Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01871/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN Latte S.r.l., ME HE, ME RO, IE LE, Az. Agr. OL TI, Corso SE e LO S.S., Corso LO, Azienda Agricola La Fattoria S.S. Allevamento Zootecnico di MA RI IE, BA IL, ON GI, MI IO, BE IE e AN S.S., RA EL, TT RI EC, Cesare S.r.l. Soc. Agr., Chiomento TE, GO AN, CO AN, VO IO, IC IO, ET CA e LA S.S., De NI RU, DO IM, LL IO, IN di Campagnolo Attilio, Aurora Soc. Agr. di TO Antonella, Corso SE, FE EN e IOlo S.S., AN AL, DE IO, LL RI, IA UR, AG IO, AG TE e RE S.S., AR AN, IN AN, AB e AN S.S., TT SE, EA SE, EA HE, EA SE, AN LI, ZO IM, TI AN, ZA HE e CA S.S., ZA HE, ZA CA, SS GI, S.E.F.U. Soc. Agr. S.r.l., AR AN, CA AS, Segato CO UI, ER AN, Sila di ET AD, Società Agricola Corte Cà Nova di TI RO e AN S.S., Soc. Agr. Semplice al Ponte di AS LL, SC GI, SC TE, UM AN e CA S.S. Ora Società Agricola UM AN S.S., DE AN ST, FA GI, FA UR, AN AN, ZA IO, ZAn ANfranco e AN IE S.S., ZAn ANfranco, ZAn AN IE, OR SE, OR IE, DI Arduino, AR SE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio, 23;
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- delle comunicazioni aventi a oggetto “I ntimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015 ” con cui l’AV ha intimato ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 1, c. 9, l. n. 119/2003, il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA nella campagna di commercializzazione 2014/2015;
quanto ai motivi aggiunti :
- delle intimazioni di versamento inviate da AV a far data dal 26 settembre 2016, con le quali l’Agenzia ha rideterminato gli importi dovuti da ognuno di essi ai sensi dell’art. 1, c. 4- bis , 4- quinquies e 4- sexies , l. 91/2015, introdotti con l. n. 160/2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura e dell’Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2022 il dott. Agatino SE Lanzafame e uditi i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società acquirente EN Latte s.r.l. e altri sessantanove ricorrenti (aziende conferenti di latte vaccino e/o soci delle medesime nel corso della campagna 2014/2015) hanno impugnato le comunicazioni aventi a oggetto “ Intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015 ” con cui l’AV ha intimato agli stessi, ai sensi dell’art. 1, c. 9, l. n. 119/2003, il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA nella campagna di commercializzazione 2014/2015.
1.1. Nella prima parte dell’atto, i ricorrenti hanno contestato gli atti impugnati per vizi strettamente propri degli stessi, lamentando: a) l’incompetenza di AV (cfr. ricorso, sub A.I.); b) l’incompetenza dei dirigenti delle strutture periferiche di AV ad emanare le impugnate intimazioni (cfr. ricorso, sub A.II.); c) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. ricorso, sub A.III.).
1.2. Nella seconda parte del gravame, le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità propria e derivata delle intimazioni di versamento gravate per « illegittimità degli atti presupposti, ossia dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2014/2015 [impugnati dagli stessi nel ricorso iscritto al Tar Lazio al r.g. n. 3332/2016]», reiterando i motivi di gravame già proposti avverso tali ultimi atti e relativi all’illegittimità delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa europea a ai principi costituzionali, nonché alla violazione di norme che regolano il procedimento amministrativo, (cfr. ricorso sub B, nn. I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII).
2. Il 26 ottobre 2016, si è costituita AGEA e ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. Con motivi aggiunti depositati il 21 ottobre 2016, le ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di versamento inviate da AV a far data dal 26 settembre 2016, con le quali l’Agenzia ha rideterminato gli importi dovuti da ognuno di essi ai sensi dell’art. 1, c. 4- bis , 4- quinquies e 4- sexies , l. 91/2015, introdotti con l. n. 160/2016.
