terzo motivo si assume la nullità dell'atto impugnato, dovendosi ritenere o tempestiva la dichiarazione integrativa dei redditi e dovendosi stigmatizzare che la cartella non era stata preceduta dalla fase del contraddittorio: il primo Giudice aveva già
“risposto” a tali censure ed in questa sede l'appellante non chiede a questo Giudice superiore di (ri)esaminare tale motivazione. Dalla lettura della sentenza si ricava, per contro, che la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di cui all'art. 2 – comma 8^ - D.P.R. 22/7/1998 n. 322 (come poi ha ulteriormente specificato l'Ufficio nell'atto di controdeduzioni, indicando esattamente le date) e che il contraddittorio non è previsto per la procedura ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73;
con il quarto motivo non ci si confronta con la spiegazione, in diritto, contenuta nella o sentenza appellata circa la conformità, anche di tipo contenutistico, dell'atto impugnato alle previsioni normative di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/73 sicché non viene devoluta a questa Corte alcuna rivalutazione della decisione;
con il quinto motivo si invoca l'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 D.L o
22/10/2016 n. 193 convertito nella L. 1/12/2016 n. 225 per sostenere la non tardività della dichiarazione integrativa presentata: l'appellante tuttavia (e nuovamente) non si confronta con la decisione del primo Giudice il quale, invece, ha dato atto che la dichiarazione de qua era tardiva (come in effetti previsto dall'art. 43 – comma 3^ - D.P.R. 29/9/1973 n. 600 cui la normativa evocata dall'appellante si richiama).
In conclusione, non vi è spazio per rivisitare la sentenza oggetto del presente processo di appello giacché l'appellante, con l'atto di gravame anche complessivamente ed unitariamente esaminato, non indica il percorso motivazionale che dovrebbe condurre al ribaltamento, in suo favore, della decisione di primo grado, decisione
“sostanzialmente” non impugnata.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali a carico dell'appellante che vanno così liquidate: € 200,00 per la fase studio;
€ 150,00 per la fase
7 introduttiva ed € 250,00 per la fase della discussione per così complessivi € 600,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 431/12/1992 n. 546 in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 quale quella inerente alla nullità della notifica per essere stata essa effettuata a mezzo di servizio postale privato. 2 “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” Cass. sez. V 15/10/2019 n. 707. 3 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.”. Cass. sez. V 10/1/2024 n. 1030. 4 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE AR EN, Presidente
BASCUCCI SANTE, EL
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 55/2020 depositato il 21/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli N. 1 62100
Macerata MC
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 358/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 21/9/2018.
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150008631445 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello
Appellata: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 358/2/2018 del 28/6/2018, depositata in segreteria il 21/9/2018, è stato respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento sopra indicata.
Ha così argomentato il primo Giudice:
la notifica della cartella impugnata doveva ritenersi regolare, essendo avvenuta
2 in data 27/6/2016 a mani di Nominativo_1, qualificatasi famigliare convivente;
l'emissione della cartella impugnata non richiedeva il previo inoltro dell'avviso bonario, non essendovi dubbi circa la tardività della dichiarazione integrativa dei redditi a cagione della quale non poteva ritenersi sussistente il diritto alla deduzione operata nell'originaria dichiarazione;
l'iscrizione a ruolo della cartella deve ritenersi regolare sia per quel che riguarda la titolarità del potere di firma in capo ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate che hanno provveduto agli adempimenti de quibus sia con riguardo alla riferibilità dell'atto all'Amministrazione procedente.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente affidato a cinque motivi
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica dell'atto impugnato.
Sostiene l'appellante che la notifica della cartella sia inesistente in quanto avvenuta a mezzo di soggetto privato (Società_1 s.p.a.) privo di poteri.
2.2 Con il secondo motivo si rileva la nullità dell'atto impugnato per non essere la sua notifica stata preceduta dall'emissione e dalla notifica dell'avviso bonario.
2.3 Con il terzo motivo si assume che la dichiarazione integrativa dei redditi sia stata tempestiva e che, in ogni caso, l'emissione della cartella avrebbe dovuto essere preceduta dalla fase del contraddittorio.
2.4 Con il quarto motivo si sostiene la nullità della cartella per omessa motivazione.
2.5 Con il quinto motivo si deduce “l'emendabilità” dell'originaria dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 5 D.L 22/10/2016 n. 193 convertito nella L. 1/12/2016 n. 225.
3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Finanziaria.
Ha così premesso l'Ufficio: “In data 27/01/2016, l'agente della riscossione notificava al ricorrente la cartella di pagamento n. 063 2015 0008631445 000 per l'anno d'imposta
2012, a seguito di liquidazione ex 36 bis della dichiarazione Unico/2013. Dall'esito della liquidazione emergeva l'indebita indicazione di un credito I.R.P.E.F. riportato dalle dichiarazioni relative agli anni d'imposta antecedenti, non riconosciuto come valido
3 dall'Ufficio in quanto tutte le dichiarazioni relative agli anni precedenti sono ultra-tardive
e quindi da ritenersi non valide. … In particolare, il ricorrente contestualmente trasmetteva in data 27/12/2013 le dichiarazioni modello Unico per gli anni d'imposta
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, in cui evidentemente le dichiarazioni per gli anni
d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2011 risultavano tardive e quindi da considerarsi come non valide. Rispetto ai familiari già indicati nel modello CUD e per i quali aveva usufruito in busta paga delle relative detrazioni, nelle dichiarazioni tardive trasmesse, il
Nominativo_2ricorrente aggiungeva quale soggetto fiscalmente a carico la ,
CF_Nominativo_2nata in Stato estero il data, cod. fiscale , soggetto che nell'attestazione ISEE, presentata dal ricorrente quale allegato n. 4, neppure compariva nella composizione del nucleo familiare. Ad ogni modo, il credito d'imposta riportato al rigo RN35 della dichiarazione per l'anno d'imposta 2012 pari ad € 2.018,00, rettificato dall'Ufficio in sede di liquidazione, veniva disconosciuto in quanto derivava da eccedenze di imposta dalle dichiarazioni tardive e quindi non valide, relative agli anni
d'imposta antecedenti al 2012.”
Ha poi così controdedotto l'Ufficio:
la notifica della cartella è regolare giacché il contenuto della relata è perfettamente leggibile e da essa si ricava che l'atto è stato notificato “… in data
27/01/2016, mediante consegna a mani di persona qualificatasi come “addetta
Nominativo_1al ritiro”, sig.ra , come può facilmente essere rilevato dall'allegato n. 3 alle controdeduzioni di primo grado. Dell'avvenuto deposito inoltre è stata data comunicazione al destinatario con raccomandata n.
712839411086, prodotta da controparte e costituente l'allegato n. 2 al ricorso introduttivo.”;
il motivo inerente alla dedotta nullità della notifica per essere essa avvenuta a mezzo di servizio postale privato è inammissibile: “Tale eccezione non era stata sollevata nel ricorso introduttivo, ma è stata oggetto di integrazione di motivi ex
4 art. 24 del D. Lgs. 546/1992, notificata alla scrivente solo in data 26/06/2018, ovvero due giorni prima dell'udienza di merito tenutasi il 28/06/2018.”;
la notifica della cartella di pagamento non deve essere preceduta da alcun contraddittorio né da altre comunicazioni;
la cartella di pagamento ha un contenuto prestabilito e vincolato sussistente in quella oggetto del presente processo “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal D.M. 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal
D.P.R. n. 602/73 citato. Sulla lamentata carenza di motivazione, si evidenzia, anzitutto, che per la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 25 del D.P.R.
n. 602 del 1973, non è individuato uno specifico obbligo di motivazione, ma lo stesso è stato in ogni caso soddisfatto da quanto indicato alle pag.
2-3 della cartella in contestazione. Infatti, vengono riportati sia la tipologia di controllo effettuato, che le modalità di controllo ex art. 36 bis, la data di predisposizione della comunicazione 28/05/2014; sono inoltre evidenziati in cartella i riferimenti dell'Ufficio che ha emesso il ruolo a cui chiedere eventuali chiarimenti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia inammissibile per i seguenti motivi:
a) l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e le censure prospettate nell'atto di gravame e non esaminate dal primo Giudice sono inammissibili siccome non
5 1introdotte come motivi di ricorso;
se si procedesse all'esame dei motivi si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità
– formale e sostanziale – della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare il primo grado di giudizio;
b) i motivi d'appello sono generici ed aspecifici. Ed invero, benché il Giudice di legittimità abbia 2più volte ricordato che l'appello tributario è ispirato al favor impugnationis, va ritenuto che l'appellante debba comunque introdurre critiche tese a superare le argomentazioni sulle quali si 3fonda la sentenza appellata.
Orbene, premesso quanto sopra, va osservato:
con il primo motivo di appello si censura la notifica dell'atto impugnato senza spiegare o perché la decisione del primo Giudice al riguardo sia errata: in altre parole, in assenza di contestazione, questo Giudice non può rivalutare la decisione del primo Giudice, il quale aveva dato atto che sulla relata di notifica, peraltro neppure impugnata con querela di falso, risulta che essa era avvenuta a mani di famigliare convivente;
dall'esame del secondo motivo si evince che l'appellante “ignora” la motivazione o contenuta in sentenza circa il medesimo motivo introdotto nel ricorso, ossia che vi era stata comunicazione dell'esito dell'accertamento notificata in data 28/5/2014: poiché
l'appellante non ha contestato tale affermazione (art. 115 c.p.c.), va da sé che il motivo è intrinsecamente illogico;
6 con il terzo motivo si assume la nullità dell'atto impugnato, dovendosi ritenere o tempestiva la dichiarazione integrativa dei redditi e dovendosi stigmatizzare che la cartella non era stata preceduta dalla fase del contraddittorio: il primo Giudice aveva già
“risposto” a tali censure ed in questa sede l'appellante non chiede a questo Giudice superiore di (ri)esaminare tale motivazione. Dalla lettura della sentenza si ricava, per contro, che la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di cui all'art. 2 – comma 8^ - D.P.R. 22/7/1998 n. 322 (come poi ha ulteriormente specificato l'Ufficio nell'atto di controdeduzioni, indicando esattamente le date) e che il contraddittorio non è previsto per la procedura ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73;
con il quarto motivo non ci si confronta con la spiegazione, in diritto, contenuta nella o sentenza appellata circa la conformità, anche di tipo contenutistico, dell'atto impugnato alle previsioni normative di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/73 sicché non viene devoluta a questa Corte alcuna rivalutazione della decisione;
con il quinto motivo si invoca l'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 D.L o
22/10/2016 n. 193 convertito nella L. 1/12/2016 n. 225 per sostenere la non tardività della dichiarazione integrativa presentata: l'appellante tuttavia (e nuovamente) non si confronta con la decisione del primo Giudice il quale, invece, ha dato atto che la dichiarazione de qua era tardiva (come in effetti previsto dall'art. 43 – comma 3^ - D.P.R. 29/9/1973 n. 600 cui la normativa evocata dall'appellante si richiama).
In conclusione, non vi è spazio per rivisitare la sentenza oggetto del presente processo di appello giacché l'appellante, con l'atto di gravame anche complessivamente ed unitariamente esaminato, non indica il percorso motivazionale che dovrebbe condurre al ribaltamento, in suo favore, della decisione di primo grado, decisione
“sostanzialmente” non impugnata.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali a carico dell'appellante che vanno così liquidate: € 200,00 per la fase studio;
€ 150,00 per la fase
7 introduttiva ed € 250,00 per la fase della discussione per così complessivi € 600,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 431/12/1992 n. 546 in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 quale quella inerente alla nullità della notifica per essere stata essa effettuata a mezzo di servizio postale privato. 2 “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” Cass. sez. V 15/10/2019 n. 707. 3 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.”. Cass. sez. V 10/1/2024 n. 1030. 4 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta.