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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 375/2025 del Tribunale di Lodi, est. Dott.ssa Giuppi, discussa all'udienza collegiale del 27 marzo 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Barboni, Parte_1
Annamaria Nardone e Flavia Poli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Lamarmora, n. 36
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona Controparte_3 del legale rappresentate pro tempore, Controparte_4 in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex
[...] lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali siti in Milano, via Freguglia n. 1 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- ANNULLARE E/O RIFORMARE la Sentenza 23/9/2024 n. 375 resa del Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, dott.ssa Elena Giuppi, sul ricorso rg n. 168/2022 viziata nei capi e per i profili ut supra, e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierno appellante ad essere re-inserito nelle G.P.S., seconda Parte_1CP_ fascia, Provincia di personale educativo, con decorrenza ex tunc, previo annullamento e/o disapplicazione del CP_ provvedimento MPI AOOUSPLO 121 del 18/2/2022 di depennamento dalla citata G.P.S. – seconda Fascia – Provincia di
– personale educativo, e del decreto - acquisito al prot. 1768, 4/3/2022, dell'I.T.A.S. “A. Tosi” - di revoca del conferimento del contratto di lavoro a tempo determinato – personale educativo – stipulato con il ricorrente e dell'atto di risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato già stipulato con il ricorrente, del Dirigente scolastico dell'I.T.A.S. “A. Tosi” di Codogno (LO) – prot. n. 1317 del 19/2/2022;
[1] - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al giusto ristoro del pregiudizio giuridico, con ricostruzione Parte_1 della posizione giuridica e attribuzione del punteggio spettante per i servizi prestati, ivi compreso quello corrispondente al servizio non svolto nel periodo dal 19/2/2022 al 31/8/2022; salvo il diritto al ristoro di ulteriori pregiudizi giuridici risentiti dal ricorrente nelle more processuali per effetto dell'esclusione qui censurata, con attribuzione del punteggio corrispondente ai servizi che avrebbe prestato negli as.ss. successivi 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 in virtù della giusta collocazione in GPS - risultando già nel 2020 inserito in seconda fascia, alla posizione 20, punti 56, e dunque in posizione utile all'individuazione per incarichi di supplenza, maggiorata dell'ulteriore punteggio maturato nell'a.s. 2021/2022;
- CONDANNARE le Amministrazioni convenute a provvedere al re-inserimento di nelle G.P.S., seconda fascia, Parte_1CP_ Provincia di personale educativo, con decorrenza ex tunc,
- CONDANNARE per l'effetto le Amministrazioni convenute al giusto ristoro del pregiudizio giuridico patito dal ricorrente con ricostruzione della posizione giuridica e attribuzione del punteggio spettante per i servizi prestati, ivi compreso quello corrispondente al servizio non svolto nel periodo dal 19/2/2022 al 31/8/2022; salvo il diritto al ristoro di ulteriori pregiudizi giuridici risentiti dal ricorrente nelle more processuali per effetto dell'esclusione qui censurata, con attribuzione del punteggio corrispondente ai servizi che avrebbe prestato negli as.ss. successivi 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 in virtù della giusta collocazione in GPS - risultando già nel 2020 inserito in seconda fascia, alla posizione 20, punti 56, e dunque in posizione utile all'individuazione per incarichi di supplenza, anche grazie all'ulteriore punteggio maturato nell'a.s. 2021/2022;
- CONDANNARE le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio – compresi i contributi unificati - da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari”.
PER GLI APPELLATI:
“confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 375/2025 il Tribunale di Lodi (Dott.ssa Giuppi) ha rigettato il ricorso proposto da contro il Parte_1 [...]
e contro l' Controparte_5 [...]
condannando il ricorrente alla rifusione delle spese Controparte_6 di lite liquidate in € 900,00 oltre spese generali. In particolare, il sig. quale appartenente dal 2004 al personale educativo Pt_1 della scuola, da ultimo inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il personale scolastico educativo, istituite dall'O.M 60/020 e valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, con decreto n. 365 del 3 settembre 2021 dell' conveniva in giudizio le Controparte_4
Amministrazioni resistenti assumendo l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie GPS per mancanza di titolo di studio valido per l'accesso e la conseguente illegittimità della revoca del contratto a tempo determinato stipulato per il periodo 4 settembre 2021-31 agosto 2022. A sostegno delle proprie domande allegava: di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra valido per l'accesso al profilo in base all'art. 2, comma 1, lett. e), DM n. 64 del 28 luglio 2004; di essere regolarmente inserito nelle graduatorie per le supplenze del personale scolastico educativo della scuola, terza fascia, provincia di dal 2004; di aver prestato sevizio, in virtù CP_4 della propria posizione nelle citate graduatorie, con profilo personale educativo con contratti a termine, presso l'Istituto Tosi di Codogno (LO), in particolare dal 24.03.2014 al 16.04.2014, dal 04.04.2016 al 08.06.2016, dal 02.09.2016 al 31.08.2017, dal 12.09.2017 al 31.08.2018, dal 13.09.2019 al 31.08.2020; di aver maturato complessivamente negli anni un servizio nel profilo pari a circa 3 anni e 3 mesi;
di aver presentato, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), per il Personale
[2] educativo, seconda fascia - istituite con O.M. 60 del 10.7.2020 essendo in possesso del seguente requisito per l'accesso alla seconda fascia previsto dalla normativa: “precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53” (cfr. art.3, comma 8, lett. b), OM 60/2020, doc. 6; cfr. art. 2, comma, lett. h), DM 53/2007, doc. 7). Il allegava, altresì: di essere stato inserito in seconda fascia delle Pt_1 graduatorie per il personale scolastico educativo con decreto n.365 del 3.9.2021 dell' valevole per le GPS supplenze per gli aa.ss. Controparte_4
2020/2021 e 2021/2022; di aver stipulato, in virtù della posizione utile rivestita in quest'ultima graduatoria, con il Dirigente dell' Controparte_7 contrato di supplenza dal 4.9.2021 al 31.8.2022; che con provvedimento prot. n.121 del 18.2.2022, e successivo decreto - acquisito dall' con Controparte_7 prot. 1768 del 4.3.2022 - l' ne aveva disposto il Controparte_4 depennamento dalla graduatoria provinciale per le Supplenze di II fascia e di Istituto – Personale Educativo, valida per il biennio aa.ss. 2020-2022 per mancanza di titolo di accesso e la conseguente revoca immediata dell'individuazione del sig. quale destinatario di contratto a tempo Parte_1 determinato con decorrenza dal 4.9.2021 al 31.8.2022 – personale educativo – presso il Convitto dell' ; che per l'effetto, il Dirigente Controparte_7
Scolastico dell' – con provvedimento prot. 1317 del Controparte_7
19.2.2022 – comunicava al sig. la risoluzione del contratto a tempo Pt_1 determinato già con quest'ultimo stipulato per l'incarico di Educatore fino al 31.8.2022. Il primo giudice ha rigettato il ricorso rilevando, preliminarmente, che la controversia comportava la risoluzione di questioni di solo diritto, dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda non erano stati contestati dall'amministrazione resistente e corrispondevano dunque alle allegazioni del ricorrente. Il Tribunale ha poi, osservato che la disciplina regolatrice della materia, in particolare l'art. 3 co. 8, lett. h O.M. 60/2020, prevede che ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia il presupposto è dato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo “ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h del Dm PI 21 giugno 2007 n.53.”: il presupposto di inserimento non sarebbe dunque dato dal solo pregresso inserimento nella graduatoria, ma dal pregresso inserimento in forza del possesso dei titoli previsti dal predetto DM (e dunque: diploma ed aver prestato servizio in qualità di educatore nel triennio di vigenza della graduatoria in misura valutabile (almeno 16 giorni). Secondo quanto previsto dall' art. 2, DM n. 64/2004, vigente ratione temporis, il diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra, conseguito dal ricorrente nel 2004 presso l'istituto Tecnico Commerciale “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino
[3] (CL), costituiva un titolo sufficiente per il collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze nel triennio 2004-2007. Tuttavia, il successivo DM 53/2007 ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2007/2008, il valido inserimento nelle graduatorie di terza fascia fosse subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli: a) “La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 art. 3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3); b) In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni).” Il tenore delle disposizioni del decreto del 2007 induce a ritenere: che in assenza dei titoli di studio di cui al punto a) -laurea in scienza della formazione primaria o titoli conseguiti al termine degli specificati corsi di istituti magistrali- il requisito per l'iscrizione nelle graduatorie di terza fascia è dato dalla precedente iscrizione nelle graduatore dell'anno 2006/207 e dall'aver prestato servizio in qualità di educatore nell'ultimo triennio per almeno 16 giorni;
che il signor non Pt_1 avendo svolto alcun periodo di servizio nel triennio 2004-2007, come dallo stesso pacificamente ammesso e come desumibile dallo statino matricolare allegato da parte resistente (doc. 1 fasc. di parte resistente), non aveva titolo per essere inserito nelle graduatorie di terza fascia. La mancanza del titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia è stata ritenuta ostativa all'inserimento successivo nelle graduatorie provinciali: il requisito per l'accesso alla seconda fascia e l'iscrizione alle GPS (personale educativo) non può ritenersi soddisfatto solo dal precedente -seppur illegittimo- inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ma è comunque subordinato al possesso di un valido titolo di accesso ai sensi del DM 53/2007. Alla mancanza di un valido titolo di studio per l'inserimento in graduatoria e del possesso dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia consegue la legittimità del provvedimento di esclusione dalle GPS per le Supplenze di II fascia e di Istituto – Personale Educativo - prot. n.121 del 18.2.2022 emesso dal competente e della conseguente risoluzione del Controparte_4 rapporto di lavoro ai sensi dell'art 7, comma 8, dell'OM 60/2020. Neppure ha trovato accoglimento il riconoscimento del servizio prestato nel periodo 24.3.2014 al 31.8.2022, così come chiarito dalla nota ministeriale 1290 del 22 luglio 2020 che ha stabilito: “Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda".
