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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2291/2023 promossa da:
(CF/P.IVA: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RO BA (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
UO (CF ) C.F._3
APPELLATO
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze in data
19/10/2023
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
In data 16/10/2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte APPELLANTE
- in via pregiudiziale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata l'eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale dell'art.3 D. Lsg. [Lgs.] 374/99 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzione della detta norma dettando i consequenziali provvedimenti di ragione e di legge;
- e comunque, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso Parte_1
l'ordinanza emessa il 19/10/2023 dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Vincenza Ruggiero e comunicata dalla Cancelleria sempre in data 19/10/2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal Sig. CP_1 contro e rubricato al n. 14101/2022 RG ed in
[...] Parte_1 accoglimento dello stesso:
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Tivoli quale foro esclusivo ai sensi dell'art. 29 del contratto assegnando alle parti il termine per la riassunzione;
- ancora in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 delle domande della ricorrente per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, con i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la CP_1 Parte_1 in data 03/04/2008 è pienamente valido ed efficace tra le parti, che il comunicato Bankitalia 20/04/2010 e il D. Lgs. 141/2010 sono inapplicabili in quanto emanati successivamente alla stipula del contratto e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, del D.M.485/2001 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di Parte_1 in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per
[...] tutte le ragioni illustrate. Con vittoria o quantomeno compensazione di spese e competenze dei due gradi di giudizio e condanna dell'Avv. Andrea Ruocco alla restituzione €.2.336,18. pagina 2 di 18 Per la parte APPELLATA:
Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società APPELLANTE al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 19/10/2023, il Tribunale di
Firenze ha così deciso:
1. accoglie la domanda formulata da e per l'effetto dichiara la CP_1 nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
3. condanna al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso con cui aveva CP_1 chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento da lui concluso con , in data 03.04.2008 e con il quale gli era Parte_1 stata concessa una linea di credito con la c.d. carta revolving, in violazione del D.
Lgs. n. 374/1999, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto a restituire soltanto le somme ricevute in prestito, al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.
pagina 3 di 18 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche CLIENTE o CP_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta pronuncia per i seguenti motivi di appello:
1) L'eccezione di incompetenza per territorio;
2) L'eccezione di improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) La presunta violazione del D.Lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
4) La mala fede non meritevole di protezione;
5) La restituzione somme.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della ordinanza decisoria gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla pronuncia impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con nota di precisazione delle conclusioni del 15.07.2025, ha Parte_1 sollevato, in via pregiudiziale, questione di illegittimità costituzionale dell'art.3 D.
Lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
In data 16/10/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*** pagina 4 di 18 IN VIA PREGIUDIZIALE
ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 D. Parte_1
Lgs. n. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, poiché a suo dire “la delega così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata”, posto che la norma denunciata “si limita a prevedere solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo ed oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministero del Tesoro”
Deduce al riguardo l'APPELLANTE “che non è affatto condivisibile quanto sostenuto di recente dalla Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1494/2025) per rigettare tale eccezione. In detta pronuncia si sostiene che la normativa in materia era già ampiamente esaustiva e dettagliata e che quindi non può ravvisarsi un eccesso di delega. Ciò che però qui rileva non è il quadro generale normativo, ma nel dettaglio quanto previsto nel Decreto Legislativo di cui si discute. Ebbene si può ravvisare l'abusivo esercizio dello strumento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) e solo in essa il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusivamente le disposizioni tecniche di attuazione”.
La stessa eccepisce, altresì, la questione di illegittimità Parte_1 costituzionale sotto un altro profilo e segnatamente per violazione del “principio di libertà economica espresso dall'art. 41 della Costituzione” essendo, a suo dire,
“evidente che la finalità del D. Lgs. 374/99 è la tutela in materia di antiriciclaggio
e non la tutela del consumatore”, di talché “l'interpretazione fornita dalla Corte di pagina 5 di 18 Cassazione nella nota pronuncia [resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.] invece, ponendosi a tutela del consumatore, contrasta con il principio della libertà economica”.
Le suddette questioni di illegittimità costituzionale, proposte in via pregiudiziale, vanno esaminate prima dei motivi di appello ai sensi dell'art. 276 comma 2 c.p.c..
➢ La prima eccezione d'incostituzionalità è manifestamente infondata e, pertanto, va disattesa.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., richiami anche l'art. 77 Parte_1
Cost., che però si riferisce non già ai decreti legislativi, come la prima norma, bensì ai decreti-legge, indicandone i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanarli con efficacia sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni.
La questione va, dunque, esaminata solo in relazione all'art. 76 Cost. proprio perché sollevata con riguardo al D. Lgs. n. 374/1999, che reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52».
Quest'ultima normativa (recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di pagina 6 di 18 ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 D. Lgs. n. 374/1999 ha previsto che le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto- legge n. 143 dei 1991, (d'ora in avanti complessivamente indicati come L. n.
197/1991) “si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi” o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo
3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo
1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso
l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità pagina 7 di 18 con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi, l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
Il D.M. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legislativo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n.
197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
L'art. 1 D. Lgs. n. 374/1999, in attuazione della delega, ha, infatti, previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come
«legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, pagina 8 di 18 ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 T.U.B., in relazione alla quale, lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera
n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742
c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1,
T.U.B.
In considerazione del suddetto panorama normativo di riferimento strettamente pertinente alla norma denunciata di illegittimità costituzionale e di quanto sopra esposto al riguardo, deve concludersi che il decreto legislativo nel suo complesso e l'art. 3 in particolare che va letto sistematicamente, abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione
(ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del
1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del
2019, in motivazione). pagina 9 di 18 D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
➢ In relazione all'eccezione di illegittimità costituzionale per pretesa violazione dell'art. 41 Cost. della norma in commento - ove interpretata a sostegno della nullità del contratto, come statuito dalla Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di merito con ordinanza ex
363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta in parte sovrapponile a quella per cui è causa – il Collegio osserva quanto segue.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «è possibile una compressione della libertà d'iniziativa economica privata solo “allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall'art. 41, comma secondo,
Cost., all'utilità sociale” (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015)»
(Corte cost. n. 137 del 2024, in motivazione). Più in particolare, la Corte costituzionale «ha costantemente negato che sia “configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, secondo comma,
Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale “non appaia arbitraria” e, “per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue” (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 152 del 2010; n. 167 del 2009)» (Corte cost. n. 56 del 2015).
Nella specie, come evidenziato dalla Corte di cassazione, «la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione pagina 10 di 18 dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento. Non può, poi, considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta. Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori»; la normativa in esame, pertanto, «è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori» (Cass. n. 12838 del 2025, in motivazione).
Appare, dunque, evidente come la normativa non confligga con l'art. 41 Cost., rispondendo a un'esigenza di salvaguardia di valori costituzionali, tra cui la sicurezza, che costituisce espresso limite alla libertà di iniziativa economica, e soddisfi un'esigenza di utilità sociale, ossia la tutela del consumatore, che non può certo considerarsi arbitrariamente individuata, costituendo obiettivo variamente perseguito dal legislatore, tanto nazionale quanto europeo, attraverso una misura, l'iscrizione a un albo tenuto da un soggetto pubblico, che non si appalesa affatto incongrua rispetto al fine avuto presente.
Di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità.
NEL MERITO
Passando, quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata. pagina 11 di 18 Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la pronuncia di primo grado per avere rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Tivoli, nonostante la contraria pattuizione risultante dal contratto, laddove ha affermato la derogabilità della relativa clausola, in quanto prevista a vantaggio del consumatore, valorizzando la mancata espressa contrattazione della medesima e denuncia violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art.66 Codice del Consumo (CdC), in materia di foro del consumatore, nonché delle norme applicabili ai contratti per adesione
(artt. 1341 e 1342 c.c.).
A suo dire, dunque, l'APPELLATO non avrebbe potuto prescindere dall'applicazione della clausola contrattuale che, in conformità con l'art. 66 bis CdC individuerebbe come foro esclusivo quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore.
Il replica asserendo l'infondatezza di quanto affermato dall'APPELLANTE. CP_1
Ad avviso del Collegio, il motivo in esame è destituito di fondamento.
Esso contiene una questione preliminare di rito – quella di competenza territoriale
- che va trattata prima di quella costituente oggetto del secondo motivo d'appello, posto che solo il giudice competente per territorio può pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità di una domanda (e non dell'appello).
Ciò posto e passando quindi all'esame della questione di competenza, rileva il
Collegio che la previsione di cui all'art. 63 Codice del Consumo opera ad esclusivo vantaggio del Consumatore ed è, pertanto, da ritenersi inderogabile e vincolante per il solo professionista.
La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 12541 del 20.04.2022, ha, in particolare, avuto modo di chiarire che “il foro del consumatore, previsto dall'art.
