Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10174
TAR
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2020
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TAR
Sentenza 9 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Error in iudicando. Sull’erronea qualificazione del procedimento avviato e concluso dal GSE. Sull’esistenza di una palese violazione ed omessa applicazione degli artt. 1, 2 e 21 nonies della legge n. 241/1990 e del D.M. n. 73297 del 31.1.2014. Sull’omessa o insufficiente considerazione, comunque sul travisamento, della situazione di fatto. Sull’erronea applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e della normativa comunitaria. Sulla fondatezza del primo motivo di ricorso in prime cure

    Il collegio condivide quanto statuito sul punto dal giudice di primo grado in ordine alla non riconducibilità del provvedimento impugnato al paradigma dell’autotutela poiché con esso il gestore, lungi dal procedere ad un mero riesame degli atti e delle dichiarazioni presentate in sede di richiesta di ammissione all’incentivo, ha proceduto a un’ampia e approfondita indagine su tutti e 40 gli impianti di cui sono soggetti responsabili LD GY ed OB Impianti, verificando la sostanziale contestualità di richieste, adempimenti, trasferimenti e frazionamenti, la contiguità degli impianti e il collegamento societario tra i due soggetti responsabili. Non si tratta del mero riscontro della contemporanea pendenza di più istanze di incentivazione relative ad impianti contigui, ma di un’attività ben più complessa e articolata, consistente nell’analisi congiunta e contestuale di plurimi elementi soggettivi e oggettivi i quali, sebbene privi di rilievo ove singolarmente considerati, fanno emergere, nel loro insieme, l’artato frazionamento di un unico impianto di potenza maggiore. Non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui il GSE avrebbe proceduto a un mero riesame di elementi già valutati in sede di autorizzazione del singolo impianto, poiché esso si fonda sull’errato presupposto che l’artato frazionamento sia desumibile dall’esame della singola domanda di incentivo, pretermettendo la complessità dell’indagine sottesa all’accertamento della fattispecie elusiva. Posto che il provvedimento in esame è espressione del potere di decadenza e non di autotutela, non sono suscettibili di positivo apprezzamento le doglianze relative all’inosservanza del termine ragionevole e all’omessa valutazione dell’affidamento del privato. Quest’ultimo non può vantare alcun legittimo affidamento alla conservazione di un vantaggio conseguito mediante l’abuso del diritto all’incentivo. Non è suscettibile di positivo apprezzamento la doglianza relativa all’inosservanza del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, poiché la perentorietà del termine non è sancita né dall’art. 10 d.m. 31 gennaio 2014 né da altra disposizione di legge.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Sulla ritenuta erronea sussistenza di un artato frazionamento. Sulla ritenuta sussistenza di violazioni idonee a giustificare il provvedimento di decadenza. Sull’erroneità delle ragioni per cui è stato rigettato il secondo motivo di ricorso

    Il principio di divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento giuridico generale, costituisce una specifica declinazione del divieto di artato frazionamento nel settore degli incentivi energetici. La sua ratio è quella di impedire che il rispetto formale della legge si traduca nella sua violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti che formalmente appaiono distinti, ma che sostanzialmente costituiscono un unico impianto il quale, proprio perché unitario, avrebbe diritto ad un beneficio minore o sarebbe soggetto a condizioni meno favorevoli di ammissione. Frazionare in maniera artificiosa un impianto ha una duplice ricaduta negativa: realizza un risultato antitetico a quello previsto dalla disciplina di settore perché ammette ad un incentivo maggiore un impianto di potenza maggiore, in contrasto con il criterio di proporzionalità inversa tra potenza dell’impianto e livello di incentivazione e in pregiudizio degli impianti più piccoli; frustra i principi del risultato e della fiducia a cui deve conformarsi ogni rapporto giuridico tra operatore economico e amministrazione avente ad oggetto risorse pubbliche. Non è ravvisabile alcuna applicazione retroattiva di una regola che sarebbe stata introdotta solo con d.m. 5 luglio 2011, il quale si è invece limitato a cristallizzare sul piano normativo - in chiave meramente ricognitiva - gli elementi costitutivi della fattispecie elusiva già presente nell’ordinamento. Le circostanze di fatto indicate (impianto e altri 40 impianti installati presso il medesimo sito, particelle catastali contigue create mediante frazionamento, collegamento societario tra LD GY ed OB Impianti, trasferimento nella titolarità di OB di nove dei 41 impianti a ridosso dell’entrata in esercizio) non sono state smentite dalla ricorrente, la quale si limita a richiamare la mera contiguità degli impianti, l’autonomia dei punti di connessione e l’autorizzazione da parte del GSE al trasferimento della titolarità del singolo impianto, secondo quella visione atomistica e frazionata già disattesa. La valenza elusiva dell’iniziativa imprenditoriale è confermata sia dagli estratti delle mappe catastali ante e post frazionamento che dall’ortofoto del sito, la quale fornisce un immediato riscontro visivo a quanto accertato dal gestore in ordine all’unicità sostanziale dell’impianto.

  • Rigettato
    Error in iudicando. Sulla ritenuta erronea sussistenza di un artato frazionamento. Sulla violazione dei principi in tema di successione delle leggi nel tempo e del principio tempus regit actum. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il divieto di artato frazionamento costituisca declinazione del generale divieto di abuso del diritto quale principio generale dell’ordinamento. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante la delibera AEEG n.188/2005

    Il principio di divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento giuridico generale, costituisce una specifica declinazione del divieto di artato frazionamento nel settore degli incentivi energetici. La sua ratio è quella di impedire che il rispetto formale della legge si traduca nella sua violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti che formalmente appaiono distinti, ma che sostanzialmente costituiscono un unico impianto il quale, proprio perché unitario, avrebbe diritto ad un beneficio minore o sarebbe soggetto a condizioni meno favorevoli di ammissione. Frazionare in maniera artificiosa un impianto ha una duplice ricaduta negativa: realizza un risultato antitetico a quello previsto dalla disciplina di settore perché ammette ad un incentivo maggiore un impianto di potenza maggiore, in contrasto con il criterio di proporzionalità inversa tra potenza dell’impianto e livello di incentivazione e in pregiudizio degli impianti più piccoli; frustra i principi del risultato e della fiducia a cui deve conformarsi ogni rapporto giuridico tra operatore economico e amministrazione avente ad oggetto risorse pubbliche. Non è ravvisabile alcuna applicazione retroattiva di una regola che sarebbe stata introdotta solo con d.m. 5 luglio 2011, il quale si è invece limitato a cristallizzare sul piano normativo - in chiave meramente ricognitiva - gli elementi costitutivi della fattispecie elusiva già presente nell’ordinamento. Le circostanze di fatto indicate (impianto e altri 40 impianti installati presso il medesimo sito, particelle catastali contigue create mediante frazionamento, collegamento societario tra LD GY ed OB Impianti, trasferimento nella titolarità di OB di nove dei 41 impianti a ridosso dell’entrata in esercizio) non sono state smentite dalla ricorrente, la quale si limita a richiamare la mera contiguità degli impianti, l’autonomia dei punti di connessione e l’autorizzazione da parte del GSE al trasferimento della titolarità del singolo impianto, secondo quella visione atomistica e frazionata già disattesa. La valenza elusiva dell’iniziativa imprenditoriale è confermata sia dagli estratti delle mappe catastali ante e post frazionamento che dall’ortofoto del sito, la quale fornisce un immediato riscontro visivo a quanto accertato dal gestore in ordine all’unicità sostanziale dell’impianto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 10174
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10174
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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