Sentenza breve 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 18/10/2021, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 01236/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2021, proposto da
ER CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto, 4;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
nei confronti
RI PE, AR OS Spada, rappresentate e difese dagli avvocati Eugenio Lequaglie, Stefano Marchesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire 06.03/002772/2019 rilasciato alla Sig.ra PE RI per la demolizione, ricostruzione e ampliamento di unità edilizie esistenti, per la realizzazione di un edificio residenziale, in applicazione dell'art. 44 della L.R.V. 11/04 e dell'art. 3 della L.R.V. 14/09 smi in Via Bionde n. 7, nonché di tutti gli atti in esso richiamati ed in particolare gli atti con cui è stato assegnato un termine per l'integrazione dell'istanza edilizia (nota 23/12/2019 e successivi atti di concessione proroghe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona, di RI PE e di AR OS Spada;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Chiamato il ricorso all’odierna camera di consiglio ed ivi trattenuto in decisione, il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al gravame resa dal procuratore del ricorrente.
La suddetta rinuncia al ricorso è tuttavia da considerarsi irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all’art. 84 c.p.a., considerato che il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso (depositando anche apposita nota) non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dall’art. 84, comma 1, c.p.a., non potendo qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem in calce al ricorso quand’anche la stessa facesse menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2940 del 2015 e sez. IV, sent. n.1846 del 2017; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 2189 del 2015; Tar Veneto, sentt. n.800 e n.276 del 2018; Tar Veneto, sent. n. 116 del 2019), e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio.
Da tale “rinuncia irrituale”, è, però, possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a. che dispone che “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” ( cfr . cit. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015 e sez. IV, sent. n.1846 del 2017; T.A.R. Veneto, sentt. n. 1214 e 827 del 2018 e sent. n. 116 del 2019; T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 11990 del 2017; T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014).
Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
ER Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
ARgiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | ER Pasi |
IL SEGRETARIO