63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al Giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20
pagina 12 di 18 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”.
In senso conforme è possibile richiamare, tra le altre, anche la pronuncia di legittimità n. 14275 del 24.05.2023 con la quale è stato rimarcato il carattere vincolante per il solo professionista della clausola contrattuale che preveda il “foro del consumatore”.
La normativa consumeristica è infatti, dettata a tutela del “consumatore”, il quale quindi può rinunciare a far valere le norme dettate a sua protezione, ma analoga facoltà non è consentita al “professionista” quale è . Parte_1
Né può configurarsi un abuso o un illegittimo “forum shopping” nella proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale, che risulta competente per territorio ex art. 19
c.p.c.
Il motivo di gravame deve essere, pertanto, rigettato, avendo correttamente il giudice di prime cure ritenuto la propria competenza per territorio.
II. Col secondo motivo l'APPELLANTE critica la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il contratto stipulato tra le parti non rientrasse tra quelli assoggettabili al procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.
Lgs. n. 28/2010 e conseguentemente disatteso l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dal col ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per mancato CP_1 esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha avallato la tesi per cui il credito al consumo sarebbe escluso dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, espungendo il contratto sottoscritto dalle parti dalla portata applicativa dell'art. 5
pagina 13 di 18 del decreto legislativo 28/2010; al contrario l'APPELLANTE sostiene che, trattandosi di una controversia in materia di contratti bancari e finanziari disciplinati dal TUB, opererebbe l'obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Il motivo è in parte fondato, avendo dovuto il Tribunale ritenere che la controversia sottoposta al suo esame fosse oggetto di mediazione obbligatoria, ma al contempo, inviare le parti in mediazione e valutare l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dal solo all'esito dell'esperimento CP_1 di tale procedimento.
L'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 prevede, infatti, l'obbligatorietà della mediazione in una serie tassativa di casi, tra i quali risultano i “contratti bancari e finanziari”; il legislatore non fornisce una definizione precisa di tale categoria, limitandosi a disciplinare specificamente alcuni singoli contratti bancari.
Ebbene, alcune norme del TUB, gli artt. 121-126, disciplinano espressamente il
“credito ai consumatori” - fattispecie ricorrente, secondo la definizione espressa nell'art. 121, comma 1, lett. d) TUB, in presenza di un contratto con cui un finanziatore “concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” -.
Il Collegio, come già sostenuto nella pronuncia n. 1694/2025 pubblicata il
02/10/2025, non aderisce all'orientamento per cui i contratti rientranti nel genus del credito al consumo non sarebbero riconducibili all'ambito dei contratti bancari
e, di conseguenza, non troverebbe, quindi, applicazione l'obbligo del preventivo ricorso alla procedura di mediazione.
Infatti, il contratto sul quale poggia il “credito revolving” è una fattispecie complessa, non assimilabile al mero rilascio di una carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, né, d'altro canto, alla pagina 14 di 18 fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.
La Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta in parte sovrapponile a quella per cui è causa, nell'espungere il credito revolving dalle esenzioni previste dal D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, ha stabilito “che nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo CP_2 di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato)”.
Se, dunque, da un lato, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving può essere esercitata unicamente da soggetti iscritti nell'albo presso l' ed abilitati, in quanto tali, allo svolgimento di attività di agenzia in CP_2 attività finanziaria, dall'altro lato, una simile conclusione impone, coerentemente, di classificare il negozio per cui è causa all'interno della categoria dei contratti pagina 15 di 18 “bancari” soggetti, ai sensi dell''art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, all'obbligo del preventivo esperimento della mediazione.
Non consente di pervenire ad opposta conclusione la considerazione per cui la fattispecie del “credito al consumo” sarebbe inquadrabile in una disciplina estranea all'ambito del diritto bancario in senso stretto, in quanto connotata di specifiche peculiarità e prettamente fondata sulla tutela del consumatore, posto che, come detto, la disciplina del credito al consumo è contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti T.U.B. ed è applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
I connotati del quadro normativo cui è soggetto il contratto per cui è causa,
d'altro canto, si pongono come elementi di specificità inquadrabili nel perimetro complessivo del diritto bancario e non risultano, del resto, in contrasto con le direttrici attorno alle quali si sviluppa tale branca del diritto, tra le quali, in primo luogo, si annovera l'esigenza di tutelare il contraente debole.
