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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. FLAVIO TOVANI -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1709 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Aragona e Antonia Criaco, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC) alla via Nazionale n.779, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria il 19/03/1962, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Francescantonio Scopelliti, presso il cui studio in Catona
(RC), alla via Nazionale n. 174/G, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 17.05.2019 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da nei confronti di di Parte_1 Parte_2
scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra le parti a Reggio Calabria il 18.10.2008;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Reggio Calabria il 18.10.2008; dal matrimonio sono nate le figlie
(02.09.2006) maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente e (24.08.2010); b) con decreto di omologa n. Per_2
126/2018 depositato il 13.03.2018 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
22.02.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-rilevato che nel verbale di accordo depositato in data 27.02.2025 le parti hanno dichiarato di voler addivenire ad un divorzio congiunto;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
05.06.2019, il quale ha apposto il relativo visto in data 10.06.2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio formulata da e con accordo Parte_1 Parte_2
depositato il 27.02.2025;
-dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Reggio Calabria il 18.10.2008 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, U. 1, n. 145, anno
2008, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_2
e;
[...] Parte_1
2) Disporre che le figlie e continuino ad abitare con Per_1 Per_2
la madre e restino affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
3) Disporre che il sig. versi mensilmente la somma di € 500,00 Parte_2
mensili, a titolo di mantenimento delle figlie e con Per_1 Per_2
rivalutazione annuale secondo l'indice Istat dell'anno precedente;
4) Disporre che il sig. possa vedere le figlie tutti i mercoledì e Parte_2
venerdì nelle ore pomeridiane, dalle ore 16 alle ore 20. Durante il fine settimana in cui l'accudimento delle figlie toccherà, in alternanza con la sig.ra al sig. , questi le terrà con sé dalle ore 9 del Parte_1 Parte_2
sabato sino alle ore 20 della domenica. Per i periodi di festa e/o vacanza si prevede quanto segue: nel periodo natalizio si rispetterà l'alternanza festa/vigilia attribuendo la vigilia di Natale a un genitore e la giornata di
Natale all'altro, la vigilia di Capodanno a un genitore e la giornata di capodanno all'altro; nel periodo pasquale si rispetterà l'alternanza
Pasqua/Lunedì dell'Angelo, attribuendo il giorno di Pasqua ad un genitore, la giornata di Lunedì dell'Angelo all'altro. Per le ferie estive, per evitare sovrapposizioni e consentire gli opportuni aggiustamenti, ogni anno entro il 15 giugno, il sig. comunicherà alla sig.ra Parte_2
le date relative alle sue ferie e comunque la sua disponibilità a Parte_1
tenere le figlie per i 15 giorni di sua spettanza. Conseguentemente la sig.ra comunicherà la sua disponibilità per egual periodo di tempo. Parte_1
Per il resto dell'estate varrà il regime ordinario di gestione delle figlie, per consentire l'opportuna organizzazione saranno tempestivamente comunicati da un genitore all'altro, gli eventuali impedienti, ossia impegni, che non consentano al genitore di occuparsi delle figlie nel tempo in cui siano collocate presso di lui/lei. Qualora il preavviso non potesse essere dato entro il giorno antecedente, comunque sarà comunicato appena l'imprevisto si sia palesato e i due genitori potranno individuare
d'intesa una persona cui affidare le figlie nell'impossibilità di entrambi i genitori di accudirle;
5) Disporre che le somme presenti su libretto postale n. 48864246, rimangano nella disponibilità della sig.ra per esclusive Parte_1
necessità delle figlie, che potranno esser prelevate a titolo di spese straordinarie, da concordarsi di volta in volta con il signor . Parte_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Giudice Est. Rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. FLAVIO TOVANI -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1709 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...], C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Aragona e Antonia Criaco, presso il cui studio in Villa San Giovanni (RC) alla via Nazionale n.779, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. ) nato a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria il 19/03/1962, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. Francescantonio Scopelliti, presso il cui studio in Catona
(RC), alla via Nazionale n. 174/G, ha eletto domicilio
-resistente- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 17.05.2019 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da nei confronti di di Parte_1 Parte_2
scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra le parti a Reggio Calabria il 18.10.2008;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Reggio Calabria il 18.10.2008; dal matrimonio sono nate le figlie
(02.09.2006) maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente e (24.08.2010); b) con decreto di omologa n. Per_2
126/2018 depositato il 13.03.2018 il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al
22.02.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-rilevato che nel verbale di accordo depositato in data 27.02.2025 le parti hanno dichiarato di voler addivenire ad un divorzio congiunto;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
05.06.2019, il quale ha apposto il relativo visto in data 10.06.2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio formulata da e con accordo Parte_1 Parte_2
depositato il 27.02.2025;
-dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile contratto a Reggio Calabria il 18.10.2008 tra e Parte_1
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, U. 1, n. 145, anno
2008, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_2
e;
[...] Parte_1
2) Disporre che le figlie e continuino ad abitare con Per_1 Per_2
la madre e restino affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
3) Disporre che il sig. versi mensilmente la somma di € 500,00 Parte_2
mensili, a titolo di mantenimento delle figlie e con Per_1 Per_2
rivalutazione annuale secondo l'indice Istat dell'anno precedente;
4) Disporre che il sig. possa vedere le figlie tutti i mercoledì e Parte_2
venerdì nelle ore pomeridiane, dalle ore 16 alle ore 20. Durante il fine settimana in cui l'accudimento delle figlie toccherà, in alternanza con la sig.ra al sig. , questi le terrà con sé dalle ore 9 del Parte_1 Parte_2
sabato sino alle ore 20 della domenica. Per i periodi di festa e/o vacanza si prevede quanto segue: nel periodo natalizio si rispetterà l'alternanza festa/vigilia attribuendo la vigilia di Natale a un genitore e la giornata di
Natale all'altro, la vigilia di Capodanno a un genitore e la giornata di capodanno all'altro; nel periodo pasquale si rispetterà l'alternanza
Pasqua/Lunedì dell'Angelo, attribuendo il giorno di Pasqua ad un genitore, la giornata di Lunedì dell'Angelo all'altro. Per le ferie estive, per evitare sovrapposizioni e consentire gli opportuni aggiustamenti, ogni anno entro il 15 giugno, il sig. comunicherà alla sig.ra Parte_2
le date relative alle sue ferie e comunque la sua disponibilità a Parte_1
tenere le figlie per i 15 giorni di sua spettanza. Conseguentemente la sig.ra comunicherà la sua disponibilità per egual periodo di tempo. Parte_1
Per il resto dell'estate varrà il regime ordinario di gestione delle figlie, per consentire l'opportuna organizzazione saranno tempestivamente comunicati da un genitore all'altro, gli eventuali impedienti, ossia impegni, che non consentano al genitore di occuparsi delle figlie nel tempo in cui siano collocate presso di lui/lei. Qualora il preavviso non potesse essere dato entro il giorno antecedente, comunque sarà comunicato appena l'imprevisto si sia palesato e i due genitori potranno individuare
d'intesa una persona cui affidare le figlie nell'impossibilità di entrambi i genitori di accudirle;
5) Disporre che le somme presenti su libretto postale n. 48864246, rimangano nella disponibilità della sig.ra per esclusive Parte_1
necessità delle figlie, che potranno esser prelevate a titolo di spese straordinarie, da concordarsi di volta in volta con il signor . Parte_2
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Giudice Est. Rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna