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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5889/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 22 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5889/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._1
, nella qualità di genitore della minore nata a [...] il
[...] Persona_1
28.02.2014, codice fiscale: , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. Antonino Chiarenza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 12341/2023 ed ha chiesto “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di frequenza ex art. 1 della Legge n. 289/1990
e s.m.i., prevista per gli inabili, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Maggio 2023), o dalla data accertata in corso di lite, oltre ai ratei maturandi, nonché agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 3 settembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 giugno 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 maggio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 aprile 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita la minore in data 5 marzo 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che la minore è affetta da “Disabilità cognitiva di grado lieve” non configurante alcuna invalidità.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto la minore a nuova visita in data 17 ottobre 2024, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che la minore, di anni dieci, sia affetta da “Disabilità cognitiva di grado lieve (F70)”.
Al riguardo, ha osservato “… nel caso in esame è stato individuato solo un lieve calo del QI rispetto alla norma, comunque di grado superiore al valore soglia di 70 precedentemente indicato, e alcuni limitati deficit delle aree cognitiva e neuropsicologica
(cfr. certificato di diagnosi funzionale del 29/03/2023). Dalle note anamnestiche, dal colloquio con la minore e con la madre e dalla disamina della documentazione acquisita, inoltre, non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione emotiva e delle relazioni familiari e sociali – limitatamente all'età – della stessa. In definitiva, non è stata riscontrata la sussistenza di reali e concrete difficoltà, da parte della minore, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.
Si tratta di conclusioni coerenti con l'esame obiettivo e non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione.
Le conclusioni del consulente, nemmeno contestate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sulla minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettata.
pagina 3 di 4 Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1
nella qualità di genitore della minore con ricorso depositato in Persona_1 data 19 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 22 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5889/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._1
, nella qualità di genitore della minore nata a [...] il
[...] Persona_1
28.02.2014, codice fiscale: , elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio dell'Avv. Antonino Chiarenza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 12341/2023 ed ha chiesto “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità di frequenza ex art. 1 della Legge n. 289/1990
e s.m.i., prevista per gli inabili, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (1 Maggio 2023), o dalla data accertata in corso di lite, oltre ai ratei maturandi, nonché agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 3 settembre
2024, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “accertare e dichiarare
l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso in quanto depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 2 di 4 seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 giugno 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 21 maggio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 22 aprile 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita la minore in data 5 marzo 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che la minore è affetta da “Disabilità cognitiva di grado lieve” non configurante alcuna invalidità.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto la minore a nuova visita in data 17 ottobre 2024, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che la minore, di anni dieci, sia affetta da “Disabilità cognitiva di grado lieve (F70)”.
Al riguardo, ha osservato “… nel caso in esame è stato individuato solo un lieve calo del QI rispetto alla norma, comunque di grado superiore al valore soglia di 70 precedentemente indicato, e alcuni limitati deficit delle aree cognitiva e neuropsicologica
(cfr. certificato di diagnosi funzionale del 29/03/2023). Dalle note anamnestiche, dal colloquio con la minore e con la madre e dalla disamina della documentazione acquisita, inoltre, non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione emotiva e delle relazioni familiari e sociali – limitatamente all'età – della stessa. In definitiva, non è stata riscontrata la sussistenza di reali e concrete difficoltà, da parte della minore, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.
Si tratta di conclusioni coerenti con l'esame obiettivo e non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione.
Le conclusioni del consulente, nemmeno contestate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sulla minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettata.
pagina 3 di 4 Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo ad entrambe le fasi del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1
nella qualità di genitore della minore con ricorso depositato in Persona_1 data 19 giugno 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 22 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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