Peraltro, il contratto in questione risulta riconducibile proprio al tipo negoziale dell'apertura di credito ex art. 1842 c.c., norma posta nel Capo XVII («Dei
Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile, in quanto la società ha messo a disposizione del cliente una somma di denaro che questi Parte_2 avrebbe potuto utilizzare, mediante associata carta revolving ed avrebbe dovuto restituire attraverso rimborsi rateali, i quali, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi.
Non osta al presente convincimento il fatto che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15200/2018, abbia negato l'assoggettamento del contratto di leasing alla disciplina della mediazione obbligatoria, avendo ciò statuito, sulla base di una serie di considerazioni non estensibili alla fattispecie oggi in esame. Dirimente nel sorreggere l'opposta conclusione, in tal caso, è, infatti, il mancato assoggettamento della fattispecie alla disciplina dei contratti bancari (contenuta pagina 16 di 18 nel c.c. e nel TUB) e di quelli finanziari e quindi la mancata riconducibilità agli strumenti finanziari previsti nel TUF, non risultando, dunque, sufficiente per fondare l'obbligo di mediazione, la mera finalità di “finanziamento” funzionale all'acquisto e/o all'utilizzazione del bene oggetto della pattuizione.
In relazione a quanto sopra esposto, ricorre, pertanto, nella fattispecie una delle ipotesi di mediazione obbligatoria annoverate nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Poiché non è stata esperita la relativa procedura, pur avendo Parte_1 tempestivamente eccepito l'improcedibilità del ricorso, occorre inviare le parti in mediazione.
Deve, infatti, trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appellò; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass.
n. 28695 del 2023, in motivazione).
Va, dunque, dichiarata la nullità, in parte qua, dell'ordinanza impugnata, per avere il primo giudice omesso di inviare le parti in mediazione, con rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire lo svolgimento della mediazione e, se integrata la condizione di procedibilità, esaminare il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
pagina 17 di 18 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in data 19/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA il primo motivo d'appello e per l'effetto conferma la statuizione impugnata in punto di ritenuta competenza per territorio;
2. ACCOGLIE in parte il secondo motivo di gravame, nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, DICHIARA per il resto, la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. RISERVA ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese processuali, in sede di sentenza definitiva.
Firenze, camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2291/2023 promossa da:
(CF/P.IVA: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RO BA (CF: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA CP_1 C.F._2
UO (CF ) C.F._3
APPELLATO
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze in data
19/10/2023
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
In data 16/10/2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte APPELLANTE
- in via pregiudiziale, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata l'eccezione pregiudiziale di illegittimità costituzionale dell'art.3 D. Lsg. [Lgs.] 374/99 per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzione della detta norma dettando i consequenziali provvedimenti di ragione e di legge;
- e comunque, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla avverso Parte_1
l'ordinanza emessa il 19/10/2023 dal Tribunale di Firenze, nella persona della Dott.ssa Vincenza Ruggiero e comunicata dalla Cancelleria sempre in data 19/10/2023, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal Sig. CP_1 contro e rubricato al n. 14101/2022 RG ed in
[...] Parte_1 accoglimento dello stesso:
- in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Tivoli quale foro esclusivo ai sensi dell'art. 29 del contratto assegnando alle parti il termine per la riassunzione;
- ancora in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 delle domande della ricorrente per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, con i conseguenti provvedimenti di ragione e di legge;
- nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto da con la CP_1 Parte_1 in data 03/04/2008 è pienamente valido ed efficace tra le parti, che il comunicato Bankitalia 20/04/2010 e il D. Lgs. 141/2010 sono inapplicabili in quanto emanati successivamente alla stipula del contratto e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99, del D.M.485/2001 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, respingere tutte le domande del ricorrente nei confronti di Parte_1 in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto per
[...] tutte le ragioni illustrate. Con vittoria o quantomeno compensazione di spese e competenze dei due gradi di giudizio e condanna dell'Avv. Andrea Ruocco alla restituzione €.2.336,18. pagina 2 di 18 Per la parte APPELLATA:
Voglia la Corte adita, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società APPELLANTE al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 19/10/2023, il Tribunale di
Firenze ha così deciso:
1. accoglie la domanda formulata da e per l'effetto dichiara la CP_1 nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
2. dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
3. condanna al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500,00 per compenso, euro 145,50 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge, con attribuzione all'avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso con cui aveva CP_1 chiesto di accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento da lui concluso con , in data 03.04.2008 e con il quale gli era Parte_1 stata concessa una linea di credito con la c.d. carta revolving, in violazione del D.
Lgs. n. 374/1999, nonché di accertare e dichiarare il proprio diritto a restituire soltanto le somme ricevute in prestito, al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.
Si era costituita in giudizio la predetta società finanziaria chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.
pagina 3 di 18 Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, (di seguito anche CLIENTE o CP_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta pronuncia per i seguenti motivi di appello:
1) L'eccezione di incompetenza per territorio;
2) L'eccezione di improcedibilità delle domande del ricorrente per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
3) La presunta violazione del D.Lgs. 374/99 e l'asserita nullità del contratto;
4) La mala fede non meritevole di protezione;
5) La restituzione somme.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della ordinanza decisoria gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte APPELLANTE alla pronuncia impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con nota di precisazione delle conclusioni del 15.07.2025, ha Parte_1 sollevato, in via pregiudiziale, questione di illegittimità costituzionale dell'art.3 D.
Lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
In data 16/10/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*** pagina 4 di 18 IN VIA PREGIUDIZIALE
ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 D. Parte_1
Lgs. n. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, poiché a suo dire “la delega così come esercitata nel D.lgs. n. 374/1999 si ritiene configuri una particolare forma del vizio di eccesso di delega, ossia il vizio di subdelega in bianco, che è causa di incostituzionalità della norma delegata”, posto che la norma denunciata “si limita a prevedere solo la costituzione dell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'UIC senza circoscrivere, peraltro in un panorama normativo all'epoca vigente che non conosceva la definizione di agente in attività finanziaria, il perimetro soggettivo ed oggettivo relativo alla riserva di attività demandando tale attività, con apposita subdelega, al Ministero del Tesoro”
Deduce al riguardo l'APPELLANTE “che non è affatto condivisibile quanto sostenuto di recente dalla Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 1494/2025) per rigettare tale eccezione. In detta pronuncia si sostiene che la normativa in materia era già ampiamente esaustiva e dettagliata e che quindi non può ravvisarsi un eccesso di delega. Ciò che però qui rileva non è il quadro generale normativo, ma nel dettaglio quanto previsto nel Decreto Legislativo di cui si discute. Ebbene si può ravvisare l'abusivo esercizio dello strumento della subdelega di cui all'art. 3 D.lgs. n. 374/1999 in quanto il Legislatore Delegato avrebbe dovuto definire già all'interno della normativa primaria (il decreto legislativo) e solo in essa il perimetro della riserva di attività in favore degli agenti rimettendo all'amministrazione esclusivamente le disposizioni tecniche di attuazione”.
La stessa eccepisce, altresì, la questione di illegittimità Parte_1 costituzionale sotto un altro profilo e segnatamente per violazione del “principio di libertà economica espresso dall'art. 41 della Costituzione” essendo, a suo dire,
“evidente che la finalità del D. Lgs. 374/99 è la tutela in materia di antiriciclaggio
e non la tutela del consumatore”, di talché “l'interpretazione fornita dalla Corte di pagina 5 di 18 Cassazione nella nota pronuncia [resa all'esito del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.] invece, ponendosi a tutela del consumatore, contrasta con il principio della libertà economica”.
Le suddette questioni di illegittimità costituzionale, proposte in via pregiudiziale, vanno esaminate prima dei motivi di appello ai sensi dell'art. 276 comma 2 c.p.c..
➢ La prima eccezione d'incostituzionalità è manifestamente infondata e, pertanto, va disattesa.
Giova anzitutto evidenziare come, nel muovere le proprie censure per violazione dei criteri di delega, oltre all'art. 76 Cost., richiami anche l'art. 77 Parte_1
Cost., che però si riferisce non già ai decreti legislativi, come la prima norma, bensì ai decreti-legge, indicandone i presupposti, individuati nella necessità e nell'urgenza, in presenza dei quali il Governo può eccezionalmente emanarli con efficacia sino alla conversione in legge, entro i successivi sessanta giorni.
La questione va, dunque, esaminata solo in relazione all'art. 76 Cost. proprio perché sollevata con riguardo al D. Lgs. n. 374/1999, che reca norme in materia di «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio
1996, n. 52».
Quest'ultima normativa (recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria
1994), all'art. 15, nel delegare il Governo a integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, stabilisce che la delega «sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi […] c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di pagina 6 di 18 ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge» (comma 1, lettera c).