3.1. Nella prima parte dei motivi aggiunti, i ricorrenti hanno contestato gli atti impugnati per vizi propri degli stessi, lamentando: a) l’incompetenza di AV (v. motivi aggiunti, sub A.I.); b) l’incompetenza dei dirigenti delle strutture periferiche di AV ad emanare le impugnate intimazioni (v. motivi aggiunti, sub A.II.); c) la mancata previa notifica da parte di Agea del prelievo supplementare dovuto come ricalcolato ai sensi dell’art. 1, comma 4- bis , 4- quinquies e 4- sexies , l. 91/2015, introdotti con l. n. 160/2016 (v. motivi aggiunti, sub A.III.); la violazione del diritto europeo, e in particolare del Regolamento di esecuzione UE 2015/517 della Commissione del 26 maggio 2015 (v. motivi aggiunti, sub A.IV.); la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (v. motivi aggiunti, sub A.V.).
3.2. Nella seconda parte, i ricorrenti hanno lamentato ancora una volta l’illegittimità propria e derivata dei provvedimenti impugnati per « illegittimità degli atti presupposti, ossia dei provvedimenti AGEA di imputazione del prelievo supplementare per la campagna 2014/2015 [come si è detto impugnati dagli stessi nel ricorso iscritto al Tar Lazio al r.g. n. 3332/2016]» (v. motivi aggiunti sub B, nn. I, II, III, IV, V, VI).
4. Con memoria del 3 marzo 2017, si è costituita in giudizio AV, contestando genericamente le pretese dei ricorrenti.
5. Con motivi aggiunti del 22 agosto 2018, quattro dei ricorrenti hanno impugnato altrettante intimazioni ricevute dallo Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Verona e EN (Sede di EN) dell’AV per le stesse ragioni spiegate nei precedenti motivi aggiunti, osservando che le stesse « salvo l’aggiornamento del calcolo degli interessi, sono in sostanza una mera ripetizione delle precedenti rispettive intimazioni di pagamento, alle quali infatti si richiamano, e che risultano già impugnate [con i predetti motivi aggiunti].
6. Con memoria del 29 giugno 2022, l’AV ha spiegato le proprie difese e ha eccepito, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo, notando, tra l’altro, che « il ricorso è stato proposto avverso intimazioni individuali al pagamento del prelievo, ognuna per un importo determinato e per una produzione determinata, eccedentaria rispetto ad un qri specifico e conteggiata con criteri (eventualmente anche) di precedenza o preferenza propri di ciascun produttore (alcune aziende potrebbero aver anticipato il prelievo, altre essere in zone svantaggiate, altre trovarsi in diverse condizioni di priorità rispetto alle restituzioni-compensazioni) » e che « solo poche delle aziende ricorrenti hanno poi avversato le cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei suddetti importi [10 ricorrenti su 70]».
Sotto altro profilo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a seguito della rideterminazione degli importi, richiamando a sostegno della propria tesi quanto deciso da Tar Brescia, 7 giugno 2022, n. 559.
Nel merito, ha insistito per l’infondatezza delle censure formulate dai ricorrenti.
7. Il 8 luglio 2022, i ricorrenti hanno insistito nelle proprie domande, richiamando a sostegno delle proprie ragioni quanto affermato da Consiglio di Stato, III, 19 maggio 2022, n. 3961 (alla luce di quanto stabilito da CGUE 13 gennaio 2022, C-377/19) in ordine alla non conformità al diritto euro-unitario, per il contrasto con l’art. 16, Reg. CE 595/2004, dell’introduzione, peraltro senza la necessaria previa consultazione della Commissione europea, « di un criterio non obiettivo, che consente di fatto di selezionare l’imputazione del prelievo privilegiando una categoria di produttori (quelli il cui acquirente ha effettuato regolarmente il versamento mensile anticipato) basandosi sul rispetto di un obbligo non previsto dal diritto comunitario (il versamento mensile del prelievo) e che, per di più, dipende dalla scelta di un terzo soggetto (l’acquirente) non controllabile o orientabile dai produttori e che, pertanto, discrimina tra loro i produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato in eccesso » ed hanno insistito, quindi, per l’annullamento degli atti impugnati.
8. Con memoria di replica del 21 luglio 2022, l’AV ha insistito nelle proprie difese e, in subordine, ha chiesto a questo Tribunale di « ordinare ad AGEA di effettuare i ricalcoli sui ricorrenti in adempimento delle sentenze della Corte di Giustizia per la campagna 2014/15 ».
9. Con memoria di replica depositata il 21 luglio 2022, i ricorrenti hanno replicato alle eccezioni di inammissibilità avanzate dall’AV e hanno insistito nelle proprie domande.
9.1. In particolare, in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, i ricorrenti hanno sostenuto l’insussistenza di una condizione di conflitto di interessi « in quanto gli importi intimati alla cooperativa EN Latte s.c.r.l. ed a tutti i suoi conferenti, per la campagna 2014/2015, sono stati quantificati in pejus da AGEA poiché tutti i conferenti della citata cooperativa sono stati ritenuti non in regola con i versamenti mensili, non avendo l’acquirente cooperativa EN Latte ottemperato all’obbligo, non previsto dal diritto comunitario, di versare il prelievo in corso di periodo, per la quale cosa sono stati tutti ugualmente esclusi dalle operazioni di restituzione-compensazione ».
9.2. In ordine all’eccezione di inammissibilità collegata dalla rideterminazione degli importi, i ricorrenti hanno osservato la sussistenza di un interesse all’annullamento quantomeno degli atti gravati con i motivi aggiunti (senza però prendere posizione in ordine alla mancata impugnazione da parte della maggior parte di essi delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo degli importi intimati), atteso che « le somme richieste con la seconda intimazione del settembre 2016…, sono state calcolate in pejus nei confronti dei ricorrenti, in quanto gli stessi non sono stati ritenuti in regola con i versamenti ».
9.3. Nel merito hanno insistito nelle proprie posizioni.
10. All’udienza pubblica di smaltimento del 13 settembre 2022, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per tutte le ragioni già illustrate da questo Collegio con sentenza Tar Venezia, II, 16 settembre 2022, n. 1391 (che ha deciso un gravame di identico tenore a quello oggetto del presente giudizio) oltreché più generale per i motivi diffusamente evidenziati dalla più recente giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 7 giugno 2022, n. 4630 e 23 novembre 2022, n. 10302).
1.1. A tal proposito, va innanzitutto ricordato:
a) che « nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti » (cfr. Consiglio di Stato VI, 15 gennaio 2019, n. 382 e VI, 14 giugno 2017, n. 2921);
b) che « il petitum dell’azione impugnatoria davanti al giudice amministrativo è, in linea generale, circoscritto ad un solo provvedimento, mentre è ammessa in via eccezionale l'impugnazione di più atti con un solo ricorso (cumulativo) quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale, che però deve essere accertata in modo rigoroso, al fine di evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo o l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato [e che quindi] in virtù di queste indicazioni la regola generale dell'impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione nel medesimo giudizio di legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare l'accertamento in un unico contesto processuale, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti; [e che conseguentemente] a questo scopo è … necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che con quest’ultimo vengano dedotti motivi di illegittimità identici, per cui la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata dal ricorrente e che quindi non residui alcun margine di differenza nell’apprezzamento dei singoli provvedimenti impugnati » (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 gennaio 2019, n. 382; V, 30 marzo 2017, n. 1463; e III, 11 novembre 2021, n. 8527).