[4] Infine, il Giudice ha ritenuto irrilevanti le eccezioni relative alla violazione del principio di buona fede e di quello di affidamento, entrambi eventualmente invocabili al diverso fine di ottenere una tutela risarcitoria.
Con ricorso del 24.1.2025 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) SUL CAPO DELLA SENTENZA: “LA SUSSISTENZA IN CAPO AL RICORRENTE DEI TITOLI PER ISCRIZIONE ALLE GPS”. Sulla violazione/erronea applicazione dell'art. 3, comma 8, lettera b), i), O.M. 60/2020; dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.m. 21/6/2007, n. 53; dell'art. 2, comma 1, dm 28/7/2004 n. 64: sul possesso del titolo di accesso del precedente inserimento nelle graduatorie di istituto per il personale educativo, unitamente al servizio in qualità di educatore svolto nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni), in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la mancanza del titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia deve ritenersi ostativo all'inserimento successivo nelle graduatorie provinciali. Infatti, la finalità dell'OM 60/2020 sarebbe quella di consentire l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie provinciali-personale educativo, quindi agli impieghi a tempo determinato (non al ruolo), in primis a chi possieda un diploma di scuola secondaria di secondo grado al quale possa aggiungere un'esperienza maturata in qualità di educatore. In ogni caso, il sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti dalla Pt_1 normativa. Infatti, al momento della presentazione della domanda di cui all'OM 60/2022, il da un lato, era in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore Pt_1 di Geometra conseguito nel 2004 presso l'istituto Tecnico Commerciale “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino (CL) (cfr. art. 2, DM 64/2004); dall'altro, era inserito dal 2004 nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
dall'altro ancora, vantava 3 anni e 3 giorni di servizio reso tra il 2014 e il 2020, dei quali 2 anni scolastici resi nell'ultimo triennio di vigenza delle precedenti graduatorie (già di istituto), terza fascia, in misura perciò pienamente valutabile (almeno 16 giorni). Nello specifico, egli aveva reso servizi nel profilo di personale educativo nei seguenti periodi: dal 24/03/2014 al 16/04/2014; dal 04/04/2016 al 08/06/2016; dal 02/09/2016 al 31/08/2017; dal 12/09/2017 al 31/08/2018; dal 13/09/2019 al 31/08/2020. Con nota ministeriale 22/7/2020 n. 1290 - Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 – il Controparte_8
, confermava il principio per cui: “Il servizio prestato nel
[...] corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione
[5] del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda”. Il principio sarebbe stato ribadito Cont anche in occasione di procedure concorsuali e nelle FAQ rappresentate dal . Secondo l'appellante, dunque, il servizio prestato senza il titolo richiesto dalla normativa è valutabile - anche ai fini del requisito di accesso - a condizione che l'aspirante possieda detto titolo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. Nella specie, all'epoca della presentazione della domanda per l'accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) ai sensi dell'OM 60/2020 il sig. possedeva tutti i titoli di accesso (che pur potevano difettare nel 2007): Pt_1 diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito nel 2004 presso l'istituto Tecnico Commerciale “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino (CL) (cfr. art. 2, DM 64/2004); inserimento in terza fascia nelle graduatorie di istituto dal 2004; servizi nel profilo pari a circa 3 anni e 3 mesi – come richiesto dalla richiamata normativa (cfr. art.3, comma 8, lett. b), OM 60/2020; art. 2, comma, lett. h), DM 53/2007). Peraltro, nella fattispecie in esame non si tratterebbe di difetto di titolo di studio, bensì di asserito difetto del requisito (meno inficiante) di almeno 16 gg di servizio nel profilo;
requisito che sarebbe stato maturato all'epoca della domanda di cui è causa. Il chiede dunque la riforma della sentenza per la ricostruzione della sua Pt_1 posizione giuridica con attribuzione di tutto il punteggio spettante per i servizi prestati, ivi compreso quello corrispondente al servizio non svolto dal 19/2/2022 al 31/8/2022, e ai servizi mancati sino all'adozione dei relativi atti ripristinatori. 2) SUL CAPO DELLA SENTENZA: “LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE ED AFFIDAMENTO”. Con il secondo motivo, il sig. rileva la contrarietà al principio di Pt_1 correttezza e buona fede della condotta posta in essere dall'Amministrazione nella fase negoziale di collocazione del ricorrente in graduatoria, consistente nel depennamento dalla stessa e di assunzione di ogni atto risolutivo consequenziale, nei confronti di un soggetto ormai legittimamente inserito nei meccanismi per l'accesso agli impieghi, soprattutto dopo che la posizione dello stesso era stata già oggetto di favorevoli accertamenti dal 2004 ad oggi, conformemente alle indicazioni delle normative di settore, nei rispettivi periodi di vigenza delle graduatorie. Nello specifico, la posizione del superava positivamente tutti i controlli Pt_1 amministrativi con riferimento alle domande presentate – oltre che per triennio 2004/2007 - per il biennio 2007-2009; per il biennio 2009-2011; per il triennio 2011-2014; per il triennio 2014-2017; per il triennio 2017-2020; per il biennio 2020-2022 (GPS). Altresì, il lamenta la violazione del principio dell'affidamento. Infatti, Pt_1 sarebbe stata pregiudicata a legittima aspettativa dell'interessato alla correttezza e stabilità della valutazione dei titoli acquisita, confermata per 18 anni.
[6] La violazione di tali principi, consacrati anche dalla Costituzione (cfr. art. 97) inficerebbero gli atti di depennamento adottati nei confronti del sig. Pt_1
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con memoria difensiva del 17.3.2025 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Preliminarmente, le appellate osservano che nell'atto di appello non è stata reiterata la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, con conseguente rinuncia alla stessa. Nel merito, le appellate aderiscono all'interpretazione che il primo giudice ha fornito alla normativa di settore condividendo l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione, dopo la relazione introduttiva, la Corte ha invitato le parti a discutere la questione, rilevata d'ufficio, inerente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati. I procuratori delle parti hanno concordemente dichiarato che, non trattandosi nella specie di questione meramente risarcitoria, avendo il ricorrente chiesto di essere riammesso nella graduatoria con l'assegnazione di un nuovo punteggio, sia necessario procedere all'integrazione del contraddittorio con tutti i controinteressati che si trovano attualmente nella graduatoria oggetto di causa. All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente affrontare la questione della necessaria integrazione del contraddittorio con i controinteressati, con quei soggetti, cioè, inseriti nella graduatoria di II fascia, entro cui l'appellante chiede di essere riammesso con l'attribuzione di un nuovo punteggio che tenga conto in modo integrale dell'ultimo incarico, ingiustamente revocato. La pretesa dell'appellante, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti che danno diritto di essere individuati come destinatari di incarichi di docenza a termine in II fascia, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v., mutatis mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. E' indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum); più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito, in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che l'incarico di docenza a termine era stata revocata
[7] ingiustamente ed attribuita ad altri iscritti nella graduatoria che non potevano vantare un punteggio superiore a quello asserito dall'appellante. A questo punto, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito all'appellante, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo ad altro candidato, cui esso fu infine destinato. E' quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari, la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso all'appellante non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati iscritti nella graduatoria che non abbiano ottenuto l'incarico, e rispetto ai quali dovranno risultare comprovati, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierno appellante, tali da comportare l'attribuzione proprio a costui del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altri candidati. Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v. anche Cass. 6 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a "rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo" rispetto ai quali la realizzazione dell'utilità pretesa (assegnazione dell'incarico) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario, e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui "in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (v. Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via). Nel caso di specie, il litisconsorzio non è stato realizzato in primo grado, nonostante il ricorrente abbia chiesto l'autorizzazione di notificare l'atto introduttivo con le forme dell'art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti inseriti
[8] nelle G.P.S., seconda fascia, valevoli per la Provincia di – biennio 2020/2022 CP_4
– per posto di personale educativo. Ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato. La (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo trattato nel ricorso in appello. In definitiva, la pretesa con cui un docente della scuola pubblica richiede di essere destinatario di un incarico a termine, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito (Cass., 24/07/2023, n.22162).
Considerata la natura processuale della decisione, assunta sulla base di un rilievo sollevato d'ufficio, e tenuto conto della sussistenza di orientamenti di merito non univoci in materia, si reputa equo disporre la compensazione delle spese processuali di questo grado (vedi Cass., 13/12/2022, n.36342).
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza n. 375/2025 del Tribunale di Lodi e, per l'effetto, rimette la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo avanti il medesimo Tribunale;
compensa tra le parti le spese del doppio grado. Milano, il 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 375/2025 del Tribunale di Lodi, est. Dott.ssa Giuppi, discussa all'udienza collegiale del 27 marzo 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Barboni, Parte_1
Annamaria Nardone e Flavia Poli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Lamarmora, n. 36
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona Controparte_3 del legale rappresentate pro tempore, Controparte_4 in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex
[...] lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali siti in Milano, via Freguglia n. 1 sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“- ANNULLARE E/O RIFORMARE la Sentenza 23/9/2024 n. 375 resa del Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, dott.ssa Elena Giuppi, sul ricorso rg n. 168/2022 viziata nei capi e per i profili ut supra, e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dell'odierno appellante ad essere re-inserito nelle G.P.S., seconda Parte_1CP_ fascia, Provincia di personale educativo, con decorrenza ex tunc, previo annullamento e/o disapplicazione del CP_ provvedimento MPI AOOUSPLO 121 del 18/2/2022 di depennamento dalla citata G.P.S. – seconda Fascia – Provincia di
– personale educativo, e del decreto - acquisito al prot. 1768, 4/3/2022, dell'I.T.A.S. “A. Tosi” - di revoca del conferimento del contratto di lavoro a tempo determinato – personale educativo – stipulato con il ricorrente e dell'atto di risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato già stipulato con il ricorrente, del Dirigente scolastico dell'I.T.A.S. “A. Tosi” di Codogno (LO) – prot. n. 1317 del 19/2/2022;
[1] - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al giusto ristoro del pregiudizio giuridico, con ricostruzione Parte_1 della posizione giuridica e attribuzione del punteggio spettante per i servizi prestati, ivi compreso quello corrispondente al servizio non svolto nel periodo dal 19/2/2022 al 31/8/2022; salvo il diritto al ristoro di ulteriori pregiudizi giuridici risentiti dal ricorrente nelle more processuali per effetto dell'esclusione qui censurata, con attribuzione del punteggio corrispondente ai servizi che avrebbe prestato negli as.ss. successivi 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 in virtù della giusta collocazione in GPS - risultando già nel 2020 inserito in seconda fascia, alla posizione 20, punti 56, e dunque in posizione utile all'individuazione per incarichi di supplenza, maggiorata dell'ulteriore punteggio maturato nell'a.s. 2021/2022;
- CONDANNARE le Amministrazioni convenute a provvedere al re-inserimento di nelle G.P.S., seconda fascia, Parte_1CP_ Provincia di personale educativo, con decorrenza ex tunc,
- CONDANNARE per l'effetto le Amministrazioni convenute al giusto ristoro del pregiudizio giuridico patito dal ricorrente con ricostruzione della posizione giuridica e attribuzione del punteggio spettante per i servizi prestati, ivi compreso quello corrispondente al servizio non svolto nel periodo dal 19/2/2022 al 31/8/2022; salvo il diritto al ristoro di ulteriori pregiudizi giuridici risentiti dal ricorrente nelle more processuali per effetto dell'esclusione qui censurata, con attribuzione del punteggio corrispondente ai servizi che avrebbe prestato negli as.ss. successivi 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 in virtù della giusta collocazione in GPS - risultando già nel 2020 inserito in seconda fascia, alla posizione 20, punti 56, e dunque in posizione utile all'individuazione per incarichi di supplenza, anche grazie all'ulteriore punteggio maturato nell'a.s. 2021/2022;
- CONDANNARE le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari del doppio grado di giudizio – compresi i contributi unificati - da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari”.
PER GLI APPELLATI:
“confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 375/2025 il Tribunale di Lodi (Dott.ssa Giuppi) ha rigettato il ricorso proposto da contro il Parte_1 [...]
e contro l' Controparte_5 [...]
condannando il ricorrente alla rifusione delle spese Controparte_6 di lite liquidate in € 900,00 oltre spese generali. In particolare, il sig. quale appartenente dal 2004 al personale educativo Pt_1 della scuola, da ultimo inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il personale scolastico educativo, istituite dall'O.M 60/020 e valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, con decreto n. 365 del 3 settembre 2021 dell' conveniva in giudizio le Controparte_4
Amministrazioni resistenti assumendo l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie GPS per mancanza di titolo di studio valido per l'accesso e la conseguente illegittimità della revoca del contratto a tempo determinato stipulato per il periodo 4 settembre 2021-31 agosto 2022. A sostegno delle proprie domande allegava: di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra valido per l'accesso al profilo in base all'art. 2, comma 1, lett. e), DM n. 64 del 28 luglio 2004; di essere regolarmente inserito nelle graduatorie per le supplenze del personale scolastico educativo della scuola, terza fascia, provincia di dal 2004; di aver prestato sevizio, in virtù CP_4 della propria posizione nelle citate graduatorie, con profilo personale educativo con contratti a termine, presso l'Istituto Tosi di Codogno (LO), in particolare dal 24.03.2014 al 16.04.2014, dal 04.04.2016 al 08.06.2016, dal 02.09.2016 al 31.08.2017, dal 12.09.2017 al 31.08.2018, dal 13.09.2019 al 31.08.2020; di aver maturato complessivamente negli anni un servizio nel profilo pari a circa 3 anni e 3 mesi;
di aver presentato, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), per il Personale
[2] educativo, seconda fascia - istituite con O.M. 60 del 10.7.2020 essendo in possesso del seguente requisito per l'accesso alla seconda fascia previsto dalla normativa: “precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007, n. 53” (cfr. art.3, comma 8, lett. b), OM 60/2020, doc. 6; cfr. art. 2, comma, lett. h), DM 53/2007, doc. 7). Il allegava, altresì: di essere stato inserito in seconda fascia delle Pt_1 graduatorie per il personale scolastico educativo con decreto n.365 del 3.9.2021 dell' valevole per le GPS supplenze per gli aa.ss. Controparte_4
2020/2021 e 2021/2022; di aver stipulato, in virtù della posizione utile rivestita in quest'ultima graduatoria, con il Dirigente dell' Controparte_7 contrato di supplenza dal 4.9.2021 al 31.8.2022; che con provvedimento prot. n.121 del 18.2.2022, e successivo decreto - acquisito dall' con Controparte_7 prot. 1768 del 4.3.2022 - l' ne aveva disposto il Controparte_4 depennamento dalla graduatoria provinciale per le Supplenze di II fascia e di Istituto – Personale Educativo, valida per il biennio aa.ss. 2020-2022 per mancanza di titolo di accesso e la conseguente revoca immediata dell'individuazione del sig. quale destinatario di contratto a tempo Parte_1 determinato con decorrenza dal 4.9.2021 al 31.8.2022 – personale educativo – presso il Convitto dell' ; che per l'effetto, il Dirigente Controparte_7
Scolastico dell' – con provvedimento prot. 1317 del Controparte_7
19.2.2022 – comunicava al sig. la risoluzione del contratto a tempo Pt_1 determinato già con quest'ultimo stipulato per l'incarico di Educatore fino al 31.8.2022. Il primo giudice ha rigettato il ricorso rilevando, preliminarmente, che la controversia comportava la risoluzione di questioni di solo diritto, dal momento che i fatti posti a fondamento della domanda non erano stati contestati dall'amministrazione resistente e corrispondevano dunque alle allegazioni del ricorrente. Il Tribunale ha poi, osservato che la disciplina regolatrice della materia, in particolare l'art. 3 co. 8, lett. h O.M. 60/2020, prevede che ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia il presupposto è dato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo “ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. h del Dm PI 21 giugno 2007 n.53.”: il presupposto di inserimento non sarebbe dunque dato dal solo pregresso inserimento nella graduatoria, ma dal pregresso inserimento in forza del possesso dei titoli previsti dal predetto DM (e dunque: diploma ed aver prestato servizio in qualità di educatore nel triennio di vigenza della graduatoria in misura valutabile (almeno 16 giorni). Secondo quanto previsto dall' art. 2, DM n. 64/2004, vigente ratione temporis, il diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra, conseguito dal ricorrente nel 2004 presso l'istituto Tecnico Commerciale “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino
[3] (CL), costituiva un titolo sufficiente per il collocamento nelle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze nel triennio 2004-2007. Tuttavia, il successivo DM 53/2007 ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2007/2008, il valido inserimento nelle graduatorie di terza fascia fosse subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli: a) “La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341 art. 3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3); b) In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni).” Il tenore delle disposizioni del decreto del 2007 induce a ritenere: che in assenza dei titoli di studio di cui al punto a) -laurea in scienza della formazione primaria o titoli conseguiti al termine degli specificati corsi di istituti magistrali- il requisito per l'iscrizione nelle graduatorie di terza fascia è dato dalla precedente iscrizione nelle graduatore dell'anno 2006/207 e dall'aver prestato servizio in qualità di educatore nell'ultimo triennio per almeno 16 giorni;
che il signor non Pt_1 avendo svolto alcun periodo di servizio nel triennio 2004-2007, come dallo stesso pacificamente ammesso e come desumibile dallo statino matricolare allegato da parte resistente (doc. 1 fasc. di parte resistente), non aveva titolo per essere inserito nelle graduatorie di terza fascia. La mancanza del titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia è stata ritenuta ostativa all'inserimento successivo nelle graduatorie provinciali: il requisito per l'accesso alla seconda fascia e l'iscrizione alle GPS (personale educativo) non può ritenersi soddisfatto solo dal precedente -seppur illegittimo- inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ma è comunque subordinato al possesso di un valido titolo di accesso ai sensi del DM 53/2007. Alla mancanza di un valido titolo di studio per l'inserimento in graduatoria e del possesso dei requisiti per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia consegue la legittimità del provvedimento di esclusione dalle GPS per le Supplenze di II fascia e di Istituto – Personale Educativo - prot. n.121 del 18.2.2022 emesso dal competente e della conseguente risoluzione del Controparte_4 rapporto di lavoro ai sensi dell'art 7, comma 8, dell'OM 60/2020. Neppure ha trovato accoglimento il riconoscimento del servizio prestato nel periodo 24.3.2014 al 31.8.2022, così come chiarito dalla nota ministeriale 1290 del 22 luglio 2020 che ha stabilito: “Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda".
[4] Infine, il Giudice ha ritenuto irrilevanti le eccezioni relative alla violazione del principio di buona fede e di quello di affidamento, entrambi eventualmente invocabili al diverso fine di ottenere una tutela risarcitoria.