In sede di attuazione della delega, l'art. 1 D. Lgs. n. 374/1999 ha previsto che le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto- legge n. 143 dei 1991, (d'ora in avanti complessivamente indicati come L. n.
197/1991) “si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi” o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate; segue l'indicazione di una serie di attività tra cui: «n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: “testo unico bancario”, all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo
3».
Il citato art. 3 del decreto delegato ha poi stabilito che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo
1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso
l'UIC» (comma 1) e che «[i]l Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità pagina 7 di 18 con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero» (comma 2).
Nei successivi commi, l'art. 3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
Il D.M. 13 dicembre 2001, n. 485 (Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria), all'art. 2 stabilisce che, «[a]i fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali» (comma 1) e che, «[a]i fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari» (comma 2).
Dunque, la legge di delegazione chiamava il Governo a emettere un decreto legislativo con cui disporre «[l]a formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese» a cui estendere la disciplina di cui alla legge n.
197 del 1991 e a tanto ha provveduto il legislatore delegato.
L'art. 1 D. Lgs. n. 374/1999, in attuazione della delega, ha, infatti, previsto che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stessa disposizione come
«legge n. 197/1991», si applichino, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle attività annoverate nello stesso articolo, «il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, pagina 8 di 18 ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate».
Tra le attività in questione è inclusa (lettera n) l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 T.U.B., in relazione alla quale, lo stesso art. 1 richiede l'iscrizione all'elenco contemplato dal successivo art. 3.
È poi quest'ultimo, al comma 1, a stabilire che «[l]'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC».
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (artt. 1, comma 1, lettera
n, e 3) e trattasi di attività di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art. 1742
c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1,
T.U.B.
In considerazione del suddetto panorama normativo di riferimento strettamente pertinente alla norma denunciata di illegittimità costituzionale e di quanto sopra esposto al riguardo, deve concludersi che il decreto legislativo nel suo complesso e l'art. 3 in particolare che va letto sistematicamente, abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto, ciò che è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art. 76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «al decreto delegato il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione “di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizioni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione
(ordinanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del
1965 e n. 103 del 1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (Corte cost. n. 79 del
2019, in motivazione). pagina 9 di 18 D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vietava affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo sviluppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del 2017, in motivazione).
➢ In relazione all'eccezione di illegittimità costituzionale per pretesa violazione dell'art. 41 Cost. della norma in commento - ove interpretata a sostegno della nullità del contratto, come statuito dalla Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte di merito con ordinanza ex
363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta in parte sovrapponile a quella per cui è causa – il Collegio osserva quanto segue.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «è possibile una compressione della libertà d'iniziativa economica privata solo “allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda, oltre che alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, come sancito dall'art. 41, comma secondo,
Cost., all'utilità sociale” (sentenza n. 150 del 2022; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 151 e n. 47 del 2018, n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015)»
(Corte cost. n. 137 del 2024, in motivazione). Più in particolare, la Corte costituzionale «ha costantemente negato che sia “configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”, oltre, ovviamente, alla protezione di valori primari attinenti alla persona umana, ai sensi dell'art. 41, secondo comma,
Cost., purché, per un verso, l'individuazione dell'utilità sociale “non appaia arbitraria” e, “per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue” (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 152 del 2010; n. 167 del 2009)» (Corte cost. n. 56 del 2015).
Nella specie, come evidenziato dalla Corte di cassazione, «la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione pagina 10 di 18 dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento. Non può, poi, considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta. Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori»; la normativa in esame, pertanto, «è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori» (Cass. n. 12838 del 2025, in motivazione).
Appare, dunque, evidente come la normativa non confligga con l'art. 41 Cost., rispondendo a un'esigenza di salvaguardia di valori costituzionali, tra cui la sicurezza, che costituisce espresso limite alla libertà di iniziativa economica, e soddisfi un'esigenza di utilità sociale, ossia la tutela del consumatore, che non può certo considerarsi arbitrariamente individuata, costituendo obiettivo variamente perseguito dal legislatore, tanto nazionale quanto europeo, attraverso una misura, l'iscrizione a un albo tenuto da un soggetto pubblico, che non si appalesa affatto incongrua rispetto al fine avuto presente.
Di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione d'incostituzionalità.
NEL MERITO
Passando, quindi, alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata. pagina 11 di 18 Con il primo motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la pronuncia di primo grado per avere rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, in favore del Tribunale di Tivoli, nonostante la contraria pattuizione risultante dal contratto, laddove ha affermato la derogabilità della relativa clausola, in quanto prevista a vantaggio del consumatore, valorizzando la mancata espressa contrattazione della medesima e denuncia violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art.66 Codice del Consumo (CdC), in materia di foro del consumatore, nonché delle norme applicabili ai contratti per adesione
(artt. 1341 e 1342 c.c.).
A suo dire, dunque, l'APPELLATO non avrebbe potuto prescindere dall'applicazione della clausola contrattuale che, in conformità con l'art. 66 bis CdC individuerebbe come foro esclusivo quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore.
Il replica asserendo l'infondatezza di quanto affermato dall'APPELLANTE. CP_1
Ad avviso del Collegio, il motivo in esame è destituito di fondamento.
Esso contiene una questione preliminare di rito – quella di competenza territoriale
- che va trattata prima di quella costituente oggetto del secondo motivo d'appello, posto che solo il giudice competente per territorio può pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità di una domanda (e non dell'appello).
Ciò posto e passando quindi all'esame della questione di competenza, rileva il
Collegio che la previsione di cui all'art. 63 Codice del Consumo opera ad esclusivo vantaggio del Consumatore ed è, pertanto, da ritenersi inderogabile e vincolante per il solo professionista.
La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 12541 del 20.04.2022, ha, in particolare, avuto modo di chiarire che “il foro del consumatore, previsto dall'art.
63 del codice del consumo (d. Igs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al Giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20
pagina 12 di 18 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi”.
In senso conforme è possibile richiamare, tra le altre, anche la pronuncia di legittimità n. 14275 del 24.05.2023 con la quale è stato rimarcato il carattere vincolante per il solo professionista della clausola contrattuale che preveda il “foro del consumatore”.
La normativa consumeristica è infatti, dettata a tutela del “consumatore”, il quale quindi può rinunciare a far valere le norme dettate a sua protezione, ma analoga facoltà non è consentita al “professionista” quale è . Parte_1
Né può configurarsi un abuso o un illegittimo “forum shopping” nella proposizione dell'azione dinanzi al Tribunale, che risulta competente per territorio ex art. 19
c.p.c.
Il motivo di gravame deve essere, pertanto, rigettato, avendo correttamente il giudice di prime cure ritenuto la propria competenza per territorio.
II. Col secondo motivo l'APPELLANTE critica la sentenza per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il contratto stipulato tra le parti non rientrasse tra quelli assoggettabili al procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.
Lgs. n. 28/2010 e conseguentemente disatteso l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dal col ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per mancato CP_1 esperimento del procedimento di mediazione.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha avallato la tesi per cui il credito al consumo sarebbe escluso dalla sfera di operatività della mediazione obbligatoria, espungendo il contratto sottoscritto dalle parti dalla portata applicativa dell'art. 5
pagina 13 di 18 del decreto legislativo 28/2010; al contrario l'APPELLANTE sostiene che, trattandosi di una controversia in materia di contratti bancari e finanziari disciplinati dal TUB, opererebbe l'obbligo del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Il motivo è in parte fondato, avendo dovuto il Tribunale ritenere che la controversia sottoposta al suo esame fosse oggetto di mediazione obbligatoria, ma al contempo, inviare le parti in mediazione e valutare l'eccezione di improcedibilità delle domande proposte dal solo all'esito dell'esperimento CP_1 di tale procedimento.
L'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 prevede, infatti, l'obbligatorietà della mediazione in una serie tassativa di casi, tra i quali risultano i “contratti bancari e finanziari”; il legislatore non fornisce una definizione precisa di tale categoria, limitandosi a disciplinare specificamente alcuni singoli contratti bancari.
Ebbene, alcune norme del TUB, gli artt. 121-126, disciplinano espressamente il
“credito ai consumatori” - fattispecie ricorrente, secondo la definizione espressa nell'art. 121, comma 1, lett. d) TUB, in presenza di un contratto con cui un finanziatore “concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria” -.
Il Collegio, come già sostenuto nella pronuncia n. 1694/2025 pubblicata il
02/10/2025, non aderisce all'orientamento per cui i contratti rientranti nel genus del credito al consumo non sarebbero riconducibili all'ambito dei contratti bancari
e, di conseguenza, non troverebbe, quindi, applicazione l'obbligo del preventivo ricorso alla procedura di mediazione.
