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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1137/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1137/2025, promossa con ricorso depositato il 19/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Laura Iula;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Rossana Foglia;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA) in data 10 febbraio
2001 (anno 2001 atto n. 2 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n.
371/2024 del 24/10/2024 pubblicata in data 09/11/2024 con rinuncia all'impugnazione; con i seguenti figli maggiorenni non autosufficienti: nato a [...] il Persona_1
22/01/2003.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Voglia il Giudice dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 febbraio 2001 a Tradate (Va) tra i Sig.ri e , registrato Pt_2 Pt_1 presso l'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.
2 - Parte II - Serie A - Anno 2001, alle seguenti concordate condizioni
1) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni di legge;
2) la signora continuerà ad abitare col figlio ella casa sita in Tradate (Va), Pt_2 Per_1
via Treves n. 6, fintanto che questo non sarà economicamente autosufficiente;
3) il padre corrisponderà quale concorso al mantenimento ordinario del figlio fino a Per_1 che non raggiungerà la propria autonomia economica, la somma mensile di € 50,00
(cinquanta/00). I pagamenti saranno effettuati entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla data di deposito del presente ricorso, tramite ricarica della carta
Postepay Evolution n. 5333171151144215 intestata al figlio Persona_1
I genitori concorreranno in virtù del 50% ciascuno alle spese straordinarie che riguarderanno (in particolare, spese mediche e visite mediche specialistiche) Per_1
qualora preventivamente comunicate e concordate tra loro.
In mancanza di accordo, i coniugi si atterranno alle linee guida “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano e già adottate dal
Tribunale di Varese.
Al fine di agevolare la gestione delle patologie di le parti concordano sin d'ora che Per_1 verrà conservata, presso l'abitazione di ciascun genitore almeno una confezione dei medicinali di cui il figlio deve fare abitualmente uso;
4) non è previsto alcun mantenimento reciproco da parte dei coniugi;
5) i coniugi dichiarano infine che ogni altra questione di natura economica e patrimoniale è già stata definita e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_2
(VA) il 25/07/1979, contratto dai coniugi in data 10/02/2001, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (anno 2001 atto n.
2 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1137/2025, promossa con ricorso depositato il 19/03/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Laura Iula;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Rossana Foglia;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA) in data 10 febbraio
2001 (anno 2001 atto n. 2 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n.
371/2024 del 24/10/2024 pubblicata in data 09/11/2024 con rinuncia all'impugnazione; con i seguenti figli maggiorenni non autosufficienti: nato a [...] il Persona_1
22/01/2003.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Voglia il Giudice dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10 febbraio 2001 a Tradate (Va) tra i Sig.ri e , registrato Pt_2 Pt_1 presso l'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.
2 - Parte II - Serie A - Anno 2001, alle seguenti concordate condizioni
1) i coniugi continueranno a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto ed in ottemperanza alle disposizioni di legge;
2) la signora continuerà ad abitare col figlio ella casa sita in Tradate (Va), Pt_2 Per_1
via Treves n. 6, fintanto che questo non sarà economicamente autosufficiente;
3) il padre corrisponderà quale concorso al mantenimento ordinario del figlio fino a Per_1 che non raggiungerà la propria autonomia economica, la somma mensile di € 50,00
(cinquanta/00). I pagamenti saranno effettuati entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla data di deposito del presente ricorso, tramite ricarica della carta
Postepay Evolution n. 5333171151144215 intestata al figlio Persona_1
I genitori concorreranno in virtù del 50% ciascuno alle spese straordinarie che riguarderanno (in particolare, spese mediche e visite mediche specialistiche) Per_1
qualora preventivamente comunicate e concordate tra loro.
In mancanza di accordo, i coniugi si atterranno alle linee guida “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” approvate dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano e già adottate dal
Tribunale di Varese.
Al fine di agevolare la gestione delle patologie di le parti concordano sin d'ora che Per_1 verrà conservata, presso l'abitazione di ciascun genitore almeno una confezione dei medicinali di cui il figlio deve fare abitualmente uso;
4) non è previsto alcun mantenimento reciproco da parte dei coniugi;
5) i coniugi dichiarano infine che ogni altra questione di natura economica e patrimoniale è già stata definita e pertanto di non aver altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dell'altra
pagina 2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 02/05/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_2
(VA) il 25/07/1979, contratto dai coniugi in data 10/02/2001, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (anno 2001 atto n.
2 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3