Con ricorso del 24.1.2025 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 di primo grado chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) SUL CAPO DELLA SENTENZA: “LA SUSSISTENZA IN CAPO AL RICORRENTE DEI TITOLI PER ISCRIZIONE ALLE GPS”. Sulla violazione/erronea applicazione dell'art. 3, comma 8, lettera b), i), O.M. 60/2020; dell'art. 2, comma 1, lettera h), d.m. 21/6/2007, n. 53; dell'art. 2, comma 1, dm 28/7/2004 n. 64: sul possesso del titolo di accesso del precedente inserimento nelle graduatorie di istituto per il personale educativo, unitamente al servizio in qualità di educatore svolto nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni), in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la mancanza del titolo necessario per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia deve ritenersi ostativo all'inserimento successivo nelle graduatorie provinciali. Infatti, la finalità dell'OM 60/2020 sarebbe quella di consentire l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie provinciali-personale educativo, quindi agli impieghi a tempo determinato (non al ruolo), in primis a chi possieda un diploma di scuola secondaria di secondo grado al quale possa aggiungere un'esperienza maturata in qualità di educatore. In ogni caso, il sarebbe stato in possesso dei requisiti richiesti dalla Pt_1 normativa. Infatti, al momento della presentazione della domanda di cui all'OM 60/2022, il da un lato, era in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore Pt_1 di Geometra conseguito nel 2004 presso l'istituto Tecnico Commerciale “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino (CL) (cfr. art. 2, DM 64/2004); dall'altro, era inserito dal 2004 nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale educativo nelle istituzioni educative;
dall'altro ancora, vantava 3 anni e 3 giorni di servizio reso tra il 2014 e il 2020, dei quali 2 anni scolastici resi nell'ultimo triennio di vigenza delle precedenti graduatorie (già di istituto), terza fascia, in misura perciò pienamente valutabile (almeno 16 giorni). Nello specifico, egli aveva reso servizi nel profilo di personale educativo nei seguenti periodi: dal 24/03/2014 al 16/04/2014; dal 04/04/2016 al 08/06/2016; dal 02/09/2016 al 31/08/2017; dal 12/09/2017 al 31/08/2018; dal 13/09/2019 al 31/08/2020. Con nota ministeriale 22/7/2020 n. 1290 - Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 – il Controparte_8
, confermava il principio per cui: “Il servizio prestato nel
[...] corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione
[5] del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda”. Il principio sarebbe stato ribadito Cont anche in occasione di procedure concorsuali e nelle FAQ rappresentate dal . Secondo l'appellante, dunque, il servizio prestato senza il titolo richiesto dalla normativa è valutabile - anche ai fini del requisito di accesso - a condizione che l'aspirante possieda detto titolo al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. Nella specie, all'epoca della presentazione della domanda per l'accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) ai sensi dell'OM 60/2020 il sig. possedeva tutti i titoli di accesso (che pur potevano difettare nel 2007): Pt_1 diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito nel 2004 presso l'istituto Tecnico Commerciale “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino (CL) (cfr. art. 2, DM 64/2004); inserimento in terza fascia nelle graduatorie di istituto dal 2004; servizi nel profilo pari a circa 3 anni e 3 mesi – come richiesto dalla richiamata normativa (cfr. art.3, comma 8, lett. b), OM 60/2020; art. 2, comma, lett. h), DM 53/2007). Peraltro, nella fattispecie in esame non si tratterebbe di difetto di titolo di studio, bensì di asserito difetto del requisito (meno inficiante) di almeno 16 gg di servizio nel profilo;
requisito che sarebbe stato maturato all'epoca della domanda di cui è causa. Il chiede dunque la riforma della sentenza per la ricostruzione della sua Pt_1 posizione giuridica con attribuzione di tutto il punteggio spettante per i servizi prestati, ivi compreso quello corrispondente al servizio non svolto dal 19/2/2022 al 31/8/2022, e ai servizi mancati sino all'adozione dei relativi atti ripristinatori. 2) SUL CAPO DELLA SENTENZA: “LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE ED AFFIDAMENTO”. Con il secondo motivo, il sig. rileva la contrarietà al principio di Pt_1 correttezza e buona fede della condotta posta in essere dall'Amministrazione nella fase negoziale di collocazione del ricorrente in graduatoria, consistente nel depennamento dalla stessa e di assunzione di ogni atto risolutivo consequenziale, nei confronti di un soggetto ormai legittimamente inserito nei meccanismi per l'accesso agli impieghi, soprattutto dopo che la posizione dello stesso era stata già oggetto di favorevoli accertamenti dal 2004 ad oggi, conformemente alle indicazioni delle normative di settore, nei rispettivi periodi di vigenza delle graduatorie. Nello specifico, la posizione del superava positivamente tutti i controlli Pt_1 amministrativi con riferimento alle domande presentate – oltre che per triennio 2004/2007 - per il biennio 2007-2009; per il biennio 2009-2011; per il triennio 2011-2014; per il triennio 2014-2017; per il triennio 2017-2020; per il biennio 2020-2022 (GPS). Altresì, il lamenta la violazione del principio dell'affidamento. Infatti, Pt_1 sarebbe stata pregiudicata a legittima aspettativa dell'interessato alla correttezza e stabilità della valutazione dei titoli acquisita, confermata per 18 anni.
[6] La violazione di tali principi, consacrati anche dalla Costituzione (cfr. art. 97) inficerebbero gli atti di depennamento adottati nei confronti del sig. Pt_1
Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con memoria difensiva del 17.3.2025 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Preliminarmente, le appellate osservano che nell'atto di appello non è stata reiterata la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, con conseguente rinuncia alla stessa. Nel merito, le appellate aderiscono all'interpretazione che il primo giudice ha fornito alla normativa di settore condividendo l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione, dopo la relazione introduttiva, la Corte ha invitato le parti a discutere la questione, rilevata d'ufficio, inerente alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi controinteressati. I procuratori delle parti hanno concordemente dichiarato che, non trattandosi nella specie di questione meramente risarcitoria, avendo il ricorrente chiesto di essere riammesso nella graduatoria con l'assegnazione di un nuovo punteggio, sia necessario procedere all'integrazione del contraddittorio con tutti i controinteressati che si trovano attualmente nella graduatoria oggetto di causa. All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente affrontare la questione della necessaria integrazione del contraddittorio con i controinteressati, con quei soggetti, cioè, inseriti nella graduatoria di II fascia, entro cui l'appellante chiede di essere riammesso con l'attribuzione di un nuovo punteggio che tenga conto in modo integrale dell'ultimo incarico, ingiustamente revocato. La pretesa dell'appellante, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé di uno dei posti che danno diritto di essere individuati come destinatari di incarichi di docenza a termine in II fascia, ha la natura propria di un'azione di adempimento (v., mutatis mutandis, l'espressa affermazione in tal senso di Cass. 30 marzo 2004, n. 6342), in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. E' indubbio che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum); più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito, in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che l'incarico di docenza a termine era stata revocata
[7] ingiustamente ed attribuita ad altri iscritti nella graduatoria che non potevano vantare un punteggio superiore a quello asserito dall'appellante. A questo punto, si deve però immediatamente rilevare come il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi viene attribuito all'appellante, necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo ad altro candidato, cui esso fu infine destinato. E' quindi inevitabile che, rispetto agli altri candidati assegnatari, la pretesa dia luogo a un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso all'appellante non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa. Non solo: il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati iscritti nella graduatoria che non abbiano ottenuto l'incarico, e rispetto ai quali dovranno risultare comprovati, per l'accoglimento della domanda, titoli poziori a favore dell'odierno appellante, tali da comportare l'attribuzione proprio a costui del posto che risultasse in ipotesi indebitamente assegnato ad altri candidati. Ci si trova quindi palesemente di fronte, come già affermato da Cass. 5 giugno 2008, n. 14914, da cui sono tratte le citazioni che seguono (ma, in senso conforme, v. anche Cass. 6 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988), a "rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo" rispetto ai quali la realizzazione dell'utilità pretesa (assegnazione dell'incarico) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario, e va dunque dato per acquisito il corrispondente e consequenziale principio per cui "in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (v. Cass. 24 giugno 2020, n. 12489, in cui - appunto - è stato ritenuto sufficiente il solo contraddittorio con la P.A., in ragione dell'impostazione in senso risarcitorio della domanda a fronte di un posto già conseguito per altra via). Nel caso di specie, il litisconsorzio non è stato realizzato in primo grado, nonostante il ricorrente abbia chiesto l'autorizzazione di notificare l'atto introduttivo con le forme dell'art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti i soggetti inseriti
[8] nelle G.P.S., seconda fascia, valevoli per la Provincia di – biennio 2020/2022 CP_4
– per posto di personale educativo. Ciò comporta che l'esame della domanda giudiziale non può avere corso se non previa costituzione del contraddittorio mancato. La (doverosa) rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., comma 1, la nullità della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per l'impostazione su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, restando assorbito e qui non definito ogni diverso profilo trattato nel ricorso in appello. In definitiva, la pretesa con cui un docente della scuola pubblica richiede di essere destinatario di un incarico a termine, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito (Cass., 24/07/2023, n.22162).
Considerata la natura processuale della decisione, assunta sulla base di un rilievo sollevato d'ufficio, e tenuto conto della sussistenza di orientamenti di merito non univoci in materia, si reputa equo disporre la compensazione delle spese processuali di questo grado (vedi Cass., 13/12/2022, n.36342).
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza n. 375/2025 del Tribunale di Lodi e, per l'effetto, rimette la causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo avanti il medesimo Tribunale;
compensa tra le parti le spese del doppio grado. Milano, il 27 marzo 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[9]