1.2. Con riguardo all’ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo nella specifica materia di “quote latte” la giurisprudenza ha poi avuto modo di evidenziare:
- che « anche nel giudizio di impugnazione in tema di quote latte, la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo » e che « tali considerazioni rilevano a maggior ragione, quando con un unico ricorso distinti interessati impugnano atti riguardanti annate lattiere differenti » (Consiglio di Stato, III, 23 novembre 2022, n. 10302 e 11 novembre 2021, n. 7527);
- che sono inammissibili i ricorsi in cui è lamentata genericamente ora l’illegittimità delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8 quinquies della legge 33 del 2009, ora l’errata determinazione dell’ an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a pregiudizio dei ricorrenti correlati ai vizi’ dedotti, così da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Consiglio di Stato, III, 7 giugno 2022, n. 4630);
- che « le censure con cui si lamenta il ricalcolo retroattivo dei quantitativi di riferimento individuali (QRI), ove proposte con ricorso collettivo implicano un onere di differenziazione e specificazione della censura in funzione delle singole posizioni, in quanto non è dato di evincere, anzi appare da escludere, in base a criteri di logica, che parte delle numerose aziende ricorrenti non siano tra loro, in sede di compensazione, in conflitto di interessi » (cfr. ancora Consiglio di Stato, III, 7 giugno 2022, n. 4630);
- che il ricorso avverso gli atti concernenti il cd. prelievo supplementare non può risolversi in una “critica di sistema” alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3267);
- che sono inammissibili le censure contenute in ricorsi collettivi e cumulativi relative « alla prescrizione del credito ovvero a ipotetiche compensazioni che necessariamente devono essere declinati individualmente e, dunque, riferirsi ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all’amministrazione siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi » (Consiglio di Stato, III, 21 dicembre 2021, n. 8488);
- che, in generale, « non è conforme ai principi enunciati dal codice del processo amministrativo la pretesa di più ricorrenti che propongano censure richiamando distinti rapporti giuridici e chiedendo l’affermazione di ‘principi’, senza consentire al giudice di verificare su quali rapporti giuridici (e come) andrebbero ad incidere le proprie statuizioni » e che « il ricorso – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali » (v. ancora Consiglio di Stato, III, 23 novembre 2022, n. 10302).
1.3. In applicazione dei principi sopra richiamati – ed in coerenza con quanto deciso nella già richiamata (punto 1.) sentenza Tar Venezia, II, 16 settembre 2022, n. 1391 – questo Collegio non può che ritenere inammissibile il gravame oggetto del presente giudizio atteso che anche nel caso di specie « le singole intimazioni di pagamento impugnate, con un unico ricorso, attengono a distinti e autonomi rapporti creditori, ciascuno dei quali presenta delle proprie specificità sostanziali e procedimentali ».
1.4. Anche nel presente gravame, inoltre, i ricorrenti non hanno adempiuto all’onere di specificare e chiarire la posizione di ciascuno di essi, sì da consentire al Collegio di poter affermare con certezza (o quantomeno di poter agevolmente verificare) che le numerosissime aziende ricorrenti si trovino nella medesima situazione sostanziale e non siano tra loro in una posizione di conflitto di interesse neppure potenziale (cfr. Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3267).
Né appare rilevante – in senso contrario – che rispetto a uno dei motivi di gravame sia stata sostenuta la sussistenza di un interesse comune ai ricorrenti (tutti penalizzati dal mancato « versamento del prelievo in corso di periodo » da parte di EN Latte), considerato che – ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo/cumulativo – l’identità della posizione dei ricorrenti e l’insussistenza di un conflitto d’interessi, anche solo potenziale, devono risultare con certezza con riferimento alla complessiva posizione di ciascuno di essi.
1.5. L’inammissibilità del gravame, inoltre, va dichiarata perché – anche nel presente giudizio – i ricorrenti si sono limitati a lamentare genericamente « l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo … senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi denunciati » (cfr. Tar Venezia, II, n. 1391/2022) e non hanno adempiuto al dovere di specificare « con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali » (v. Consiglio di Stato, III, n. 10302/2022).
Non può non notarsi – peraltro – che la mancata specificazione delle posizioni dei ricorrenti incide persino sulla possibilità di questo Collegio di verificare l’effettiva sussistenza di un attuale interesse alla definizione della lite in capo a ciascuno degli stessi (interesse che – ferma restando l’inammissibilità del gravame – appare dubbio per la maggior parte dei ricorrenti, tenuto conto di quanto affermato da AV in ordine al fatto, non contestato, che solo dieci di essi hanno poi avversato le cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo degli importi rideterminati ai sensi della l. n. 160/2016).
2. Alla luce delle suesposte osservazioni, il ricorso collettivo e cumulativo in esame deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il carattere risalente del contenzioso e la natura della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Mara Bertagnolli, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Agatino SE Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino SE Lanzafame | Mara Bertagnolli |
IL SEGRETARIO