Infatti, il contratto sul quale poggia il “credito revolving” è una fattispecie complessa, non assimilabile al mero rilascio di una carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, né, d'altro canto, alla pagina 14 di 18 fattispecie del credito al consumo “finalizzato” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.
La Suprema Corte, risolvendo le questioni di diritto poste da questa Corte con ordinanza ex 363 bis c.p.c. con riferimento ad una fattispecie concreta in parte sovrapponile a quella per cui è causa, nell'espungere il credito revolving dalle esenzioni previste dal D.M. 13 dicembre 2001 n. 485, ha stabilito “che nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita
l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del CP_2
1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838, che in motivazione tra l'altro ha osservato: “la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo CP_2 di iscrizione in tale albo è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato)”.
Se, dunque, da un lato, l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving può essere esercitata unicamente da soggetti iscritti nell'albo presso l' ed abilitati, in quanto tali, allo svolgimento di attività di agenzia in CP_2 attività finanziaria, dall'altro lato, una simile conclusione impone, coerentemente, di classificare il negozio per cui è causa all'interno della categoria dei contratti pagina 15 di 18 “bancari” soggetti, ai sensi dell''art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, all'obbligo del preventivo esperimento della mediazione.
Non consente di pervenire ad opposta conclusione la considerazione per cui la fattispecie del “credito al consumo” sarebbe inquadrabile in una disciplina estranea all'ambito del diritto bancario in senso stretto, in quanto connotata di specifiche peculiarità e prettamente fondata sulla tutela del consumatore, posto che, come detto, la disciplina del credito al consumo è contenuta proprio negli artt. 121 e seguenti T.U.B. ed è applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
I connotati del quadro normativo cui è soggetto il contratto per cui è causa,
d'altro canto, si pongono come elementi di specificità inquadrabili nel perimetro complessivo del diritto bancario e non risultano, del resto, in contrasto con le direttrici attorno alle quali si sviluppa tale branca del diritto, tra le quali, in primo luogo, si annovera l'esigenza di tutelare il contraente debole.
Peraltro, il contratto in questione risulta riconducibile proprio al tipo negoziale dell'apertura di credito ex art. 1842 c.c., norma posta nel Capo XVII («Dei
Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile, in quanto la società ha messo a disposizione del cliente una somma di denaro che questi Parte_2 avrebbe potuto utilizzare, mediante associata carta revolving ed avrebbe dovuto restituire attraverso rimborsi rateali, i quali, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi.
Non osta al presente convincimento il fatto che la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15200/2018, abbia negato l'assoggettamento del contratto di leasing alla disciplina della mediazione obbligatoria, avendo ciò statuito, sulla base di una serie di considerazioni non estensibili alla fattispecie oggi in esame. Dirimente nel sorreggere l'opposta conclusione, in tal caso, è, infatti, il mancato assoggettamento della fattispecie alla disciplina dei contratti bancari (contenuta pagina 16 di 18 nel c.c. e nel TUB) e di quelli finanziari e quindi la mancata riconducibilità agli strumenti finanziari previsti nel TUF, non risultando, dunque, sufficiente per fondare l'obbligo di mediazione, la mera finalità di “finanziamento” funzionale all'acquisto e/o all'utilizzazione del bene oggetto della pattuizione.
In relazione a quanto sopra esposto, ricorre, pertanto, nella fattispecie una delle ipotesi di mediazione obbligatoria annoverate nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Poiché non è stata esperita la relativa procedura, pur avendo Parte_1 tempestivamente eccepito l'improcedibilità del ricorso, occorre inviare le parti in mediazione.
Deve, infatti, trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui «allorché il convenuto eccepisca tempestivamente di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appellò; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass.
n. 28695 del 2023, in motivazione).
Va, dunque, dichiarata la nullità, in parte qua, dell'ordinanza impugnata, per avere il primo giudice omesso di inviare le parti in mediazione, con rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire lo svolgimento della mediazione e, se integrata la condizione di procedibilità, esaminare il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
pagina 17 di 18 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in data 19/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA il primo motivo d'appello e per l'effetto conferma la statuizione impugnata in punto di ritenuta competenza per territorio;
2. ACCOGLIE in parte il secondo motivo di gravame, nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, DICHIARA per il resto, la nullità dell'ordinanza impugnata;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
4. RISERVA ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese processuali, in sede di sentenza definitiva.
Firenze, camera di consiglio del 14.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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